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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/12/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 208 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] , CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RANDAZZO VI che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv RANDAZZO C.F._2
VI . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza dell'11.12.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/02/2025 e Parte_1 CP_1 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di omologa della
[...] separazione consensuale e contestualmente declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto in data 09/07/2014 accertato che il matrimonio è stato celebrato in data 09/07/2014 e trascritto del registro degli atti civili del comune di CALTAGIRONE n. 11 anno 2014 parte I
Con sentenza resa in data 13.4.2025 questo Tribunale omologava la separazione consensuale tra le parti disponendo la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere sulla domanda di divor
All'udienza dell'11.12.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 13.4.2025
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 09/07/2014 annotato nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1 comune di Caltagirone al n. 11 anno 2014 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 208 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] , CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RANDAZZO VI che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv RANDAZZO C.F._2
VI . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza dell'11.12.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/02/2025 e Parte_1 CP_1 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di omologa della
[...] separazione consensuale e contestualmente declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto in data 09/07/2014 accertato che il matrimonio è stato celebrato in data 09/07/2014 e trascritto del registro degli atti civili del comune di CALTAGIRONE n. 11 anno 2014 parte I
Con sentenza resa in data 13.4.2025 questo Tribunale omologava la separazione consensuale tra le parti disponendo la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere sulla domanda di divor
All'udienza dell'11.12.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 13.4.2025
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 09/07/2014 annotato nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1 comune di Caltagirone al n. 11 anno 2014 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo