TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1398/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'ANTONIO RAIMONDO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi Controparte_1
dall' avv.to DE POMPEIS CARLO COSTANTINO con il quale elettivamente domicilia in Via Ciro il Grande 21 null 00144 Roma
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito indicato in ricorso, con il quale veniva richiesto il pagamento delle somma specificata nel predetto atto introduttivo. Da una interpretazione complessiva del ricorso, emerge che al thema decidendum del presente giudizio appartiene solo l'avviso di addebito indicato nel medesimo. A sostegno dell'opposizione svolgeva le argomentazioni di cui in ricorso. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso per le CP_1 ragioni di cui alla memoria difensiva. Si costituiva successivamente la S.C.C.I., di cui deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva, non risultando cessionaria del credito oggetto di causa.
In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio), poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02:).”. Sono infatti indicate chiaramente, fra l'altro, le ragioni per le quali si impugna l'avviso di addebito. Appare opportuno premettere che la Corte di legittimità ha elaborato al riguardo uno "schema" di tutela e di rimedi esperibili che può essere utilizzato anche nella materia che si sta esaminando, come per l'appunto si desume anche dalla sentenza n. 21863/2004, anche se quest' ultima ha specificatamente trattato solo l'aspetto dell'opposizione agli atti esecutivi. I rimedi esperibili sono: a) l' opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa o per vizi di formazione del ruolo ex art. 24, commi 5° e 6° d.leg.vo n.46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell' avviso;
b) l' opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., per omessa o inesistente notifica dell'avviso o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, che può essere proposta in ogni tempo fino all'espropriazione e può riguardare anche la prescrizione;
c) l'opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., per dedurre vizi di notifica o di regolarità formale della cartella, da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa. Poiché l'opposizione è stata presentata oltre il termine dei 20 giorni, non possono essere esaminati in questa sede tutti i vizi formali del titolo opposto, quali i vizi di motivazione o decadenze per emissione
2 tardiva dell'avviso. Per ragioni di mera completezza, comunque, si rileva che dalla lettura del titolo appare chiaro che vengono richieste delle somme per omessa contribuzione a seguito dell'attività di impresa, come del resto l'odierno ricorrente dimostra di aver compreso in base alle sue difese. A questo punto appare opportuno effettuare un breve excursus sulla normativa applicabile. Orbene l'art.. 1 della L. 160/75 come successivamente modificata indica le condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti. Deve necessariamente trattarsi di attività di terziario ai sensi dell'art. 1 comma 202 della L 662/ 96 il quale recita:”202. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti …, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi … con esclusione dei professionisti ed artisti”. Questa legge richiama a sua volta l'art. 49 comma 1 lett d) legge 88/89 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali) il quale recita: “
1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall' ha CP_2 effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello spettacolo;
nonché per le relative attività ausiliarie (1); b) settore artigianato, …. c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile …; d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attività varie"; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. E' quindi evidente che presupposto per la sussistenza del debito contributivo è la prova dello svolgimento di un'attività commerciale prevalente. Al riguardo appare opportuno premettere che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del fatto posto a base dell'avviso di addebito, come dell'ordinanza ingiunzione grava sull'odierno opposto, attore sostanziale ancorché formalmente
3 resistente (cfr. Cass. 3837/01: “L'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorita' amministrativa, e spettando all'autorita' che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima puo' anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purche' i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilita', dovendosi cioe' ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di cio', sia pure con qualche margine di opinabilita', restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimita' se convenientemente motivato alla stregua di detti criterio, e restando invece censurabile la palese inadeguatezza della motivazione, come nel caso in cui dalla sosta di un'auto in zona a traffico limitato a talune ore del giorno si sia desunto l'ingresso dell'auto in detta zona nelle ore vietate e non invece nelle ore in cui essa era consentita.”. Analogamente a quanto si ritiene pacificamente in tema di opposizione a decreto ingiuntivo). Inoltre come affermato dal Supremo Collegio:” In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, CP_1 incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi CP_1 escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria, cfr. Cass.
12108/2010). Tuttavia, poiché appare non contestato che la società produca dei redditi e che non abbia dipendenti è evidente che non si può che concludere che l'attività lavorativa, interna alla società, venga svolta dal socio unico, in base ad una praesumptio hominis. In altri termini non si comprende come si possa ritenere che :”il ricorrente non svolge alcuna effettiva e concreta attività aziendale eccedente la
4 mera gestione imprenditoriale”, dato che appunto in questo caso, non vi sarebbe alcun dipendente a poterla svolgere al suo posto. Sotto tale profilo non sembra che l'odierno ricorrente abbia svolto delle idonee argomentazioni nonostante i rinvii concessi. Infatti l'odierno ricorrente ha, infine allegato che (pur non risultando dipendenti dell'azienda) risulterebbero dei “collaboratori”. Orbene il fatto che dalla visura camerale risulti, peraltro un solo collaboratore (a prescindere dagli anni in cui questa collaborazione risulti provata), in mancanza di qualunque allegazione e prova sulle attività dal medesimo svolte, non sembra poter far venir meno la presunzione di cui sopra. Le altre contestazioni proposte in relazione all'avviso di addebito appaiono generiche e non possono essere valutate in questa sede. Non può che conseguirne il rigetto dell'opposizione. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese devono essere compensate considerata la novità e controversia delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_1
2) rigetta il ricorso;
3) compensa le spese di lite;
4) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 19/05//2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
5