Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona della dott.ssa Marielda Montefusco, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 1154/2025 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 proposto
DA
(codice fiscale ) e (codice Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
fiscale ), in proprio e nella qualità di eredi testamentari CodiceFiscale_2
di (codice fiscale (deceduta il 09-12- Persona_1 CodiceFiscale_3
2019), elettivamente domiciliati in Torre del Greco, alla Via F. Romano n. 1 presso lo studio degli Avv.ti (codice fiscale ) Parte_3 CodiceFiscale_4
e (codice fiscale ),da cui sono Parte_4 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
RICORRENTI
contro
, in persona del Ministro p.t., dom.to ex lege Controparte_1
in Napoli alla Via Diaz n. 11 presso l'Avvocatura dello Stato
RESISTENTE
(dichiarata fallita con sentenza n. 24 del 2 maggio 2012), nella quale i coniugi e (dante causa degli odierni ricorrenti) CP_3 Persona_1
chiedevano di essere ammessi al passivo, in data 19 settembre 2012, proponendo due distinte istanze, congiuntamente, l'una per un credito pari a
€ 20.759,27, l'altra per un credito pari ad €35.620,14;
ESAMINATA la documentazione allegata;
CONSIDERATO che il ricorso è proponibile, essendo stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001; CONSIDERATO, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, a seguito della novella dell'art. 2, comma 2 bis, i termini oggi fissati dal legislatore per la durata ragionevole dei procedimenti giudiziari sono insuscettibili di autonoma valutazione da parte del giudice, avendone il legislatore predeterminato la misura, e che, pertanto, per espressa indicazione legislativa,
la procedura fallimentare non può avere una durata ragionevole superiore a sei anni (in tal senso, da ultimo: Cass. 24/05/2022, n.16745 e n. 16753;
28/04/2022, n.13274; 05/11/2021, n.32192; 08/11/2021, n.32409;
08/07/2021, n.19555).
CONSIDERATO, ulteriormente, che “In tema di equa riparazione, ai sensi della legge
n. 89 del 2001, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda
d'insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito dell'art. 94 l.fall., non rilevando il periodo anteriore dalla dichiarazione di apertura del fallimento a cui il creditore
è estraneo.” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 324 del 5/01/2024);
TENUTO CONTO, TUTTAVIA che il caso di specie presenta caratteristiche affatto peculiari per il numero eccezionale dei creditori insinuati (n 11.000) e per i numerosi giudizi connessi e le articolate attività espletate sicchè ben può ritenersi ragionevole la durata di anni sette per la procedura fallimentare de qua
(cfr Cass 1286/2024 e 23908/2024);
RITENUTO di dover riconoscere (alla stregua dei parametri condivisi delle varie sezioni di questa Corte), in via generale, ai ricorrenti per la procedura in oggetto
(tenendo conto del valore del credito ammesso al passivo) la somma di € 400,00 per i crediti fino a € 30.000,00, la somma di € 450,00 per i crediti a partire da
€30.000,01 a € 100.000,00, la somma di € 500,00 per i crediti superiori a €
100.000,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede i termini citati;
RILEVATO che per gli odierni ricorrenti, nella qualità di eredi di la Persona_1
durata del giudizio presupposto è stata ragionevole (a partire dalla data del
19 settembre 2012, data della domanda di ammissione al passivo, sino alla data del loro subentro nel giudizio, avvenuto in data 6 febbraio 2020), in quanto pari a 7 anni e 4 mesi, sicchè ad essi nulla spetta a titolo di indennizzo nella spiegata qualità; ed invece è da considerarsi irragionevole a partire dalla loro costituzione, in proprio, nel giudizio in data 6 febbraio 2020 sino alla data del riparto finale nonché di chiusura della procedura del 14 luglio 2024, in quanto pari a 4 anni, 5 mesi e 9 giorni, sicchè per tale porzione, ha superato la durata ragionevole dei termini di cui all'art. 2, co.
2-bis L. n. 89/2001 (nella specie, 7 anni per la procedura concorsuale);
RITENUTO di non accedere all'incremento percentuale di cui all'art. 2 bis comma
1 secondo periodo della legge n. 89/2001, discrezionale nei limiti della ragionevolezza, risultando una adeguata capacità ristorativa dell'importo riconosciuto ai sensi dell'art. 2 bis comma 1 primo periodo, in assenza di diverse e puntuali allegazioni del ricorrente;
VALUTATI l'esito del processo, il comportamento del giudice e delle parti, la natura degli interessi coinvolti dal giudizio e la rilevanza concreta della causa, stimandosi equo riconoscere ex art. 2056 c.c. all'odierna ricorrente la somma di
€ 450,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi che superi termini citati;
RITENUTO che la liquidazione delle spese del presente procedimento, da porsi a carico del , deve avvenire sulla base della tabella n. 8, Controparte_1
rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014, rilevando, ai fini dell'applicazione della stessa, oltre che l'identica veste formale - decreto -
del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine
"audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" NT e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr.
Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, n. 16512 e Cassazione civile sez. VI,
18/01/2021, n. 715);
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
e della somma di € 1.800,00, ciascuno, oltre Parte_1 Parte_2
interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) condanna altresì il , in persona del pro Controparte_1 CP_4
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in € 473,00 a titolo di compensi, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA sui soli compensi, agli avv. e Parte_3 Pt_4
avvertendo il debitore che nel termine di trenta giorni dalla
[...]
comunicazione o notificazione del presente provvedimento può proporre opposizione dinanzi a questa Corte di appello.
Così deciso in Napoli, il 10 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE DELEGATO
(dr.ssa Marielda Montefusco)