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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 03/07/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9672/2022 R.G. proposta da
AVV. (in proprio) Parte_1
- parte opponente - nei confronti di
, in persona del l.r.p.t., e per essa, quale Controparte_1 mandataria, , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Schittulli, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. notificato il
29/07/2022, ha agito dinanzi a questo Tribunale impugnando il precetto Parte_1 notificatogli il 15/07/2022 da unipersonale, con il quale la parte Controparte_1 creditrice, odierna opposta, quale cessionaria, gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di €81.084,81, oltre interessi e spese, in forza di mutuo fondiario a
1 TRIBUNALE DI BARI
rogito Notar del 10/08/2011, meglio identificato in atti, stipulato con l'allora Per_1
Istituto mutuante . Controparte_3
Va osservato che la Cancelleria ha annotato erroneamente l'ammissione del al Pt_1
Patrocinio a spese dello Stato, giusta deposito del 23/08/2022: invero, detto deposito costituisce la mera istanza avanzata all'Ordine, senza che sia seguito in corso di causa il deposito di alcun atto di formale provvisoria ammissione deliberato dal COA Bari.
Non vi è dunque alcuna prova dell'ammissione al detto beneficio.
Ciò chiarito, il precettato, con censure di affatto lineare e intellegibile esposizione (e riportate a organicità da questo giudicante nell'ordinanza del 23/05/2023, reiettiva dell'istanza cautelare e su cui si tornerà nel prosieguo), a fondamento dell'opposizione ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva di (cessionario Controparte_1 opposto), quale motivo 1, e quello di (mandatario), Controparte_2 quale motivo 2; la “prova documentale dell'inesistenza del credito”, quale motivo 3.
Ha poi avanzato (la ricostruzione organica delle censure è frutto, anche per tale parte, dell'affatto esiguo sforzo del giudicante): nelle successive difese in vista della prima udienza, pretese compensative;
nelle memorie finali autorizzate in vista della discussione orale, con le medesime modalità redazionali di cui si dirà nel seguito, ulteriori questioni, in parte correlate al già eccepito difetto di titolarità del credito (e quindi mere difese), in parte alla presunta violazione dell'art. 106 TUB (nuova questione).
Ha pertanto invocato la nullità e/o inefficacia del precetto gravato, vinte le spese.
I.2.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse doglianze, perciò concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese (comparsa di costituzione e risposta depositata il 18/11/2022).
I.3.- All'esito della prima udienza, con ord. 23/05/2023 è stata disattesa da questo magistrato l'istanza sospensiva spiegata dalla parte opponente, con la seguente motivazione:
< considerato, nei limiti della sommarietà della cognizione di fase e della pertinenza delle difese al thema decidendum (e dunque, avuto riguardo al credito precettato e non agli ulteriori interventi spiegati nell'azione esecutiva, rilevanti se del caso in quella sede giusta Cass., Sez. Un., n. 61/2014), che:
- giusta Cass., n. 26285/2019, contrariamente alle tesi di parte opposta, l'istanza è ammissibile pure a fronte dell'avvio della procedura esecutiva immobiliare n. 88/2022
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R.G.E. dinanzi al Tribunale di Matera;
invero, all'uopo deve essere tenuta in conto la data di proposizione dell'istanza sospensiva, spiegata preventivamente dinanzi a questo giudice (cfr. principio di diritto: “Qualora siano contemporaneamente pendenti
l'opposizione a precetto (art. 615 c.p.c., comma 1) e l'opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l'istanza innanzi a quello con il potere "maggiore" (il giudice dell'opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell'esecuzione, neppure se l'altro non sia ancora pronunciato”);
- nel merito, le eccezioni sollevate dall'opponente, riportate con non esiguo sforzo ricostruttivo a organicità, risultano non fondate:
a) l'opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
(cessionario opposto) e quello di (mandatario). Controparte_2
La censura con cui la parte esecutata contesta la titolarità effettiva del credito in capo al cessionario (in forza di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco conclusa con la cedente ai sensi degli artt.
1-4 l. n. 130/1999, CP_3 cui trovano applicazione le norme dell'art. 58, co. 2-4, TUB;
consta pubblicazione in
G.U.; è legittimata a effettuare operazioni di cartolarizzazione: all. Controparte_1
11 fasc. opposta), appare superata dalla produzione dell'opposto, giusta Cass., n.
10200/2021: in dettaglio, il riferimento è all'all. 8 (dichiarazione di cessione rilasciata dal cedente al cessionario, recante specifico riferimento al mutuo posto a base del precetto;
il documento non è stato peraltro oggetto di contestazioni specifiche).
Del pari, quanto alla posizione della mandataria, le censure (al più rilevanti ex art. 182
c.p.c.) risultano sconfessate dall'all. 9 fasc. opposta (procura speciale del 05/11/2018, con cui il legale rappresentante di ha conferito alla Controparte_1 CP_2
l'incarico di “compiere …ogni attività, adempimento e formalità
[...] ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti');
b) circa il terzo motivo (“prova documentale dell'inesistenza del credito”), la deduzione, oltre che di ardua intellegibilità, è generica, a fronte di titolo esecutivo di formazione stragiudiziale (mutuo fondiario) e in assenza di puntuali allegazioni di
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supporto fornite dall'opponente, gravato dal pertinente onere di prova a fini sospensivi
(Trib. Bari, ord. 18/07/2019, in proc. n. 3660/2018 R.G., e ord. 04/12/2020 in proc. n.
7924/2020 R.G.; la giurisprudenza allegata dall'opponente, con le correlate difese, è inconferente, riferendosi a rapporto di conto corrente, esulante dal thema decidendum); peraltro, giusta all. 2 fasc. opposta, consta missiva dell'opponente con cui il medesimo ha richiesto al cedente, con specifico riguardo anche al mutuo oggetto del precetto gravato in questa sede (v. lett. b), di poter definire la propria posizione debitoria;
c) le adombrate pretese compensative dell'importo precettato con le somme provenienti dal “maggior affidamento per apertura di credito” (peraltro non formulate nell'atto oppositivo ma in difesa successiva) risultano sconfessate dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo ammessa compensazione tra saldo passivo di un conto corrente
e saldo derivante dall'apertura di credito in altro conto dello stesso cliente, non costituendo l'apertura di credito bancario un saldo attivo (Cass., n. 10117/2021, menzionata dall'opposto: “Il tema della inattuabilità della compensazione ex art. 1853
c.c., in caso di apertura di credito è stato già scrutinato da questa Corte. E' stato osservato, difatti, che tale norma prevede la compensazione ex lege solo tra i saldi passivi di un rapporto di conto corrente ed i saldi attivi di altri rapporti o conti del cliente con la medesima banca, e non anche la compensazione tra il saldo passivo di un conto e la costituzione di una corrispondente passività per apertura di credito in altro conto dello stesso cliente (Cass. 9 novembre 1994, n. 9307); si è difatti precisato che
l'apertura di credito non implica, con riferimento all'epoca della sua stipulazione, un saldo, configurabile soltanto alla chiusura del corrispondente conto od alle cadenze all'uopo pattuite, e non può comunque segnare un saldo attivo, suscettibile di compensazione con i saldi passivi, tenendosi conto che "la disponibilità di denaro creata in favore dell'accreditato non comporta la costituzione di un credito pecuniario dello stesso verso la banca, ma soltanto la facoltà dell'uno di rendersi debitore dell'altra, se ed in quanto utilizzi la disponibilità medesima" (Cass. 22 marzo 1994, n.
2742, in motivazione)”); ritenuto pertanto il difetto del fumus boni juris dell'opposizione>>.
Alcuna parte ha formulato inequivoche deduzioni in relazione all'eventuale proposizione di procedimento di reclamo (né dell'esito), pur avendo la parte creditrice, nelle difese finali, fatto menzione del profluvio delle opposizioni sollevate dalla parte opponente in relazione alla propria e più vasta esposizione debitoria (v. elenco del
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creditore depositato il 03/06/2025).
I.4.- La causa, in assenza della richiesta dei termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c., è stata rinviata da ultimo all'ud. 03/07/2025 per la precisazione delle conclusioni ed ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per memorie finali.
Nelle more, in data 02/05/2025 la parte opponente ha depositato “Istanza cautelare ex art.669 quater c.p.c.” (iscritta al sub 1), tesa a ottenere la sospensione dell'“efficacia esecutiva del precetto e del titolo esecutivo notificati il 15 luglio 2022”; sulla stessa si è provveduto con decreto di inammissibilità del 05/05/2025, dal seguente tenore:
<osservato che i motivi di doglianza devono essere valutati esclusivamente entro il perimetro del rituale thema decidendum, tale determinato entro i limiti delle preclusioni assertive;
rilevato che il presente procedimento costituisce procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. avverso il menzionato precetto, nel quale, in ordine all'istanza cautelare, già spiegata in seno all'atto introduttivo, si è provveduto con esito reiettivo con ord. 23/05/2023 (non è stata allegato eventuale reclamo al Collegio); considerato che pertanto, alla luce della peculiare natura del procedimento e dell'ordinanza cautelare già emessa, l'istanza non integra istanza di cautela in corso di causa, ma al più può essere riqualificata nei termini di cui all'art. 669 septies c.p.c. (a tenore del quale “l'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto”), difettando tuttavia il requisito della sopravvenienza, finanche effettivamente indicata, in ogni caso tale non potendo essere la fissazione dell'asta, poiché fisiologica conseguenza dell'iter esecutivo (si rileva, infine, che le ulteriori censure sono protese di fatto a contestare, inammissibilmente poiché al di fuori dei rimedi predisposti dall'ordinamento, le conclusioni giuridiche di cui alla detta ord. 23/05/2023); considerato altresì che, per quanto esposto, l'istanza va dichiarata inammissibile, senza attivare il meccanismo notificatorio;
p.q.m.
DICHIARA inammissibile l'istanza.
DISPONE la chiusura del sub 1>>.
I.5.- In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa perviene quindi all'ud. 03/07/2025, in cui viene decisa ai sensi art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate.
Nelle memorie finali autorizzate la parte opposta ha prodotto (senza smentita alcuna di
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parte avversa) un elenco degli svariati procedimenti giudiziari intrapresi dal Pt_1 anche in sede di opposizione esecutiva successiva, al fine di scongiurare il recupero coattivo della propria corposa esposizione debitoria nei confronti di più creditori titolati.
Il creditore opposto ha indicato i relativi esiti, tutti sfavorevoli al debitore, sottolineando che i pronunciamenti dei vari magistrati resi sull'esposizione debitoria del Pt_1 risultano “per giunta conditi quasi sempre con drastici giudizi circa la (non) comprensibilità degli scritti difensivi e contenenti pure la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc (da ultimo dall'ordinanza di rigetto 24/28.5.2024 del G.E. del
Tribunale di Matera)”; per quanto traibile dalle incontestate affermazioni creditorie, tale ultimo riferimento allude all'opposizione spiegata dal avverso il procedimento Pt_1 immobiliare n. 88/2022 R.G.E. Trib. Matera, instaurato dall'odierna opposta sulla base del precetto qui gravato, nel cui alveo è stata spiegata opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione con riproposizione, con esito negativo per l'opponente, condannato al pagamento delle spese della procedura e “per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96 c.p.c., in considerazione della sua condotta processuale, improntata ad un'ostinata, pedissequa e farraginosa riproposizione delle medesime argomentazioni, tutte ripetutamente disattese e rigettate dal Tribunale di Bari previamente adito”.
In ogni caso, le plurime iniziative giudiziarie, e i correlati esiti, andranno valutati secondo pertinenza al rituale thema decidendum, salvi eventuali risvolti, in ottica sistemica, in ordine al comportamento processuale.
II.- L'opposizione (correttamente qualificata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per il tenore delle doglianze) merita le sorti del rigetto, per le ragioni già puntualmente esposte da questo magistrato nella citata ord. 23/05/2023 (par. I.3.) ai fini del vaglio, poi reiettivo, dell'istanza cautelare ex art. 615, co. 1, c.p.c.; ragioni da intendersi confermate anche in quanto non superate da differenti e tempestive deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti.
A seguito degli specifici rilievi ivi operati, alcuna successiva contraria e più convincente
(oltre che razionale e lineare) difesa a confutazione è invero pervenuta dalla parte opponente, che si è nella sostanza limitata a riprodurre le (affatto cristalline) argomentazioni iniziali.
Alle stesse, si è detto (par. I.1.), vi è stata l'aggiunta di difese, se possibile ancor più confusionarie e disorganiche, anche graficamente, relative alla pretesa violazione dell'art. 106 TUB, con le quali si è adombrata la ricorrenza di un'ipotesi a rilievo
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officioso; le censure sono agevolmente superabili per il tramite del richiamo a Cass., n.
7243/2024 (pronuncia menzionata finanche dall'opponente).
Peraltro, l'opposizione, per la modalità confusionarie e stratificate di redazione, può anche ritenersi a monte inammissibile: i motivi di opposizione si prospettano generici, disorganici, strumentali e plausibilmente seriali (come testimoniato anche dal profluvio delle opposizioni spiegate dal segnalate dal creditore), tanto da radicarne, a Pt_1 monte, pure l'inammissibilità per incomprensibilità, sulla scorta dei consolidati criteri pretori dettati in tema di specificità dei mezzi di impugnazione e applicabili, nei principi sottesi, anche alla presente vicenda (in cui comunque è in gioco l'impugnazione di un atto: da ultimo, Cass., n. 748/2023, ha ricordato che un atto di gravame non risulta rispettoso del canone della specificità del motivo allorquando - come nella specie -
“nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, Cass. n. 7394 del 2010,
n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008; v. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013)”).
Riprendendo le parole di Cass., n. 6546/2021, l'opposizione “appare incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma, sì da poter dire senza tema di smentita che esso contenga mare verborum, gutta rerum: e, come già affermato da questa Corte (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 9996 del 28.5.2020), coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l'imprescindibile presupposto perchè un ricorso possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, excerpta multorum, l'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti "in maniera chiara e sintetica"; il 5 14, lett. "A", della "Guida per gli avvocati" approvata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che "una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto"; o la Rule 8, lett. (a), n. 2, delle Federal
Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente "una breve e semplice esposizione della domanda" (regola applicata così rigorosamente, in quell'ordinamento, che nei caso Stanard v. , 19.9.2011, n. 09-1487, la Corte Per_2
d'appello del VIII Circuito ritenne inammissibile per lack of punctuation un CP_4
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ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto "troppo confuso per stabilire i fatti allegati" dal ricorrente)”.
Oggi, il principio di “chiarezza e sinteticità”, pur già immanente nel sistema, è stato riportato a tutti gli atti del processo, con cristallizzazione nel novellato art. 121 c.p.c., da intendersi pertanto espressione di un principio che va oltre la perimetrazione temporale della norma.
E dunque, ancora con l'ausilio di Cass., n. 32525/2018, l'opposizione al vaglio “si distingue per la sua irresolubile farraginosità nell'esposizione dei fatti processuali e delle censure. Esso, in particolare: a) tace circostanze rilevanti, e cioè le ragioni poste
a fondamento della domanda principale, della chiamata in causa, dei motivi di ricorso per cassazione;
b) contiene riferimenti a fatti o circostanze processuali inesplicati;
c) affastella in unico motivo plurime censure”.
Va da sé che il Tribunale può conoscere solo dei vizi correttamente censurati, ma non può pretendersi che intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica giuridica e scrittoria oscura (cfr. in termini, a comprova dell'orientamento dell'Ufficio, anche l'ordinanza collegiale emessa da questo Tribunale ex art. 669 terdecies c.p.c. nel procedimento iscritto al n.
14020/2022 R.G., decisa il 03/03/2023; v. anche sent. n. 776/2025 Trib. Bari).
Quanto esposto acquista rilievo anche sul piano del comportamento processuale, pure in considerazione del dilagante stratificarsi delle azioni giudiziarie, fondate anche su diversi titoli ma caratterizzate, per quanto incontestatamente dedotto dal creditore, da identico e seriale stampo di doglianze, sempre con gli analoghi crismi di ardua intellegibilità tanto grafica quanto giuridica.
All'uopo, va altresì segnalata la reiterazione inammissibile dell'istanza cautelare.
III.- Ai fini di cui all'art. 96 c.p.c., ci si riporta a quanto espresso in motivazione.
A riguardo, è considerato, per giurisprudenza pacifica, meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale, integrato dalla pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione: nella fattispecie non può non ravvisarsi, per tutte le ragioni già ampiamente esposte, quanto meno la notevole imprudenza (e quindi almeno la colpa grave, se non il dolo) dell'opponente.
Stante la temerarietà dell'opposizione proposta, letta unitamente all'estensione dilagante
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delle azioni (anche con istanza di ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello
Stato), la parte opponente va condannata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento, in favore della parte opposta, di una somma pari alla metà delle spese legali riconosciute a titolo di compenso (cfr. Cass., n. 21570/2012).
In punto di quantificazione, ci si riporta a quanto statuito da Cass., n. 21570/2012: “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. … disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo … Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (nella specie, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
Ne deriva, perciò, la condanna in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata, pari alla metà delle spese legali oggi liquidate in suo favore, sulla scorta della formulazione dell'art. 96 c.p.c. applicabile ratione temporis.
IV.- Si è detto che la Cancelleria ha annotato erroneamente l'ammissione del al Patrocinio a spese dello Stato, giusta deposito del 23/08/2022: invero, detto Pt_1 deposito costituisce la mera istanza avanzata all'Ordine, senza che ne sia seguito in corso di causa il deposito di alcun atto di formale provvisoria ammissione deliberato dal
COA Bari. Si ribadisce che non vi è dunque alcuna prova dell'ammissione al detto beneficio.
In ogni caso, le motivazioni rassegnate in parte motiva, poiché indice almeno della colpa grave dell'opponente, imporrebbero comunque di procedere ex art. 136 dpr n.
115/2002 alla revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
V.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per l'ultima fase;
fase istruttoria insussistente).
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VI.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 29/07/2022, da Parte_1
AVV. nei confronti di , ogni contraria
[...] Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta:
- della somma di €3.151,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c;
- delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in €6.302,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cap come per legge.
DA' ATTO che non consta alcuna ammissione dell'istante Avv. al beneficio Pt_1 del Patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti, anche di recupero del C.U..
Bari, 03/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 03/07/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9672/2022 R.G. proposta da
AVV. (in proprio) Parte_1
- parte opponente - nei confronti di
, in persona del l.r.p.t., e per essa, quale Controparte_1 mandataria, , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Schittulli, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. notificato il
29/07/2022, ha agito dinanzi a questo Tribunale impugnando il precetto Parte_1 notificatogli il 15/07/2022 da unipersonale, con il quale la parte Controparte_1 creditrice, odierna opposta, quale cessionaria, gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di €81.084,81, oltre interessi e spese, in forza di mutuo fondiario a
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rogito Notar del 10/08/2011, meglio identificato in atti, stipulato con l'allora Per_1
Istituto mutuante . Controparte_3
Va osservato che la Cancelleria ha annotato erroneamente l'ammissione del al Pt_1
Patrocinio a spese dello Stato, giusta deposito del 23/08/2022: invero, detto deposito costituisce la mera istanza avanzata all'Ordine, senza che sia seguito in corso di causa il deposito di alcun atto di formale provvisoria ammissione deliberato dal COA Bari.
Non vi è dunque alcuna prova dell'ammissione al detto beneficio.
Ciò chiarito, il precettato, con censure di affatto lineare e intellegibile esposizione (e riportate a organicità da questo giudicante nell'ordinanza del 23/05/2023, reiettiva dell'istanza cautelare e su cui si tornerà nel prosieguo), a fondamento dell'opposizione ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva di (cessionario Controparte_1 opposto), quale motivo 1, e quello di (mandatario), Controparte_2 quale motivo 2; la “prova documentale dell'inesistenza del credito”, quale motivo 3.
Ha poi avanzato (la ricostruzione organica delle censure è frutto, anche per tale parte, dell'affatto esiguo sforzo del giudicante): nelle successive difese in vista della prima udienza, pretese compensative;
nelle memorie finali autorizzate in vista della discussione orale, con le medesime modalità redazionali di cui si dirà nel seguito, ulteriori questioni, in parte correlate al già eccepito difetto di titolarità del credito (e quindi mere difese), in parte alla presunta violazione dell'art. 106 TUB (nuova questione).
Ha pertanto invocato la nullità e/o inefficacia del precetto gravato, vinte le spese.
I.2.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse doglianze, perciò concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese (comparsa di costituzione e risposta depositata il 18/11/2022).
I.3.- All'esito della prima udienza, con ord. 23/05/2023 è stata disattesa da questo magistrato l'istanza sospensiva spiegata dalla parte opponente, con la seguente motivazione:
< considerato, nei limiti della sommarietà della cognizione di fase e della pertinenza delle difese al thema decidendum (e dunque, avuto riguardo al credito precettato e non agli ulteriori interventi spiegati nell'azione esecutiva, rilevanti se del caso in quella sede giusta Cass., Sez. Un., n. 61/2014), che:
- giusta Cass., n. 26285/2019, contrariamente alle tesi di parte opposta, l'istanza è ammissibile pure a fronte dell'avvio della procedura esecutiva immobiliare n. 88/2022
2 TRIBUNALE DI BARI
R.G.E. dinanzi al Tribunale di Matera;
invero, all'uopo deve essere tenuta in conto la data di proposizione dell'istanza sospensiva, spiegata preventivamente dinanzi a questo giudice (cfr. principio di diritto: “Qualora siano contemporaneamente pendenti
l'opposizione a precetto (art. 615 c.p.c., comma 1) e l'opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l'istanza innanzi a quello con il potere "maggiore" (il giudice dell'opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell'esecuzione, neppure se l'altro non sia ancora pronunciato”);
- nel merito, le eccezioni sollevate dall'opponente, riportate con non esiguo sforzo ricostruttivo a organicità, risultano non fondate:
a) l'opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
(cessionario opposto) e quello di (mandatario). Controparte_2
La censura con cui la parte esecutata contesta la titolarità effettiva del credito in capo al cessionario (in forza di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco conclusa con la cedente ai sensi degli artt.
1-4 l. n. 130/1999, CP_3 cui trovano applicazione le norme dell'art. 58, co. 2-4, TUB;
consta pubblicazione in
G.U.; è legittimata a effettuare operazioni di cartolarizzazione: all. Controparte_1
11 fasc. opposta), appare superata dalla produzione dell'opposto, giusta Cass., n.
10200/2021: in dettaglio, il riferimento è all'all. 8 (dichiarazione di cessione rilasciata dal cedente al cessionario, recante specifico riferimento al mutuo posto a base del precetto;
il documento non è stato peraltro oggetto di contestazioni specifiche).
Del pari, quanto alla posizione della mandataria, le censure (al più rilevanti ex art. 182
c.p.c.) risultano sconfessate dall'all. 9 fasc. opposta (procura speciale del 05/11/2018, con cui il legale rappresentante di ha conferito alla Controparte_1 CP_2
l'incarico di “compiere …ogni attività, adempimento e formalità
[...] ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti');
b) circa il terzo motivo (“prova documentale dell'inesistenza del credito”), la deduzione, oltre che di ardua intellegibilità, è generica, a fronte di titolo esecutivo di formazione stragiudiziale (mutuo fondiario) e in assenza di puntuali allegazioni di
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supporto fornite dall'opponente, gravato dal pertinente onere di prova a fini sospensivi
(Trib. Bari, ord. 18/07/2019, in proc. n. 3660/2018 R.G., e ord. 04/12/2020 in proc. n.
7924/2020 R.G.; la giurisprudenza allegata dall'opponente, con le correlate difese, è inconferente, riferendosi a rapporto di conto corrente, esulante dal thema decidendum); peraltro, giusta all. 2 fasc. opposta, consta missiva dell'opponente con cui il medesimo ha richiesto al cedente, con specifico riguardo anche al mutuo oggetto del precetto gravato in questa sede (v. lett. b), di poter definire la propria posizione debitoria;
c) le adombrate pretese compensative dell'importo precettato con le somme provenienti dal “maggior affidamento per apertura di credito” (peraltro non formulate nell'atto oppositivo ma in difesa successiva) risultano sconfessate dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo ammessa compensazione tra saldo passivo di un conto corrente
e saldo derivante dall'apertura di credito in altro conto dello stesso cliente, non costituendo l'apertura di credito bancario un saldo attivo (Cass., n. 10117/2021, menzionata dall'opposto: “Il tema della inattuabilità della compensazione ex art. 1853
c.c., in caso di apertura di credito è stato già scrutinato da questa Corte. E' stato osservato, difatti, che tale norma prevede la compensazione ex lege solo tra i saldi passivi di un rapporto di conto corrente ed i saldi attivi di altri rapporti o conti del cliente con la medesima banca, e non anche la compensazione tra il saldo passivo di un conto e la costituzione di una corrispondente passività per apertura di credito in altro conto dello stesso cliente (Cass. 9 novembre 1994, n. 9307); si è difatti precisato che
l'apertura di credito non implica, con riferimento all'epoca della sua stipulazione, un saldo, configurabile soltanto alla chiusura del corrispondente conto od alle cadenze all'uopo pattuite, e non può comunque segnare un saldo attivo, suscettibile di compensazione con i saldi passivi, tenendosi conto che "la disponibilità di denaro creata in favore dell'accreditato non comporta la costituzione di un credito pecuniario dello stesso verso la banca, ma soltanto la facoltà dell'uno di rendersi debitore dell'altra, se ed in quanto utilizzi la disponibilità medesima" (Cass. 22 marzo 1994, n.
2742, in motivazione)”); ritenuto pertanto il difetto del fumus boni juris dell'opposizione>>.
Alcuna parte ha formulato inequivoche deduzioni in relazione all'eventuale proposizione di procedimento di reclamo (né dell'esito), pur avendo la parte creditrice, nelle difese finali, fatto menzione del profluvio delle opposizioni sollevate dalla parte opponente in relazione alla propria e più vasta esposizione debitoria (v. elenco del
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creditore depositato il 03/06/2025).
I.4.- La causa, in assenza della richiesta dei termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c., è stata rinviata da ultimo all'ud. 03/07/2025 per la precisazione delle conclusioni ed ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per memorie finali.
Nelle more, in data 02/05/2025 la parte opponente ha depositato “Istanza cautelare ex art.669 quater c.p.c.” (iscritta al sub 1), tesa a ottenere la sospensione dell'“efficacia esecutiva del precetto e del titolo esecutivo notificati il 15 luglio 2022”; sulla stessa si è provveduto con decreto di inammissibilità del 05/05/2025, dal seguente tenore:
<osservato che i motivi di doglianza devono essere valutati esclusivamente entro il perimetro del rituale thema decidendum, tale determinato entro i limiti delle preclusioni assertive;
rilevato che il presente procedimento costituisce procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. avverso il menzionato precetto, nel quale, in ordine all'istanza cautelare, già spiegata in seno all'atto introduttivo, si è provveduto con esito reiettivo con ord. 23/05/2023 (non è stata allegato eventuale reclamo al Collegio); considerato che pertanto, alla luce della peculiare natura del procedimento e dell'ordinanza cautelare già emessa, l'istanza non integra istanza di cautela in corso di causa, ma al più può essere riqualificata nei termini di cui all'art. 669 septies c.p.c. (a tenore del quale “l'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto”), difettando tuttavia il requisito della sopravvenienza, finanche effettivamente indicata, in ogni caso tale non potendo essere la fissazione dell'asta, poiché fisiologica conseguenza dell'iter esecutivo (si rileva, infine, che le ulteriori censure sono protese di fatto a contestare, inammissibilmente poiché al di fuori dei rimedi predisposti dall'ordinamento, le conclusioni giuridiche di cui alla detta ord. 23/05/2023); considerato altresì che, per quanto esposto, l'istanza va dichiarata inammissibile, senza attivare il meccanismo notificatorio;
p.q.m.
DICHIARA inammissibile l'istanza.
DISPONE la chiusura del sub 1>>.
I.5.- In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa perviene quindi all'ud. 03/07/2025, in cui viene decisa ai sensi art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate.
Nelle memorie finali autorizzate la parte opposta ha prodotto (senza smentita alcuna di
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parte avversa) un elenco degli svariati procedimenti giudiziari intrapresi dal Pt_1 anche in sede di opposizione esecutiva successiva, al fine di scongiurare il recupero coattivo della propria corposa esposizione debitoria nei confronti di più creditori titolati.
Il creditore opposto ha indicato i relativi esiti, tutti sfavorevoli al debitore, sottolineando che i pronunciamenti dei vari magistrati resi sull'esposizione debitoria del Pt_1 risultano “per giunta conditi quasi sempre con drastici giudizi circa la (non) comprensibilità degli scritti difensivi e contenenti pure la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc (da ultimo dall'ordinanza di rigetto 24/28.5.2024 del G.E. del
Tribunale di Matera)”; per quanto traibile dalle incontestate affermazioni creditorie, tale ultimo riferimento allude all'opposizione spiegata dal avverso il procedimento Pt_1 immobiliare n. 88/2022 R.G.E. Trib. Matera, instaurato dall'odierna opposta sulla base del precetto qui gravato, nel cui alveo è stata spiegata opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione con riproposizione, con esito negativo per l'opponente, condannato al pagamento delle spese della procedura e “per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96 c.p.c., in considerazione della sua condotta processuale, improntata ad un'ostinata, pedissequa e farraginosa riproposizione delle medesime argomentazioni, tutte ripetutamente disattese e rigettate dal Tribunale di Bari previamente adito”.
In ogni caso, le plurime iniziative giudiziarie, e i correlati esiti, andranno valutati secondo pertinenza al rituale thema decidendum, salvi eventuali risvolti, in ottica sistemica, in ordine al comportamento processuale.
II.- L'opposizione (correttamente qualificata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per il tenore delle doglianze) merita le sorti del rigetto, per le ragioni già puntualmente esposte da questo magistrato nella citata ord. 23/05/2023 (par. I.3.) ai fini del vaglio, poi reiettivo, dell'istanza cautelare ex art. 615, co. 1, c.p.c.; ragioni da intendersi confermate anche in quanto non superate da differenti e tempestive deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti.
A seguito degli specifici rilievi ivi operati, alcuna successiva contraria e più convincente
(oltre che razionale e lineare) difesa a confutazione è invero pervenuta dalla parte opponente, che si è nella sostanza limitata a riprodurre le (affatto cristalline) argomentazioni iniziali.
Alle stesse, si è detto (par. I.1.), vi è stata l'aggiunta di difese, se possibile ancor più confusionarie e disorganiche, anche graficamente, relative alla pretesa violazione dell'art. 106 TUB, con le quali si è adombrata la ricorrenza di un'ipotesi a rilievo
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officioso; le censure sono agevolmente superabili per il tramite del richiamo a Cass., n.
7243/2024 (pronuncia menzionata finanche dall'opponente).
Peraltro, l'opposizione, per la modalità confusionarie e stratificate di redazione, può anche ritenersi a monte inammissibile: i motivi di opposizione si prospettano generici, disorganici, strumentali e plausibilmente seriali (come testimoniato anche dal profluvio delle opposizioni spiegate dal segnalate dal creditore), tanto da radicarne, a Pt_1 monte, pure l'inammissibilità per incomprensibilità, sulla scorta dei consolidati criteri pretori dettati in tema di specificità dei mezzi di impugnazione e applicabili, nei principi sottesi, anche alla presente vicenda (in cui comunque è in gioco l'impugnazione di un atto: da ultimo, Cass., n. 748/2023, ha ricordato che un atto di gravame non risulta rispettoso del canone della specificità del motivo allorquando - come nella specie -
“nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, Cass. n. 7394 del 2010,
n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008; v. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013)”).
Riprendendo le parole di Cass., n. 6546/2021, l'opposizione “appare incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma, sì da poter dire senza tema di smentita che esso contenga mare verborum, gutta rerum: e, come già affermato da questa Corte (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 9996 del 28.5.2020), coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l'imprescindibile presupposto perchè un ricorso possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, excerpta multorum, l'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti "in maniera chiara e sintetica"; il 5 14, lett. "A", della "Guida per gli avvocati" approvata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che "una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto"; o la Rule 8, lett. (a), n. 2, delle Federal
Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente "una breve e semplice esposizione della domanda" (regola applicata così rigorosamente, in quell'ordinamento, che nei caso Stanard v. , 19.9.2011, n. 09-1487, la Corte Per_2
d'appello del VIII Circuito ritenne inammissibile per lack of punctuation un CP_4
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ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto "troppo confuso per stabilire i fatti allegati" dal ricorrente)”.
Oggi, il principio di “chiarezza e sinteticità”, pur già immanente nel sistema, è stato riportato a tutti gli atti del processo, con cristallizzazione nel novellato art. 121 c.p.c., da intendersi pertanto espressione di un principio che va oltre la perimetrazione temporale della norma.
E dunque, ancora con l'ausilio di Cass., n. 32525/2018, l'opposizione al vaglio “si distingue per la sua irresolubile farraginosità nell'esposizione dei fatti processuali e delle censure. Esso, in particolare: a) tace circostanze rilevanti, e cioè le ragioni poste
a fondamento della domanda principale, della chiamata in causa, dei motivi di ricorso per cassazione;
b) contiene riferimenti a fatti o circostanze processuali inesplicati;
c) affastella in unico motivo plurime censure”.
Va da sé che il Tribunale può conoscere solo dei vizi correttamente censurati, ma non può pretendersi che intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica giuridica e scrittoria oscura (cfr. in termini, a comprova dell'orientamento dell'Ufficio, anche l'ordinanza collegiale emessa da questo Tribunale ex art. 669 terdecies c.p.c. nel procedimento iscritto al n.
14020/2022 R.G., decisa il 03/03/2023; v. anche sent. n. 776/2025 Trib. Bari).
Quanto esposto acquista rilievo anche sul piano del comportamento processuale, pure in considerazione del dilagante stratificarsi delle azioni giudiziarie, fondate anche su diversi titoli ma caratterizzate, per quanto incontestatamente dedotto dal creditore, da identico e seriale stampo di doglianze, sempre con gli analoghi crismi di ardua intellegibilità tanto grafica quanto giuridica.
All'uopo, va altresì segnalata la reiterazione inammissibile dell'istanza cautelare.
III.- Ai fini di cui all'art. 96 c.p.c., ci si riporta a quanto espresso in motivazione.
A riguardo, è considerato, per giurisprudenza pacifica, meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale, integrato dalla pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione: nella fattispecie non può non ravvisarsi, per tutte le ragioni già ampiamente esposte, quanto meno la notevole imprudenza (e quindi almeno la colpa grave, se non il dolo) dell'opponente.
Stante la temerarietà dell'opposizione proposta, letta unitamente all'estensione dilagante
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delle azioni (anche con istanza di ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello
Stato), la parte opponente va condannata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento, in favore della parte opposta, di una somma pari alla metà delle spese legali riconosciute a titolo di compenso (cfr. Cass., n. 21570/2012).
In punto di quantificazione, ci si riporta a quanto statuito da Cass., n. 21570/2012: “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. … disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo … Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (nella specie, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
Ne deriva, perciò, la condanna in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata, pari alla metà delle spese legali oggi liquidate in suo favore, sulla scorta della formulazione dell'art. 96 c.p.c. applicabile ratione temporis.
IV.- Si è detto che la Cancelleria ha annotato erroneamente l'ammissione del al Patrocinio a spese dello Stato, giusta deposito del 23/08/2022: invero, detto Pt_1 deposito costituisce la mera istanza avanzata all'Ordine, senza che ne sia seguito in corso di causa il deposito di alcun atto di formale provvisoria ammissione deliberato dal
COA Bari. Si ribadisce che non vi è dunque alcuna prova dell'ammissione al detto beneficio.
In ogni caso, le motivazioni rassegnate in parte motiva, poiché indice almeno della colpa grave dell'opponente, imporrebbero comunque di procedere ex art. 136 dpr n.
115/2002 alla revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
V.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per l'ultima fase;
fase istruttoria insussistente).
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VI.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 29/07/2022, da Parte_1
AVV. nei confronti di , ogni contraria
[...] Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta:
- della somma di €3.151,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c;
- delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in €6.302,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cap come per legge.
DA' ATTO che non consta alcuna ammissione dell'istante Avv. al beneficio Pt_1 del Patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti, anche di recupero del C.U..
Bari, 03/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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