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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2024, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3035/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3035/2015 promossa da:
in p.l.r.p.t., e con il Parte_1 Parte_2
patrocinio dell'avvocato Marino Aurelio
OPPONENTI
contro
, in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato Achille Controparte_1
Janes Carratù
OPPOSTO
e
, in p.l.r.p.t., quale procuratrice di Controparte_2
con il patrocinio dell'avvocato Francesco Bordiga CP_3
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 12/03/2024.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
La e quale fideiussore della predetta società, Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 174/2015, emesso dal
Tribunale di Nola in favore della società per l'importo di € Controparte_1
79.363,92, oltre interessi e spese di procedura.
Gli opponenti, in particolare, lamentavano l'applicazione, da parte degli Istituti
succedutisi nella titolarità del credito, di interessi usurari, la nullità dei contratti posti alla base del ricorso monitorio per difetto di forma scritta (secondo le specifiche censure indicate in citazione), un illegittimo addebito di spese e commissioni, l'illegittima capitalizzazione in via trimestrale delle competenze a debito della correntista, l'illegittimità delle variazioni in pejus per la correntista del disciplinare economico.
Si costituiva in giudizio procuratrice del Controparte_1 Controparte_4
sollevando eccezioni a vario titolo e chiedendo il rigetto dell'avversa
[...]
domanda.
Così instauratosi il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il procedimento veniva istruito con plurimi depositi documentali e, in seguito, veniva espletata una
CTU contabile.
2 In corso di causa, in forza di apposito contratto di cessione, la
[...]
interveniva in giudizio asserendo di aver acquistato il credito Controparte_2
oggetto della presente lite;
inoltre, a seguito di scissione della
[...]
la dichiarava di essere subentrata in tutti i Controparte_2 CP_3
diritti della società scissa, proseguendo in tutti i suoi rapporti giuridici sostanziali e processuali sorti anteriormente alla scissione, ivi compresi i rapporti di credito azionati nella presente sede.
Infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, il procedimento giungeva all'udienza cartolare del 12/03/2024 all'esito della quale veniva riservato in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre dare atto che gli opponenti eccepivano l'improcedibilità della domanda, lamentando la mancanza di procura speciale da parte del legale dell'opposta presente in sede di mediazione;
tuttavia, le eccezioni relative ai presunti vizi di cui sarebbe affetto il procedimento di mediazione devono essere sollevati dalle parti nella prima difesa utile,
successiva allo svolgimento del procedimento (Cass. Civ. 25155/2020). Nel
caso che ci occupa, le parti, all'udienza dell'11 ottobre 2016 (prima udienza successiva all'esperimento della mediazione obbligatoria), si limitavano a dare atto di aver effettuato il tentativo di mediazione con esito negativo, con conseguente tardività della predetta eccezione.
Va poi rilevato che l'interventrice al momento della Controparte_2
3 costituzione in giudizio documentava la cessione del credito oggetto del presente procedimento depositando l'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n.118 del
05/10/2021, ma parte opponente contestava la legittimazione sostanziale di e della CP_3 Controparte_2
Ebbene, i giudici di legittimità chiamati ad esprimersi sul punto hanno precisato che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del
creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la
speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere
di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo
fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo
che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.”
(Cass. civ. 24798/2020). Pertanto, la a fronte di tale CP_3
contestazione, in data 09/02/2024, depositava l'elenco dettagliato dei rapporti oggetto di cessione, così dando prova della titolarità del diritto controverso. In
ogni caso, va evidenziato, in relazione alla posizione delle società interventrici,
che trattandosi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie pur avendo la sentenza effetto contro il successore a titolo particolare;
difatti, una condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario può darsi solo laddove il cessionario medesimo formuli una specifica domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (v. Cass. Civ.
10442/2023), situazione che, nel caso in esame, non può dirsi sussistente.
Sempre in via preliminare, va rigettata la generica eccezione, sollevata da parte
4 opposta, di nullità dell'atto introduttivo. Difatti, ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.c. la nullità si produce solo se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo ed al riguardo va rammentato che “la declaratoria di nullità della citazione […] postula una
valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine
generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto
della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni
contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che
l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo
elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della
norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di
nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede
nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di
apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non
potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla
natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi
eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque,
un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo
fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori
specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass. civ.
17023/2003).
5 Nel caso in esame, parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta argomentava in fatto e in diritto in modo tale da dimostrare di avere contezza dell'oggetto dell'opposizione esercitata.
Tanto premesso, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Inoltre, nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Sul punto la Corte di Cassazione
ha avuto modo di rilevare che “In tema di prova dell'inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o
legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad
allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al
debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere
della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai
sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti
in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui
inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento,
ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando
6 sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta
la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una
volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della
propria obbligazione” (Cass. civ. 826/2015).
Inoltre, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha di recente sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex
art. 115 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Partendo da tali presupposti ermeneutici, va rilevato che nel caso in esame l'opposta quale prova del credito vantato produceva i due contratti di conto corrente debitamente sottoscritti dal legale rapp.te p.t. della e di Parte_1
conto anticipi, i relativi estratti conto e la fideiussione sottoscritta dal Pt_2
Pertanto, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, gli opponenti in quanto convenuti in senso sostanziale avrebbero dovuto dare
7 prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi da loro ritenuti in grado di aver inciso sul diritto di credito vantato dalla banca opposta e da questa adeguatamente provato. Ma l'onere probatorio in questione può dirsi assolto solo in parte.
Innanzitutto, in relazione alla natura della garanzia prestata dal va Pt_2
rilevato quanto segue. Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il contratto
autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza
dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del
garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in
deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a
chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal
rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante
successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. civ.
19693/2022). In merito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione già da tempo hanno chiarito che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una
clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a
qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che
caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente
discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. Civ.
SS.UU. 3947/2010). Di conseguenza, oltre alla presenza di tale clausola, per qualificare un rapporto giuridico come contratto autonomo di garanzia è
necessario valutare l'intero contesto negoziale, ovvero tutte le altre clausole presenti nel contratto onde desumerne la concreta volontà delle parti.
Alla luce delle predette considerazioni, nella presente fattispecie è da ritenersi
8 che la garanzia prestata dall'opponente non abbia natura Parte_2
fideiussoria, ovvero sia svincolata dal rapporto principale, considerato, oltre alla clausola secondo cui il fideiussore è tenuto a pagare alla “a semplice CP_5
richiesta scritta […] ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore”
(cfr. art. 7 lettera fideiussione del 10/11/2004), il tenore complessivo del contratto (cfr. altresì art. 8, secondo cui “[…] la validità della fideiussione
prescinde dalla validità degli atti generanti le obbligazioni principali […]”).
In relazione poi, all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposta, occorre richiamare quanto costantemente affermato dai giudici di legittimità negli ultimi anni, ovvero che “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il
cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non
dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di
prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura
solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti
indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente
rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati
superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò
qualificarsi come solutorio” (Cass. civ. 9141/2020). Inoltre, una recente pronuncia della corte di Cassazione ha evidenziato che “In tema di pagamenti
indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di
un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la
nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla
base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la
rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità
del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa
9 azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta
senza limiti di tempo.” (Cass. civ. 3858/2021).
In relazione al caso in esame, giova anche richiamare l'orientamento della
Corte di Cassazione secondo cui “Il requisito della forma scritta di cui all'art.
117 t.u.b. ha natura funzionale e non strutturale e risulta assolto se il contratto
è sottoscritto dal solo cliente cui una copia deve essere consegnata” (Cass. Civ.
9196/2021) e, pertanto, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale ad opera dell'istituto di credito non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo, per converso, sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto,
ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Dunque, alla luce dei predetti principi, possono rigettarsi sia l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca opposta sia quella, avanzata dagli opponenti,
di nullità delle pattuizioni contenute nei contratti monofirma.
In corso di causa veniva poi nominato un CTU contabile con il compito di valutare la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'opposta sulla base della documentazione depositata ed alla luce delle specifiche contestazioni sollevate dagli opponenti.
Ebbene, il Tribunale reputa di poter far proprie in questa sede le conclusioni cui preveniva il CTU, dott. in quanto la consulenza redatta risulta Persona_1
approfondita, ben argomentata ed immune da vizi logici. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, operando nei limiti della documentazione contrattuale e contabile prodotta dalle parti, si esprimeva in maniera puntuale sui quesiti demandatigli dal G.I. In merito va rammentato che “Qualora il
giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è
tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere
10 ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato,
implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei
principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. 7947/2020).
Il CTU effettuava il ricalcolo del rapporto di portafoglio n. 80211 e del conto corrente ordinario 0047/3 verificando la sussistenza delle doglianze lamentate dagli opponenti e facendo altresì applicazione dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 16303/2018, ove veniva precisato che “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi,
in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio
2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito
dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento
del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni
della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso
effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione
di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il
"tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n.
108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la
percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -,
compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a
quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo
degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante
nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Alla luce di tutte le considerazioni fatte nella relazione peritale ed a seguito
11 delle osservazioni presentate dai CTP, il CTU ridefiniva la posizione a debito della società e questo Tribunale ritiene di condividere le Parte_1
risultanze della conclusiva tabella peritale nell'ipotesi numero sei (ovvero in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nr.
16303/18 e capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 27/06/2005)
e, pertanto, la posizione debitoria degli opponenti va ridefinita nella misura dell'importo pari a € 31.053,20.
Per tutte le ragioni esposte ed in completa adesione alle conclusioni cui perveniva il CTU, l'opposizione in esame deve trovare accoglimento nei limiti e le per le ragioni indicate.
La soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti (v. Cass. civ.
20526/2017 “In tema di compensazione delle spese processuali, la reciproca
soccombenza deve ravvisarsi sia nelle ipotesi di pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi
di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta”). L'esito della lite induce inoltre a porre le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a capo di entrambe le parti nella misura del 50% cadauno.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie parzialmente e per quanto di ragione l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo nr. 174/2015 emesso da questo Tribunale;
12 - condanna la società e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
31.053,20, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauno.
Nola, 20/05/2024
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3035/2015 promossa da:
in p.l.r.p.t., e con il Parte_1 Parte_2
patrocinio dell'avvocato Marino Aurelio
OPPONENTI
contro
, in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato Achille Controparte_1
Janes Carratù
OPPOSTO
e
, in p.l.r.p.t., quale procuratrice di Controparte_2
con il patrocinio dell'avvocato Francesco Bordiga CP_3
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 12/03/2024.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
La e quale fideiussore della predetta società, Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 174/2015, emesso dal
Tribunale di Nola in favore della società per l'importo di € Controparte_1
79.363,92, oltre interessi e spese di procedura.
Gli opponenti, in particolare, lamentavano l'applicazione, da parte degli Istituti
succedutisi nella titolarità del credito, di interessi usurari, la nullità dei contratti posti alla base del ricorso monitorio per difetto di forma scritta (secondo le specifiche censure indicate in citazione), un illegittimo addebito di spese e commissioni, l'illegittima capitalizzazione in via trimestrale delle competenze a debito della correntista, l'illegittimità delle variazioni in pejus per la correntista del disciplinare economico.
Si costituiva in giudizio procuratrice del Controparte_1 Controparte_4
sollevando eccezioni a vario titolo e chiedendo il rigetto dell'avversa
[...]
domanda.
Così instauratosi il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il procedimento veniva istruito con plurimi depositi documentali e, in seguito, veniva espletata una
CTU contabile.
2 In corso di causa, in forza di apposito contratto di cessione, la
[...]
interveniva in giudizio asserendo di aver acquistato il credito Controparte_2
oggetto della presente lite;
inoltre, a seguito di scissione della
[...]
la dichiarava di essere subentrata in tutti i Controparte_2 CP_3
diritti della società scissa, proseguendo in tutti i suoi rapporti giuridici sostanziali e processuali sorti anteriormente alla scissione, ivi compresi i rapporti di credito azionati nella presente sede.
Infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, il procedimento giungeva all'udienza cartolare del 12/03/2024 all'esito della quale veniva riservato in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre dare atto che gli opponenti eccepivano l'improcedibilità della domanda, lamentando la mancanza di procura speciale da parte del legale dell'opposta presente in sede di mediazione;
tuttavia, le eccezioni relative ai presunti vizi di cui sarebbe affetto il procedimento di mediazione devono essere sollevati dalle parti nella prima difesa utile,
successiva allo svolgimento del procedimento (Cass. Civ. 25155/2020). Nel
caso che ci occupa, le parti, all'udienza dell'11 ottobre 2016 (prima udienza successiva all'esperimento della mediazione obbligatoria), si limitavano a dare atto di aver effettuato il tentativo di mediazione con esito negativo, con conseguente tardività della predetta eccezione.
Va poi rilevato che l'interventrice al momento della Controparte_2
3 costituzione in giudizio documentava la cessione del credito oggetto del presente procedimento depositando l'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n.118 del
05/10/2021, ma parte opponente contestava la legittimazione sostanziale di e della CP_3 Controparte_2
Ebbene, i giudici di legittimità chiamati ad esprimersi sul punto hanno precisato che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del
creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la
speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere
di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo
fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo
che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.”
(Cass. civ. 24798/2020). Pertanto, la a fronte di tale CP_3
contestazione, in data 09/02/2024, depositava l'elenco dettagliato dei rapporti oggetto di cessione, così dando prova della titolarità del diritto controverso. In
ogni caso, va evidenziato, in relazione alla posizione delle società interventrici,
che trattandosi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie pur avendo la sentenza effetto contro il successore a titolo particolare;
difatti, una condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario può darsi solo laddove il cessionario medesimo formuli una specifica domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (v. Cass. Civ.
10442/2023), situazione che, nel caso in esame, non può dirsi sussistente.
Sempre in via preliminare, va rigettata la generica eccezione, sollevata da parte
4 opposta, di nullità dell'atto introduttivo. Difatti, ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.c. la nullità si produce solo se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo ed al riguardo va rammentato che “la declaratoria di nullità della citazione […] postula una
valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine
generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto
della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni
contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che
l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo
elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della
norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di
nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede
nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di
apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non
potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla
natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi
eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque,
un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo
fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori
specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass. civ.
17023/2003).
5 Nel caso in esame, parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta argomentava in fatto e in diritto in modo tale da dimostrare di avere contezza dell'oggetto dell'opposizione esercitata.
Tanto premesso, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Inoltre, nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Sul punto la Corte di Cassazione
ha avuto modo di rilevare che “In tema di prova dell'inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o
legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad
allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al
debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere
della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai
sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti
in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui
inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento,
ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando
6 sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta
la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una
volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della
propria obbligazione” (Cass. civ. 826/2015).
Inoltre, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha di recente sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex
art. 115 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Partendo da tali presupposti ermeneutici, va rilevato che nel caso in esame l'opposta quale prova del credito vantato produceva i due contratti di conto corrente debitamente sottoscritti dal legale rapp.te p.t. della e di Parte_1
conto anticipi, i relativi estratti conto e la fideiussione sottoscritta dal Pt_2
Pertanto, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, gli opponenti in quanto convenuti in senso sostanziale avrebbero dovuto dare
7 prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi da loro ritenuti in grado di aver inciso sul diritto di credito vantato dalla banca opposta e da questa adeguatamente provato. Ma l'onere probatorio in questione può dirsi assolto solo in parte.
Innanzitutto, in relazione alla natura della garanzia prestata dal va Pt_2
rilevato quanto segue. Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il contratto
autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza
dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del
garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in
deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a
chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal
rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante
successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. civ.
19693/2022). In merito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione già da tempo hanno chiarito che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una
clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a
qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che
caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente
discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. Civ.
SS.UU. 3947/2010). Di conseguenza, oltre alla presenza di tale clausola, per qualificare un rapporto giuridico come contratto autonomo di garanzia è
necessario valutare l'intero contesto negoziale, ovvero tutte le altre clausole presenti nel contratto onde desumerne la concreta volontà delle parti.
Alla luce delle predette considerazioni, nella presente fattispecie è da ritenersi
8 che la garanzia prestata dall'opponente non abbia natura Parte_2
fideiussoria, ovvero sia svincolata dal rapporto principale, considerato, oltre alla clausola secondo cui il fideiussore è tenuto a pagare alla “a semplice CP_5
richiesta scritta […] ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore”
(cfr. art. 7 lettera fideiussione del 10/11/2004), il tenore complessivo del contratto (cfr. altresì art. 8, secondo cui “[…] la validità della fideiussione
prescinde dalla validità degli atti generanti le obbligazioni principali […]”).
In relazione poi, all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposta, occorre richiamare quanto costantemente affermato dai giudici di legittimità negli ultimi anni, ovvero che “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il
cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non
dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di
prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura
solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti
indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente
rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati
superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò
qualificarsi come solutorio” (Cass. civ. 9141/2020). Inoltre, una recente pronuncia della corte di Cassazione ha evidenziato che “In tema di pagamenti
indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di
un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la
nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla
base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la
rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità
del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa
9 azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta
senza limiti di tempo.” (Cass. civ. 3858/2021).
In relazione al caso in esame, giova anche richiamare l'orientamento della
Corte di Cassazione secondo cui “Il requisito della forma scritta di cui all'art.
117 t.u.b. ha natura funzionale e non strutturale e risulta assolto se il contratto
è sottoscritto dal solo cliente cui una copia deve essere consegnata” (Cass. Civ.
9196/2021) e, pertanto, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale ad opera dell'istituto di credito non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo, per converso, sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto,
ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Dunque, alla luce dei predetti principi, possono rigettarsi sia l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca opposta sia quella, avanzata dagli opponenti,
di nullità delle pattuizioni contenute nei contratti monofirma.
In corso di causa veniva poi nominato un CTU contabile con il compito di valutare la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'opposta sulla base della documentazione depositata ed alla luce delle specifiche contestazioni sollevate dagli opponenti.
Ebbene, il Tribunale reputa di poter far proprie in questa sede le conclusioni cui preveniva il CTU, dott. in quanto la consulenza redatta risulta Persona_1
approfondita, ben argomentata ed immune da vizi logici. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, operando nei limiti della documentazione contrattuale e contabile prodotta dalle parti, si esprimeva in maniera puntuale sui quesiti demandatigli dal G.I. In merito va rammentato che “Qualora il
giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è
tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere
10 ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato,
implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei
principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. 7947/2020).
Il CTU effettuava il ricalcolo del rapporto di portafoglio n. 80211 e del conto corrente ordinario 0047/3 verificando la sussistenza delle doglianze lamentate dagli opponenti e facendo altresì applicazione dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 16303/2018, ove veniva precisato che “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi,
in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio
2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito
dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento
del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni
della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso
effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione
di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il
"tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n.
108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la
percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -,
compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a
quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo
degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante
nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Alla luce di tutte le considerazioni fatte nella relazione peritale ed a seguito
11 delle osservazioni presentate dai CTP, il CTU ridefiniva la posizione a debito della società e questo Tribunale ritiene di condividere le Parte_1
risultanze della conclusiva tabella peritale nell'ipotesi numero sei (ovvero in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nr.
16303/18 e capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 27/06/2005)
e, pertanto, la posizione debitoria degli opponenti va ridefinita nella misura dell'importo pari a € 31.053,20.
Per tutte le ragioni esposte ed in completa adesione alle conclusioni cui perveniva il CTU, l'opposizione in esame deve trovare accoglimento nei limiti e le per le ragioni indicate.
La soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti (v. Cass. civ.
20526/2017 “In tema di compensazione delle spese processuali, la reciproca
soccombenza deve ravvisarsi sia nelle ipotesi di pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi
di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta”). L'esito della lite induce inoltre a porre le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a capo di entrambe le parti nella misura del 50% cadauno.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie parzialmente e per quanto di ragione l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo nr. 174/2015 emesso da questo Tribunale;
12 - condanna la società e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
31.053,20, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauno.
Nola, 20/05/2024
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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