TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 29/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra
Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 213/2022 Reg. Gen. avente per oggetto: “ accertamento
credito” promossa
DA
(C.F.: ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella C.da Raganella snc, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Giacomo Messina e Giuseppe Montalbano
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Torino, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Antonia FAUCI e Dino RUSSO
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1. ritenere e dichi arare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura,
1 debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo,
per quanto esposto in narrativa;
2. accertare e dichiarare che gli interessi usurari ammontano complessivamente in €
4.599,94 , o la maggiore o minore somma che emergerà nel corso del giudizio
3. accertare e dichiarare che il Documento di sintesi contratto di c/c del 13/05/2005 è nullo
in quanto manca l'indicazione dell'ISC TAEG e la CMS prevista in tale contratto non
risulta sufficientemente determinata;
inoltre, tale contratto si compone di n. 6 pagine ma
risulta firmato dal correntista solo nella pag 1 di 6 e, dunque, le pagine del contratto in cui
sono riportate le principali condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi
d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né
dalla banca;
4. accertare e dichiarare che la Richiesta di trasformazione del conto corrente già esistente
in Conto del 13/05/2005 è nulla in quanto manca l'indicazione dell'ISC Controparte_2
TAEG e la CMS prevista in tale contratto non risulta sufficientemente determinata;
inoltre, tale contratto si compone di n. 4 pagine ma risulta firmato dal correntista e dalla
banca solo nella pag. 4 di 4 e, dunque, le pagine del contratto in cui sono riportate le
principali condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi d'interesse,
commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
5. accertare e dichiarare che il Documento di sintesi contratto di c/c del 26/02/2008 è nullo
in quanto manca l'indicazione dell'ISC TAEG e la CMS prevista in tale contratto non
risulta sufficientemente determinata;
inoltre, tale contratto si compone di n. 6 pagine ma
risulta firmato dal correntista solo nella pag 6 di 6 e, dunque, le pagine del contratto in cui
sono riportate le principali condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi
2 d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né
dalla banca;
6. la Richiesta di Richiesta di trasformazione del conto corrente già esistente in Conto
Business trasformazione del conto corrente già esistente in del Controparte_3
26/02/2008 è nulla in quanto manca l'indicazione dell'ISC-TAEG e la CMS prevista in
tale contratto non risulta sufficientemente determinata;
inoltre, tale contratto si compone
di n. 5 pagine ma risulta firmato dal correntista e dalla banca solo nella pag. 5 di 5 e,
dunque, le pagine del contratto in cui sono riportate le principali condizioni economiche
del rapporto di conto corrente (tassi d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano
sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
7. accertare e dichiarare che accertare e dichiarare che il Documento di sintesi contratto
quadro di affidamento del 25/08/2014: tale contratto si compone di n. 18 pagine ma risulta
firmato dal correntista solo nella pag 16 di 18 e nella pag. 18 di 18, e, dunque, le pagine del
contratto in cui sono riportate le principali condizioni economiche del rapporto di conto
corrente (tassi d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal
correntista né dalla banca;
8. accertare e dichiarare che dall'esame della documentazione contrattuale e contabile si
evince, senza ombra di dubbio, la concessione, sul conto corrente ordinario per cui è causa,
di un'apertura di credito già dal 4° trimestre 2004, e ciò per le ragioni di cui in narrativa;
9. accertare e dichiarare la pattuizione del solo contratto di affidamento datato 25/08/2014
e, dunque, dunque, la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente a causa
della mancanza di forma scritta del predetto contratto a partire dal 4° trimestre 2004 e fino
al 25/08/2014;
3 per l'effetto
10. accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente
per mancata pattuizione per iscritto di ogni singola condizione relativa ai tassi di interesse,
spese e oneri;
per l'effetto delle superiori nullità,
11. accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole
contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e
delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto,
perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per insufficiente determinatezza;
12. A fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del
conto corrente de quo, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali,
non ricompresi nelle competenze usurarie, addebitati dalla banca e quantificati
complessivamente dal CTP in € 14.055,78, o la maggiore o minore somma che verrà
accertata nel corso del giudizio;
13. A fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del
conto corrente de quo, previo ordine di esibizione degli estratti conto dalla data di apertura
sino al primo estratto conto versante in atti afferente il conto de quo, ritenere e dichiarare,
conseguentemente, la mancata pattuizione/applicabilità della commissione di massimo
scoperto e delle altre spese addebitate dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP
in euro 4.628,75, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso giudizio;
per l'effetto
14. rideterminare il saldo del conto corrente, depurandolo dal tasso ultralegale (e/o
eliminando qualsiasi interesse), dalla commissione di massimo scoperto sia intrafido che
4 extrafido e dalle spese non pattuite, dagli effetti dell'anatocismo e dell'usura;
15. conseguentemente, accertare e dichiarare, una differenza del saldo in favore di parte
attrice per un importo di € 23.284,47 o quell'altra somma, che verrà determinata nel corso
del giudizio;
16. accertare e dichiarare che il finanziamento del 21.08.2012, aveva lo scopo di conseguire
la riduzione e/o azzeramento dell'importo dell'affidamento concesso sullo stesso c/c
ordinario n. 10001000-1 ; Controparte_4
17. accertare e dichiarare che, alla data di erogazione del mutuo, ovvero nella medesima
data di stipula del 21.08.2012, il saldo contabile del c/c ordinario n. 1000 1 alla data del
21/08/2012 (ovvero prima dell'erogazione del mutuo chirografario in argomento) depurato
dalle competenze usurarie, dagli interessi ultralegali non ricompresi nelle competenze
usurarie e dalle commissioni e spese indebite non ricomprese nelle competenze usurarie
maturati fino al 21/08/2012 (pari a complessivi euro 22.218,56), ammontava ad euro
2.313,82 a credito del correntista anziché ad euro 19.904,74 a debito del correntista, dato
quest'ultimo desumibile da quanto riportato nell'estratto del conto corrente ordinario n.
1000 1 al 31 agosto 2012;
18. per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità totale del contratto di mutuo chirografario
del 21.08.2012, con conseguente epurazione di ogni interesse, o in subordine parzialmente
per la somma che verrà accertata quale differenza di saldo passivo a seguito del ricalcolo del
ricalcolo del medesimo conto corrente, somma che non dovrà essere presa in considerazione
ai fini degli interessi;
in subordine,
19. accertare, sempre per il finanziamento de quo, l'indeterminatezza della clausola relativa
5 al tasso di interesse del finanziamento de quo, in quanto non prevede il regime di
capitalizzazione degli interessi;
20. ricalcolare il piano di ammortamento al tasso legale con applicazione del regime di
capitalizzazione semplice degli interessi;
21. all'esito dei superiori ricalcoli, in via principale ed in via subordinata, verificare l'esatto
saldo contabile del conto corrente e del mutuo per cui è causa, ovvero quante rate di mutuo
restano ancora da pagare (suddividendole nel nuovo piano di ammortamento), ovvero se lo
stesso risulta estinto per adempimento, ovvero se la società attrice sia passata a credito.
22. Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio.
Per parte convenuta:
“In via preliminare
Ritenere e Dichiarare l'illegittimazione passiva della , in ordine alle Controparte_5
domande di accertamento negativo, spiegate nel presente giudizio, poichè i crediti, oggetto
di causa, sono stati ceduti, alla società , come da contratto concluso in Controparte_6
data 20 aprile 2018, da pubblicazione sulla G.U del 5/5/2018 n.52, e dagli ulteriori
documenti e atti offerti in produzione, dalla esponente;
Rigettare, conseguentemente, le proposte domande stante l'erronea individuazione del
soggetto passivamente legittimato ad causam;
In subordine
Ritenere e Dichiarare, con riguardo al rapporto di c/c, oggetto di causa, la prescrizione
decennale di ogni eventuale addebito per interessi, commissioni, spese e quant'altro,
scritturato nel conto, antecedentemente al 12/07/2012, stante la natura solutoria di tutti i
versamenti eseguiti sul medesimo c/c, in mancanza di prova dell'esistenza, persistenza e
6 limiti di eventuali affidamenti, per le ragioni tutte sopra esposte;
Ritenere e Dichiarare la prescrizione quinquennale degli interessi creditori, sugli eventuali
saldi attivi per la controparte, che dovessero emergere a seguito dell'espletanda istruttoria.
Nel merito
Ritenere e Dichiarare la validità ed efficacia del contratto di finanziamento chirografario,
dovendosi escludere la postulata nullità per difetto di causa, non costituendo tale
finanziamento un mutuo di scopo, per le motivazioni tutte spiegate;
Rigettare tutte le domande proposte dalla Sig.ra poichè generiche e Parte_1
inammissibili e, comunque, infondate e/o prescritte e/o carenti di supporto probatorio, per
le ragioni sopra esposte, e/o per quelle che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia, mandando
assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria;
***********
Con atto di citazione regolarmente notificato ha citato in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Sciacca, la affinchè fosse Controparte_1
correttamente determinato il saldo attuale avendo la banca applicato spese di gestione ingiustificate, interessi illegittimi, commissione massimo scoperto, tassi usurari, spese e valute bancarie ed altre somme non dovute.
Ha riferito che la Sig.ra è titolare del Conto corrente ordinario con apertura Pt_1
di credito n. 1000 1 , già n. 101104701 60 , ed anche di Controparte_4 CP_1
avere stipulato, in data 21/08/2012, un Mutuo chirografario dell'importo di euro
20.000,00 il cui effettivo scopo era quello di conseguire la riduzione e/o azzeramento dell'importo dell'affidamento concesso sullo stesso c/c ordinario n.1000 1 . Controparte_4
7 Ha lamentato che, esperita apposita CTP, Dott. , ha riscontrato Persona_1
1. il Documento di sintesi contratto di c/c del 13/05/2005 è nullo in quanto manca l'indicazione dell'ISC-TAEG; la CMS prevista in tale contratto non risulta sufficientemente determinata;
inoltre, tale contratto si compone di n. 6 pagine ma risulta firmato dal correntista solo nella pag 1 di 6; e che le pagine del contratto in cui sono riportate le principali condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
2. la Richiesta di trasformazione del conto corrente già esistente in Conto
[...]
del 13/05/2005 è nulla in quanto manca l'indicazione dell'ISC-TAEG; la CP_2
CMS prevista in tale contratto non risulta sufficientemente determinata;
inoltre,
tale contratto si compone di n. 4 pagine ma risulta firmato dal correntista e dalla banca solo nella pag. 4 di 4; le pagine del contratto in cui sono riportate le principali condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi d'interesse,
commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
3. il Documento di sintesi contratto di c/c del 26/02/2008 è nullo in quanto manca l'indicazione dell'ISC-TAEG; la CMS prevista in tale contratto non risulta sufficientemente determinata;
inoltre, tale contratto si compone di n. 6 pagine ma risulta firmato dal correntista solo nella pag 6 di 6; le pagine del contratto in cui sono riportate le principali condizioni economiche (tassi d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
4. la Richiesta di trasformazione del conto corrente già esistente in Conto Business
8 Illimitato del 26/02/2008 è nulla in quanto manca l'indicazione dell'ISC-TAEG; la
CMS prevista in tale contratto non risulta sufficientemente determinata;
inoltre,
tale contratto si compone di n. 5 pagine ma risulta firmato dal correntista e dalla banca solo nella pag. 5 di 5; le pagine del contratto in cui sono riportate le principali condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi d'interesse,
commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
5. il Documento di sintesi contratto quadro di affidamento del 25/08/2014: tale contratto si compone di n. 18 pagine ma risulta firmato dal correntista solo nella pag 16 di 18 e nella pag. 18 di 18; le pagine del contratto in cui sono riportate le principali condizioni economiche del rapporto di affidamento in c/c (tassi d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
6. dall'esame della documentazione contrattuale sopra richiamata e degli estratti conto si desume la concessione sul conto corrente ordinario di un'apertura di credito già dal 4° trimestre 2004 ma, a seguito di richiesta documenti formulata dal cliente ai sensi dell'art. 119 T.U.B. la banca ha consegnato solo un contratto di affidamento datato 25/08/2014.
Tutto ciò determina a partire dal 4° trimestre 2004 e fino al 25/08/2014 la nullità
del contratto di apertura di credito in conto corrente a causa della mancanza di forma scritta del predetto contratto, in conformità a quanto affermato nella
Sentenza Cassazione Civile Sez. I n. 27836 del 22 novembre 2017.
Alla luce delle superiori nullità, il CTP ha accertato l'indebita applicazione di
9 competenze usurarie pari ad euro 4.599,94, interessi ultralegali non ricompresi nelle competenze usurarie ammontanti complessivamente ad euro 14.055,78 e commissioni e spese indebite non ricomprese competenze usurarie pari ad euro
4.628,75.
Rispetto al saldo contabile indicato nel conto corrente oggetto della presente relazione quindi, risulta una differenza a favore del cliente di euro 23.284,47.
Il CTP ha potuto appurare una nullità parziale del finanziamento chirografario del
2l.08.2012, il cui effettivo scopo era quello di conseguire la riduzione e/o azzeramento dell'importo dell'affidamento concesso sullo stesso c/c ordinario n.
10001000-1 . Controparte_4
Dunque, tenuto conto che il saldo contabile del c/c ordinario n. 1000 1 alla data del 21/08/2012 (ovvero prima dell'erogazione del mutuo chirografario in argomento) depurato dalle competenze usurarie, dagli interessi ultralegali non ricompresi nelle competenze usurarie e dalle commissioni e spese indebite non ricomprese nelle competenze usurarie maturati fin o al 21/08/2012 (pari a complessivi euro 22.218,56), ammontava ad euro 2.313,82 a credito del correntista anziché ad euro 19.904,74 a debito del correntista, dato quest'ultimo desumibile da quanto riportato nell'estratto del conto corrente ordinario n. 100 0 1 al 31 agosto
2012 , appare chiaro che il mutuo in argomento, dell'importo di euro 20.000,00, è
da ritenersi totalmente nullo in quanto privo di scopo.
Ha richiamato i principi di diritto posti alla base della domanda ed i precedenti giurisprudenziali.
Si è costituita eccependo preliminarmente la carenza di Controparte_5
10 legittimazione passiva della stessa avendo già ceduto il credito già nel 2016 alla società per cui la sentenza di accertamento, emessa nei Controparte_7
confronti della odierna esponente, sarebbe inutiliter data stante, per l'appunto,
l'intervenuta cessione dei crediti onde l'eventuale rettifica e/o ricalcolo potrebbe avere riflessi solo sull'attuale titolare dei medesimi crediti, nei cui confronti parte attrice avrebbe dovuto agire contestando quanto asserito e dedotto.
Ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati, evidenziando che la prima formale richiesta dell'attrice, si collocherebbe, in data 12/07/2022, data di notifica della citazione introduttiva dell'odierno procedimento, e che inoltre il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito e/o di rettifica del saldo non decorre dalla data di chiusura del rapporto, ma da quella di effettuazione dei relativi pagamenti, poiché da tale data il correntista avrebbe avuto la possibilità di agire per la ripetizione e/o per la rettifica del saldo, con l'ulteriore corollario che l'onere della prova dell'esistenza di un affidamento e della natura ripristinatoria delle rimesse, al fine di sottrarsi all'eccezione di prescrizione, grava sempre e necessariamente su parte attrice.
Alla luce dei su richiamati principi, pertanto, in relazione al c/c oggetto di causa,
devono ritenersi prescritti, in mancanza di prova sui concessi affidamenti, tutti gli addebiti per, interessi, spese e commissioni scritturati nel decennio antecedente la domanda e cioè antecedentemente al 12/07/2012, stante la natura solutoria di tutti i versamenti eseguiti su conto non affidato.
Nel merito ha eccepito la genericità della domanda, di natura meramente
“esplorativa e seriale”, la carenza di prova su di essa incombente, alla luce dei
11 principi sanciti dall'art. 2697 c.c. essendosi limitata a produrre soltanto i contratti consegnati dalla banca, a seguito dell'istanza ex art.119 TUB, i quali, per l'appunto,
sono le “COPIE Banca”, e ciò malgrado la correntista non sia un qualunque risparmiatore privato bensì titolare di attività commerciale.
Ha anche contestato ogni singola doglianza:
a) Sulla usura ex L.108/1996 ed art.644 c.p.
b) Sulla nullità dei contratti per mancata indicazione dei tassi applicati e/o del
TAEG/ISC, inesistenza/nullità del contratto di apertura di credito in c/c e mancata
sottoscrizione dei contratti.
c) Sugli interessi ultralegali d) Sulle commissioni e spese indebite.
Ha evidenziato che nessuna contestazione è stata sollevata dalla mutuataria su eventuali vizi del contratto e/o delle singole pattuizioni, negando qualsiasi rilevanza alla destinazione della provvista.
Ha contestato l'istanza di esibizione ex rt. 210 c.p.c. soprattutto con riferimento a documentazione bancaria inerente operazioni poste in essere antecedentemente al decennio dalla domanda.
Si è anche opposta alla richiesta di CTU contabile.
Esperito negativamente il tentativo di mediazione obbligatorio, la causa è stata istruita attraverso produzioni documentali ed apposita CTU tecnico-contabile,
rigettata l'integrazione della perizia, indi all'udienza del 19 luglio 2024, con la modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate,
12 è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***********
La presente controversia ha principalmente ad oggetto la richiesta di accertamento negativo del credito e la restituzione somme proposta direttamente dal correntista.
ha introdotto il giudizio lamentando quanto riportato nella parte Parte_1
espositiva.
Preliminarmente bisogna esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta,
chiarendo che deve ritenersi che l'eccezione attiene alla titolarità sostanziale del credito, e sul punto va richiamata la posizione assunta dalla Cassazione che ha rilevato che “i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21843 del 30/08/2019, Rv.
655567 – 01; cfr. nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13735 del
02/05/2022, Rv. 664640 - 01).
13 Va rigettata l'eccezione di mancata sottoscrizione da parte dell'istituto bancario dei documenti prodotti, trattandosi di copie consegnate dalla stessa banca e richiamando sentenza 16/01/2018 n.898 della Suprema Corte di Cassazione- sez.
Unite- che ha sancito la validità del contratto bancario monofirma, statuendo la legittimità della sola firma dell'investitore”.
Ciò detto passando al merito con riferimento alla eccepita nullità del mutuo chirografario concesso in data 21/08/2012 essa deve essere rigettata.
La destinazione della provvista nel mutuo, e cioè lo scopo cui devono servire le somme prestate, è irrilevante sotto il profilo causale, essendo relegato all'area dei
“motivi” con la conseguenza che il mutuante è privo di potere di controllo sull'utilizzo del prestito, talchè va esclusa qualunque ipotesi di nullità, come da consolidato orientamento giurisprudenziale.
Si condivide la giurisprudenza richiamata da parte convenuta, ordinanza n. 25842
del 23.09.2021, della Corte di Cassazione (Conforme Cass. Sez.3° sentenza
14/04/2021 n.9839), ed ancora Cassazione, Sez I, con sentenza del 27/12/2013
n.28663 (ex plurimis Cass.12/9/2014 n.19282; Cass.n.9482/2013; Trib.Chieti
13/07/2021 n.510; Trib.Torino 10.06.2020 n.1770, www.expartecreditoris.it; Trib.
Cosenza 22/7/2019 n. 1623; Trib. Chieti 2/11/2017 n. 219; Trib. Santa Maria
Capua Vetere 29/10/2013, www.ilcaso.it).
Passando adesso all'esame della perizia il CTU ha ricostruito i rapporti tra le parti
“Il 13 maggio 2005 la correntista fa richiesta di trasformazione del conto corrente esistente
in Conto mentre dal 26 febbraio 2008 il conto diventa Conto Business Controparte_2
Illimitato.
14 In data 21 agosto 2012 è stipulato tra le parti un contratto di finanziamento per euro
20.000,00, della durata di 60 mesi, che la banca provvedeva ad accreditare in pari data sul
conto corrente in oggetto.
In data 25 agosto 2014 viene sottoscritto un contratto di affidamento di breve termine, con
un'apertura di credito per euro 6.000,00.
A causa del deteriorarsi dei rapporti con Intesa San Paolo S. p. A., la signora con Pt_1
lettera del 3 dicembre 2014, contesta alla banca l'elevato livello di interessi, commissioni e
spese tali da essere causa dell'esposizione debitoria della stessa.
Nel gennaio 2016 l'istituto di credito provvede a emettere un estratto conto al 28 gennaio
di estinzione del rapporto di conto corrente mediante addebito di competenze di chiusura e
azzeramento saldo, per un importo di euro 8.527,79.
Come conseguenza, la banca stessa effettua un giroconto del saldo a posizione sofferenza
n.501/2147 con data 31 dicembre 2016, con ulteriore addebito di competenze di chiusura
per euro 1.232,34 e saldo finale a sofferenza di euro 9.760,13, a debito del correntista.
A questo punto, il 7 dicembre 2017 era esperito un tentativo di mediazione presso la società
Conciliazione ADR, con esito però negativo.
In data 12 marzo 2018 la banca inviava alla signora una raccomandata con la quale Pt_1
dichiara la decadenza dal beneficio del termine, intimando al pagamento di tutte le somme
delle quali la signora risulti ancora debitrice nei confronti dell'istituto di credito.
Nel frattempo, – assieme ad altri istituti – provvedeva a cedere alcuni crediti CP_1
alla
società , la quale ne dava notizia sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2018. CP_6
Ha elencato la documentazione ricevuta e sulla quale ha svolto la propria indagine
15 “ estratti conto del conto corrente n. 010110470160 di Intesa San Paolo S. p. A. dal
30/09/2004 al 30/09/2014
comunicazione n. 1/2005 di Intesa San Paolo S. p. A. del 13 maggio 2005
richiesta di trasformazione di conto corrente esistente in Conto del 13 Controparte_2
maggio 2005
comunicazione n. 1/2008 di Intesa San Paolo S. p. A. del 26 febbraio 2008
richiesta di trasformazione di conto corrente esistente in del 26 Controparte_3
febbraio 2008
documento di sintesi di finanziamento del 21 agosto 2012
contratto quadro di affidamento di breve termine n. 00003/9000/00055982 del 25 agosto
2014
lettera di richiesta documenti del 3 dicembre 2014
estratto conto n. 001/2016 di Intesa San Paolo S. p. A. per estinzione conto al 28 gennaio
2016
rendicontazione per giroconto a sofferenza e competenze di chiusura al 31 dicembre 2016
Ha anche provveduto a rispondere ai diversi quesiti ed anche alle osservazioni formulate dall'Istituto bancario, giungendo alla seguente conclusione “Dalla
verifica di tutti i documenti in mio possesso e dalle considerazioni tecniche espresse nei
punti precedenti, si può affermare che, alla data del 30 settembre 2014:
il saldo complessivo del conto corrente di corrispondenza n. 1000/1, ex n. 010110470160 di
era di 7.045,64 euro, a debito;
Parte_1
il saldo rideterminato del conto corrente n. 1000/1 è di 9.727,85 euro, a credito (euro
9.660,12 + euro 67,73 relative a competenze del terzo trimestre 2014).
16 Inoltre, dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali
delle competenze addebitate dalla banca, si evince che il credito effettivo alla data del 30
settembre 2014 a favore del correntista ammonta ad euro 21.586,62, e precisamente:
euro 15.101,71, per differenze emergenti dalle rielaborazioni delle liquidazioni trimestrali
delle competenze (tabella pagina 15);
euro 1.671,91, per operazioni espunte poiché non espressamente previste nei contratti di
conto corrente (tabella pagina 16);
euro 4.813,00, per rimesse solutorie al fine di ridurre il saldo passivo del conto corrente
entro il limite di fido (tabella pagina 25). ( vedi perizia in atti).
Va, dunque, così determinato il saldo contabile del conto corrente alla luce della perizia.
Vista la reciproca soccombenza le spese di lite si compensano.
Le spese della CTU liquidate con separato decreto restano a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Anna Sandra Bandini, definitivamente pronunciando nella causa 213/2022 Reg.
Gen. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Determina il saldo del conto corrente n. 1000/1 in € 9.727,85 richiamando integralmente la perizia in atti;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Le spese della CTU liquidate con separato decreto restano in solido a carico delle parti.
Così deciso in Sciacca, 29 aprile 2025
17 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
18
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra
Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 213/2022 Reg. Gen. avente per oggetto: “ accertamento
credito” promossa
DA
(C.F.: ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella C.da Raganella snc, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Giacomo Messina e Giuseppe Montalbano
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Torino, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Antonia FAUCI e Dino RUSSO
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1. ritenere e dichi arare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura,
1 debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo,
per quanto esposto in narrativa;
2. accertare e dichiarare che gli interessi usurari ammontano complessivamente in €
4.599,94 , o la maggiore o minore somma che emergerà nel corso del giudizio
3. accertare e dichiarare che il Documento di sintesi contratto di c/c del 13/05/2005 è nullo
in quanto manca l'indicazione dell'ISC TAEG e la CMS prevista in tale contratto non
risulta sufficientemente determinata;
inoltre, tale contratto si compone di n. 6 pagine ma
risulta firmato dal correntista solo nella pag 1 di 6 e, dunque, le pagine del contratto in cui
sono riportate le principali condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi
d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né
dalla banca;
4. accertare e dichiarare che la Richiesta di trasformazione del conto corrente già esistente
in Conto del 13/05/2005 è nulla in quanto manca l'indicazione dell'ISC Controparte_2
TAEG e la CMS prevista in tale contratto non risulta sufficientemente determinata;
inoltre, tale contratto si compone di n. 4 pagine ma risulta firmato dal correntista e dalla
banca solo nella pag. 4 di 4 e, dunque, le pagine del contratto in cui sono riportate le
principali condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi d'interesse,
commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
5. accertare e dichiarare che il Documento di sintesi contratto di c/c del 26/02/2008 è nullo
in quanto manca l'indicazione dell'ISC TAEG e la CMS prevista in tale contratto non
risulta sufficientemente determinata;
inoltre, tale contratto si compone di n. 6 pagine ma
risulta firmato dal correntista solo nella pag 6 di 6 e, dunque, le pagine del contratto in cui
sono riportate le principali condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi
2 d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né
dalla banca;
6. la Richiesta di Richiesta di trasformazione del conto corrente già esistente in Conto
Business trasformazione del conto corrente già esistente in del Controparte_3
26/02/2008 è nulla in quanto manca l'indicazione dell'ISC-TAEG e la CMS prevista in
tale contratto non risulta sufficientemente determinata;
inoltre, tale contratto si compone
di n. 5 pagine ma risulta firmato dal correntista e dalla banca solo nella pag. 5 di 5 e,
dunque, le pagine del contratto in cui sono riportate le principali condizioni economiche
del rapporto di conto corrente (tassi d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano
sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
7. accertare e dichiarare che accertare e dichiarare che il Documento di sintesi contratto
quadro di affidamento del 25/08/2014: tale contratto si compone di n. 18 pagine ma risulta
firmato dal correntista solo nella pag 16 di 18 e nella pag. 18 di 18, e, dunque, le pagine del
contratto in cui sono riportate le principali condizioni economiche del rapporto di conto
corrente (tassi d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal
correntista né dalla banca;
8. accertare e dichiarare che dall'esame della documentazione contrattuale e contabile si
evince, senza ombra di dubbio, la concessione, sul conto corrente ordinario per cui è causa,
di un'apertura di credito già dal 4° trimestre 2004, e ciò per le ragioni di cui in narrativa;
9. accertare e dichiarare la pattuizione del solo contratto di affidamento datato 25/08/2014
e, dunque, dunque, la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente a causa
della mancanza di forma scritta del predetto contratto a partire dal 4° trimestre 2004 e fino
al 25/08/2014;
3 per l'effetto
10. accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente
per mancata pattuizione per iscritto di ogni singola condizione relativa ai tassi di interesse,
spese e oneri;
per l'effetto delle superiori nullità,
11. accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole
contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e
delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto,
perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per insufficiente determinatezza;
12. A fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del
conto corrente de quo, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali,
non ricompresi nelle competenze usurarie, addebitati dalla banca e quantificati
complessivamente dal CTP in € 14.055,78, o la maggiore o minore somma che verrà
accertata nel corso del giudizio;
13. A fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del
conto corrente de quo, previo ordine di esibizione degli estratti conto dalla data di apertura
sino al primo estratto conto versante in atti afferente il conto de quo, ritenere e dichiarare,
conseguentemente, la mancata pattuizione/applicabilità della commissione di massimo
scoperto e delle altre spese addebitate dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP
in euro 4.628,75, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso giudizio;
per l'effetto
14. rideterminare il saldo del conto corrente, depurandolo dal tasso ultralegale (e/o
eliminando qualsiasi interesse), dalla commissione di massimo scoperto sia intrafido che
4 extrafido e dalle spese non pattuite, dagli effetti dell'anatocismo e dell'usura;
15. conseguentemente, accertare e dichiarare, una differenza del saldo in favore di parte
attrice per un importo di € 23.284,47 o quell'altra somma, che verrà determinata nel corso
del giudizio;
16. accertare e dichiarare che il finanziamento del 21.08.2012, aveva lo scopo di conseguire
la riduzione e/o azzeramento dell'importo dell'affidamento concesso sullo stesso c/c
ordinario n. 10001000-1 ; Controparte_4
17. accertare e dichiarare che, alla data di erogazione del mutuo, ovvero nella medesima
data di stipula del 21.08.2012, il saldo contabile del c/c ordinario n. 1000 1 alla data del
21/08/2012 (ovvero prima dell'erogazione del mutuo chirografario in argomento) depurato
dalle competenze usurarie, dagli interessi ultralegali non ricompresi nelle competenze
usurarie e dalle commissioni e spese indebite non ricomprese nelle competenze usurarie
maturati fino al 21/08/2012 (pari a complessivi euro 22.218,56), ammontava ad euro
2.313,82 a credito del correntista anziché ad euro 19.904,74 a debito del correntista, dato
quest'ultimo desumibile da quanto riportato nell'estratto del conto corrente ordinario n.
1000 1 al 31 agosto 2012;
18. per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità totale del contratto di mutuo chirografario
del 21.08.2012, con conseguente epurazione di ogni interesse, o in subordine parzialmente
per la somma che verrà accertata quale differenza di saldo passivo a seguito del ricalcolo del
ricalcolo del medesimo conto corrente, somma che non dovrà essere presa in considerazione
ai fini degli interessi;
in subordine,
19. accertare, sempre per il finanziamento de quo, l'indeterminatezza della clausola relativa
5 al tasso di interesse del finanziamento de quo, in quanto non prevede il regime di
capitalizzazione degli interessi;
20. ricalcolare il piano di ammortamento al tasso legale con applicazione del regime di
capitalizzazione semplice degli interessi;
21. all'esito dei superiori ricalcoli, in via principale ed in via subordinata, verificare l'esatto
saldo contabile del conto corrente e del mutuo per cui è causa, ovvero quante rate di mutuo
restano ancora da pagare (suddividendole nel nuovo piano di ammortamento), ovvero se lo
stesso risulta estinto per adempimento, ovvero se la società attrice sia passata a credito.
22. Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio.
Per parte convenuta:
“In via preliminare
Ritenere e Dichiarare l'illegittimazione passiva della , in ordine alle Controparte_5
domande di accertamento negativo, spiegate nel presente giudizio, poichè i crediti, oggetto
di causa, sono stati ceduti, alla società , come da contratto concluso in Controparte_6
data 20 aprile 2018, da pubblicazione sulla G.U del 5/5/2018 n.52, e dagli ulteriori
documenti e atti offerti in produzione, dalla esponente;
Rigettare, conseguentemente, le proposte domande stante l'erronea individuazione del
soggetto passivamente legittimato ad causam;
In subordine
Ritenere e Dichiarare, con riguardo al rapporto di c/c, oggetto di causa, la prescrizione
decennale di ogni eventuale addebito per interessi, commissioni, spese e quant'altro,
scritturato nel conto, antecedentemente al 12/07/2012, stante la natura solutoria di tutti i
versamenti eseguiti sul medesimo c/c, in mancanza di prova dell'esistenza, persistenza e
6 limiti di eventuali affidamenti, per le ragioni tutte sopra esposte;
Ritenere e Dichiarare la prescrizione quinquennale degli interessi creditori, sugli eventuali
saldi attivi per la controparte, che dovessero emergere a seguito dell'espletanda istruttoria.
Nel merito
Ritenere e Dichiarare la validità ed efficacia del contratto di finanziamento chirografario,
dovendosi escludere la postulata nullità per difetto di causa, non costituendo tale
finanziamento un mutuo di scopo, per le motivazioni tutte spiegate;
Rigettare tutte le domande proposte dalla Sig.ra poichè generiche e Parte_1
inammissibili e, comunque, infondate e/o prescritte e/o carenti di supporto probatorio, per
le ragioni sopra esposte, e/o per quelle che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia, mandando
assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria;
***********
Con atto di citazione regolarmente notificato ha citato in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Sciacca, la affinchè fosse Controparte_1
correttamente determinato il saldo attuale avendo la banca applicato spese di gestione ingiustificate, interessi illegittimi, commissione massimo scoperto, tassi usurari, spese e valute bancarie ed altre somme non dovute.
Ha riferito che la Sig.ra è titolare del Conto corrente ordinario con apertura Pt_1
di credito n. 1000 1 , già n. 101104701 60 , ed anche di Controparte_4 CP_1
avere stipulato, in data 21/08/2012, un Mutuo chirografario dell'importo di euro
20.000,00 il cui effettivo scopo era quello di conseguire la riduzione e/o azzeramento dell'importo dell'affidamento concesso sullo stesso c/c ordinario n.1000 1 . Controparte_4
7 Ha lamentato che, esperita apposita CTP, Dott. , ha riscontrato Persona_1
1. il Documento di sintesi contratto di c/c del 13/05/2005 è nullo in quanto manca l'indicazione dell'ISC-TAEG; la CMS prevista in tale contratto non risulta sufficientemente determinata;
inoltre, tale contratto si compone di n. 6 pagine ma risulta firmato dal correntista solo nella pag 1 di 6; e che le pagine del contratto in cui sono riportate le principali condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
2. la Richiesta di trasformazione del conto corrente già esistente in Conto
[...]
del 13/05/2005 è nulla in quanto manca l'indicazione dell'ISC-TAEG; la CP_2
CMS prevista in tale contratto non risulta sufficientemente determinata;
inoltre,
tale contratto si compone di n. 4 pagine ma risulta firmato dal correntista e dalla banca solo nella pag. 4 di 4; le pagine del contratto in cui sono riportate le principali condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi d'interesse,
commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
3. il Documento di sintesi contratto di c/c del 26/02/2008 è nullo in quanto manca l'indicazione dell'ISC-TAEG; la CMS prevista in tale contratto non risulta sufficientemente determinata;
inoltre, tale contratto si compone di n. 6 pagine ma risulta firmato dal correntista solo nella pag 6 di 6; le pagine del contratto in cui sono riportate le principali condizioni economiche (tassi d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
4. la Richiesta di trasformazione del conto corrente già esistente in Conto Business
8 Illimitato del 26/02/2008 è nulla in quanto manca l'indicazione dell'ISC-TAEG; la
CMS prevista in tale contratto non risulta sufficientemente determinata;
inoltre,
tale contratto si compone di n. 5 pagine ma risulta firmato dal correntista e dalla banca solo nella pag. 5 di 5; le pagine del contratto in cui sono riportate le principali condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi d'interesse,
commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
5. il Documento di sintesi contratto quadro di affidamento del 25/08/2014: tale contratto si compone di n. 18 pagine ma risulta firmato dal correntista solo nella pag 16 di 18 e nella pag. 18 di 18; le pagine del contratto in cui sono riportate le principali condizioni economiche del rapporto di affidamento in c/c (tassi d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
6. dall'esame della documentazione contrattuale sopra richiamata e degli estratti conto si desume la concessione sul conto corrente ordinario di un'apertura di credito già dal 4° trimestre 2004 ma, a seguito di richiesta documenti formulata dal cliente ai sensi dell'art. 119 T.U.B. la banca ha consegnato solo un contratto di affidamento datato 25/08/2014.
Tutto ciò determina a partire dal 4° trimestre 2004 e fino al 25/08/2014 la nullità
del contratto di apertura di credito in conto corrente a causa della mancanza di forma scritta del predetto contratto, in conformità a quanto affermato nella
Sentenza Cassazione Civile Sez. I n. 27836 del 22 novembre 2017.
Alla luce delle superiori nullità, il CTP ha accertato l'indebita applicazione di
9 competenze usurarie pari ad euro 4.599,94, interessi ultralegali non ricompresi nelle competenze usurarie ammontanti complessivamente ad euro 14.055,78 e commissioni e spese indebite non ricomprese competenze usurarie pari ad euro
4.628,75.
Rispetto al saldo contabile indicato nel conto corrente oggetto della presente relazione quindi, risulta una differenza a favore del cliente di euro 23.284,47.
Il CTP ha potuto appurare una nullità parziale del finanziamento chirografario del
2l.08.2012, il cui effettivo scopo era quello di conseguire la riduzione e/o azzeramento dell'importo dell'affidamento concesso sullo stesso c/c ordinario n.
10001000-1 . Controparte_4
Dunque, tenuto conto che il saldo contabile del c/c ordinario n. 1000 1 alla data del 21/08/2012 (ovvero prima dell'erogazione del mutuo chirografario in argomento) depurato dalle competenze usurarie, dagli interessi ultralegali non ricompresi nelle competenze usurarie e dalle commissioni e spese indebite non ricomprese nelle competenze usurarie maturati fin o al 21/08/2012 (pari a complessivi euro 22.218,56), ammontava ad euro 2.313,82 a credito del correntista anziché ad euro 19.904,74 a debito del correntista, dato quest'ultimo desumibile da quanto riportato nell'estratto del conto corrente ordinario n. 100 0 1 al 31 agosto
2012 , appare chiaro che il mutuo in argomento, dell'importo di euro 20.000,00, è
da ritenersi totalmente nullo in quanto privo di scopo.
Ha richiamato i principi di diritto posti alla base della domanda ed i precedenti giurisprudenziali.
Si è costituita eccependo preliminarmente la carenza di Controparte_5
10 legittimazione passiva della stessa avendo già ceduto il credito già nel 2016 alla società per cui la sentenza di accertamento, emessa nei Controparte_7
confronti della odierna esponente, sarebbe inutiliter data stante, per l'appunto,
l'intervenuta cessione dei crediti onde l'eventuale rettifica e/o ricalcolo potrebbe avere riflessi solo sull'attuale titolare dei medesimi crediti, nei cui confronti parte attrice avrebbe dovuto agire contestando quanto asserito e dedotto.
Ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati, evidenziando che la prima formale richiesta dell'attrice, si collocherebbe, in data 12/07/2022, data di notifica della citazione introduttiva dell'odierno procedimento, e che inoltre il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito e/o di rettifica del saldo non decorre dalla data di chiusura del rapporto, ma da quella di effettuazione dei relativi pagamenti, poiché da tale data il correntista avrebbe avuto la possibilità di agire per la ripetizione e/o per la rettifica del saldo, con l'ulteriore corollario che l'onere della prova dell'esistenza di un affidamento e della natura ripristinatoria delle rimesse, al fine di sottrarsi all'eccezione di prescrizione, grava sempre e necessariamente su parte attrice.
Alla luce dei su richiamati principi, pertanto, in relazione al c/c oggetto di causa,
devono ritenersi prescritti, in mancanza di prova sui concessi affidamenti, tutti gli addebiti per, interessi, spese e commissioni scritturati nel decennio antecedente la domanda e cioè antecedentemente al 12/07/2012, stante la natura solutoria di tutti i versamenti eseguiti su conto non affidato.
Nel merito ha eccepito la genericità della domanda, di natura meramente
“esplorativa e seriale”, la carenza di prova su di essa incombente, alla luce dei
11 principi sanciti dall'art. 2697 c.c. essendosi limitata a produrre soltanto i contratti consegnati dalla banca, a seguito dell'istanza ex art.119 TUB, i quali, per l'appunto,
sono le “COPIE Banca”, e ciò malgrado la correntista non sia un qualunque risparmiatore privato bensì titolare di attività commerciale.
Ha anche contestato ogni singola doglianza:
a) Sulla usura ex L.108/1996 ed art.644 c.p.
b) Sulla nullità dei contratti per mancata indicazione dei tassi applicati e/o del
TAEG/ISC, inesistenza/nullità del contratto di apertura di credito in c/c e mancata
sottoscrizione dei contratti.
c) Sugli interessi ultralegali d) Sulle commissioni e spese indebite.
Ha evidenziato che nessuna contestazione è stata sollevata dalla mutuataria su eventuali vizi del contratto e/o delle singole pattuizioni, negando qualsiasi rilevanza alla destinazione della provvista.
Ha contestato l'istanza di esibizione ex rt. 210 c.p.c. soprattutto con riferimento a documentazione bancaria inerente operazioni poste in essere antecedentemente al decennio dalla domanda.
Si è anche opposta alla richiesta di CTU contabile.
Esperito negativamente il tentativo di mediazione obbligatorio, la causa è stata istruita attraverso produzioni documentali ed apposita CTU tecnico-contabile,
rigettata l'integrazione della perizia, indi all'udienza del 19 luglio 2024, con la modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate,
12 è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***********
La presente controversia ha principalmente ad oggetto la richiesta di accertamento negativo del credito e la restituzione somme proposta direttamente dal correntista.
ha introdotto il giudizio lamentando quanto riportato nella parte Parte_1
espositiva.
Preliminarmente bisogna esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta,
chiarendo che deve ritenersi che l'eccezione attiene alla titolarità sostanziale del credito, e sul punto va richiamata la posizione assunta dalla Cassazione che ha rilevato che “i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21843 del 30/08/2019, Rv.
655567 – 01; cfr. nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13735 del
02/05/2022, Rv. 664640 - 01).
13 Va rigettata l'eccezione di mancata sottoscrizione da parte dell'istituto bancario dei documenti prodotti, trattandosi di copie consegnate dalla stessa banca e richiamando sentenza 16/01/2018 n.898 della Suprema Corte di Cassazione- sez.
Unite- che ha sancito la validità del contratto bancario monofirma, statuendo la legittimità della sola firma dell'investitore”.
Ciò detto passando al merito con riferimento alla eccepita nullità del mutuo chirografario concesso in data 21/08/2012 essa deve essere rigettata.
La destinazione della provvista nel mutuo, e cioè lo scopo cui devono servire le somme prestate, è irrilevante sotto il profilo causale, essendo relegato all'area dei
“motivi” con la conseguenza che il mutuante è privo di potere di controllo sull'utilizzo del prestito, talchè va esclusa qualunque ipotesi di nullità, come da consolidato orientamento giurisprudenziale.
Si condivide la giurisprudenza richiamata da parte convenuta, ordinanza n. 25842
del 23.09.2021, della Corte di Cassazione (Conforme Cass. Sez.3° sentenza
14/04/2021 n.9839), ed ancora Cassazione, Sez I, con sentenza del 27/12/2013
n.28663 (ex plurimis Cass.12/9/2014 n.19282; Cass.n.9482/2013; Trib.Chieti
13/07/2021 n.510; Trib.Torino 10.06.2020 n.1770, www.expartecreditoris.it; Trib.
Cosenza 22/7/2019 n. 1623; Trib. Chieti 2/11/2017 n. 219; Trib. Santa Maria
Capua Vetere 29/10/2013, www.ilcaso.it).
Passando adesso all'esame della perizia il CTU ha ricostruito i rapporti tra le parti
“Il 13 maggio 2005 la correntista fa richiesta di trasformazione del conto corrente esistente
in Conto mentre dal 26 febbraio 2008 il conto diventa Conto Business Controparte_2
Illimitato.
14 In data 21 agosto 2012 è stipulato tra le parti un contratto di finanziamento per euro
20.000,00, della durata di 60 mesi, che la banca provvedeva ad accreditare in pari data sul
conto corrente in oggetto.
In data 25 agosto 2014 viene sottoscritto un contratto di affidamento di breve termine, con
un'apertura di credito per euro 6.000,00.
A causa del deteriorarsi dei rapporti con Intesa San Paolo S. p. A., la signora con Pt_1
lettera del 3 dicembre 2014, contesta alla banca l'elevato livello di interessi, commissioni e
spese tali da essere causa dell'esposizione debitoria della stessa.
Nel gennaio 2016 l'istituto di credito provvede a emettere un estratto conto al 28 gennaio
di estinzione del rapporto di conto corrente mediante addebito di competenze di chiusura e
azzeramento saldo, per un importo di euro 8.527,79.
Come conseguenza, la banca stessa effettua un giroconto del saldo a posizione sofferenza
n.501/2147 con data 31 dicembre 2016, con ulteriore addebito di competenze di chiusura
per euro 1.232,34 e saldo finale a sofferenza di euro 9.760,13, a debito del correntista.
A questo punto, il 7 dicembre 2017 era esperito un tentativo di mediazione presso la società
Conciliazione ADR, con esito però negativo.
In data 12 marzo 2018 la banca inviava alla signora una raccomandata con la quale Pt_1
dichiara la decadenza dal beneficio del termine, intimando al pagamento di tutte le somme
delle quali la signora risulti ancora debitrice nei confronti dell'istituto di credito.
Nel frattempo, – assieme ad altri istituti – provvedeva a cedere alcuni crediti CP_1
alla
società , la quale ne dava notizia sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2018. CP_6
Ha elencato la documentazione ricevuta e sulla quale ha svolto la propria indagine
15 “ estratti conto del conto corrente n. 010110470160 di Intesa San Paolo S. p. A. dal
30/09/2004 al 30/09/2014
comunicazione n. 1/2005 di Intesa San Paolo S. p. A. del 13 maggio 2005
richiesta di trasformazione di conto corrente esistente in Conto del 13 Controparte_2
maggio 2005
comunicazione n. 1/2008 di Intesa San Paolo S. p. A. del 26 febbraio 2008
richiesta di trasformazione di conto corrente esistente in del 26 Controparte_3
febbraio 2008
documento di sintesi di finanziamento del 21 agosto 2012
contratto quadro di affidamento di breve termine n. 00003/9000/00055982 del 25 agosto
2014
lettera di richiesta documenti del 3 dicembre 2014
estratto conto n. 001/2016 di Intesa San Paolo S. p. A. per estinzione conto al 28 gennaio
2016
rendicontazione per giroconto a sofferenza e competenze di chiusura al 31 dicembre 2016
Ha anche provveduto a rispondere ai diversi quesiti ed anche alle osservazioni formulate dall'Istituto bancario, giungendo alla seguente conclusione “Dalla
verifica di tutti i documenti in mio possesso e dalle considerazioni tecniche espresse nei
punti precedenti, si può affermare che, alla data del 30 settembre 2014:
il saldo complessivo del conto corrente di corrispondenza n. 1000/1, ex n. 010110470160 di
era di 7.045,64 euro, a debito;
Parte_1
il saldo rideterminato del conto corrente n. 1000/1 è di 9.727,85 euro, a credito (euro
9.660,12 + euro 67,73 relative a competenze del terzo trimestre 2014).
16 Inoltre, dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali
delle competenze addebitate dalla banca, si evince che il credito effettivo alla data del 30
settembre 2014 a favore del correntista ammonta ad euro 21.586,62, e precisamente:
euro 15.101,71, per differenze emergenti dalle rielaborazioni delle liquidazioni trimestrali
delle competenze (tabella pagina 15);
euro 1.671,91, per operazioni espunte poiché non espressamente previste nei contratti di
conto corrente (tabella pagina 16);
euro 4.813,00, per rimesse solutorie al fine di ridurre il saldo passivo del conto corrente
entro il limite di fido (tabella pagina 25). ( vedi perizia in atti).
Va, dunque, così determinato il saldo contabile del conto corrente alla luce della perizia.
Vista la reciproca soccombenza le spese di lite si compensano.
Le spese della CTU liquidate con separato decreto restano a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Anna Sandra Bandini, definitivamente pronunciando nella causa 213/2022 Reg.
Gen. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Determina il saldo del conto corrente n. 1000/1 in € 9.727,85 richiamando integralmente la perizia in atti;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Le spese della CTU liquidate con separato decreto restano in solido a carico delle parti.
Così deciso in Sciacca, 29 aprile 2025
17 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
18