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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2091 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 07/04/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Gabriella Erbifori per la parte opposta l'avv. Francesca D'Isidori in sostituzione dell'avv.
Vincenzo D'Isidoro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 17,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 07/04/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2091 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 15/12/2023
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ERBIFORI GABRIELLA, elettivamente domiciliato Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. ERBIFORI GABRIELLA
Contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. D'ISIDORO VINCENZO, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA CARDINAL DE LUCA, 22 00196 ROMA presso il difensore avv. D'ISIDORO VINCENZO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 il geom. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 642/2023, emesso dal Tribunale di Verona e notificato in data 6.11.2023, con cui veniva
1 ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 17.309,98 a favore della a favore dei Controparte_1
ragionieri e periti commerciali a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non pagati, oltre sanzioni, interessi, spese, competenze legali ed accessori. Ha eccepito: la mancanza di prova scritta del provvedimento monitorio, assumendo che la nel giudizio monitorio, ha prodotto un CP_1
estratto conto contributivo, contenente le passività del debito, certificato dal direttore generale della che, a sua volta, ancorché legittimato CP_1
processualmente come da procura speciale prodotta, non ha il potere certificatorio in quanto non ricopre la veste di pubblico ufficiale che è
l'unico autorizzato a tale incombente;
la prescrizione del diritto, atteso che,
sebbene la prima richiesta di pagamento sia intervenuta con comunicazione del 19.7.2021, non risulta provata la notifica in assenza di avviso di ricevimento;
la compensazione del debito contribuivo ex art. 17
comma 1 D. Lgs. 241/1997, per avere il ricorrente un credito di imposta
Irpef pari ad euro 2.000, validato in data 15.12.2023. Ha concluso, in via pregiudiziale, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto previa dichiarazione di difetto del potere certificativo del direttore generale di
; in via preliminare, per la dichiarazione di prescrizione del debito CP_1
contributivo di cui al D.I. opposto;
in via subordinata, per la dichiarazione di compensazione parziale della somma ingiunta con il credito Irpef ai sensi dell'art. 2 quater D.L. n. 11/2023.
Si è costituita la ed ha rilevato come, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. CP_1
n. 509/1994 e dell'art. 5 dello Statuto, l'iscrizione alla Controparte_1
fosse obbligatoria per i ragionieri e per i periti commerciali e
[...]
come gli iscritti, a norma degli artt. 8, 9, 10 e 13 del Regolamento fossero tenuti al pagamento di contributi soggettivi percentualmente al reddito
2 professionale prodotto, di contributi supplementari ed integrativi, di maternità e di solidarietà, oltre che, in caso di mancata comunicazione dei redditi e/o di omesso versamento dei contributi dovuti, al pagamento di sanzioni ed interessi. Ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente ed ha rilevato, in merito alla eccezione di inidoneità della prova scritta, in primo luogo come il processo di privatizzazione che ha riguardato le casse di previdenza e assistenza obbligatorie ha riguardato solo la natura e la forma giuridica di tali enti, ma non l'attività svolta, come confermato dall'articolo 2, comma 1, del relativo D. Lgs. n. 509/94 e, inoltre, ha chiarito come nei confronti della CNPR, come per le altre Casse, trovi applicazione l'art. 635, comma 2, c.p.c. In merito alla eccezione di prescrizione sollevata, ha rilevato come la abbia richiesto il CP_1
pagamento delle somme a titolo di contributi non versati per le annualità
2017, 2018 e 2019 ed abbia inviato all'opponente il sollecito di pagamento con nota del 19.7.21, prodotta al doc. 3 e 3.1 in uno all'avviso di ricevimento, interrompendo quindi il termine di prescrizione per tutto il periodo oggetto di ingiunzione. Quanto, infine, alla richiesta di compensazione ex art. 17 D. Lgs. N. 241/1997, ha evidenziato non soltanto la non corrispondenza dei periodi di imposta relativi al debito con per gli anni dal 2017 al 2019 e il credito Irpef relativo all'anno 2022, CP_1
ma anche la non corrispondenza dei soggetti a cui debito e credito afferiscono. Ha concluso quindi per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via gradata, per la condanna dell'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 c.
3 e 4 del Regolamento della Previdenza, dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora all'effettivo soddisfo.
3 Alla prima udienza le parti, concordemente, hanno chiesto un rinvio per verificare la possibilità di un accordo con pagamento della somma ingiunta in forma rateale. All'udienza successiva, stante il mancato accordo dichiarato dalle parti, è stata fissata udienza di discussione.
Alla odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 642/2023 è infondata e deve esser rigettata.
Parte opponente sostanzialmente ha fondato l'opposizione non già sul merito della pretesa della come dedotta nel decreto ingiuntivo CP_1
opposto, bensì sulla inidoneità della prova scritta del credito che inficia l'efficacia stessa del decreto ingiuntivo emesso, senza contestarne l'ammontare, nonché sulla eccepita prescrizione della pretesa creditoria e sulla richiesta di compensazione del debito con la con un credito CP_1
Irpef relativo all'anno 2022.
L'art. 635 c.p.c. al secondo comma recita “Per i crediti derivanti da
omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi
relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti”.
Pacificamente fra gli enti rientra anche la
[...]
che gestisce, Controparte_2
appunto, la previdenza obbligatoria per i soggetti che hanno titolo all'iscrizione, ed altrettanto pacificamente il direttore generale, come nel caso in esame, può attestarne il credito risultante dall'estratto conto contributivo come previsto nel citato articolo. Nel caso in esame, dunque,
il credito vantato dalla e ingiunto con il D.I. opposto, peraltro non CP_1
4 contestato nel suo ammontare, costituisce valida prova scritta della pretesa creditoria della . CP_1
La , con la produzione in atti della comunicazione avvenuta a CP_1
mezzo pec in data 19.7.2021 (doc. n. 3 e n. 3.1) con cui ha richiesto il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 2017 al 2019, ha provato di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione del credito,
decorrente dalla data del versamento dovuto dall'opponente per ciascuna annualità.
La richiesta di compensazione avanzata da parte opponente non può
essere accolta. L'art. 17, comma 1, del D. Lgs. N. 241/1997 recita: “I
contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi
dovuti all' e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e CP_3
degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello
stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve
essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione
successiva. …”. Nel caso in esame non vi è omogeneità dei crediti poiché
trattasi di due soggetti diversi (la da un lato che richiede CP_1
all'opponente contributi omessi e l'Agenzia delle Entrate dall'altro che ha validato un credito Irpef dell'opponente); inoltre non vi è corrispondenza fra i periodi (i crediti della attengono alle annualità dal 2017 al 2019 CP_1
e il credito Irpef all'anno 2022 come da doc. 3 prodotto dall'opponente).
Per i motivi esposti l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
5 Quanto al regime delle spese, parte ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a carico dello stato (doc. 1) ma allo stato non ha fornito prova della ammissione.
Le spese pertanto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 642/2023
del Tribunale di Verona;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2697 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 7 aprile 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
6
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2091 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 07/04/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Gabriella Erbifori per la parte opposta l'avv. Francesca D'Isidori in sostituzione dell'avv.
Vincenzo D'Isidoro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 17,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 07/04/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2091 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 15/12/2023
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ERBIFORI GABRIELLA, elettivamente domiciliato Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. ERBIFORI GABRIELLA
Contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. D'ISIDORO VINCENZO, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA CARDINAL DE LUCA, 22 00196 ROMA presso il difensore avv. D'ISIDORO VINCENZO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 il geom. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 642/2023, emesso dal Tribunale di Verona e notificato in data 6.11.2023, con cui veniva
1 ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 17.309,98 a favore della a favore dei Controparte_1
ragionieri e periti commerciali a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non pagati, oltre sanzioni, interessi, spese, competenze legali ed accessori. Ha eccepito: la mancanza di prova scritta del provvedimento monitorio, assumendo che la nel giudizio monitorio, ha prodotto un CP_1
estratto conto contributivo, contenente le passività del debito, certificato dal direttore generale della che, a sua volta, ancorché legittimato CP_1
processualmente come da procura speciale prodotta, non ha il potere certificatorio in quanto non ricopre la veste di pubblico ufficiale che è
l'unico autorizzato a tale incombente;
la prescrizione del diritto, atteso che,
sebbene la prima richiesta di pagamento sia intervenuta con comunicazione del 19.7.2021, non risulta provata la notifica in assenza di avviso di ricevimento;
la compensazione del debito contribuivo ex art. 17
comma 1 D. Lgs. 241/1997, per avere il ricorrente un credito di imposta
Irpef pari ad euro 2.000, validato in data 15.12.2023. Ha concluso, in via pregiudiziale, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto previa dichiarazione di difetto del potere certificativo del direttore generale di
; in via preliminare, per la dichiarazione di prescrizione del debito CP_1
contributivo di cui al D.I. opposto;
in via subordinata, per la dichiarazione di compensazione parziale della somma ingiunta con il credito Irpef ai sensi dell'art. 2 quater D.L. n. 11/2023.
Si è costituita la ed ha rilevato come, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. CP_1
n. 509/1994 e dell'art. 5 dello Statuto, l'iscrizione alla Controparte_1
fosse obbligatoria per i ragionieri e per i periti commerciali e
[...]
come gli iscritti, a norma degli artt. 8, 9, 10 e 13 del Regolamento fossero tenuti al pagamento di contributi soggettivi percentualmente al reddito
2 professionale prodotto, di contributi supplementari ed integrativi, di maternità e di solidarietà, oltre che, in caso di mancata comunicazione dei redditi e/o di omesso versamento dei contributi dovuti, al pagamento di sanzioni ed interessi. Ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente ed ha rilevato, in merito alla eccezione di inidoneità della prova scritta, in primo luogo come il processo di privatizzazione che ha riguardato le casse di previdenza e assistenza obbligatorie ha riguardato solo la natura e la forma giuridica di tali enti, ma non l'attività svolta, come confermato dall'articolo 2, comma 1, del relativo D. Lgs. n. 509/94 e, inoltre, ha chiarito come nei confronti della CNPR, come per le altre Casse, trovi applicazione l'art. 635, comma 2, c.p.c. In merito alla eccezione di prescrizione sollevata, ha rilevato come la abbia richiesto il CP_1
pagamento delle somme a titolo di contributi non versati per le annualità
2017, 2018 e 2019 ed abbia inviato all'opponente il sollecito di pagamento con nota del 19.7.21, prodotta al doc. 3 e 3.1 in uno all'avviso di ricevimento, interrompendo quindi il termine di prescrizione per tutto il periodo oggetto di ingiunzione. Quanto, infine, alla richiesta di compensazione ex art. 17 D. Lgs. N. 241/1997, ha evidenziato non soltanto la non corrispondenza dei periodi di imposta relativi al debito con per gli anni dal 2017 al 2019 e il credito Irpef relativo all'anno 2022, CP_1
ma anche la non corrispondenza dei soggetti a cui debito e credito afferiscono. Ha concluso quindi per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via gradata, per la condanna dell'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 c.
3 e 4 del Regolamento della Previdenza, dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora all'effettivo soddisfo.
3 Alla prima udienza le parti, concordemente, hanno chiesto un rinvio per verificare la possibilità di un accordo con pagamento della somma ingiunta in forma rateale. All'udienza successiva, stante il mancato accordo dichiarato dalle parti, è stata fissata udienza di discussione.
Alla odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 642/2023 è infondata e deve esser rigettata.
Parte opponente sostanzialmente ha fondato l'opposizione non già sul merito della pretesa della come dedotta nel decreto ingiuntivo CP_1
opposto, bensì sulla inidoneità della prova scritta del credito che inficia l'efficacia stessa del decreto ingiuntivo emesso, senza contestarne l'ammontare, nonché sulla eccepita prescrizione della pretesa creditoria e sulla richiesta di compensazione del debito con la con un credito CP_1
Irpef relativo all'anno 2022.
L'art. 635 c.p.c. al secondo comma recita “Per i crediti derivanti da
omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi
relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti”.
Pacificamente fra gli enti rientra anche la
[...]
che gestisce, Controparte_2
appunto, la previdenza obbligatoria per i soggetti che hanno titolo all'iscrizione, ed altrettanto pacificamente il direttore generale, come nel caso in esame, può attestarne il credito risultante dall'estratto conto contributivo come previsto nel citato articolo. Nel caso in esame, dunque,
il credito vantato dalla e ingiunto con il D.I. opposto, peraltro non CP_1
4 contestato nel suo ammontare, costituisce valida prova scritta della pretesa creditoria della . CP_1
La , con la produzione in atti della comunicazione avvenuta a CP_1
mezzo pec in data 19.7.2021 (doc. n. 3 e n. 3.1) con cui ha richiesto il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 2017 al 2019, ha provato di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione del credito,
decorrente dalla data del versamento dovuto dall'opponente per ciascuna annualità.
La richiesta di compensazione avanzata da parte opponente non può
essere accolta. L'art. 17, comma 1, del D. Lgs. N. 241/1997 recita: “I
contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi
dovuti all' e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e CP_3
degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello
stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve
essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione
successiva. …”. Nel caso in esame non vi è omogeneità dei crediti poiché
trattasi di due soggetti diversi (la da un lato che richiede CP_1
all'opponente contributi omessi e l'Agenzia delle Entrate dall'altro che ha validato un credito Irpef dell'opponente); inoltre non vi è corrispondenza fra i periodi (i crediti della attengono alle annualità dal 2017 al 2019 CP_1
e il credito Irpef all'anno 2022 come da doc. 3 prodotto dall'opponente).
Per i motivi esposti l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
5 Quanto al regime delle spese, parte ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a carico dello stato (doc. 1) ma allo stato non ha fornito prova della ammissione.
Le spese pertanto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 642/2023
del Tribunale di Verona;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2697 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 7 aprile 2025
IL GIUDICE
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