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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere Rel.
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 999 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2023 -avverso la sentenza n. 2510/2023 in data 7 luglio 2023 del Tribunale di Milano Sezione
Lavoro, Giudice Dott.ssa Eleonora De Carlo - posta in decisione il 28 febbraio 2024
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Frida Chialastri presso il cui Parte_1 studio in Milano alla via Chiaravalle, 7 è elettivamente domiciliato;
Appellante
contro
in persona del Legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in Milano, Via Carlo Girola, 30, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Antonello Martinez, Candida De Bernardinis e Mara
Martinelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, via Archimede, 56.
Appellata
OGGETTO: Omessa vaccinazione e sospensione ex art. 4 D.L. n. 44/2023.
Conclusioni per l'appellante:
“IN VIA PRELIMINARE SI FORMULA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE, DA CONCEDERE INAUDITA ALTERA PARTE. Il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese di lite di €. Euro 4.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Quella condanna è gravemente discriminatoria, atteso che il lavoratore vive in una grave situazione di indigenza e, per tale motivo, è stato ammesso al gratuito patrocinio. Inoltre, la somma di €. 4.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, come specificato al punto 1 viola il diritto sovrannazionale.
La richiesta del provvedimento cautelare, peraltro è dettato dal fatto che il creditore ha minacciato di adire le vie giudiziali, per il soddisfacimento dei propri diritti, come da comunicazione che si allega.
NEL MERITO - In riforma dell'impugnata sentenza,
- Accertare e dichiarare, la nullità della sospensione del lavoratore dall'esercitare il proprio legittimo diritto costituzionale, attesa la Violazione dell'art. 4 del DL 44/2021, nella formulazione originario, in quanto a) il
1 datore di lavoro non era legittimato ad accertare l'inadempienza da parte del ricorrente all'obbligo vaccinale,
b) sia perché non poteva entrare nel merito del certificato di esenzione dalla vaccinazione;
nonché per violazione del Dl 44/2021 per incompetenza dell'incaricato al controllo del green pass a sindacare il certificato medico di esenzione, giudizio che ha determinato il provvedimento del datore di lavoro;
- ove ritenuto necessario, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione interpretativa: se l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea osti ad una disciplina nazionale quale quella di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 con cui viene imposto agli operatori sanitari l'obbligo di vaccinazione pena la perdita, sia pure temporanea, del lavoro e della possibilità di esercitare la loro professione;
- ritenuta ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale esposte in narrativa, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
- Dichiarare che i lavoratori non sono tenuti all'obbligatoria vaccinazione contro il SARS-CoV-2 per impossibilità di eseguire l'obbligazione, atteso che, nessuno dei prodotti in commercio è idoneo a prevenire il virus SARS – CoV-2, ma solo il Covid 19 (malattia) 1) Dichiarare che l'obbligo in questione è illegittimo e inapplicabile in conseguenza del contrasto tra il decreto- legge 44/2021 (e l'eventuale legge di conversione) e le norme dell'Unione Europea sopra illustrate e, pertanto,lo stesso va disapplicato.
2) condannare la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a tutte le conseguenze di cui all'articolo 2 del d.l gs. n. 23/2015 e cioè alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal ricorrente, stabilendo a tal fine un'indennità non inferiore a n. 8 mensilità non percepite della retribuzione, con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all' effettivo saldo o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia nonché, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3) Condannare la al risarcimento dei danni, in Controparte_2 favore del ricorrente, posto che il dipendente è caduto in uno stato di profonda prostrazione psichica e fisica e, ad oggi, è costretto a chiedere l'aiuto economico di amici e/o sconosciuti, per sopravvivere.
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali (15%), CPA, IVA e contributo unificato.
Si comunica che è stata depositata domanda per accedere al gratuito patrocinio.”
Conclusioni per la appellata: CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, e previa ogni più opportuna declaratoria del caso, anche in via incidentale,
In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto per manifesta infondatezza ex art. 436 bis c.p.c. Nel merito:
- Rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'ìmpugnata sentenza. In ogni caso:
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 2510/2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto, condannando l'attore alla rifusione delle spese del grado, il ricorso promosso da
[...] contro la alle cui dipendenze Parte_1 Controparte_1
l'attore stava come operatore sociosanitario, per conseguire tutela ripristinatoria rispetto alla sospensione dal servizio disposta nell'ottobre 2021 per inottemperanza all'obbligo vaccinale.
In tale senso il aveva chiesto di dichiarare, la nullità della sospensione dall'esercizio Pt_1 del proprio legittimo diritto costituzionale, attesa la violazione dell'art. 4 del DL 44/2021, nella formulazione originaria, in quanto “a) il datore di lavoro non era legittimato ad accertare l'inadempienza da parte del ricorrente all'obbligo vaccinale, b) sia perché non poteva entrare nel merito del certificato di esenzione dalla vaccinazione;
nonché per violazione del per incompetenza del medico competente, giudizio che ha determinato il provvedimento del datore di lavoro, rimettendo ove necessario, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione interpretativa: se l'art. 3 della Carta dei diritti
2 fondamentali dell'Unione Europea osti ad una disciplina nazionale quale quella di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 con cui viene imposto agli operatori sanitari l'obbligo di vaccinazione pena la perdita, sia pure temporanea, del lavoro e della possibilità di esercitare la loro professione” postulando altresì della alla sua CP_2 reintegra oltre che al risarcimento del danno per essere “caduto in uno stato di profonda prostrazione psichica e fisica”.
IL Tribunale ha respinto la domanda rifacendosi soprattutto al tenore delle Sentenze emesse dalla Corte Costituzionale nel 2023.
In particolare, il primo Giudice ha richiamato la Sentenza n. 14 del 9/2/2023 che, nel definire il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 aprile
2021, n. 44, aveva sancito: “…deve quindi dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie..” dal momento che “Il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo”.
Nel merito, con riferimento all'asserita violazione dell'art. 32 Cost., la Consulta aveva richiamato i criteri alla luce dei quali era stata valutata la compatibilità di una legge impositiva di un trattamento sanitario con l'art. 32 Cost. : a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del
“soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n.
210/1992)». Da una lettura complessiva degli indicati criteri si evince che il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per
l'indennizzabilità…. Come efficacemente espresso nella sentenza n. 218 del 1994, la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri….. Nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta
«la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n.
75 del 1992)….”.
3 In merito alla questione relativa alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione il Tribunale si
è rifatto alla Sentenza n. 15 del 2023 della Corte Costituzionale, dal momento che essa stabiliva: “È vero, del resto, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto” e, in merito all'adibizione a mansioni diverse : ”Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito - come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nonché come richiamato dall'art.
4-ter, comma 2, del medesimo d.l. n. 44 del 2021 nella parte in cui, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e per il personale che svolge la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, limitano ai soggetti per i quali la vaccinazione può essere omessa o differita l'adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2, e non prevedono che la medesima ipotesi si applichi anche nei confronti del personale rimasto privo di vaccinazione per una libera scelta individuale;
tale scelta, infatti, risulta giustificata dal maggior rischio di contagio, sia per sé stessi che per la collettività, correlato all'esercizio delle professioni sanitarie”. In particolare, la Corte Costituzionale statuiva che “Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità….”.
Il Giudice, da ultimo, ha disatteso l'ulteriore doglianza espressa dal che aveva Pt_1 prodotto in atti certificato di esenzione dall'obbligo vaccinale, non essendovi prova che tale documento fosse stato rilasciato dal medico di medicina generale del ricorrente.
Sul punto, infatti, l'art. 4 comma 7, del D.L. n. 44 del 2021, come evidenziato dal Giudice, al secondo comma sanciva che “
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione
a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”. “Il tenore letterale della norma è chiaro nel pretendere che l'attestazione provenisse non da un qualsiasi medico di medicina generale, ma dal proprio medico curante. Non vi è prova in atti
4 che il medico di cui al documento 3 fascicolo parte ricorrente, con studio in provincia di
Torino, fosse il medico di Dall'inidoneità del certificato di Parte_1 esenzione discende ancora una volta la legittimità della sospensione disposta del ricorrente”.
Ora, chiedendo preliminarmente la sospensione della sentenza impugnata che lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite, l'appellante sostiene che tale condanna è gravemente discriminatoria, attesa la sua situazione di indigenza foriera dell'ammissione al gratuito patrocinio, dichiarando l'istanza di inibitoria dettata dal fatto che la creditrice avversaria aveva minacciato di adire le vie giudiziali, per il soddisfacimento dei propri diritti.
Conseguentemente, il ha formulato i seguenti motivi di gravame. Pt_1
Con il primo motivo di appello, l'odierno ricorrente critica la pronuncia del Tribunale in riferimento al capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, deducendo l'eccessività della cifra (4.000,00 euro, oltre spese generali e accessori di legge), rispetto alle sue possibilità, dal momento che, data la sua condizione economica era stato ammesso al gratuito patrocinio.
Col secondo motivo, relativamente al principio della ragione più liquida per come nella specie adottato dal Tribunale per risolvere la lite, l'appellante sostiene la violazione dell'art. 276 comma 2 c.p.c. poichè processualmente vige la regola del “decidere per gradi” che stabilisce un ordine rigido e gerarchico delle questioni da trattare per cui devono dapprima esser trattate pertanto le questioni preliminari di rito e solo dopo quelle di merito (Cass. Civ., Sez. Un., n.
11799 del 12 maggio 2017).
Per l'appellante, non sarebbe stato rispettato quel criterio legale dal momento che il Tribunale si era puramente rifatto al tenore testuale delle Sentenze della Corte Costituzionale, che non avevano alcuna specifica pertinenza o valenza giuridica, né il valore di precedente giurisprudenziale poiché la Consulta non aveva affrontato il merito della vicenda retrostante alla questione sottopostale;
trattandosi di pronunce di inammissibilità, vertendo su questioni di ordine processuale, dette Sentenze precludono al giudice di entrare nel merito della questione non potendosi quindi ritenere che la Consulta avesse emesso una pronuncia di legittimità costituzionale nel senso valorizzato dal Tribunale.
Con il terzo motivo di appello, il censura la sentenza per difetto assoluto di Pt_1 motivazione, dal momento che, a suo avviso, il primo Giudice si era limitato ad un copia- incolla di pronunce di inammissibilità della Corte Costituzionale (estranee peraltro al caso di specie), omettendo di decidere su tutte le domande o sulle questioni dedotte nel ricorso introduttivo.
Si sostiene poi una omessa motivazione sulla violazione di legge riferita all'art. 4 del D.L.
44/2021, atteso che non competeva al datore di lavoro accertare l'inottemperanza all'obbligo vaccinale (punto 1 del ricorso).
Con il quarto motivo di appello, viene denunciata una carente motivazione in rapporto al primo punto della domanda introduttiva, stante la macroscopica violazione di legge in cui era incorso il datore di lavoro, al quale non spettava l'accertamento dell'l'inottemperanza del Parte lavoratore agli obblighi di legge, quale vaglio rimesso invece all' Infatti, ai sensi dell'art. 5 4 del D.L. 44/2021, l'unico soggetto legittimato ad accertare l'inottemperanza all'obbligo Parte vaccinale, all'epoca della sospensione, era l' alla quale era stato utilmente fornito, dal dipendente, il certificato di esonero dall'obbligo.
Tale documentazione di esonero era stata accettata dall'ATS (e quindi ritenuta valida e conforme alla legge), pertanto, il dipendente aveva continuato a lavorare, fino ad ottobre
2021.
Né si potrebbe ritenere che l'entrata in vigore del DL 127/2021 nel mese di settembre 2021, conferisse alla datrice di il potere di controllare il certificato vaccinale poiché quella fonte legale riguardava il personale diverso da quello sanitario o sociosanitario.
Col quinto motivo, in ordine al certificato medico, viene denunciata l'erronea applicazione/interpretazione del comma 2, art. 4 D.L. 44/2021 con violazione dell'art. 12 delle Preleggi.
La doglianza è appuntata avverso il passo della sentenza secondo il quale: “Il tenore letterale della norma è chiaro nel pretendere che l'attestazione provenisse non un qualsiasi medico di medicina generale, ma dal proprio medico curante”. Invero, il secondo comma, dell'art. 4 in questione, all'epoca dei fatti recitava: “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”. Mancando quindi l'aggettivo 'proprio' (dicesi, introdotto dal D.L. n. 1/2022) il legislatore aveva inteso riferirsi a qualsiasi medico di medicina generale.
Susseguentemente, la sentenza appellata è considerata nulla dal ricorrente nulla per difetto di motivazione in rapporto:
a) alla sussistenza dei presupposti dell'emergenza sia sotto il profilo giuridico che sanitario, quale circostanza non acclarata nelle tre sentenze della Consulta copiate e incollate;
b) all'impossibilità dell'obbligo vaccinale, atteso che l'art. 4 del D.L. 44/2021 impone l'obbligo vaccinale «per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV- 2», mentre nessuno dei prodotti somministrati negli hub vaccinali soddisfaceva quel requisito, atteso che i foglietti illustrativi di quei farmaci espressamente dichiarano che i prodotti servono per prevenire la malattia Covid-19, come peraltro rilevato dal Giudice del Tribunale dell'Aquila nella pronuncia allegata;
c) alla discriminazione operata dal Governo italiano nei confronti del personale sanitario italiano, rispetto a quello ucraino: con l'emanazione del D.L. 34/2022, all'art. 34 era stato previsto che i cittadini ucraini, rifugiati in Italia, potessero esercitare le professioni sanitarie senza il requisito della vaccinazione, come confermato dal Presidente della
[...]
a seguito di un'istanza rivolta da un legale per conto di un cittadino ucraino, CP_3 come da produzioni in atti;
d) alla inapplicabilità giuridica dell'obbligo «vaccinale» poiché i farmaci covid non costituiscono dei vaccini e difettano dei requisiti a) dell'efficacia, b) della sicurezza;
a tal proposito, il documento dell'Autorità per il Farmaco Europea (EMA) e la Commissione
Europea ammettono ora nella versione nuova dell'allegato I (pubblicata nel settembre 2023) che le sostanze Comirnaty di e AX di possono provocare Controparte_4 CP_5 miocarditi e pericarditi conducenti, in alcuni casi, al decesso e per tale motivo, è stato
6 aggiornato il foglietto illustrativo sia di che di e gli stessi riportano che: CP_6 CP_5
“Dopo la vaccinazione con Comirnaty è presente un aumento del rischio di sviluppare miocardite e pericardite. Queste condizioni possono svilupparsi entro pochi giorni dalla vaccinazione e si sono verificate principalmente entro 14 giorni. Sono state osservate più spesso dopo la seconda dose di vaccino e nei maschi più giovani (vedere paragrafo 4.8). I dati disponibili indicano che la maggior parte dei casi si risolve. Alcuni casi hanno richiesto il supporto in terapia intensiva e sono stati osservati casi fatali”;
e) all'illegittimità dell'obbligo «vaccinale» per la natura sperimentale dei farmaci genici;
f) alla violazione dell'art. 32 Cost. per inidoneità degli pseudo vaccini a tutelare l'interesse alla salute della collettività, per carenza dei requisiti di sicurezza e efficacia, anche alla luce di quanto emerso successivamente all'introduzione dell'obbligo vaccinale e di cui la Corte
Costituzionale non ha tenuto conto;
g) alla violazione degli artt. 2, 3, 4, 13 e 32 Costituzione, della libertà di autodeterminazione, del principio di precauzione, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Omettendo di giustificare la discriminazione degli operatori sanitari italiani, rispetto agli operatori sanitari ucraini, che pure potevano esercitare senza alcun obbligo vaccinale, in virtù dell'art. 34 del
D.L. 21/2022, e agli atti era stata esibita la dichiarazione della a firma CP_3 CP_3
[...]
In ulteriore istanza, il giudice di I grado avrebbe omesso di motivare in ordine alla violazione dell'art. 4 rispetto alla normativa europea ed internazionale indicata nel ricorso introduttivo. Con l'ultimo motivo, si rileva che in domanda l'attore aveva chiesto la disapplicazione dell'art. 4 del DL 44/2021 siccome contrastante con le norme di diritto sovraordinate.
Al proposito, l'appellante ricorda che la Corte di Giustizia, nella causa C-765/21 13 luglio
2023 (citata anche dal primo Giudice, ma dallo stesso male interpretata) offriva alcuni spunti di diritto che evidenziavano l'impossibilità per uno stato di imporre quei farmaci ai propri cittadini. Detta Corte, al paragrafo 51 aveva infatti evidenziato che: “il considerando 36 del medesimo regolamento precisa che quest'ultimo non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.”
Si è costituita in giudizio la chiedendo, come da Controparte_1 conclusioni sopra riprodotte, il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare, l'appellata chiede la dichiarazione di inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 436 bis c.p.c. dal momento che quanto sostenuto dalla trova pieno riscontro nella documentazione prodotta in primo CP_2 grado, non corrispondendo inoltre al vero che il al momento dell'allontanamento dal Pt_1 posto di lavoro, fosse in possesso di una certificazione medica, attestante i motivi per l'esenzione dall'obbligo vaccinale.
All'udienza del 28 febbraio 2024, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
-:<
7 Le ragioni dell'appello -che non meritano la sanzione di “improcedibilità” invocata dalla parte appellata, per via della molteplicità di argomenti che lo sostengono in modo tale da richiedere analitiche e non sommarie risposte basate sul loro fondamento- sono in prima istanza rivolte alla liquidazione delle spese di lite a carico del ricorrente Parte_1
Non pare che la critica sia stata rivolta all'omessa compensazione ex art. 92 c.p.c. quanto sull'entità degli oneri economici addebitati all'attore.
Escluso peraltro che fossero presenti gli indici fattuali di una compensazione nella specie non selezionata né giustificata dalle ragioni privilegiate dall'art. 92 cit. anche alla luce degli interventi man mano operati dal Giudice delle Leggi, si è invero trattato della rigida applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., tradottosi in una liquidazione che l'odierno appellante stima eccessiva nonché resa in senso ostativo alla tutela giurisdizionale da lui postulata.
In questo senso, l'appellante fa valere ragioni estrapolate dalla giurisprudenza comunitaria di cui sono stati riportati, molto sommariamente e senza chiose, vari arresti, in senso però censurabilmente vago e non pertinente senza, quel che più rileva, articolare doglianze che fossero orientate a ricondurre la liquidazione operata dal Giudice di primo grado entro parametri rispettosi della misura di quelli legali, bene individuati invece dal Tribunale rifattosi alle varie fonti ministeriali succedutesi nel corso del tempo sino all'attualità.
Con la complessiva determinazione della somma di € 4.000,00 esclusi gli oneri di legge, risulta piuttosto, per il grado di giudizio, la materia (lavoristica) e il valore indeterminato della controversia delimitato dalla tipologia delle richieste formulate dalla parte, una quantificazione realmente ancorata a valori minimi forensi che non possono risentire, se non nella misura che risulta dalla decisione di in primo grado, delle particolari condizioni di indigenza ora lamentate dal anche con riferimento alle sua condizione di soggetto Pt_1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Quest'ultimo dato, che già rappresenta di per sé il ricorso a un presidio assistenziale volto a scongiurare la normale gravosità degli esiti del processo, non è influente nel senso postulato dall'attore anche perché da esso non si evince, tantomeno dall'atto processuale che esprime la difesa dell'appellante, una concreta influenza di ordine legale a proposito della ripartizione e della liquidazione degli oneri di lite.
È quindi da escludere che la prima doglianza possa trovare accoglimento, sia in linea di principio, sia per come essa stata carentemente argomentata, in base a ragioni generiche e imprecise, si è detto.
La seconda censura verte sull'adozione di una metodologia decisoria basata sulla ragione più
“fluida”, per come ritenuto dal Tribunale che ha fatto testuale rifermento al criterio della ragione più liquida sintetizzata nella massima giurisprudenziale di legittimità riportata in sentenza, laddove spicca il richiamo della prevalenza di argomenti e concetti dall'evidenza tale da non richiedere, per via appunto della loro intrinseca portata, la graduata prosecuzione analitica secondo la regola che l'appellante collega all'art. 276 c.p.c., trattandosi, in pratica, di un 'assorbimento improprio' giustificato dall'ampia latitudine della ragione che il giudice ha inteso privilegiare, in modo tale da escludere la necessaria disamina di altri argomenti, segnatamente quelli proposti dalla parte.
8 Questa critica investe quella che il considera una irrituale metodica impiegata dal Pt_1
Tribunale esentatosi dall'esame di tutte quante la ragioni espresse dall'attore e particolarmente per via -secondo quanto denuncia l'odierno appellante- di un pressoché integrale richiamo dei passi della motivazione posta dalla Corte Costituzionale a corredo delle sue due pronunce n. 14/2023 e n. 15/2023, esoneratosi dal fornire precise risposte conferenti alle ragioni della domanda, in maniera tale da dare luogo a difetti di motivazione e ad omissioni di pronuncia rilevanti ex art. 112 c.p.c..
Tutte carenze quindi stigmatizzate sotto il profilo dell'adozione di una tecnica nella sua sostanza non rispondente all'esigenza sottesa dall'art. 118 disp. att. c.p.c. siccome il richiamo relazionale operato dal Giudice alle due pronunce della Consulta non ha messo in luce, neppure indirettamente, alcuna sua determinazione decisoria rispetto alle questioni partitamente poste dal ricorrente.
A ben vedere il nucleo di questa doglianza si collega a quello che caratterizza il terzo motivo di impugnazione e anche quelli posti a seguito e corredo del quinto motivo per come sopra meglio puntualizzati in premessa.
Anche questa serie di censure non è fondata ed è da disattendere sulla base delle seguenti considerazioni.
In linea di principio si può sostenere che pur non essendovi, come nella specie, il richiamo di precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità specifici, al giudice non è certo interdetto (come è ovvio) il richiamo strettamente testuale di passi della giurisprudenza costituzionale, tanto più se essa sia riferita alla normativa implicata nel giudizio di merito in trattazione, quando quei passi investano argomenti che risaltano nell'ambito dell'oggetto di quel procedimento, anche se non vi siano altri spunti di raccordo diretto e immediato con la materia e le questioni poste dalle parti, come denunciato dall'appellante che ritiene impropria e insoddisfacente la tecnica di motivazione seguita dal Tribunale tanto più che, sempre secondo il ricorrente, le due decisioni emessa dalla Corte Costituzionale non facevano in nessun modo capo ai temi agitati nella presente controversia.
Va inoltre considerato che anche il fatto di prestare inequivoca adesione alla portata testuale dei ragionamenti seguiti dal Giudice delle Leggi non è affatto sintomatico, da parte del giudice del caso concreto, di un difetto di pronuncia o di motivazione specie se tale metodica si dimostri concludente rispetto alla fattispecie di causa.
In particolare, col richiamo ai passi delle sentenze n. 14 e 15 della Corte Costituzionale, il
Tribunale ha inteso apprestare risposte rispetto alle violazioni datoriali denunciate dal Pt_1 per come esse erano state riferite o poste in collegamento con temi -tutti diffusamente affrontati dal Giudice delle Leggi- come : (i) la legittimità della vaccinazione obbligatoria per come disciplinata in seno al DL n. 44/2021 in rapporto ai diritti del singolo e della collettività nel quadro dei presidi posti a tutela della salute come diritto/interesse radicato nell'art. 32 della Carta avente ineludibili risvolti individuali e collettivi di pari grado e pregnanza alla luce dei riconoscimenti e dei doveri contemplati nell'articolo 2 della Costituzione;
(ii) la coerenza finalistica perseguita da tutte le istituzioni pubbliche coinvolte nel designare i vari presidi rimediali rispetto alla pandemia in corso e nello stabilire e nel perseguire, rispetto allo stato di emergenza sanitaria profilatosi, in maniera corretta, legittima e affidabile la loro natura e
9 consistenza, non potendosi censurare gli approdi raggiunti specie sotto il profilo dell'efficacia e dell'affidabilità generale della tutela vaccinale per come a tutti i livelli e in tutte le forme sostanziata;
(iii) le competenze legittimamente esercitate da tutti i soggetti sociali implicati sino al punto di doversi ammettere risposte ordinamentali atte a interferire sulla regolare funzionalità dei rapporti di lavoro nei settori pubblico e privato mediante forme di sacrificio di diritti individuali, sempre dalla Corte ritenute idonee al contrasto pandemico nel quadro dell'eccezionale emergenza in corso;
(iv) la compatibilità della legislazione emergenziale coi principi accolti dalla Costituzione e nel quadro delle fonti e della giurisprudenza comunitaria.
Se non per quel che si è fatto in premessa, si omette ora la riproposizione e l'analisi di tutti i passi e gli spunti già considerati nel giudizio di primo grado citando i pertinenti passi delle due pronunci della Consulta, per evidenziare piuttosto che, in tale modo, il Tribunale aveva compiutamente risolto, senza pecche e/o incompletezze di sorta, la maggior parte delle questioni poste dall'odierno appellante nella parte finale del suo atto di gravame (pagg. 20 e seguenti).
Indubbiamente, i riferimenti relazionali operati in sentenza alla giurisprudenza costituzionale in questione, sono stati dunque funzionali a dipanare, per quanto si è esposto, i temi sollevati a seguito del quinto motivo di gravame e, cioè, (ripetuto in estrema sintesi) circa (a) la sussistenza dei presupposti dell'emergenza sia sotto il profilo giuridico che sanitario, quale circostanza -secondo l'appellante- non acclarata nelle tre sentenze della Consulta puramente trasposte in seno alla pronuncia impugnata;
(b) l'inidoneità/inefficacia della tipologia dell'obbligo vaccinale imposto in correlazione coi principali presidi rimediali farmacologici adeguatamente sperimentati e coi ritrovati sanitari;
(c) la discriminazione operata dal
Governo italiano nei confronti del personale sanitario italiano, rispetto all'operato di altri paesi (nella specie individuati extra UE).
Tornando agli ordini di censura di cui ai motivi vertenti sulle omissioni e sugli errori di pronuncia anche con riguardo alla carenza di potere datoriale nelle sue forme applicative in vista della sospensione lavorativa contrastata dall'interessato in domanda e tornando al tema dell'efficacia del particolare caso di esonero vaccinale vantato secondo la modalità evidenziata dal è da osservare che, specie a fronte delle previsioni integrative dettate Pt_1 dal DL 21.9.2021 n. 127 -appositamente richiamato nella lettera in data 28 ottobre 2021 (doc.
7 resistente) con la quale la quale la aveva disposto la sospensione Controparte_1 del lavoratore contestualmente giustificando i presupposti della misura adottata- non ha valore l'argomento critico basato su di una sorta di carenza di potere datoriale nel riscontro delle condizioni necessarie alla prestazione del servizio da parte del suo sottoposto.
Premesso che le attività di riscontro esperite dalla non avevano nulla di CP_2 discrezionale o di arbitrario poiché le verifiche avevano essenzialmente riguardato il possesso del certificato di vaccinazione allora vigente e di quelli, in senso alternativo, normativamente reputati utili all'esenzione vaccinale e premesso che la datrice di lavoro era stata anche resa edotta da parte del del diniego del dipendente rispetto a ogni attività vaccinale (cfr. Pt_1 doc. 6 resistente relativo alla comunicazione con la quale il segnalava all'Ente la sua Pt_1 avversione rispetto all'adempimento di legge), non può trascurarsi come la fonte della prerogativa datoriale in questione fosse realmente rappresentata dall'impianto logico e
10 finalistico del DL n. 44/2021 con particolare riferimento all'articolo 4 nonché, in senso dirimente, da quanto disposto dai commi 4 e segg. del DL 127/2021 cit..
Ivi era infatti previsto che “
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.
Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre
2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.”
Quello che si è appena esposto era dunque il dato legale che giustificava nella sua interezza la Parte condotta aziendale, nei cui confronti gli oneri assolti verso ATS e avevano costituito un
'prius' procedimentale ex art. 4 DL n. 44/2021, non risoltosi in alcuna posizione di vantaggio per il che, del resto, aveva già esaurientemente attestato la sua volontà di sottrarsi alla Pt_1 vaccinazione per prevalenti ragioni patologiche non ottenendo però, anche per questo verso, alcun riscontro utile. Parte È vero, infatti, che l'odierno appellante aveva visto soltanto acquisita da parte dell' la documentazione prodotta, evidentemente a fini valutativi non sfociati in alcuna determinazione utile per il lavoratore, che non è stato neppure in grado di allegarne probatoriamente l'esistenza e la portata.
Di fatto, egli aveva inteso fare valere i certificati di esonero che la non aveva CP_2 ritenuto ammissibili avvalendosi con ciò solo delle prerogative di riscontro segnatamente riconosciutele dall'art. 1 del DL 127/2021 cit., senza peraltro incorrere nell'abuso posto a sostegno del 5° motivo di gravame.
11 Ad avviso del Collegio, sul punto il Tribunale ha esattamente riconosciuto che per l'interessato si sarebbe dovuto trattare di certificazioni provenienti dal suo medico curante di medina generale alla stregua di quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 4 del DL 44/202, nella versione vigente all'epoca dei fatti, secondo cui “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.
Rispetto all'appagante motivazione resa dal primo Giudice può essere suppletivamente notato che la figura del medico indicata dal legislatore -in seguito ancor più chiaramente espressosi con disposizioni di legge tendenti a una puntualizzazione non avente alcunché di innovativo- non poteva che essere quella del medico di medicina generale quale soggetto dotato di un particolare riferimento con la figura dell'assistito e titolato anche dal fatto della maturazione di una esauriente conoscenza 'storica' delle sue condizioni di salute.
Perciò bastava l'impiego della preposizione articolata “dal” che nella norma compare prima delle parole “medico di medicina generale” a testimoniare la presenza di un articolo determinativo (da-il) idoneo a delimitare quale sanitario di medicina generale fosse esattamente da privilegiare.
Non a caso, assecondando la finalità chiarificatrice poco sopra ritenuta, il DL 26.11.2021 n.
172 convertito nella L. 76/2021 (non il DL 1/2022 indicato dall'appellante), modificando col suo art. 1 il secondo comma dell'art. 4 del DL 44/2021, aveva lievemente mutato l'espressione letterale con una (minima e in parte superflua) implementazione: “dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore”.
A ben vedere, uno stesso intento lo si trova riproposto nell'art. 1 comma 2 del DL 7.1.2022 n.
1 laddove il riferimento normativo è all'attestazione clinica fornita dal “medico di medicina generale dell'assistito”.
In ogni caso, è assorbente considerare che il comma 3 dell'art. 1 del DL 21.9.2021 n. 127, già stabiliva che “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” e la circolare ministeriale dell'agosto
2021 faceva proprio riferimento alla figura del medico curante dell'assistito.
Senza trascurare che anche a proposito del richiamo -e non di più si era trattato- della pronuncia della Corte di Giustizia del 13 luglio 2013, il vaglio del primo Giudice è condivisibile, per quanto sinora si è esposto, tutte le ragioni del gravame vanno disattese come da dispositivo che segue, in cui le spese processuali sono poste a carico del ricorrente per il criterio della soccombenza, nella misura ivi liquidata in applicazione dei criteri posti dal DM
10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta, della sua complessità e dell'assenza di attività istruttoria in questo grado.
Non sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
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P.Q.M.
Respinge l'appello nei confronti della sentenza n. 2510/2023 del Tribunale di Milano Sezione
Lavoro.
Condanna l'appellante a rifondere alla appellata le spese del presente grado CP_2 liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Milano, 28 febbraio 2024.
Il Consigliere Rel. Il Presidente
Roberto Vignati Giovanni Picciau
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