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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3064/2024 promossa da: contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE VOLPE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. NATASHA CANTONI elettivamente domiciliata in VIA VERDI ,4 APRILIA presso i difensori avv. VOLPE MICHELE e CANTONI NATASHA
- ATTRICE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUFANI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO, dell'avv. Eugenio Barcellona (C.F. ) e dell'avv. CodiceFiscale_1
TURCHIARELLI FRANCESCA ( ), elettivamente domiciliata in VIA MONTE C.F._2
DI PIETA'.15 MILANO presso il difensore avv. TUFANI ALESSANDRO
- CONVENUTA-
Oggetto: contratto di noleggio;
Conclusioni dell'ATTRICE:
“I) in via principale accertare e dichiarare il grave e perdurante inadempimento della
[...]
e la conseguente risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto stipulato in data Controparte_1 26.10.2018; II) in via subordinata accertare che il carrello elevatore “modello RX60- 50/600” concesso in noleggio è assolutamente privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'attrice a causa dei denunciati difetti che lo hanno reso inservibile e per l'effetto, ravvisandosi nel caso di specie la fattispecie tipica della consegna di aliud pro alio, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto de quo per grave e perdurante inadempimento della convenuta;
pagina 1 di 7 III) in ogni caso condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti sia per il mancato utilizzo della res sia per i costi sostenuti per il noleggio di un nuovo carrello elevatore e successivamente per il suo acquisto, danni che vengono qui quantificati in € 56.860,00 o in quella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa;
IV) in ogni caso condannare la convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizio, oltre accessori di legge”
Conclusioni della CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
per tutte le ragioni di cui in narrativa,
- previa ammissione delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 171 ter, n.
2. cpc del
19.06.2024 in ordine alle quali, per il caso di ritenuta necessità, si insiste espressamente e previa ammissione della prova contraria, come formulata nella memoria ex art. 171 ter, n. 3 cpc del 28.06.2024, sulle istanze istruttorie avversarie che dovessero essere eventualmente ammesse
- respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre IVA, CPA e spese successive occorrende.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con atto di citazione datato 10.1.2024 la società conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale la società , esponendo che: e Controparte_2 Parte_1 [...]
avevano stipulato, in data 12.10.2018, un contratto avente ad oggetto il noleggio Controparte_2
di un carello elevatore modello RX60-50/600, avente durata 84 mesi, i cui canoni da sempre erano stati puntualmente corrisposti. Secondo i patti contrattuali, l'attrice si era rivolta alla Controparte_3
per i periodici lavori di manutenzione e riparazione del carrello elevatore ed era accaduto che, nel dicembre 2021, lo stesso presentava dei vizi e malfunzionamenti alla batteria, tali da rendersi necessaria la sostituzione della stessa. Nonostante si trattasse di una spesa a carico della convenuta, la società attrice subiva - suo malgrado - un aumento di 100,00 Euro oltre iva del canone di noleggio per detta riparazione. A partire dal mese di Gennaio 2023, il carrello presentava nuovamente gravi vizi ed in data 8/2/2023 veniva contattata la che effettuava due interventi in data 10.02.2023 Controparte_3
e 14.02.2023; tuttavia, tali interventi risultavano infruttuosi, atteso che con comunicazione del
03.03.2023 la società manutentrice affermava di non poterlo riparare non avendo la disponibilità di una batteria di ricambio. A quel punto la diffidava con missive del 23.02.2023, 06.03.2023, Parte_1
20.03.2023 e 03.04.2023 la alla riparazione o sostituzione del bene oggetto di Controparte_2 noleggio fino a quando il 23.11.2023, perdurando i vizi, contestando formalmente l'inadempimento,
pagina 2 di 7 dichiarava con comunicazione del 22.12.2023 la risoluzione del contratto di noleggio, atteso il mancato riscontro della parte locatrice. Tali accadimenti causavano un grave danno patrimoniale all'attrice che la costringevano a noleggiare altro mezzo equivalente e successivamente ad acquistarlo con un esborso di Euro 56.800,00.
La si è costituita in giudizio, affermando che l'unico motivo di doglianza Controparte_2
invocato da era il malfunzionamento di una batteria derivante (secondo quanto attestato dalla Pt_1
dall'utilizzo della parte dell'attrice del bene oggetto di noleggio per un numero di ore Controparte_3
largamente superiore a quanto previsto dagli accordi, con la conseguenza delle ridotte performance.
Difatti, secondo contratto, era previsto un numero massimo di 1200,00 ore l'anno di utilizzo del bene, mentre veniva constatato dal documento di trasporto di consegna in restituzione del bene del 22/1/2024
e dal rapporto di intervento del 5/12/2023 che lo stesso veniva impiegato in 61 mesi per 9.635 ore pari ad una media di 157 ore al mese. Oltretutto, da un rapporto della , era stato possibile rilevare CP_4
che la batteria in questione era stata sottoposta ad un numero di ricariche interrotte o incomplete per ben 136 volte, cosa che potrebbe aver deteriorato la batteria. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, inoltre, come prescritto dagli accordi contrattuali, erano a carico della parte conduttrice la quale si era rivolta alla che avrebbe sottoposto dei preventivi mai confermati. Infine, Controparte_3
la , prima della risoluzione del 22.12.2023 invocata dalla controparte, aveva già a Controparte_2
sua volta risolto con comunicazione del 13.12.2023 il contratto per il mancato pagamento dei canoni per Euro 11.590,00 invocando la richiesta di pagamento della penale per ulteriori Euro 18.240,00.
Concludeva la difesa della parte convenuta, ad ulteriore dimostrazione dell'uso eccessivo del bene, riferendo che al momento della riconsegna lo stesso risultava danneggiato al vetro superiore, al lampeggiante, alla spina del raddrizzatore, segni evidenti ed inequivocabili di larga usura dello stesso, ragion per cui in alcun modo era possibile contestare l'aliud pro alio.
All'udienza del 9.7.2024, le parti, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, insistevano per l'ammissione delle prove orali, le quali venivano respinte con ordinanza del 29.07.2024.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, questa veniva rinviata per il trattenimento in decisione della causa all'udienza del 12.12.2024. In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
pagina 3 di 7 Anzitutto, sul criterio di riparto dell'onere della prova si richiama giurisprudenza consolidata della
Corte di Cassazione, secondo cui nel caso in cui “si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. n. 826 del 2015; in precedenza, Cass. SU 13533 del 2001; Cass. SU n.577 del
2008, in motiv.; Cass. n. 13674 del 2006; Cass. n. 9351 del 2007; Cass. 15677 del 2009; Cass. 3373 del
2010; Cass. n. 15659 del 2011).
Le doglianze avanzate dalla parte attrice con il proprio atto introduttivo sembrerebbero essenzialmente afferire ad un dedotto vizio o malfunzionamento della batteria del carrello elevatore locato che si presentava nel mese di dicembre 2021 e si ripresentava nel mese di gennaio 2023, nel primo caso risolta dalla (autorizzata contrattualmente da Controparte_3 CP_2
a fornire servizi di assistenza) e nella seconda evenienza non risolta dalla medesima società,
[...]
in quanto non in grado di fornire una batteria nuova, non nella disponibilità del centro di assistenza.
La società ha eccepito l'insussistenza di vizi o malfunzionamenti del bene, in ragione CP_5 del fatto che quanto lamentato dall'attrice sarebbe riconducibile esclusivamente ad un uso intensivo del carrello elevatore, oltre i limiti previsti dal contratto, come confermato dalla documentazione prodotta, non contestata dalla parte attrice. Effettivamente, a tale riguardo: 1) il report batteria Faam prodotto sub doc. 4 nel fascicolo della parte convenuta documenta cicli di cariche interrotte non completate o non correttamente eseguite;
2) il rapporto di intervento n. 23/10564.1 del 5.12.2023 attesta in contradditorio (atteso che il documento in questione è stato sottoscritto da un dipendente della ) un utilizzo del mezzo oggetto di locazione per 9.635 ore oltre i limiti consentiti Parte_1
dal contratto come argomentato dalla difesa della parte convenuta;
3) al momento della consegna in data 22/1/2023 il carrello segnava un utilizzo per 9.668,00 ore e danni al vetro superiore, al lampeggiante e alla spina del raddrizzatore indice di un uso eccessivo del carrello elevatore.
Riguardo all'utilizzo del bene oltre i limiti consentiti dal contratto occorre avere riguardo al complessivo rapporto contrattuale e non allo stretto arco temporale che l'attrice intende considerare.
pagina 4 di 7 Inoltre, a prescindere dal fatto che il contratto inter partes non è una vendita, ma un contratto di noleggio, non è stata effettuata una consegna di aliud pro alio.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13214 del 14 maggio 2024 ha affermato che sussiste la vendita di aliud pro alio (che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c.) quando la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, per essersi rivelata la res promessa funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata.
Alla luce dei fatti emersi ed in considerazione del fatto che fino al momento della consegna alla convenuta il bene oggetto di noleggio ha funzionato – a tal fine basta considerare che al momento dell'intervento del 5.12.2023 (cfr. doc. 3 fasc. parte convenuta) il contatore del mezzo segnava 9.635 ore di utilizzo e al momento della riconsegna al 22.01.2024 risultavano 9.668 ore di utilizzo (cfr. rilievi fotografici sub doc. 7 fasc. parte convenuta) - non risulta che il carrello elevatore non funzionasse e quindi non può sostenersi che la res fosse funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata.
Premesso che di fatto il contratto si è comunque risolto, avendo manifestato entrambe le parti di volerlo risolvere ed essendo anche stato restituito il bene, la domanda di risoluzione ex art. 1454 c.c. proposta dall'attrice non può ritenersi meritevole di accoglimento, in quanto non è ravvisabile alcun inadempimento contrattuale in capo alla convenuta, atteso che la batteria potrebbe essere stata eccessivamente stressata nell'utilizzo ed il suo naturale processo di deterioramento accelerato, risultando che l'attrice ha utilizzato il mezzo ben oltre il numero massimo consentito contrattualmente di 1200,00 ore l'anno.
Oltretutto, come eccepito dalla difesa della parte convenuta, secondo quanto prescritto dall'art. 4 del contratto di noleggio,“…4.1 La locazione dei Beni comprende anche l'effettuazione delle attività di manutenzione “ordinaria” …e “straordinaria” essendo convenuto che tali ultime sono a carico del
Locatario come indicato al punto 4.5 che segue, se dovute ad uso non corretto dei beni o ad un uso non corrispondente alle istruzioni e prescrizioni del costruttore… 4.5 Saranno a carico del
Locatario le manutenzioni/riparazioni “extra” dovute ad un uso non corretto dei Beni o ad un uso non corrispondente alle istruzioni e prescrizioni del Costruttore, nonché le attività di manutenzione non rientranti nella tabella sinottica del Manuale Uso o Manutenzione”.
Per tali ragioni, le manutenzioni erano a carico di e secondo quanto argomentato in Parte_1
atti dalla parte convenuta e non contestato dalla parte attrice, la aveva sottoposto Controparte_3
dei preventivi di spesa per il ripristino del carrello alla stessa società attrice mai accettati da questa e pagina 5 di 7 pertanto la società attrice non può dolersi per la mancata effettuazione degli interventi. A tale proposito, la convenuta ha dichiarato: a conferma del fatto che gli interventi richiesti da Pt_1
erano determinati da un uso eccessivo del mezzo e dunque non rientravano nella manutenzione ordinaria, sottopose a dei preventivi (preventivo 7023_03 del Controparte_3 Pt_1 CP_3
24.12.2108 ed email del 24.12.2018; preventivo n. 0920_01 del 15.02.2019 e email del CP_3
15.02.2019; preventivo n. 016362 del 11.10.2021, che sono stati prodotti sub doc. 8), ma CP_3
non provvide ad accettarli: ne consegue che non può oggi dolersi della eventuale Pt_1 Pt_1
mancata effettuazione di interventi di Controparte_3
Pertanto, risulta infondata l'eccezione della parte attrice proposta ex art. 1460 c.c..
Si rileva, inoltre, che la convenuta non ha proposto in questa sede alcuna domanda tesa alla declaratoria di risoluzione del contratto, pur avendo dedotto in atti di aver risolto il contratto in sede stragiudiziale ancora prima dell'attrice.
In ogni caso, quandanche per ipotesi fosse stata accolta la domanda di risoluzione proposta dall'attrice, quanto alla domanda risarcitoria, proposta sempre dall'attrice, si precisa quanto segue.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento e la relativa azione risarcitoria hanno differenti presupposti applicativi, perché la prima esige che l'inadempimento di una delle parti non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, mentre l'azione risarcitoria presuppone che l'inesatta esecuzione della prestazione abbia prodotto al creditore un danno (Cass. n. 18515/2009).
Il debito restitutorio nasce automaticamente dal fatto-risoluzione, per cui la prestazione già ricevuta, diviene indebita ob causam finitam. Esso va tenuto distinto dall'obbligo risarcitorio, gravante sul contraente inadempiente e che eventualmente si aggiunge a quello restitutorio, quale effetto sanzionatorio dell'inadempimento e non della risoluzione e che va, comunque, provato.
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante da responsabilità contrattuale viene in essere al momento in cui l'inadempimento dell'obbligato incide sulla sfera giuridica altrui provocando, per il soggetto leso, la diminuzione del suo patrimonio, che deve essere reintegrato in modo da ricostruirne la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato, eliminando le conseguenze pregiudizievoli che sono state cagionate da quel comportamento (Cass. civ., Sez. III, 17/05/2010, n.
11967).
Pertanto, ogni richiesta risarcitoria è sì pienamente ammissibile, ma presuppone la prova puntuale e rigorosa, nell'an e nel quantum, di tutte le voci di danno lamentate, dato che la parte che allega di aver pagina 6 di 7 subito un danno, ha diritto al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesca a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ..
A tale riguardo l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni per euro € 56.860,00 per avere prima dovuto noleggiare e poi acquistare un nuovo carrello elevatore e poi perché il fermo tecnico le aveva causato un pregiudizio per lucro cessante per il periodo 8.2.2023-3.3.3023 “rapportato ai mancati ricavi giornalieri”. Ora, per la quantificazione del danno non è stato neanche fornito un criterio di calcolo, mancando comunque la prova della flessione dei “ricavi giornalieri”. Quanto al resto, le fatture di cui ai documenti nn. 8 e 9 prodotti dall'attrice, si rileva che le stesse si riferiscono a “fatture di noleggio” e “fattura acquisto nuovo muletto”. Ora, l'eventuale pagamento dei canoni di noleggio corrisposti a terzi (di cui non vi è prova) e l'eventuale pagamento per l'acquisto del nuovo muletto (di cui non vi è prova) non costituirebbero prova di alcun danno, ma costituiscono il corrispettivo per obbligazioni liberamente e autonomamente assunte dalla parte attrice con terzi, per altre cause, dapprima per la detenzione di un bene e poi per l'acquisto della proprietà. Peraltro, le fatture di noleggio si riferiscono ai periodi 1.4.2023/304.2023 e 1.8.2023/31.8.2023.
Per i suddetti motivi le domande proposte dall'attrice devono essere rigettate ed ogni altra eccezione e questione deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
-Rigetta tutte le domande formulate dalla parte attrice;
-Condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_6 processuali che liquida in € 11268 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3064/2024 promossa da: contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE VOLPE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. NATASHA CANTONI elettivamente domiciliata in VIA VERDI ,4 APRILIA presso i difensori avv. VOLPE MICHELE e CANTONI NATASHA
- ATTRICE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUFANI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO, dell'avv. Eugenio Barcellona (C.F. ) e dell'avv. CodiceFiscale_1
TURCHIARELLI FRANCESCA ( ), elettivamente domiciliata in VIA MONTE C.F._2
DI PIETA'.15 MILANO presso il difensore avv. TUFANI ALESSANDRO
- CONVENUTA-
Oggetto: contratto di noleggio;
Conclusioni dell'ATTRICE:
“I) in via principale accertare e dichiarare il grave e perdurante inadempimento della
[...]
e la conseguente risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto stipulato in data Controparte_1 26.10.2018; II) in via subordinata accertare che il carrello elevatore “modello RX60- 50/600” concesso in noleggio è assolutamente privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'attrice a causa dei denunciati difetti che lo hanno reso inservibile e per l'effetto, ravvisandosi nel caso di specie la fattispecie tipica della consegna di aliud pro alio, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto de quo per grave e perdurante inadempimento della convenuta;
pagina 1 di 7 III) in ogni caso condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti sia per il mancato utilizzo della res sia per i costi sostenuti per il noleggio di un nuovo carrello elevatore e successivamente per il suo acquisto, danni che vengono qui quantificati in € 56.860,00 o in quella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa;
IV) in ogni caso condannare la convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizio, oltre accessori di legge”
Conclusioni della CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
per tutte le ragioni di cui in narrativa,
- previa ammissione delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 171 ter, n.
2. cpc del
19.06.2024 in ordine alle quali, per il caso di ritenuta necessità, si insiste espressamente e previa ammissione della prova contraria, come formulata nella memoria ex art. 171 ter, n. 3 cpc del 28.06.2024, sulle istanze istruttorie avversarie che dovessero essere eventualmente ammesse
- respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre IVA, CPA e spese successive occorrende.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con atto di citazione datato 10.1.2024 la società conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale la società , esponendo che: e Controparte_2 Parte_1 [...]
avevano stipulato, in data 12.10.2018, un contratto avente ad oggetto il noleggio Controparte_2
di un carello elevatore modello RX60-50/600, avente durata 84 mesi, i cui canoni da sempre erano stati puntualmente corrisposti. Secondo i patti contrattuali, l'attrice si era rivolta alla Controparte_3
per i periodici lavori di manutenzione e riparazione del carrello elevatore ed era accaduto che, nel dicembre 2021, lo stesso presentava dei vizi e malfunzionamenti alla batteria, tali da rendersi necessaria la sostituzione della stessa. Nonostante si trattasse di una spesa a carico della convenuta, la società attrice subiva - suo malgrado - un aumento di 100,00 Euro oltre iva del canone di noleggio per detta riparazione. A partire dal mese di Gennaio 2023, il carrello presentava nuovamente gravi vizi ed in data 8/2/2023 veniva contattata la che effettuava due interventi in data 10.02.2023 Controparte_3
e 14.02.2023; tuttavia, tali interventi risultavano infruttuosi, atteso che con comunicazione del
03.03.2023 la società manutentrice affermava di non poterlo riparare non avendo la disponibilità di una batteria di ricambio. A quel punto la diffidava con missive del 23.02.2023, 06.03.2023, Parte_1
20.03.2023 e 03.04.2023 la alla riparazione o sostituzione del bene oggetto di Controparte_2 noleggio fino a quando il 23.11.2023, perdurando i vizi, contestando formalmente l'inadempimento,
pagina 2 di 7 dichiarava con comunicazione del 22.12.2023 la risoluzione del contratto di noleggio, atteso il mancato riscontro della parte locatrice. Tali accadimenti causavano un grave danno patrimoniale all'attrice che la costringevano a noleggiare altro mezzo equivalente e successivamente ad acquistarlo con un esborso di Euro 56.800,00.
La si è costituita in giudizio, affermando che l'unico motivo di doglianza Controparte_2
invocato da era il malfunzionamento di una batteria derivante (secondo quanto attestato dalla Pt_1
dall'utilizzo della parte dell'attrice del bene oggetto di noleggio per un numero di ore Controparte_3
largamente superiore a quanto previsto dagli accordi, con la conseguenza delle ridotte performance.
Difatti, secondo contratto, era previsto un numero massimo di 1200,00 ore l'anno di utilizzo del bene, mentre veniva constatato dal documento di trasporto di consegna in restituzione del bene del 22/1/2024
e dal rapporto di intervento del 5/12/2023 che lo stesso veniva impiegato in 61 mesi per 9.635 ore pari ad una media di 157 ore al mese. Oltretutto, da un rapporto della , era stato possibile rilevare CP_4
che la batteria in questione era stata sottoposta ad un numero di ricariche interrotte o incomplete per ben 136 volte, cosa che potrebbe aver deteriorato la batteria. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, inoltre, come prescritto dagli accordi contrattuali, erano a carico della parte conduttrice la quale si era rivolta alla che avrebbe sottoposto dei preventivi mai confermati. Infine, Controparte_3
la , prima della risoluzione del 22.12.2023 invocata dalla controparte, aveva già a Controparte_2
sua volta risolto con comunicazione del 13.12.2023 il contratto per il mancato pagamento dei canoni per Euro 11.590,00 invocando la richiesta di pagamento della penale per ulteriori Euro 18.240,00.
Concludeva la difesa della parte convenuta, ad ulteriore dimostrazione dell'uso eccessivo del bene, riferendo che al momento della riconsegna lo stesso risultava danneggiato al vetro superiore, al lampeggiante, alla spina del raddrizzatore, segni evidenti ed inequivocabili di larga usura dello stesso, ragion per cui in alcun modo era possibile contestare l'aliud pro alio.
All'udienza del 9.7.2024, le parti, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, insistevano per l'ammissione delle prove orali, le quali venivano respinte con ordinanza del 29.07.2024.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, questa veniva rinviata per il trattenimento in decisione della causa all'udienza del 12.12.2024. In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
pagina 3 di 7 Anzitutto, sul criterio di riparto dell'onere della prova si richiama giurisprudenza consolidata della
Corte di Cassazione, secondo cui nel caso in cui “si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. n. 826 del 2015; in precedenza, Cass. SU 13533 del 2001; Cass. SU n.577 del
2008, in motiv.; Cass. n. 13674 del 2006; Cass. n. 9351 del 2007; Cass. 15677 del 2009; Cass. 3373 del
2010; Cass. n. 15659 del 2011).
Le doglianze avanzate dalla parte attrice con il proprio atto introduttivo sembrerebbero essenzialmente afferire ad un dedotto vizio o malfunzionamento della batteria del carrello elevatore locato che si presentava nel mese di dicembre 2021 e si ripresentava nel mese di gennaio 2023, nel primo caso risolta dalla (autorizzata contrattualmente da Controparte_3 CP_2
a fornire servizi di assistenza) e nella seconda evenienza non risolta dalla medesima società,
[...]
in quanto non in grado di fornire una batteria nuova, non nella disponibilità del centro di assistenza.
La società ha eccepito l'insussistenza di vizi o malfunzionamenti del bene, in ragione CP_5 del fatto che quanto lamentato dall'attrice sarebbe riconducibile esclusivamente ad un uso intensivo del carrello elevatore, oltre i limiti previsti dal contratto, come confermato dalla documentazione prodotta, non contestata dalla parte attrice. Effettivamente, a tale riguardo: 1) il report batteria Faam prodotto sub doc. 4 nel fascicolo della parte convenuta documenta cicli di cariche interrotte non completate o non correttamente eseguite;
2) il rapporto di intervento n. 23/10564.1 del 5.12.2023 attesta in contradditorio (atteso che il documento in questione è stato sottoscritto da un dipendente della ) un utilizzo del mezzo oggetto di locazione per 9.635 ore oltre i limiti consentiti Parte_1
dal contratto come argomentato dalla difesa della parte convenuta;
3) al momento della consegna in data 22/1/2023 il carrello segnava un utilizzo per 9.668,00 ore e danni al vetro superiore, al lampeggiante e alla spina del raddrizzatore indice di un uso eccessivo del carrello elevatore.
Riguardo all'utilizzo del bene oltre i limiti consentiti dal contratto occorre avere riguardo al complessivo rapporto contrattuale e non allo stretto arco temporale che l'attrice intende considerare.
pagina 4 di 7 Inoltre, a prescindere dal fatto che il contratto inter partes non è una vendita, ma un contratto di noleggio, non è stata effettuata una consegna di aliud pro alio.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13214 del 14 maggio 2024 ha affermato che sussiste la vendita di aliud pro alio (che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c.) quando la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, per essersi rivelata la res promessa funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata.
Alla luce dei fatti emersi ed in considerazione del fatto che fino al momento della consegna alla convenuta il bene oggetto di noleggio ha funzionato – a tal fine basta considerare che al momento dell'intervento del 5.12.2023 (cfr. doc. 3 fasc. parte convenuta) il contatore del mezzo segnava 9.635 ore di utilizzo e al momento della riconsegna al 22.01.2024 risultavano 9.668 ore di utilizzo (cfr. rilievi fotografici sub doc. 7 fasc. parte convenuta) - non risulta che il carrello elevatore non funzionasse e quindi non può sostenersi che la res fosse funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata.
Premesso che di fatto il contratto si è comunque risolto, avendo manifestato entrambe le parti di volerlo risolvere ed essendo anche stato restituito il bene, la domanda di risoluzione ex art. 1454 c.c. proposta dall'attrice non può ritenersi meritevole di accoglimento, in quanto non è ravvisabile alcun inadempimento contrattuale in capo alla convenuta, atteso che la batteria potrebbe essere stata eccessivamente stressata nell'utilizzo ed il suo naturale processo di deterioramento accelerato, risultando che l'attrice ha utilizzato il mezzo ben oltre il numero massimo consentito contrattualmente di 1200,00 ore l'anno.
Oltretutto, come eccepito dalla difesa della parte convenuta, secondo quanto prescritto dall'art. 4 del contratto di noleggio,“…4.1 La locazione dei Beni comprende anche l'effettuazione delle attività di manutenzione “ordinaria” …e “straordinaria” essendo convenuto che tali ultime sono a carico del
Locatario come indicato al punto 4.5 che segue, se dovute ad uso non corretto dei beni o ad un uso non corrispondente alle istruzioni e prescrizioni del costruttore… 4.5 Saranno a carico del
Locatario le manutenzioni/riparazioni “extra” dovute ad un uso non corretto dei Beni o ad un uso non corrispondente alle istruzioni e prescrizioni del Costruttore, nonché le attività di manutenzione non rientranti nella tabella sinottica del Manuale Uso o Manutenzione”.
Per tali ragioni, le manutenzioni erano a carico di e secondo quanto argomentato in Parte_1
atti dalla parte convenuta e non contestato dalla parte attrice, la aveva sottoposto Controparte_3
dei preventivi di spesa per il ripristino del carrello alla stessa società attrice mai accettati da questa e pagina 5 di 7 pertanto la società attrice non può dolersi per la mancata effettuazione degli interventi. A tale proposito, la convenuta ha dichiarato: a conferma del fatto che gli interventi richiesti da Pt_1
erano determinati da un uso eccessivo del mezzo e dunque non rientravano nella manutenzione ordinaria, sottopose a dei preventivi (preventivo 7023_03 del Controparte_3 Pt_1 CP_3
24.12.2108 ed email del 24.12.2018; preventivo n. 0920_01 del 15.02.2019 e email del CP_3
15.02.2019; preventivo n. 016362 del 11.10.2021, che sono stati prodotti sub doc. 8), ma CP_3
non provvide ad accettarli: ne consegue che non può oggi dolersi della eventuale Pt_1 Pt_1
mancata effettuazione di interventi di Controparte_3
Pertanto, risulta infondata l'eccezione della parte attrice proposta ex art. 1460 c.c..
Si rileva, inoltre, che la convenuta non ha proposto in questa sede alcuna domanda tesa alla declaratoria di risoluzione del contratto, pur avendo dedotto in atti di aver risolto il contratto in sede stragiudiziale ancora prima dell'attrice.
In ogni caso, quandanche per ipotesi fosse stata accolta la domanda di risoluzione proposta dall'attrice, quanto alla domanda risarcitoria, proposta sempre dall'attrice, si precisa quanto segue.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento e la relativa azione risarcitoria hanno differenti presupposti applicativi, perché la prima esige che l'inadempimento di una delle parti non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, mentre l'azione risarcitoria presuppone che l'inesatta esecuzione della prestazione abbia prodotto al creditore un danno (Cass. n. 18515/2009).
Il debito restitutorio nasce automaticamente dal fatto-risoluzione, per cui la prestazione già ricevuta, diviene indebita ob causam finitam. Esso va tenuto distinto dall'obbligo risarcitorio, gravante sul contraente inadempiente e che eventualmente si aggiunge a quello restitutorio, quale effetto sanzionatorio dell'inadempimento e non della risoluzione e che va, comunque, provato.
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante da responsabilità contrattuale viene in essere al momento in cui l'inadempimento dell'obbligato incide sulla sfera giuridica altrui provocando, per il soggetto leso, la diminuzione del suo patrimonio, che deve essere reintegrato in modo da ricostruirne la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato, eliminando le conseguenze pregiudizievoli che sono state cagionate da quel comportamento (Cass. civ., Sez. III, 17/05/2010, n.
11967).
Pertanto, ogni richiesta risarcitoria è sì pienamente ammissibile, ma presuppone la prova puntuale e rigorosa, nell'an e nel quantum, di tutte le voci di danno lamentate, dato che la parte che allega di aver pagina 6 di 7 subito un danno, ha diritto al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesca a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ..
A tale riguardo l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni per euro € 56.860,00 per avere prima dovuto noleggiare e poi acquistare un nuovo carrello elevatore e poi perché il fermo tecnico le aveva causato un pregiudizio per lucro cessante per il periodo 8.2.2023-3.3.3023 “rapportato ai mancati ricavi giornalieri”. Ora, per la quantificazione del danno non è stato neanche fornito un criterio di calcolo, mancando comunque la prova della flessione dei “ricavi giornalieri”. Quanto al resto, le fatture di cui ai documenti nn. 8 e 9 prodotti dall'attrice, si rileva che le stesse si riferiscono a “fatture di noleggio” e “fattura acquisto nuovo muletto”. Ora, l'eventuale pagamento dei canoni di noleggio corrisposti a terzi (di cui non vi è prova) e l'eventuale pagamento per l'acquisto del nuovo muletto (di cui non vi è prova) non costituirebbero prova di alcun danno, ma costituiscono il corrispettivo per obbligazioni liberamente e autonomamente assunte dalla parte attrice con terzi, per altre cause, dapprima per la detenzione di un bene e poi per l'acquisto della proprietà. Peraltro, le fatture di noleggio si riferiscono ai periodi 1.4.2023/304.2023 e 1.8.2023/31.8.2023.
Per i suddetti motivi le domande proposte dall'attrice devono essere rigettate ed ogni altra eccezione e questione deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
-Rigetta tutte le domande formulate dalla parte attrice;
-Condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_6 processuali che liquida in € 11268 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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