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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/09/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1251/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1251/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 25 giugno 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il 4 Parte_1 C.F._1 febbraio 1971, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Antonella Nardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia, via Pietro Buozzi n. 34, giusta procura in atti e
C.F. , nato a [...] il 18 Controparte_1 C.F._2 marzo 1964, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agliana (PT), via San Michele n. 33, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25 giugno 2025 i signori
[...]
e premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1 data 18 settembre 1993 in Agliana (PT) e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 24 novembre 1993) e (il 4 ottobre 2002), essendo Per_1 Per_2 trascorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione personale (r.g. n. 4086/2008) conclusosi con decreto di omologazione n.
2763/2009, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 in data 18 settembre 1993 in Agliana (PT), trascritto nei Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Agliana al n. 6, P.I anno 1993;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Agliana di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1251/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 25 giugno 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il 4 Parte_1 C.F._1 febbraio 1971, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Antonella Nardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia, via Pietro Buozzi n. 34, giusta procura in atti e
C.F. , nato a [...] il 18 Controparte_1 C.F._2 marzo 1964, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agliana (PT), via San Michele n. 33, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25 giugno 2025 i signori
[...]
e premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1 data 18 settembre 1993 in Agliana (PT) e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 24 novembre 1993) e (il 4 ottobre 2002), essendo Per_1 Per_2 trascorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione personale (r.g. n. 4086/2008) conclusosi con decreto di omologazione n.
2763/2009, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 in data 18 settembre 1993 in Agliana (PT), trascritto nei Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Agliana al n. 6, P.I anno 1993;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Agliana di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
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