Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2297/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 05/04/1978, residente in [...]30/5 16145
GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CASELLA PAOLO (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 19/08/1979, residente in [...]30/5 16145
GENOVA [GE] ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CASELLA PAOLO (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento della figlia minore,
, nata a [...], il [...], avuta nel corso della loro relazione Per_1 sentimentale e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“Affidamento della minore e collocazione abitativa
I genitori hanno concordato che la IG.ra non appena saranno stati Pt_2 completati alcuni lavori nel nuovo appartamento, si trasferirà presso la nuova residenza sita in Genova, Via dello Zucco, 10/5, asportando i propri effetti personali.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. sarà affidata in maniera condivisa ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre.
2 Pertanto , appena possibile si trasferirà presso l'abitazione della madre Per_1 fissando ivi la propria residenza anagrafica.
Regime di visita
Considerati i buoni rapporti in essere tra i genitori, la vicinanza tra la nuova residenza di e l'ex casa familiare (distano circa 5 minuti a piedi), l'età della Per_1 figlia e gli impegni lavorativi del padre che si articolano su una particolare turnazione, i genitori hanno deciso di regolamentare il diritto di visita del padre come segue.
Il IG. essendo comandante di una bettolina operante nel porto di Genova, Pt_1 svolge dei turni lavorativi particolari che fanno sì che lo stesso alterni 24 ore consecutive a bordo (a partire dalle 8.00 del mattino) a tre giorni consecutivi di riposo.
Questa alternanza, che si ripete ciclicamente tutti i mesi, comporta sempre che in una settimana al mese il padre lavori solo un giorno per 24 ore, con altri cinque giorni liberi da impegni lavorativi ed uno di lavoro a bordo senza pernottamento
(solitamente mezza giornata, di mattina).
I coniugi hanno quindi stabilito che quest'unica settimana, la trascorrerà Per_1 interamente a casa del padre, con la sola esclusione della giornata lavorativa di
24 ore, durante la quale la figlia sarà a casa della madre.
Nelle restanti tre settimane, si applicherà invece un regime libero di visita per il padre, previo accordo con la madre e fatti salvi gli impegni scolastici e sportivi della minore.
Di preferenza, ove possibile in base ai turni, in queste tre settimane il IG. Pt_1 terrà con se la figlia per un fine settimana (sabato e domenica con pernottamento); così facendo trascorrerebbe sempre due week end al mese Per_1 con ciascuno dei genitori. il IG. conosce già propri turni per tutto l'anno e questo permette ai Pt_1 genitori di programmare con largo anticipo le settimane di pernottamento presso il padre, consentendo così una serena e tempestiva gestione dell'alternanza.
Inoltre, l'assetto sopra ipotizzato permette una più assidua e continua frequentazione padre/figlia con evidente beneficio per entrambi.
3 La IG.ra , invece, lavora come impiegata con orario part time svolto Pt_2 esclusivamente di mattina per cui è libera di occuparsi di durante la Per_1 giornata.
* * * *
Attualmente frequenta il secondo anno della scuola secondaria di primo Per_1 grado ZZ a QU (orario 7.50-13.35 articolato su cinque giorni) e pratica la ginnastica artistica presso la società sportiva Rubattino in Via Saluzzo, con allenamenti al lunedì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 17.00. I genitori già attualmente si alternano nell'accompagnare agli allenamenti e/o a scuola in Per_1 base ai rispettivi impegni lavorativi e così continueranno a fare dopo la separazione.
Mantenimento della minore
Per quanto concerne il mantenimento di , considerata la differenza Per_1 reddituale tra i genitori, valutato il fatto che con l'assetto della frequentazioni supra prospettato, la figlia minore trascorrerà continuativamente con il padre almeno una settimana al mese, i IGg.ri e hanno deciso di Pt_1 Pt_2 regolamentare il mantenimento a favore di nei termini seguenti. Per_1
Il padre contribuirà al mantenimento della figlia attraverso il versamento alla madre dell'importo di € 500,00 rivalutabili Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso la sezione famiglia di Codesto Ill.mo Tribunale, noto alle parti;
l'assegno unico corrisposto dall'INPS, pari ad € 50,00, viene attualmente percepito dal IG. il quale autorizza sin d'ora la IG.ra a Pt_1 Pt_2 richiederlo e trattenerlo per intero. Si prevede che detto assegno venga dall'INPS rideterminato in misura maggiore sia in considerazione del minor reddito della madre rispetto al padre sia perché ai fini ISEE non vi sarà più il cumulo tra i due stipendi. Attualmente, non si è in possesso di una previsione di calcolo in merito;
inoltre, il IG. ha contribuito al 50% all'acquisto dell'appartamento di Pt_1
Via dello Zucco, 10/5, pur senza intestarsi quota alcuna dell'immobile che, invece, è stato intestato ad per l'intera nuda proprietà quale ulteriore forma Per_1 di contributo al mantenimento della figlia minore.
Situazione patrimoniale dei genitori
4 i genitori dichiarano:
di essere economicamente autosufficienti come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte;
di avere già risolto tutti gli aspetti di natura economica, non avendo null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o titolo e comunque di rinunciarvi”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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