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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32085 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/09/1970), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MANTOVANI STELLA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/12/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MASSAFRA NICOLA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , premesso Parte_1
che in data 24/05/1990 contraeva matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione nascevano i figli (1990),
[...] Per_1 Per_2
(1998) e (2001), esponeva che nel tempo la convivenza era Per_3
divenuta intollerabile tanto che lo stesso si era allontanato dalla casa familiare, sita in Roma Via Ottaviano Conte di Palombara n. 40, in comproprietà tra le parti in eguale misura, sin dal 2015; chiedeva, quindi, di pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio, prevedendo che ciascuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento, con re-immissione del medesimo nel possesso di detto appartamento in cui era rimata a vivere la CP_1
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di Controparte_1
separazione e chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di mantenimento per sé nonché il mantenimento per i figli e , Per_2 Per_3
essendo indipendente economicamente e convivente con il padre. Per_1
Alla prima udienza del 19/12/2023 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, preso atto che le parti vivono di fatto separate dal 2015 ed hanno redditi sostanzialmente equivalenti, che il figlio studente, Per_2
abita unitamente alla madre nella casa familiare, mentre il primogenito
è economicamente autonomo e vive unitamente alla Per_1 Per_3
compagna e al loro figlio comune a Ponza presso l'abitazione dei genitori 3
della compagna medesima, ha adottato i seguenti i provvedimenti provvisori
(ordinanza del 20/12/2023):
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
disponendo che ognuno provveda autonomamente al proprio mantenimento;
dispone che a far data dal mese di novembre 2023 il padre
corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
(1998), la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare Per_2
annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2023, e condanna
il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1
ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_2
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Ottaviano Conte di
Palombara n. 40 alla resistente dando atto che il coniuge Controparte_1
se ne è già allontanato.
Dichiara l'inutilizzabilità della documentazione depositata da parte
ricorrente in data 19/12/2023.
Non ammette le prove orali articolate dalla resistente.
Fissa per la remissione della causa in decisione sullo status di
separazione l'udienza del 26/03/2024, ore di rito, assegnando alle parti i
termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Fissa sin d'ora per la remissione della causa in decisione anche sulla
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio l'udienza del 4
21/01/2025, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
473bis.28 c.p.c. e mandando ad entrambe di depositare unitamente alle note
di precisazione delle conclusioni le dichiarazioni fiscali successive a quelle
in atti nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e
contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza,
corredata dalla copia degli estratti conto dei conti correnti bancari e/o
postali e delle carte di credito a ciascuna parte intestati e/o cointestati o sui
quali possono operare afferenti il periodo dal 01/01/2022 al 30/09/2024.
Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero in sede e al competente
Ufficiale di Stato Civile.
Con sentenza non definitiva n. 6096/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 21/01/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 24/05/1990,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, tenuto anche conto che le parti vivono di fatto separate da svariati anni prima dell'introduzione del presente giudizio.
Relativamente alle domande accessorie, premesso che devono essere confermati i provvedimenti provvisori afferenti il figlio (2001) che Per_3
ha costituito un autonomo nucleo familiare, è diventato a sua volta padre, 5
non ha proseguito gli studi e vive tra Roma e Ponza svolgendo lavori stagionali, con ciò dimostrando di aver conseguito una autonomia di vita rispetto alla famiglia d'origine, mette conto evidenziare che nelle more anche (1998) ha raggiunto l'indipendenza economica avendo Per_2
dapprima conseguito una borsa di studio per attività di ricerca dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza di euro 800,00 mensili della durata di sei mesi (dal 01/06/2024 al 30/11/2024) e successivamente,
dal 01/11/2024, un dottorato della durata di anni tre con stipendio netto mensile di euro 1.200,00, giusta documentazione in atti, ciò che consente di ritenere raggiunta la sua indipendenza economica e, per l'effetto, di dichiarare cessato l'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento ordinario e non a far data dal mese di novembre 2024 incluso.
Di conseguenza deve essere disposta anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra le parti, in favore della resistente stante il venir meno della coabitazione Controparte_1
con il figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di mantenimento per sé formulata dalla medesima resistente, in quanto rimasta priva del sia pur minimo riscontro probatorio, atteso che la in possesso di un CP_1
elevato titolo di studio quale la laurea, è titolare di un reddito netto mensile pari ad euro 1.600,00 circa nel 2023 e ad euro 1.800,00 circa nel 2024,
calcolato su dodici mensilità, sostanzialmente equivalente a quello pari a circa euro 1.600,00 mensili del ricorrente;
entrambi i coniugi sono, inoltre,
proprietari in ragione del 50% ciascuno della casa familiare e la resistente anche di 1/6 di un appartamento a Roma abitato dalla di lei madre.
Per completezza giova, inoltre, evidenziare che la stessa resistente non 6
ha spiegato domanda di assegno divorzile, mentre deve essere dichiarata inammissibile la domanda restitutoria dalla stessa avanzata con gli scritti conclusionali in quanto tardiva oltre che non connessa in senso proprio e qualificato con il titolo e l'oggetto del giudizio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico della resistente in ossequio al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32085/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
24/05/1990 tra (ROMA (RM), 13/09/1970) e Parte_1 [...]
ROMA (RM), 30/12/1971) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Roma al n. 913, Parte I, Serie 01, Anno 1990,
alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, dichiara cessato a far data dal 01/11/2024 l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e al pagamento delle spese extra per il figlio Per_2
rigetta la domanda di mantenimento per sé e per il figlio Per_3 7
proposta dalla resistente;
revoca l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente;
dichiara inammissibile la domanda restitutoria spiegata dalla
[...]
CP_1
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna la resistente al pagamento del restante 50% delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 (pari al 50% del totale di euro 2.000,00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, da distrarre in favore del difensore del dichiaratosi Pt_1
antistatario avv. Stella Mantovani.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/01/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32085 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/09/1970), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MANTOVANI STELLA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/12/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MASSAFRA NICOLA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , premesso Parte_1
che in data 24/05/1990 contraeva matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione nascevano i figli (1990),
[...] Per_1 Per_2
(1998) e (2001), esponeva che nel tempo la convivenza era Per_3
divenuta intollerabile tanto che lo stesso si era allontanato dalla casa familiare, sita in Roma Via Ottaviano Conte di Palombara n. 40, in comproprietà tra le parti in eguale misura, sin dal 2015; chiedeva, quindi, di pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio, prevedendo che ciascuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento, con re-immissione del medesimo nel possesso di detto appartamento in cui era rimata a vivere la CP_1
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di Controparte_1
separazione e chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di mantenimento per sé nonché il mantenimento per i figli e , Per_2 Per_3
essendo indipendente economicamente e convivente con il padre. Per_1
Alla prima udienza del 19/12/2023 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, preso atto che le parti vivono di fatto separate dal 2015 ed hanno redditi sostanzialmente equivalenti, che il figlio studente, Per_2
abita unitamente alla madre nella casa familiare, mentre il primogenito
è economicamente autonomo e vive unitamente alla Per_1 Per_3
compagna e al loro figlio comune a Ponza presso l'abitazione dei genitori 3
della compagna medesima, ha adottato i seguenti i provvedimenti provvisori
(ordinanza del 20/12/2023):
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
disponendo che ognuno provveda autonomamente al proprio mantenimento;
dispone che a far data dal mese di novembre 2023 il padre
corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
(1998), la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare Per_2
annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2023, e condanna
il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1
ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_2
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Ottaviano Conte di
Palombara n. 40 alla resistente dando atto che il coniuge Controparte_1
se ne è già allontanato.
Dichiara l'inutilizzabilità della documentazione depositata da parte
ricorrente in data 19/12/2023.
Non ammette le prove orali articolate dalla resistente.
Fissa per la remissione della causa in decisione sullo status di
separazione l'udienza del 26/03/2024, ore di rito, assegnando alle parti i
termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Fissa sin d'ora per la remissione della causa in decisione anche sulla
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio l'udienza del 4
21/01/2025, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
473bis.28 c.p.c. e mandando ad entrambe di depositare unitamente alle note
di precisazione delle conclusioni le dichiarazioni fiscali successive a quelle
in atti nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e
contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza,
corredata dalla copia degli estratti conto dei conti correnti bancari e/o
postali e delle carte di credito a ciascuna parte intestati e/o cointestati o sui
quali possono operare afferenti il periodo dal 01/01/2022 al 30/09/2024.
Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero in sede e al competente
Ufficiale di Stato Civile.
Con sentenza non definitiva n. 6096/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 21/01/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 24/05/1990,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, tenuto anche conto che le parti vivono di fatto separate da svariati anni prima dell'introduzione del presente giudizio.
Relativamente alle domande accessorie, premesso che devono essere confermati i provvedimenti provvisori afferenti il figlio (2001) che Per_3
ha costituito un autonomo nucleo familiare, è diventato a sua volta padre, 5
non ha proseguito gli studi e vive tra Roma e Ponza svolgendo lavori stagionali, con ciò dimostrando di aver conseguito una autonomia di vita rispetto alla famiglia d'origine, mette conto evidenziare che nelle more anche (1998) ha raggiunto l'indipendenza economica avendo Per_2
dapprima conseguito una borsa di studio per attività di ricerca dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza di euro 800,00 mensili della durata di sei mesi (dal 01/06/2024 al 30/11/2024) e successivamente,
dal 01/11/2024, un dottorato della durata di anni tre con stipendio netto mensile di euro 1.200,00, giusta documentazione in atti, ciò che consente di ritenere raggiunta la sua indipendenza economica e, per l'effetto, di dichiarare cessato l'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento ordinario e non a far data dal mese di novembre 2024 incluso.
Di conseguenza deve essere disposta anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra le parti, in favore della resistente stante il venir meno della coabitazione Controparte_1
con il figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di mantenimento per sé formulata dalla medesima resistente, in quanto rimasta priva del sia pur minimo riscontro probatorio, atteso che la in possesso di un CP_1
elevato titolo di studio quale la laurea, è titolare di un reddito netto mensile pari ad euro 1.600,00 circa nel 2023 e ad euro 1.800,00 circa nel 2024,
calcolato su dodici mensilità, sostanzialmente equivalente a quello pari a circa euro 1.600,00 mensili del ricorrente;
entrambi i coniugi sono, inoltre,
proprietari in ragione del 50% ciascuno della casa familiare e la resistente anche di 1/6 di un appartamento a Roma abitato dalla di lei madre.
Per completezza giova, inoltre, evidenziare che la stessa resistente non 6
ha spiegato domanda di assegno divorzile, mentre deve essere dichiarata inammissibile la domanda restitutoria dalla stessa avanzata con gli scritti conclusionali in quanto tardiva oltre che non connessa in senso proprio e qualificato con il titolo e l'oggetto del giudizio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico della resistente in ossequio al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32085/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
24/05/1990 tra (ROMA (RM), 13/09/1970) e Parte_1 [...]
ROMA (RM), 30/12/1971) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Roma al n. 913, Parte I, Serie 01, Anno 1990,
alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, dichiara cessato a far data dal 01/11/2024 l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e al pagamento delle spese extra per il figlio Per_2
rigetta la domanda di mantenimento per sé e per il figlio Per_3 7
proposta dalla resistente;
revoca l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente;
dichiara inammissibile la domanda restitutoria spiegata dalla
[...]
CP_1
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna la resistente al pagamento del restante 50% delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 (pari al 50% del totale di euro 2.000,00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, da distrarre in favore del difensore del dichiaratosi Pt_1
antistatario avv. Stella Mantovani.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/01/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi