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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/03/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4260/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 4260/2024; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bellona (CE), alla via L.
Pirandello n. 15, presso lo studio legale dell'avv.
[...]
(C.F. ) che lo Parte_2 C.F._2 rappresenta e difende;
appellante
E
nella qualità di impresa Controparte_1 designata per la liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia delle vittime della Strada (P.IVA
), in persona del legale rappres entante P.IVA_1 pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
(C.F. presso cui CP_2 C.F._3 elettivamente domicilia in S anta Maria Capua Vetere alla Via Mazzocchi n. 114; appellata
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e d iscussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza n. 931/2024 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Si costituiva compagnia chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
All'udienza del 03.03.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di
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fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti c onformi.
Occorre premettere che va dichiarata inammissibile la memoria conclusionale depositata dalla Controparte_1 in data 18.02.2025 in quanto non autorizzata.
Tanto premesso, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, dovendosi condividere la valutazione svolta dal giudice di prime cure secondo cui non può ritenersi dimostrato che il veicolo sia rimasto non identificato per circostanze non imputabili alla stessa parte appellante, causa la tardiva presentazione della denuncia .
Come correttamente evidenziato dal giudicante, infatti, non solo una denuncia è importante per consentire alle autorità di attivarsi al fine di identificare il veicolo rimasto non identificato ma risulta particolarmente rilevante la sua tempestività, in modo da facilitare le indagini dirette all'individuazione del responsabile.
Se, infatti, è vero che in caso di sinistro stradale con veicolo non identificato la previa e tempestiva presentazione della denuncia non è una condizione di proponibilità o di procedibilità, cionondimeno è necessario che non incida, sulla circostanza che il responsabile sia rimasto sconosciuto (con conseguente onere economico gravante sul FGVT), la condotta non diligente della vittima.
Deve ricordarsi, infatti, che sebbene, appunto,
“l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela
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costituisce un mero indizio, non riguarda la dilige nza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile” esso, tuttavia ha a oggetto “la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (cfr. C. 9873/2021).
Sulla scorta di tali presupposti, dunque, non può non tenersi conto della condotta non diligente caratterizzata dalla presentazione tardiva della denuncia (dopo oltre un mese) che non ha consentito l'identificazione del veicolo rimasto sconosciuto.
In proposito, si specifichi, di certo non si chiede al danneggiato di procedere con la denuncia in via istantanea ma, allo stesso tempo, una eccessiva tardività (come nel caso di specie) nel coinvolgimento delle autorità ha indubbiamente inciso negativamente sulla concreta ed effettiva possibilità che queste ultime potessero attivarsi con profitto nella ricerca della vettura sinistrante non identificata.
Se, dunque, l'immediata chiamata delle forze dell'ordine potrebbe ritenersi quale condotta sorpassante la minima diligenza, non può dirsi lo stesso anche in relazione al successivo onere di presentazione di denuncia ma necessariamente in termini consoni e idonei a poter comportare un efficace intervento delle autorità (specie quando, come nel caso di specie, il sinistro , secondo quanto prospettato da parte appellata, si sarebbe verificato in
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località cittadina dove la presenza di videocamere pubbliche di sicurezza è circostanza plausibile le cui acquisizioni video, tuttavia, sono temporalmente limitate). In assenza di una denuncia tempestiva (e di altre differenti prove da cui possa desumersi ch e, comunque, le autorità siano state allertate e, conseguentemente, messe nelle condizioni di poter identificare il responsabile – tale non essendo la PEC del 28.04.2021 in quanto indirizzata all'ospedale e non alle autorità investigative competenti) non può ritenersi che il veicolo sia rimasto non identificato per circostanze obiettive, dovendosi, i nvece, imputare detto esito anche alla negligen za della vittima.
Né assume rilievo il richiamo fatto da parte appellante all'art. 124 comma 1 c.p. proprio perché, come anticipato, l'onere di presentazione della denuncia non
è condizione di procedibilità o di proponibilità ma condotta che assume rilievo sostanziale al fine di verificare se la vittima del sinistro sia stata diligente o se la mancata identificazione del responsabile possa imputarsi alla propria negligenza per non aver tempestivamente allertato le autorità e per non aver, conseguentemente, consentito alle medesime di potersi attivare con prontezza per l'individuazione del veicolo rimasto non identificato.
In virtù di tutto quanto esposto, dunque, l'appello va rigettato.
Sulle spese
Ai fini delle spese questo giudice non può non tener
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conto del richiamato deposito non autorizzato della memoria avvenuto in data 18.02.2025; condotta che rischia di ledere la regolarità del contraddittorio e il diritto di difesa della controparte. Per tali ragioni si ritiene di dover compensare le spese del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma
1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
• Compensa le spese del giudizio;
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002.
S. Maria C.V., 04.03.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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