Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 27.02.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2041/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
, cod. fisc.: –rappresentato e difeso Parte_1 Pt_2 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, dall' avv. Luciano Caloja cod. fisc: ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Napoli alla via Tino di Camaino n. 3
-appellante-
E
, in persona del legale rapp.te in carica, ope legis rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli C.F. ; Polisweb: P.IVA_1
ADS80030620639), nei cui uffici domicilia alla via A. Diaz, 11 (fax 0814979313; pec:
Email_1
-appellato n.c.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 654/2024, depositata in data 27.1.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Avverso tale decisione propone appello il lamentandone l'erroneità posto che il rapporto Parte_1 di lavoro si era protratto per necessità dell'Ufficio fino al 22 dicembre 2015 pur a fronte del provvedimento di risoluzione del rapporto per raggiunti limiti.
Instaurato regolare contraddittorio, il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Disposta trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che causa di risoluzione del rapporto di lavoro del è il limite di età con decorrenza 1 dicembre 2015 . Parte_1
Il ricorrente sostiene di aver diritto all'indennità di preavviso a mente dell'art. 72 comma 11 D.L. 112/2008 essendosi il rapporto di lavoro protrattosi fino al 22 dicembre 2015.
Il Tribunale ha respinto tale richiesta con argomentazioni corrette e giammai scalfite dai motivi di gravame.
Segnatamente il primo giudice ha ritenuto inconferente il richiamo al disposto dell'art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, disciplinando tale norma il diverso istituto del collocamento in quiescenza anticipato, che ricorre quando l'Amministrazione discrezionalmente dispone la cessazione dal servizio del dipendente, prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, avendo questi maturato il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento.
La facoltà attribuita dal D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, alle Pubbliche amministrazioni di poter risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, nei caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di
40 anni del personale dipendente, deve essere esercitata, anche in difetto di adozione di un formale atto organizzativo, avendo riguardo alle complessive esigenze dell'Amministrazione, considerandone la struttura e la dimensione, in ragione dei principi di buona fede e correttezza, imparzialità e buon andamento, che caratterizzano anche gli atti di natura negoziale posti in essere nell'ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. L'esercizio della facoltà richiede, quindi, idonea motivazione, poichè in tal modo è salvaguardato il controllo di legalità sulla appropriatezza della facoltà di risoluzione esercitata, rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguite nell'ambito di politiche del lavoro. In mancanza, la risoluzione unilaterale dei rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato viola le norme imperative che richiedono la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), l'applicazione dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375
c.c.), e i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonchè l'art. 6, comma
1, della direttiva 78/2000/CE. (Cass.civ. Sez. lavoro, 23/09/2016, n. 18723).
Ancora, il primo Giudice, ad ulteriore conforto della decisione, ha statuito che non risultava comprovato, del resto, l'asserita prestazione resa dopo la data del 1dicembre 2015, in quanto il
2 foglio presenze allegato non risultava sottoscritto dall'amministrazione e non risultava fornita la prova del provvedimento amministrativo, in base al quale il ricorrente avrebbe reso una prestazione lavorativa per la P.A, né il titolo di tale asserita collaborazione.
Questa Corte condivide appieno la decisione del primo Giudice ribadendo la non applicabilità al caso in esame della norma richiamata dal a fondamento della propria pretesa . Parte_1
Immune da censure è lo sviluppo argomentativo della decisione, come sopra richiamato. L'istante non considera la specialità del rapporto di pubblico impiego . L'art. 97 Cost. impone che sia prevista per il lavoro pubblico, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l'estinzione del rapporto al compimento di un'età massima, salve le ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente ed, eventualmente, con il consenso dell'amministrazione, sicché la comunicazione di risoluzione del rapporto non ha natura provvedimentale o negoziale, ma di mera notizia e ricognizione dell'effetto ricollegato dalla legge all'evento, restando perciò esclusa qualsiasi rilevanza esterna della stessa ( Cass. n. 26377/2008, richiamata anche dal primo Giudice ).
La risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista,senza obbligo per l'amministrazione di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista .
Le deduzioni inerenti il proseguimento di fatto del rapporto oltre il primo dicembre, a prescindere dalla efficacia probatoria della documentazione depositata in atti, non sono suscettibili di mutare il motivo (e la conseguente normativa da applicare) per il quale il ricorrente è stato collocato a riposo, ovvero il compimento di 65 anni alla data del 16 novembre 2015. L'eventuale prestazione lavorativa svolta di fatto dal avrebbe potuto tutt'al più giustificare Parte_1 una richiesta ex art.2126 c.c., la qual cosa non si è verificata nel caso di specie.
Inconferenti sono poi i richiami nell'atto di gravame a precedenti della Suprema Corte, riguardando gli stessi rapporti di lavoro privato.
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive euro 1984,00, oltre oneri accessori, se dovuti..
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto
Così deciso in Napoli il 27.02.2025
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
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