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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/07/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 655/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 655/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Massimo Gori
RICORRENTE contro
(C.F.: , rappresentato e difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
NA TI
CONVENUTA
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: concludono, con rinuncia alla solidarietà professionale, richiamando le conclusioni rassegnate che si trascrivono:
“Dare atto del raggiungimento del seguente accordo e per l'effetto modificare le condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 160/2022 nei seguenti termini:
a) La Sig.ra rinuncia in via definitiva all'assegno di mantenimento previsto CP_1 dalla sentenza n. 160/2022 a far data dal perfezionamento della vendita dell'immobile familiare, e quindi a far data dal 20.02.2024. Le parti precisano che tale rinuncia è irrevocabile e che nulla sarà più dovuto a tale titolo dal Sig.
Parte_1
b) Il Sig. Prestanti rinuncia espressamente e definitivamente alla richiesta di indennità di occupazione dell'immobile per tutto il periodo in cui la Sig.ra vi ha CP_1 abitato, riconoscendo la legittimità di tale occupazione sia in forza del provvedimento di assegnazione che della qualità di comproprietaria della stessa;
c) Le spese della vendita immobiliare, pari a complessivi € 20.000 circa (comprensive di spese notarili, tecniche, di agenzia e amministrative) restano definitivamente a carico del Sig. come da accordo del 28.07.2023, senza che nulla possa Parte_1 essere richiesto a tale titolo dalla Sig.ra CP_1
d) Il Sig. rinuncia a tutte le domande con ricorso ex art 473 bis.12 e ss. Parte_1
c.p.c., ivi comprese eventuali domande accessorie o consequenziali;
e) Le parti dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'una nei confronti dell'altra, avendo regolato con il presente d'accordo ogni rapporto tra le stesse, sia in relazione alle domande oggetto del presente giudizio che per qualsiasi altro titolo o ragione;
f) Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate.
2. Dichiarare l'efficacia e l'esecutività del presente accordo ai sensi di legge.
3. Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Le parti, personalmente tramite rispettivi difensori, confermano che il presente accordo
è frutto di libera negoziazione e che sono state compiutamente informate delle conseguenze giuridiche dello stesso, con particolare riferimento alla definitività e irrevocabilità delle rinunce in esso contenute”.
pagina 2 di 4 Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 19.04.2024”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26.03.2025 e ritualmente notificato, Parte_1 ha chiesto di modificare le condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 160/2022 del
Tribunale di Prato.
In particolare, il ricorrente ha chiesto di revocare l'assegno divorzile riconosciuto in sede di divorzio in favore della moglie nella misura di € 250,00 mensili.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto che le parti hanno raggiunto un accordo e sottoscritto una scrittura privata in data 28.7.2023, in luogo della richiesta di revisione giudiziale delle condizioni di divorzio, in forza della quale la convenuta ha rinunciato all'assegno divorzile riconosciutole in sede di divorzio.
Ha altresì aggiunto che nel mese di marzo dell'anno 2025, la convenuta ha richiesto il pagamento degli arretrati dell'assegno divorzile a cui aveva rinunciato con l'accordo sottoscritto.
Parte ricorrente ha quindi chiesto all'intestato di Tribunale, di dichiarare in tesi la validità ed efficacia dell'accordo sottoscritto dalle parti e la conseguente revoca dell'assegno divorzile: in ipotesi di revocare comunque l'assegno divorzile, non sussistendone più i presupposti, in ogni caso con condanna della convenuta a pagare l'indennità di occupazione della casa coniugale, oltre che per lite temeraria.
In data 09.06.2025 si è costituita dando atto di un intervenuto accordo CP_1 tra le parti successivo all'introduzione del presente giudizio.
Con note depositate in data 23-26.06.2025, le parti hanno depositato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe ed all'udienza di prima comparizione del 09.07.2025, il
Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, ha trattenuto la causa in decisione.
Revoca dell'assegno divorzile
Quanto alla revoca dell'assegno divorzile, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, tenuto conto di quanto allegato dalle parti e delle loro condizioni economiche, così come risultanti dai documenti prodotti. Degli altri accordi, il Tribunale prende atto.
L'accordo raggiunto dalle parti può pertanto essere omologato.
pagina 3 di 4 Spese processuali- Le spese di lite, avendo le parti raggiunto un accordo, sono da dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni sopra trascritte e, preso atto della rinuncia alle domande proposte da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, per l'effetto:
1. dispone la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto in favore della Sig.ra i cui alla sentenza n. 160/2022 del Tribunale di Prato. CP_1
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 655/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Massimo Gori
RICORRENTE contro
(C.F.: , rappresentato e difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
NA TI
CONVENUTA
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: concludono, con rinuncia alla solidarietà professionale, richiamando le conclusioni rassegnate che si trascrivono:
“Dare atto del raggiungimento del seguente accordo e per l'effetto modificare le condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 160/2022 nei seguenti termini:
a) La Sig.ra rinuncia in via definitiva all'assegno di mantenimento previsto CP_1 dalla sentenza n. 160/2022 a far data dal perfezionamento della vendita dell'immobile familiare, e quindi a far data dal 20.02.2024. Le parti precisano che tale rinuncia è irrevocabile e che nulla sarà più dovuto a tale titolo dal Sig.
Parte_1
b) Il Sig. Prestanti rinuncia espressamente e definitivamente alla richiesta di indennità di occupazione dell'immobile per tutto il periodo in cui la Sig.ra vi ha CP_1 abitato, riconoscendo la legittimità di tale occupazione sia in forza del provvedimento di assegnazione che della qualità di comproprietaria della stessa;
c) Le spese della vendita immobiliare, pari a complessivi € 20.000 circa (comprensive di spese notarili, tecniche, di agenzia e amministrative) restano definitivamente a carico del Sig. come da accordo del 28.07.2023, senza che nulla possa Parte_1 essere richiesto a tale titolo dalla Sig.ra CP_1
d) Il Sig. rinuncia a tutte le domande con ricorso ex art 473 bis.12 e ss. Parte_1
c.p.c., ivi comprese eventuali domande accessorie o consequenziali;
e) Le parti dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'una nei confronti dell'altra, avendo regolato con il presente d'accordo ogni rapporto tra le stesse, sia in relazione alle domande oggetto del presente giudizio che per qualsiasi altro titolo o ragione;
f) Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate.
2. Dichiarare l'efficacia e l'esecutività del presente accordo ai sensi di legge.
3. Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Le parti, personalmente tramite rispettivi difensori, confermano che il presente accordo
è frutto di libera negoziazione e che sono state compiutamente informate delle conseguenze giuridiche dello stesso, con particolare riferimento alla definitività e irrevocabilità delle rinunce in esso contenute”.
pagina 2 di 4 Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 19.04.2024”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26.03.2025 e ritualmente notificato, Parte_1 ha chiesto di modificare le condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 160/2022 del
Tribunale di Prato.
In particolare, il ricorrente ha chiesto di revocare l'assegno divorzile riconosciuto in sede di divorzio in favore della moglie nella misura di € 250,00 mensili.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto che le parti hanno raggiunto un accordo e sottoscritto una scrittura privata in data 28.7.2023, in luogo della richiesta di revisione giudiziale delle condizioni di divorzio, in forza della quale la convenuta ha rinunciato all'assegno divorzile riconosciutole in sede di divorzio.
Ha altresì aggiunto che nel mese di marzo dell'anno 2025, la convenuta ha richiesto il pagamento degli arretrati dell'assegno divorzile a cui aveva rinunciato con l'accordo sottoscritto.
Parte ricorrente ha quindi chiesto all'intestato di Tribunale, di dichiarare in tesi la validità ed efficacia dell'accordo sottoscritto dalle parti e la conseguente revoca dell'assegno divorzile: in ipotesi di revocare comunque l'assegno divorzile, non sussistendone più i presupposti, in ogni caso con condanna della convenuta a pagare l'indennità di occupazione della casa coniugale, oltre che per lite temeraria.
In data 09.06.2025 si è costituita dando atto di un intervenuto accordo CP_1 tra le parti successivo all'introduzione del presente giudizio.
Con note depositate in data 23-26.06.2025, le parti hanno depositato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe ed all'udienza di prima comparizione del 09.07.2025, il
Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, ha trattenuto la causa in decisione.
Revoca dell'assegno divorzile
Quanto alla revoca dell'assegno divorzile, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, tenuto conto di quanto allegato dalle parti e delle loro condizioni economiche, così come risultanti dai documenti prodotti. Degli altri accordi, il Tribunale prende atto.
L'accordo raggiunto dalle parti può pertanto essere omologato.
pagina 3 di 4 Spese processuali- Le spese di lite, avendo le parti raggiunto un accordo, sono da dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni sopra trascritte e, preso atto della rinuncia alle domande proposte da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, per l'effetto:
1. dispone la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto in favore della Sig.ra i cui alla sentenza n. 160/2022 del Tribunale di Prato. CP_1
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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