Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
1265/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1265/2024 R.G. promossa da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. BOGONI PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro ( ), rappresentato dall'amministratore di CP_1 C.F._2 sostegno avv. Anna Pavasini e difeso dall'avv. CREMONINI BEATRICE, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio della seconda, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4 giugno 1989 da e , trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Ariano nel Polesine al n. 8, Parte II, Serie A, Anno 1989, alle seguenti condizioni: I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nessun assegno è dovuto reciprocamente. Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
In fatto –
1
1989 ad Ariano nel Polesine (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 8, 1989 Parte II, Serie A, anno 1989) ed esponeva che:
- dall'unione era nato il figlio il 29-10-1989, che risiedeva ad Ariano Persona_1 insieme alla madre, e svolgeva l'attività di operaio;
- con la sentenza n. 814/19 del 4-12-2019 il Tribunale di Rovigo aveva pronunciava la separazione personale dei coniugi assegnando alla la casa coniugale, Parte_1 in forza di conclusioni congiunte formulate dalle parti, le quale avevano stabilito che “2) al fine di risolvere ogni pendenza patrimoniale ed economica tra i coniugi, ivi il signor si impegna a trasmettere a titolo gratuito alla moglie CP_1 signora con successiva e necessaria scrittura notarile la sua Parte_1 quota pari al 50% di proprietà sull'immobile ex residenza coniugale così meglio identificato: appartamento al piano terra e primo del fabbricato in Comune di Ariano nel Polesine Via Leonardo Da Vinci n. 24....” 3) La signora si impegna ad accettare il suddetto trasferimento Parte_1 impegnandosi ad accollarsi integralmente le restanti rate del mutuo gravanti su detto immobile e sino alla loro integrale definizione, liberando così il marito da ogni incombente in merito. Gli onorari notarili per il trasferimento della quota di comproprietà saranno a carico di entrambi i coniugi.”;
- il non aveva ancora ottemperato all'impegno assunto nelle conclusioni CP_1 congiunte nella causa di separazione;
- il punto 5) delle condizioni di separazione prevedeva infatti quanto che “il marito già proprietario dell'immobile suo attuale domicilio di Ariano nel Polesine (Ro) Via Fonsatti n. 67 potrà liberamente disporne ed anche venderlo e la moglie non avanzerà alcuna pretesa sullo stesso solo dopo l'avvenuto trasferimento della quota di comproprietà dell'abitazione coniugale alla signora e l'accollo Parte_1 per intero del mutuo da parte della stessa ancora in essere presso la Banca erogante”;
- il marito, pur non avendo ottemperato all'obbligo di trasferimento alla Parte_1 della quota di metà della casa coniugale, aveva già trasferito la proprietà dell'immobile di Ariano Polesine di cui al punto 5);
- la sentenza di separazione era divenuta definitiva;
- con provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Rovigo in data 4-10- 2023 era stato nominato un amministratore di sostegno al nella persona CP_1 dell'Avv. BA GO, poi sostituita, a seguito della rinuncia della stessa, dall'Avv. Anna Pavasini;
- erano orami trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si fossero riconciliati e senza che tra gli stessi fosse ripresa la convivenza, sicché sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Attesa l'autosufficienza di entrambi i coniugi e del figlio , nessun'altra Per_1 domanda veniva proposta dalla ricorrente.
Con decreto depositato il 20-8-2024 la Presidente fissava ai sensi dell'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 14-1-1025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero. Disposta dalla Presidente la notifica del ricorso all'amministratore di sostegno del l'udienza CP_1 veniva rinviata alla data del 18-4-2025.
Con comparsa di risposta depositata il 16-4-2025 si costituiva in giudizio l'amministratore di sostegno di avv. Anna Pavasini, non CP_1 opponendosi alla pronuncia di divorzio.
All'udienza del 18-4-2025 le parti chiedevano la discussione orale della causa, rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., e la Presidente relatrice rimetteva la controversia alla decisione del collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente e delle dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del 18-4-2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 814/2019, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 16- 10-2018 (cfr. doc. 3 della ricorrente), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Entrambi i coniugi si sono dichiarati autosufficienti dal punto di vista economico, cosicché, tenuto conto della maggiore e età e della raggiunta indipendenza economica da parte del figlio , nessun'altra domanda è stata proposta. Per_1
Gli accordi di natura economica raggiunti dalle parti risultano conformi alla legge.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1265/2024 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico
[...] CP_1
Ministero,
3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 4-6-1989 ad Ariano nel Polesine, trascritto nei registri
[...] CP_1 dello stato civile di quel Comune al n. 8, Parte II, Serie A, anno 1989;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 18 aprile 2025 il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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