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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/08/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4517/2023 promossa da:
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati AVRESE
PIETRO e AVRESE CARLOTTA, con domicilio eletto nello studio dei predetti difensori in Verona, Corso Porta Nuova n. 60
ATTRICE OPPONENTE
contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCI CARMELO, con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in Martina Franca (TA), Via Leonida
n. 17
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 13 PER PARTE ATTRICE OPPONENTE: nel merito in via principale:
- accertato ch vanta vers crediti omogenei, Parte_1 CP_1 liquidi ed esigibili per importo complessivo maggiore di quello ingiunto, dichiararsi l'estinzione del debito ingiunto d di €uro 10.620,27 CP_1 per eccezione di inadempimento con rifiuto della prestazione ex art. 1460 c.c. e/o per compensazione legale ex artt. 1241 e 1243 co. 1 c.c. con il pari importo di €uro 10.620,27 (tratto dal maggior credito d per importi Parte_1 dei crediti più antichi di €uro 4.082,85 15.07.2022> ed €uro CP_2
6.537,42 verbale 25.05.2023>, per un totale di 4.082,85 + 6.537,42 = €uro CP_2
10.620,27);
- conseguentemente dichiararsi inefficace e pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo telematico opposto da datato 29.06.2023 n. Parte_1
1332/2023 del 30/06/2023 n. 3339/2023 R.G., emesso su ricorso di CP_1 dal Giudice Dott. Silvano Colbacchini del Tribunale di Vicenza,
[...] notificato il 3.07.2023; in via subordinata:
- accertato ch vanta vers crediti omogenei, Parte_1 CP_1 di facile e pronta liquidazione ed esigibili per importo complessivo maggiore di quello ingiunto, dichiararsi l'estinzione del debito ingiunto d di CP_1
€uro 10.620,27 per eccezione di inadempimento con rifiuto della prestazione ex art. 1460 c.c. e/o per compensazione giudiziale ex artt. 1241 e 1243 co. 2 c.c. con il pari importo di €uro 10.620,27 (tratto dal maggior credito di
[...] per importi dei crediti più antichi di €uro 4.082,85 Parte_1 CP_2
15.07.2022> ed €uro 6.537,42 9.132,81 di cui al verbale 25.05.2023>, per un totale di 4.082,85 + CP_2
6.537,42 = €uro 10.620,27);
- conseguentemente dichiararsi inefficace e pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo telematico opposto da datato 29.06.2023 n. Parte_1
1332/2023 del 30/06/2023 n. 3339/2023 R.G., emesso su ricorso di CP_1 dal Giudice Dott. Silvano Colbacchini del Tribunale di Vicenza,
[...] notificato il 3.07.2023; in ogni caso:
- spese di lite ed accessori di legge rifusi;
- con espressa riserva di ORe di eventualmente agire verso Parte_1 per la parte di credito eccedente l'importo compensato. CP_1
In via subordinata (eventuale) istruttoria:
- si chiede che il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. all l'esibizione: CP_1 dei documenti attestanti l'elenco dei nominativi delle dipendenti che la fece lavorare presso nei mesi di maggio CP_1 Parte_2
pagina 2 di 13 2021, giugno 2021 e luglio 2021, di riferimento delle fatture di cui viene richiesto il pagamento (n.i 1116 e 1117 del 31.05.2021, n.i 1348 e 1349 del 30.06.2021, n.i 1621 e 1622 del 31.07.2021); dei documenti attestanti i pagamenti delle spettanze delle dipendenti che lavorarono presso nel periodo nei mesi di maggio 2021, Parte_2 giugno 2021 e luglio 2021, di riferimento delle fatture di cui viene richiesto il pagamento (n.i 1116 e 1117 del 31.05.2021, n.i 1348 e 1349 del 30.06.2021, n.i 1621 e 1622 del 31.07.2021); nell'eventualità controparte formulasse istanze istruttorie in modo irrituale e/o comportanti giudizi ci si oppone alla loro ammissione, si chiede comunque abilitazione a prova contraria diretta e indiretta sui capitoli avversari eventualmente ammessi, con tutti i testi indicati da tutte le parti, senza che ciò valga ad invertire l'onere della prova.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
1. respingersi e/o rigettarsi, per i motivi sin qui esplicitati, l'opposizione proposta d - in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore – in quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1332/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 3339/2023 R.G., condannare la medesima opponente al pagamento in favore della odierna opposta della somma pari ad € 10.620,27, oltre interessi moratori ex d. lgs. N. 231/02, dal dovuto al saldo;
2. in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di un seppure parziale accoglimento delle avverse domande e/o comunque di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque e ad ogni modo la opponente OR al pagamento in favore della odierna opposta Pt_1 della somma pari ad € 10.620,27, oltre ad interessi moratori e/o della diversa, maggiore o minore, somma che risultasse comunque dovuta anche a seguito della procedenda istruttoria;
3. in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, limitare la liquidazione del danno nei limiti del provato e di quanto effettivamente imputabile alla , disponendo CP_1 eventualmente la compensazione con le somme di cui quest'ultima dovesse risultare essere creditrice.
4. con vittoria di spese, compensi, I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne ha fatto personale anticipazione. IN VIA ISTRUTTORIA, la odierna deducente, anche ove occorra, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 07.03.2025, insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla propria memoria ex art. 171 ter cpc nr.
2. In particolare, chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze tutte precedute dalla locuzione “Vero che”:
pagina 3 di 13 1. “… in virtù del contratto di appalto del 30.1.2014 e successive integrazioni (cfr. all.ti 2, 3 e 4 del fascicolo monitorio) l ha effettuato su incarico CP_1 della società , il servizio di pulizia e riassetto camere presso la Parte_1 struttura alberghiera denominata ”, ubicata in Verona, Parte_2 come da documentazione che si rammostra al teste (doc. 2, 3 e 4 del fascicolo monitorio);
2. “ …. per i servizi di pulizia di cui al precedente punto 1. CP_1 emetteva le fatture indicate nella “situazione partite sintetica per clienti” allegata come da doc sub 8 del fascicolo monitorio che si rammostrano al teste”;
3. “ … nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di cui ai precedenti punti 1., 2., alcuna contestazione perveniva dall Parte_1 al Responsabile d'Area indicato dall ”; CP_1
4. “ aveva accesso libero al portale Hoida che conteneva la Parte_1 documentazione attestante la regolarità contributiva della appaltatrice e della subappaltatrice. Si indica come teste sui sopra indicati capitoli, la SI.r , Testimone_1 residente in [...].
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1332/2023 del
30.06.2023 (R.G. n. 3339/2023) emesso da questo Tribunale, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 10.620,27, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento di ingiunzione, capitale portato dalle fatture nn. 1116 e 1117 del 31.05.2021, nn. 1348 e 1349 del 30.06.2021 e nn.
1621 e 1622 del 31.07.2021, per il servizio di pulizie prestato da CP_1
presso l' in forza di contratto di appalto concluso in data Parte_2
10.02.2014.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice esponeva che:
pagina 4 di 13 - in data 31.07.2021 interrompeva senza preavviso il CP_1
servizio di pulizie presso l' , arrecando pregiudizio alla Parte_2
gestione dell'attività alberghiera, in piena stagione turistica;
- il successivo 06.08.21 comunicava all'odierna attrice di essere CP_1
stata destinataria di un provvedimento di sequestro giudiziario emesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nell'ambito di un'indagine per illeciti fiscali connessi ai rapporti con talune società sub-
appaltatrici;
- il 28.08.2021 comunicava a la risoluzione del Parte_1 CP_1
contratto di appalto per inosservanza del termine essenziale ai sensi dell'art. 1457, comma secondo, c.c., nonché l'intenzione di non saldare le fatture emesse sino alla dimostrazione da parte dell'appaltatrice di aver pagato quanto dovuto alle lavoratrici impiegate presso l' , volontà ribadita Parte_2
con pec del 28.06.2022;
- nelle date 20.07.2022, 25.05.2023 e 31.08.2023 riceveva Parte_1
notifica dei verbali di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Vicenza e dell'ITL di Padova nn. 2022004822/S19 del 15.07.2022,
2022006373/S30 del 25.05.2023 e 2023004955/S33 del 30.08.2023 quale obbligata solidale per contributi e premi assicurativi relativi ai rapporti intercorsi tra e per il personale Parte_1 Controparte_3
inviato da quest'ultima presso l' rispettivamente nei periodi Parte_2
dal 01.08.2016 al 30.09.2016, dal 01.01.2017 al 31.12.2018 e dal 01.01.2018 al
31.12.2019, con cui venivano accertati crediti contributivi a carico pagina 5 di 13 dell'appaltatrice e solidalmente della committente rispettivamente per euro
4.082,85, euro 9.132,81 ed euro 48.355,33;
- ORe Ongaro risultava altresì creditrice di della somma CP_1
di euro 283,50 per le spese di lite liquidate con provvedimento del Tribunale di
Vicenza di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 508/2023
emesso nel procedimento r.g. n. 1150/2023.
Tanto premesso in fatto, ORe Ongaro sosteneva in diritto di non dover corrispondere a la somma ingiunta con il d.i. opposto essendo CP_1
creditrice nei confronti della medesima della maggior somma di euro
61.854,49. Chiedeva, pertanto, fosse accertata la compensazione legale tra i crediti ai sensi dell'art. 1243 comma primo c.c. o in subordine che fosse dichiarata la compensazione giudiziale ai sensi del secondo comma della norma citata, con conseguente revoca del d.i. opposto. Si opponeva, inoltre, alla concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, ove richiesta. In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice, inoltre, valorizzava l'eccezione di inadempimento già formulata in via stragiudiziale in data
28.08.2021, chiedendo fosse dichiarata l'estinzione del credito per inadempimento dell'opposta o per intervenuta compensazione legale/stragiudiziale tra i reciproci crediti.
II. Si costituiva in giudizio in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore contestando quanto dedotto dall'opponente.
Segnatamente, la convenuta opposta eccepiva la prescrizione dei crediti contributivi accertati con il verbale del 15.07.2022, il difetto di responsabilità
solidale della committente per l'operatività della clausola di esclusione di cui pagina 6 di 13 all'art. 7 del contratto di appalto, nonché l'infondatezza del timore dell'opponente di essere esposta all'escussione da parte dell'Ispettorato, stante l'assenza di procedimenti giudiziari instaurati dal personale impiegato nell'appalto e di provvedimenti definitivi e/o esecutivi aventi ad oggetto l'accertamento degli emolumenti retributivi. Eccepiva pertanto l'inammissibilità della compensazione, sottolineando altresì la mancata prova dell'effettivo pagamento da parte di ORe a favore degli enti Pt_1
previdenziali.
Concludeva quindi chiedendo in via preliminare la provvisoria esecutività del d.i. opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta,
nel merito il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, la limitazione della compensazione alle somme per cui l'attrice avesse provato il pagamento.
III. All'esito della prima udienza, il precedente g.i. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività essendo l'opposizione fondata su prova scritta e ordinava alla convenuta opposta l'esibizione della documentazione attestante i nominativi dei dipendenti impiegati presso l'
[...]
e i pagamenti delle loro spettanze per i mesi di maggio, giugno e Parte_2
luglio 2021.
Successivamente, il sottoscritto giudicante, subentrato nel procedimento,
rigettava le istanze di prova orale formulate dall'opposta in quanto documentali e superflue ai fini del decidere e, disposto il deposito degli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c., tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
pagina 7 di 13 IV. L'opposizione è fondata e merita quindi accoglimento per quanto di ragione.
IV.
1. Deve preliminarmente confermarsi quanto disposto con ordinanza del 07.03.2025 e quindi il rigetto delle domande istruttorie formulate dalla convenuta opposta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., posto che i capitoli di prova orale sono volti a dimostrare circostanze documentali o superflue ai fini della decisione.
IV.
2. Sempre in via preliminare va respinta la domanda di stralcio dei documenti n. 3 e n. 7 allegati all'atto di citazione, formulata dalla convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta, in quanto trattasi di documenti aventi ad oggetto circostanze non estranee ai fatti di causa e comunque ritualmente prodotti nei termini di legge.
V. Tanto premesso, nel merito l'opposizione proposta da è Parte_1
fondata e il decreto ingiuntivo va revocato attesa la legittimità dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'odierna opponente con comunicazione del
28.08.2021.
Invero, in base alla clausola 7 del contratto di appalto si era CP_1
impegnata a fornire ogni mese alla committente l'elenco dei lavorati impiegati nell'appalto nonché le autocertificazioni comprovanti l'adempimento degli oneri retributivi e contributivi relativi ai medesimi, e tale obbligazione non risulta adempiuta.
La convenuta opposta ha infatti versato in atti il DURC relativo al
Cont periodo 16.02.2021-30.06.2021 (doc. 3), ma lo stesso riguarda la Società er
S.r.l.s., che appare estranea all'appalto di cui trattasi (le cui esecutrici, per stessa pagina 8 di 13 ammissione della convenuta opposta, erano Laborat S.R.L. in Liquidazione,
Mit. e ), non Controparte_5 Controparte_6
risultando nemmeno tra le subappaltatrici destinatarie dell'ispezione dell'ITL, e ha una validità limitata al 30.06.2021, mentre il contratto di appalto si è
prolungato sino al 31.07.2021. Allo stesso modo le autocertificazioni di regolarità contributiva per l'anno 2021 (doc. 7 convenuta) sono sottoscritte da
Cont er S.r.l.s. e non dall'appaltatrice , che non ha fornito alcuna CP_1
spiegazione circa tale circostanza, e in ogni caso risultano smentite dall'attività
accertativa svolta dagli ITL di Vicenza e Padova, come risulta dai verbali di accertamento notificati alla committente, che non risultano essere stati oggetto di opposizione da parte dell'appaltatrice. Inoltre, la convenuta opposta non ha dimostrato di aver trasmesso tempestivamente tali autocertificazioni a ORe
Ongaro. Lo stesso dicasi per la quietanza di versamento mediante F24 degli oneri fiscali per l'anno 2021 di cui al documento n. 8 di parte opposta.
Infine, non ha mai comunicato alla committente l'elenco dei CP_1
nominativi dei lavoratori inviati presso l'Hotel , non risultando in Parte_1
atti alcuna comunicazione scambiata tra le parti in merito a ciò. Alla convenuta opposta era stato inoltre ordinato dal Tribunale di esibire tali elenchi, ma l'ordine è rimasto inadempiuto, avendo la stessa depositato esclusivamente un mero file in formato Excel che nulla prova, in particolare circa la trasmissione tempestiva dell'elenco alla committente, come invece previsto da contratto.
La convenuta opposta, inoltre, si è resa inadempiente degli stessi obblighi contributivi, come dimostrano i verbali di accertamento degli ITL, che hanno confermato i dubbi della committente circa il mancato pagamento degli oneri pagina 9 di 13 previdenziali da parte dell'appaltatrice. A causa di ciò, è ora Parte_1
chiamata a corrispondere, in via solidale, tali somme agli enti di previdenza sociale, come disposto dal secondo comma dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, che prevede, quale maggior forma di tutela del lavoratore, la responsabilità del committente, in solido con l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, per il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti per il periodo di durata dell'appalto.
Sul punto va richiamato l'orientamento della Suprema ORe di
Cassazione secondo cui il mancato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi giustifica la sospensione dell'esecuzione del contratto e quindi del pagamento del corrispettivo da parte del committente ai sensi dell'art. 1460
c.c., atteso che in caso di inadempimento definitivo dell'appaltatore il committente si troverebbe esposto a responsabilità solidale che, a differenza dell'art. 1676 c.c., non viene meno qualora egli abbia già versato il prezzo all'appaltatore (Cass. 4079/2022). Ne conseguirebbe quindi una duplicazione dei pagamenti in capo al committente, uno avente ad oggetto il corrispettivo del contratto e l'altro i contributi, le retribuzioni e i premi assicurativi dei lavoratori, entrambi a vantaggio dell'appaltatore, con il rischio di un ingiustificato arricchimento da parte di quest'ultimo.
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'eccezione di inadempimento trova giustificazione, non trovando applicazione la clausola di esonero della responsabilità del committente di cui all'art. 7 del contratto di appalto, come sostenuto dalla convenuta opposta, posto che la clausola esclude unicamente la pagina 10 di 13 responsabilità solidale prevista dall'art. 26, comma quarto, d.lgs. 81/2008 (e quindi in materia di infortuni sul lavoro).
Inoltre, allo stato, appare legittimo il protrarsi sino ad oggi della sospensione dell'esecuzione della controprestazione, posto che i rapporti tra e per i servizi resi nel corso del 2021, anno relativo alle Parte_1 CP_1
fatture emesse, non sono ancora definiti.
A quanto consta dagli atti di causa, infatti, gli enti preposti hanno svolto gli accertamenti per il periodo 01.08.2016-31.12.2019, mentre non risulta definita la posizione di e delle subappaltanti per i periodi successivi, CP_1
sino alla cessazione del rapporto tra le parti, intervenuta a seguito di risoluzione del contratto in data 21.08.2021. I crediti contributivi per i periodi corrispondenti alle fatture, soggetti a termine quinquennale ai sensi dell'art. 3
co. 9 l. 335/1995, non sono quindi ancora prescritti e perciò è Parte_1
tuttora esposta all'incertezza della propria responsabilità in quanto potrebbe ricevere ulteriori verbali di accertamento quale obbligata in solido.
In ragione di ciò, è legittima la perdurante sospensione dell'esecuzione della controprestazione, fintanto che non sarà definita la situazione contributiva dell'appaltatrice per tutto il periodo di durata dell'appalto. Tale
conclusione è avallata dalla giurisprudenza di legittimità che ha escluso la facoltà di sollevare l'eccezione di inadempimento nell'ipotesi in cui il credito previdenziale sia prescritto e alcuna richiesta sia stata avanzata da parte degli eventuali creditori (Cass. 35962/2021). Ragionando a contrario, quindi, deve applicarsi il principio opposto secondo cui l'eccezione di inadempimento è
invocabile finché il credito previdenziale non sia prescritto, essendo possibile pagina 11 di 13 fino a quel momento chiederne il pagamento al committente, quale responsabile solidale.
In conclusione, la sospensione del pagamento delle fatture da parte di ai sensi dell'art. 1460 c.c. è legittima, posto che non ha Parte_1 CP_1
dimostrato di aver adempiuto gli obblighi di cui all'art. 7 del contratto di appalto né ha adempiuto gli obblighi previdenziali e contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto. Conseguentemente il decreto ingiuntivo va revocato.
V. Va rigettata, invece, la domanda di accertamento della compensazione legale o giudiziale tra il credito della convenuta opposta e il controcredito di
ORe Ongaro al rimborso di quanto pagato agli enti previdenziali sulla base dei verbali di accertamento notificati.
L'attrice non ha infatti affermato di aver provveduto a versare i contributi in luogo dell'appaltatrice né ha provato in alcun modo l'esecuzione di tali pagamenti, non risultando agli atti alcun documento che dimostri tale circostanza. In assenza del versamento non sussiste in capo al committente alcun diritto di regresso, espressamente previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 per l'ipotesi in cui l'appaltante corrisponda i contributi previdenziali agli enti preposti in luogo dell'appaltatore; conseguentemente ORe Ongaro, allo stato,
non risulta titolare di un diritto di credito da porre in compensazione con il credito vantato dalla convenuta opposta e la domanda di accertamento della compensazione va quindi rigettata.
Da ultimo, la domanda di compensazione con il credito derivante dalla condanna al pagamento delle spese di lite a carico di e a favore di CP_1 Pt_1
pagina 12 di 13 disposta con provvedimento del Tribunale di Vicenza del 21.06.2023 Pt_1
R.G. n. 1150/2023, non è stata riportata nelle conclusioni così come precisate dall'attrice opponente in data 02.05.2025 e deve intendersi pertanto rinunciata.
VI. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente della convenuta opposta e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 e ss. mm. ii per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, al parametro medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimo per la fase istruttoria.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezionee reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.
1332/2023 R. Ing. – n. 3339/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Vicenza in data
30.06.2023);
2) rigetta ogni ulteriore domanda;
3) condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attrice opponente le spese di lite della presente fase di opposizione che liquida in € 145,50 per esborsi, €
4.237 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vicenza il 22.08.25
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4517/2023 promossa da:
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati AVRESE
PIETRO e AVRESE CARLOTTA, con domicilio eletto nello studio dei predetti difensori in Verona, Corso Porta Nuova n. 60
ATTRICE OPPONENTE
contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCI CARMELO, con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in Martina Franca (TA), Via Leonida
n. 17
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 13 PER PARTE ATTRICE OPPONENTE: nel merito in via principale:
- accertato ch vanta vers crediti omogenei, Parte_1 CP_1 liquidi ed esigibili per importo complessivo maggiore di quello ingiunto, dichiararsi l'estinzione del debito ingiunto d di €uro 10.620,27 CP_1 per eccezione di inadempimento con rifiuto della prestazione ex art. 1460 c.c. e/o per compensazione legale ex artt. 1241 e 1243 co. 1 c.c. con il pari importo di €uro 10.620,27 (tratto dal maggior credito d per importi Parte_1 dei crediti più antichi di €uro 4.082,85 15.07.2022> ed €uro CP_2
6.537,42 verbale 25.05.2023>, per un totale di 4.082,85 + 6.537,42 = €uro CP_2
10.620,27);
- conseguentemente dichiararsi inefficace e pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo telematico opposto da datato 29.06.2023 n. Parte_1
1332/2023 del 30/06/2023 n. 3339/2023 R.G., emesso su ricorso di CP_1 dal Giudice Dott. Silvano Colbacchini del Tribunale di Vicenza,
[...] notificato il 3.07.2023; in via subordinata:
- accertato ch vanta vers crediti omogenei, Parte_1 CP_1 di facile e pronta liquidazione ed esigibili per importo complessivo maggiore di quello ingiunto, dichiararsi l'estinzione del debito ingiunto d di CP_1
€uro 10.620,27 per eccezione di inadempimento con rifiuto della prestazione ex art. 1460 c.c. e/o per compensazione giudiziale ex artt. 1241 e 1243 co. 2 c.c. con il pari importo di €uro 10.620,27 (tratto dal maggior credito di
[...] per importi dei crediti più antichi di €uro 4.082,85 Parte_1 CP_2
15.07.2022> ed €uro 6.537,42 9.132,81 di cui al verbale 25.05.2023>, per un totale di 4.082,85 + CP_2
6.537,42 = €uro 10.620,27);
- conseguentemente dichiararsi inefficace e pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo telematico opposto da datato 29.06.2023 n. Parte_1
1332/2023 del 30/06/2023 n. 3339/2023 R.G., emesso su ricorso di CP_1 dal Giudice Dott. Silvano Colbacchini del Tribunale di Vicenza,
[...] notificato il 3.07.2023; in ogni caso:
- spese di lite ed accessori di legge rifusi;
- con espressa riserva di ORe di eventualmente agire verso Parte_1 per la parte di credito eccedente l'importo compensato. CP_1
In via subordinata (eventuale) istruttoria:
- si chiede che il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. all l'esibizione: CP_1 dei documenti attestanti l'elenco dei nominativi delle dipendenti che la fece lavorare presso nei mesi di maggio CP_1 Parte_2
pagina 2 di 13 2021, giugno 2021 e luglio 2021, di riferimento delle fatture di cui viene richiesto il pagamento (n.i 1116 e 1117 del 31.05.2021, n.i 1348 e 1349 del 30.06.2021, n.i 1621 e 1622 del 31.07.2021); dei documenti attestanti i pagamenti delle spettanze delle dipendenti che lavorarono presso nel periodo nei mesi di maggio 2021, Parte_2 giugno 2021 e luglio 2021, di riferimento delle fatture di cui viene richiesto il pagamento (n.i 1116 e 1117 del 31.05.2021, n.i 1348 e 1349 del 30.06.2021, n.i 1621 e 1622 del 31.07.2021); nell'eventualità controparte formulasse istanze istruttorie in modo irrituale e/o comportanti giudizi ci si oppone alla loro ammissione, si chiede comunque abilitazione a prova contraria diretta e indiretta sui capitoli avversari eventualmente ammessi, con tutti i testi indicati da tutte le parti, senza che ciò valga ad invertire l'onere della prova.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
1. respingersi e/o rigettarsi, per i motivi sin qui esplicitati, l'opposizione proposta d - in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore – in quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1332/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 3339/2023 R.G., condannare la medesima opponente al pagamento in favore della odierna opposta della somma pari ad € 10.620,27, oltre interessi moratori ex d. lgs. N. 231/02, dal dovuto al saldo;
2. in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di un seppure parziale accoglimento delle avverse domande e/o comunque di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque e ad ogni modo la opponente OR al pagamento in favore della odierna opposta Pt_1 della somma pari ad € 10.620,27, oltre ad interessi moratori e/o della diversa, maggiore o minore, somma che risultasse comunque dovuta anche a seguito della procedenda istruttoria;
3. in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, limitare la liquidazione del danno nei limiti del provato e di quanto effettivamente imputabile alla , disponendo CP_1 eventualmente la compensazione con le somme di cui quest'ultima dovesse risultare essere creditrice.
4. con vittoria di spese, compensi, I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne ha fatto personale anticipazione. IN VIA ISTRUTTORIA, la odierna deducente, anche ove occorra, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 07.03.2025, insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla propria memoria ex art. 171 ter cpc nr.
2. In particolare, chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze tutte precedute dalla locuzione “Vero che”:
pagina 3 di 13 1. “… in virtù del contratto di appalto del 30.1.2014 e successive integrazioni (cfr. all.ti 2, 3 e 4 del fascicolo monitorio) l ha effettuato su incarico CP_1 della società , il servizio di pulizia e riassetto camere presso la Parte_1 struttura alberghiera denominata ”, ubicata in Verona, Parte_2 come da documentazione che si rammostra al teste (doc. 2, 3 e 4 del fascicolo monitorio);
2. “ …. per i servizi di pulizia di cui al precedente punto 1. CP_1 emetteva le fatture indicate nella “situazione partite sintetica per clienti” allegata come da doc sub 8 del fascicolo monitorio che si rammostrano al teste”;
3. “ … nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di cui ai precedenti punti 1., 2., alcuna contestazione perveniva dall Parte_1 al Responsabile d'Area indicato dall ”; CP_1
4. “ aveva accesso libero al portale Hoida che conteneva la Parte_1 documentazione attestante la regolarità contributiva della appaltatrice e della subappaltatrice. Si indica come teste sui sopra indicati capitoli, la SI.r , Testimone_1 residente in [...].
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1332/2023 del
30.06.2023 (R.G. n. 3339/2023) emesso da questo Tribunale, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 10.620,27, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento di ingiunzione, capitale portato dalle fatture nn. 1116 e 1117 del 31.05.2021, nn. 1348 e 1349 del 30.06.2021 e nn.
1621 e 1622 del 31.07.2021, per il servizio di pulizie prestato da CP_1
presso l' in forza di contratto di appalto concluso in data Parte_2
10.02.2014.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice esponeva che:
pagina 4 di 13 - in data 31.07.2021 interrompeva senza preavviso il CP_1
servizio di pulizie presso l' , arrecando pregiudizio alla Parte_2
gestione dell'attività alberghiera, in piena stagione turistica;
- il successivo 06.08.21 comunicava all'odierna attrice di essere CP_1
stata destinataria di un provvedimento di sequestro giudiziario emesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nell'ambito di un'indagine per illeciti fiscali connessi ai rapporti con talune società sub-
appaltatrici;
- il 28.08.2021 comunicava a la risoluzione del Parte_1 CP_1
contratto di appalto per inosservanza del termine essenziale ai sensi dell'art. 1457, comma secondo, c.c., nonché l'intenzione di non saldare le fatture emesse sino alla dimostrazione da parte dell'appaltatrice di aver pagato quanto dovuto alle lavoratrici impiegate presso l' , volontà ribadita Parte_2
con pec del 28.06.2022;
- nelle date 20.07.2022, 25.05.2023 e 31.08.2023 riceveva Parte_1
notifica dei verbali di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Vicenza e dell'ITL di Padova nn. 2022004822/S19 del 15.07.2022,
2022006373/S30 del 25.05.2023 e 2023004955/S33 del 30.08.2023 quale obbligata solidale per contributi e premi assicurativi relativi ai rapporti intercorsi tra e per il personale Parte_1 Controparte_3
inviato da quest'ultima presso l' rispettivamente nei periodi Parte_2
dal 01.08.2016 al 30.09.2016, dal 01.01.2017 al 31.12.2018 e dal 01.01.2018 al
31.12.2019, con cui venivano accertati crediti contributivi a carico pagina 5 di 13 dell'appaltatrice e solidalmente della committente rispettivamente per euro
4.082,85, euro 9.132,81 ed euro 48.355,33;
- ORe Ongaro risultava altresì creditrice di della somma CP_1
di euro 283,50 per le spese di lite liquidate con provvedimento del Tribunale di
Vicenza di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 508/2023
emesso nel procedimento r.g. n. 1150/2023.
Tanto premesso in fatto, ORe Ongaro sosteneva in diritto di non dover corrispondere a la somma ingiunta con il d.i. opposto essendo CP_1
creditrice nei confronti della medesima della maggior somma di euro
61.854,49. Chiedeva, pertanto, fosse accertata la compensazione legale tra i crediti ai sensi dell'art. 1243 comma primo c.c. o in subordine che fosse dichiarata la compensazione giudiziale ai sensi del secondo comma della norma citata, con conseguente revoca del d.i. opposto. Si opponeva, inoltre, alla concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, ove richiesta. In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice, inoltre, valorizzava l'eccezione di inadempimento già formulata in via stragiudiziale in data
28.08.2021, chiedendo fosse dichiarata l'estinzione del credito per inadempimento dell'opposta o per intervenuta compensazione legale/stragiudiziale tra i reciproci crediti.
II. Si costituiva in giudizio in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore contestando quanto dedotto dall'opponente.
Segnatamente, la convenuta opposta eccepiva la prescrizione dei crediti contributivi accertati con il verbale del 15.07.2022, il difetto di responsabilità
solidale della committente per l'operatività della clausola di esclusione di cui pagina 6 di 13 all'art. 7 del contratto di appalto, nonché l'infondatezza del timore dell'opponente di essere esposta all'escussione da parte dell'Ispettorato, stante l'assenza di procedimenti giudiziari instaurati dal personale impiegato nell'appalto e di provvedimenti definitivi e/o esecutivi aventi ad oggetto l'accertamento degli emolumenti retributivi. Eccepiva pertanto l'inammissibilità della compensazione, sottolineando altresì la mancata prova dell'effettivo pagamento da parte di ORe a favore degli enti Pt_1
previdenziali.
Concludeva quindi chiedendo in via preliminare la provvisoria esecutività del d.i. opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta,
nel merito il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, la limitazione della compensazione alle somme per cui l'attrice avesse provato il pagamento.
III. All'esito della prima udienza, il precedente g.i. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività essendo l'opposizione fondata su prova scritta e ordinava alla convenuta opposta l'esibizione della documentazione attestante i nominativi dei dipendenti impiegati presso l'
[...]
e i pagamenti delle loro spettanze per i mesi di maggio, giugno e Parte_2
luglio 2021.
Successivamente, il sottoscritto giudicante, subentrato nel procedimento,
rigettava le istanze di prova orale formulate dall'opposta in quanto documentali e superflue ai fini del decidere e, disposto il deposito degli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c., tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
pagina 7 di 13 IV. L'opposizione è fondata e merita quindi accoglimento per quanto di ragione.
IV.
1. Deve preliminarmente confermarsi quanto disposto con ordinanza del 07.03.2025 e quindi il rigetto delle domande istruttorie formulate dalla convenuta opposta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., posto che i capitoli di prova orale sono volti a dimostrare circostanze documentali o superflue ai fini della decisione.
IV.
2. Sempre in via preliminare va respinta la domanda di stralcio dei documenti n. 3 e n. 7 allegati all'atto di citazione, formulata dalla convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta, in quanto trattasi di documenti aventi ad oggetto circostanze non estranee ai fatti di causa e comunque ritualmente prodotti nei termini di legge.
V. Tanto premesso, nel merito l'opposizione proposta da è Parte_1
fondata e il decreto ingiuntivo va revocato attesa la legittimità dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'odierna opponente con comunicazione del
28.08.2021.
Invero, in base alla clausola 7 del contratto di appalto si era CP_1
impegnata a fornire ogni mese alla committente l'elenco dei lavorati impiegati nell'appalto nonché le autocertificazioni comprovanti l'adempimento degli oneri retributivi e contributivi relativi ai medesimi, e tale obbligazione non risulta adempiuta.
La convenuta opposta ha infatti versato in atti il DURC relativo al
Cont periodo 16.02.2021-30.06.2021 (doc. 3), ma lo stesso riguarda la Società er
S.r.l.s., che appare estranea all'appalto di cui trattasi (le cui esecutrici, per stessa pagina 8 di 13 ammissione della convenuta opposta, erano Laborat S.R.L. in Liquidazione,
Mit. e ), non Controparte_5 Controparte_6
risultando nemmeno tra le subappaltatrici destinatarie dell'ispezione dell'ITL, e ha una validità limitata al 30.06.2021, mentre il contratto di appalto si è
prolungato sino al 31.07.2021. Allo stesso modo le autocertificazioni di regolarità contributiva per l'anno 2021 (doc. 7 convenuta) sono sottoscritte da
Cont er S.r.l.s. e non dall'appaltatrice , che non ha fornito alcuna CP_1
spiegazione circa tale circostanza, e in ogni caso risultano smentite dall'attività
accertativa svolta dagli ITL di Vicenza e Padova, come risulta dai verbali di accertamento notificati alla committente, che non risultano essere stati oggetto di opposizione da parte dell'appaltatrice. Inoltre, la convenuta opposta non ha dimostrato di aver trasmesso tempestivamente tali autocertificazioni a ORe
Ongaro. Lo stesso dicasi per la quietanza di versamento mediante F24 degli oneri fiscali per l'anno 2021 di cui al documento n. 8 di parte opposta.
Infine, non ha mai comunicato alla committente l'elenco dei CP_1
nominativi dei lavoratori inviati presso l'Hotel , non risultando in Parte_1
atti alcuna comunicazione scambiata tra le parti in merito a ciò. Alla convenuta opposta era stato inoltre ordinato dal Tribunale di esibire tali elenchi, ma l'ordine è rimasto inadempiuto, avendo la stessa depositato esclusivamente un mero file in formato Excel che nulla prova, in particolare circa la trasmissione tempestiva dell'elenco alla committente, come invece previsto da contratto.
La convenuta opposta, inoltre, si è resa inadempiente degli stessi obblighi contributivi, come dimostrano i verbali di accertamento degli ITL, che hanno confermato i dubbi della committente circa il mancato pagamento degli oneri pagina 9 di 13 previdenziali da parte dell'appaltatrice. A causa di ciò, è ora Parte_1
chiamata a corrispondere, in via solidale, tali somme agli enti di previdenza sociale, come disposto dal secondo comma dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, che prevede, quale maggior forma di tutela del lavoratore, la responsabilità del committente, in solido con l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, per il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti per il periodo di durata dell'appalto.
Sul punto va richiamato l'orientamento della Suprema ORe di
Cassazione secondo cui il mancato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi giustifica la sospensione dell'esecuzione del contratto e quindi del pagamento del corrispettivo da parte del committente ai sensi dell'art. 1460
c.c., atteso che in caso di inadempimento definitivo dell'appaltatore il committente si troverebbe esposto a responsabilità solidale che, a differenza dell'art. 1676 c.c., non viene meno qualora egli abbia già versato il prezzo all'appaltatore (Cass. 4079/2022). Ne conseguirebbe quindi una duplicazione dei pagamenti in capo al committente, uno avente ad oggetto il corrispettivo del contratto e l'altro i contributi, le retribuzioni e i premi assicurativi dei lavoratori, entrambi a vantaggio dell'appaltatore, con il rischio di un ingiustificato arricchimento da parte di quest'ultimo.
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'eccezione di inadempimento trova giustificazione, non trovando applicazione la clausola di esonero della responsabilità del committente di cui all'art. 7 del contratto di appalto, come sostenuto dalla convenuta opposta, posto che la clausola esclude unicamente la pagina 10 di 13 responsabilità solidale prevista dall'art. 26, comma quarto, d.lgs. 81/2008 (e quindi in materia di infortuni sul lavoro).
Inoltre, allo stato, appare legittimo il protrarsi sino ad oggi della sospensione dell'esecuzione della controprestazione, posto che i rapporti tra e per i servizi resi nel corso del 2021, anno relativo alle Parte_1 CP_1
fatture emesse, non sono ancora definiti.
A quanto consta dagli atti di causa, infatti, gli enti preposti hanno svolto gli accertamenti per il periodo 01.08.2016-31.12.2019, mentre non risulta definita la posizione di e delle subappaltanti per i periodi successivi, CP_1
sino alla cessazione del rapporto tra le parti, intervenuta a seguito di risoluzione del contratto in data 21.08.2021. I crediti contributivi per i periodi corrispondenti alle fatture, soggetti a termine quinquennale ai sensi dell'art. 3
co. 9 l. 335/1995, non sono quindi ancora prescritti e perciò è Parte_1
tuttora esposta all'incertezza della propria responsabilità in quanto potrebbe ricevere ulteriori verbali di accertamento quale obbligata in solido.
In ragione di ciò, è legittima la perdurante sospensione dell'esecuzione della controprestazione, fintanto che non sarà definita la situazione contributiva dell'appaltatrice per tutto il periodo di durata dell'appalto. Tale
conclusione è avallata dalla giurisprudenza di legittimità che ha escluso la facoltà di sollevare l'eccezione di inadempimento nell'ipotesi in cui il credito previdenziale sia prescritto e alcuna richiesta sia stata avanzata da parte degli eventuali creditori (Cass. 35962/2021). Ragionando a contrario, quindi, deve applicarsi il principio opposto secondo cui l'eccezione di inadempimento è
invocabile finché il credito previdenziale non sia prescritto, essendo possibile pagina 11 di 13 fino a quel momento chiederne il pagamento al committente, quale responsabile solidale.
In conclusione, la sospensione del pagamento delle fatture da parte di ai sensi dell'art. 1460 c.c. è legittima, posto che non ha Parte_1 CP_1
dimostrato di aver adempiuto gli obblighi di cui all'art. 7 del contratto di appalto né ha adempiuto gli obblighi previdenziali e contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto. Conseguentemente il decreto ingiuntivo va revocato.
V. Va rigettata, invece, la domanda di accertamento della compensazione legale o giudiziale tra il credito della convenuta opposta e il controcredito di
ORe Ongaro al rimborso di quanto pagato agli enti previdenziali sulla base dei verbali di accertamento notificati.
L'attrice non ha infatti affermato di aver provveduto a versare i contributi in luogo dell'appaltatrice né ha provato in alcun modo l'esecuzione di tali pagamenti, non risultando agli atti alcun documento che dimostri tale circostanza. In assenza del versamento non sussiste in capo al committente alcun diritto di regresso, espressamente previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 per l'ipotesi in cui l'appaltante corrisponda i contributi previdenziali agli enti preposti in luogo dell'appaltatore; conseguentemente ORe Ongaro, allo stato,
non risulta titolare di un diritto di credito da porre in compensazione con il credito vantato dalla convenuta opposta e la domanda di accertamento della compensazione va quindi rigettata.
Da ultimo, la domanda di compensazione con il credito derivante dalla condanna al pagamento delle spese di lite a carico di e a favore di CP_1 Pt_1
pagina 12 di 13 disposta con provvedimento del Tribunale di Vicenza del 21.06.2023 Pt_1
R.G. n. 1150/2023, non è stata riportata nelle conclusioni così come precisate dall'attrice opponente in data 02.05.2025 e deve intendersi pertanto rinunciata.
VI. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente della convenuta opposta e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 e ss. mm. ii per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, al parametro medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimo per la fase istruttoria.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezionee reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.
1332/2023 R. Ing. – n. 3339/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Vicenza in data
30.06.2023);
2) rigetta ogni ulteriore domanda;
3) condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attrice opponente le spese di lite della presente fase di opposizione che liquida in € 145,50 per esborsi, €
4.237 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vicenza il 22.08.25
Il Giudice
Gabriele Conti
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