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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 17/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n.1811/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1811 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2017
TRA
( C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rapp.ti e difesi dall'avv. Alessandro Felli giusta procura in atti C.F._2
a= parti attrici =
CONTRO
( C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CP_1 C.F._3
Conti giusta procura in atti
Convenuto
NONCHÉ
( C.F. ) e ( C.F. CP_2 C.F._4 Controparte_3
) rapp.ti e difesi dall'Avv. Marco Conti giusta procura in atti C.F._5
1 OGGETTO: Azione di rivendica – Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_3 Pt_2
e convenivano in giudizio , e
[...] Parte_4 CP_1 CP_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice Controparte_3
adito, contrariis reiectis, accogliere la presente domanda e, per l'effetto: condannare il sig. CP_1
a: - interrompere immediatamente il suo utilizzo esclusivo dell'appartamento distinto in
[...]
Catasto Fabbricati al foglio n. 48, part. n. 299, sub. n. 9 e del garage distinto in Catasto Fabbricati
al foglio 48, part. n. 299, sub. 3, previa restituzione delle relative chiavi di ingresso agli odierni
attori, in modo da permettere a ciascun comproprietario di servirsi della cosa comune ai sensi
dell'art. 1102 c.c., ristabilendo un corretto uso del bene in comproprietà; - pagare in favore dei
sig.ri e un'indennità per il Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
mancato godimento del bene comune e dei relativi potenziali profitti, quantificata in € 9.400,00 a
quota o la diversa somma, anche minore, ritenuta di giustizia, oltre mensilità a scadere, interessi e
rivalutazione monetaria;
condannare i sig.ri e a: - rilasciare, Controparte_3 CP_2
ai sensi dell'art. 948 c.c., l'appartamento sito a Corvaro di Borgorose in via Giovanni XXIII,
distinto in Catasto Fabbricati al foglio n. 48, part. n. 299, sub. n. 9, libero e vuoto di persone e cose
diverse da quelle appartenenti ai proprietari;
- pagare in solido tra loro, in favore dei sig.ri
e un'indennità per Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
occupazione senza titolo, quantificata in € 9.400,00 a quota o la diversa somma, anche minore,
ritenuta di giustizia, oltre mensilità a scadere, interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di
spese e compensi come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara
antistatario”.
Riferivano gli attori che i coniugi e erano proprietari di Controparte_4 CP_5
un fondo rustico sito a Corvaro di Borgorose (RI), in via Giovanni XXIII, censito in
Catasto Rustico al foglio 48, part. 362 (già 341/b F.R.) – 342 F.R. – 299 (fabbricati rurali
A.U.) e che verso la seconda metà degli anni settanta, su detto fondo veniva realizzato un edificio a due piani, composto al suo interno da una serie di appartamenti indipendenti.
2 Con decreto del Pretore di Rieti del 16.12.1983 , e CP_1 Parte_2 [...]
venivano riconosciuti proprietari, per intervenuta usucapione, del Parte_1
summenzionato fondo rustico e dell'annesso fabbricato, in virtù di quanto previsto dall'art. 1159 bis del codice civile, introdotto dalla L. 10 maggio 1976, n. 346. CP_1
, e nel 2009, con atto di divisione
[...] Parte_2 Parte_1
suddividevano i beni. Dalla divisione, a detta degli attori, restavano esclusi, oltre alla corte comune, l'ingresso e il vano scala distinto in Catasto Fabbricati al foglio 48, part. 299, sub. 5 anche il garage distinto in Catasto Fabbricati al foglio 48, part. n. 299, sub. 3 e l'appartamento distinto in Catasto Fabbricati al foglio n. 48, part. n. 299, sub. n. 9 di comune proprietà per un terzo dei coniugi e per un Parte_1 Parte_3
terzo dei coniugi e e per il restante terzo del sig. Parte_2 Parte_4 [...]
celibe. Nell'appartamento contraddistinto al sub. 9 avevano convissuto i coniugi CP_1
ed assieme con il figlio Dopo il decesso Controparte_4 CP_5 CP_1
di (11.12.2009), sostengono gli attori, che ( figlia di e CP_4 CP_2 CP_4
e suo marito si trasferivano nell'appartamento sub 9. CP_5 Controparte_3
Allorquando in data 19.01.2016 veniva a mancare anche la signora , CP_5
l'esclusivo uso dell'immobile restava in capo a ed ai coniugi CP_1 CP_2
e Poiché aveva le chiavi di accesso dei portoni di Controparte_3 CP_1
ingresso avrebbe impedito agli altri comproprietari di poter utilizzare l'appartamento in comproprietà. Con diffide gli attori invitavano e CP_1 CP_2 CP_3
lasciar utilizzare loro l'immobile con richiesta di indennità di occupazione.
[...]
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta e CP_1
domanda riconvenzionale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia
all'IIl.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa - in via preliminare
dichiarare il difetto di ius postulandi in capo al difensore di parte attrice per le ragioni spiegate al
punto 1) della parte motiva del presente atto;
dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle
sig. re e per i motivi indicati al punto 2) della parte motiva del Parte_4 Parte_3
presente atto;
- nel merito rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondate in fatto
ed in diritto, per i motivi sopra indicati al punto 3; - in via riconvenzionale per i motivi indicati al
3 punto 4, previo accertamento della natura illegittima della porzione di fabbricato costruita sulla
corte comune in adiacenza all'appartamento distinta in C.F. del Comune di Borgorose al foglio 48,
part. 299, sub 1, ordinare al sig. la demolizione dello stesso ed il ripristino dello Parte_1
stato dei luoghi;
ordinare inoltre allo stesso la rimozione del gazebo in ferro installato sulla corte
comune ed ordinare al sig. la rimozione dei blocchi di cemento depositati sulla Parte_2
corte comune, con condanna dei medesimi, ognuno per le rispettive ragioni, al risarcimento dei
danni subiti dal . Con vittoria di spese e compenso di lite”. CP_1
Eccepiva il convenuto la carenza di legittimazione attiva in capo a CP_1 Pt_3
e in quanto avevano contratto matrimonio dopo il riconoscimento di
[...] Parte_4
acquisto per usucapione dei beni immobili in capo a e Parte_1 Pt_2
Affermava, nel merito, che l'immobile in questione era di proprietà di
[...] CP_2
e non degli attori e lui era ospite della sorella. In via riconvenzionale chiedeva il
[...]
risarcimento dei danni arrecati da e per aver lasciato il Parte_2 Parte_1
primo nella corte comune un gran numero di blocchi di cemento ed il secondo per aver costruito in modo illegittimo una porzione di fabbricato sulla corte comune e installato un gazebo in ferro, con contestuale richiesta di demolizione di entrambi, il tutto oltre risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio anche con Controparte_6
comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale chiedendo l'accogliento
Pt_ delle seguenti conclusioni: “Piaccia all' o Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e difesa disattesa, -in via preliminare, dichiarare il difetto di ius postulandi in capo al difensore di
parte attrice per le ragioni spiegate al punto 1) della parte motiva del presente atto;
dichiarare la
carenza di legittimazione attiva delle sig.re e per i motivi indicati al Parte_4 Parte_3
punto 2) della parte motiva del presente atto;
- nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto
infondata in fatto ed in diritto per le ragioni spiegate ai punto 3) e 4) della parte motiva del
presente atto dichiarando, in ogni caso, la nullità e comunque l'inefficacia del decreto del Pretore
di Rieti del 16. 12. 1983, registrato a Rieti il 06.04.1984 al n. 347; -In via riconvenzionale previo
accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per
oltre venti anni da parte della sig.ra degli immobili distinti in Catasto Fabbricati CP_2
4 del Comune di Borgorose (RI), al foglio 48, part. 299 sub 9 e sub 3, dichiarar, ai sensi dell'art. 1
158 c.c.., l'acquisto degli immobili medesimi per maturata usucapione in favore della sig.ra
ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri CP_2
immobiliari competente. Con vittoria di spese e compenso di lite”. Riferivano i convenuti che l'appartamento sub 9 e il garage sub. 3 era nel loro possesso dal 02.07.1978 quando la madre di gravemente malata, venne dimessa dall'ospedale e riportata CP_2
nell'immobile ove viveva con il marito. All'epoca, affermano i convenuti, vivevano nell'immobile anche i fratelli , e fino a quando nel 79 e nell'81 Parte_1 Pt_2 CP_1
e si sposarono andando ad abitare altrove. Rimaneva nell'immobile Parte_1 Pt_2
unitamente ai convenuti e anche il quale non poteva accedere CP_2 CP_3 CP_1
all'appartamento di sua proprietà posta nella costruzione (sub 10) perché gli attori non consentivano i lavori di ultimazione e rifinitura della porzione comune dell'immobile.
Veniva eccepita anche la nullità del decreto dove veniva riconosciuta la usucapione dei beni immobili avvenuta nel 1979 e ciò in quanto il terreno ove era stato costruito l'immobile era stato acquistato dai genitori con atto del 16.12.1972 e l'istanza per il riconoscimento della usucapione veniva presentata nel 1979 quando , nato nel 1961, CP_1
non era ancora maggiorenne. Con domanda riconvenzionale e CP_2 CP_3
chiedevano accertarsi la proprietà dell'immobile ab origine in capo a
[...] [...]
per averlo usucapito dal 1978 comportandosi come proprietaria. CP_2
Alla udienza di prima comparizione le parti si riportavano agli scritti difensivi e chiedevano concedersi i termini 183 c.p.c.. Alla udienza del 08.11.2018 il procuratore di parte attrice chiedeva, in considerazione della eccezione preliminare della carenza di legittimazione atti di e che la causa proseguisse solo con gli Parte_4 Parte_3
attori e ed i convenuti accettavano la rinuncia con Parte_1 Parte_2
condanna alle spese. Con ordinanza del 06.12.2018 il Giudice disponeva la separazione della causa tra e ed i convenuti , Parte_3 Parte_4 CP_1 CP_3
e disponendo la prosecuzione tra e
[...] CP_2 Parte_2 [...]
– quali attori – e , e – quali Parte_1 CP_1 Controparte_3 CP_2
convenuti.
5 Con separata sentenza n. 638/2018 pubblicata il 06.12.2018, il Giudice dichiarava l'estinzione del giudizio con e per rinuncia agli atti. Parte_3 Parte_4
Nel corso del presente giudizio venivano escussi in interrogatorio formale , CP_2
, e ed i testi Controparte_3 Parte_1 Parte_2 CP_1
ammessi. Conclusa l'istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed in seguito trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc per deposito memorie conclusionali e repliche.
NEL MERITO
Gli attuali attori e – alla luce della sentenza parziale emessa Parte_1 Parte_2
in corso di causa con la quale veniva dato atto della rinuncia da parte di e Parte_3
al giudizio - hanno proposto un'azione di rivendica dell'immobile censito al Parte_4
Catasto fabbricati del comune di Corvaro di Borgorose al foglio n. 48, part. n. 299, sub. n.
9 (appartamento) e dell'immobile distinto in Catasto Fabbricati al foglio 48, part. n. 299,
sub. 3 (garage) di cui si dichiaravano comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno,
unitamente al fratello , per essere i suddetti beni occupati da e dalla CP_1 CP_1
sorella e dal di lei coniuge. A fronte di una occupazione di un bene in CP_2
comune richiedevano la restituzione dello stesso per poterlo usare, nonché ottenere un riconoscimento del danno subito per l'occupazione. I convenuti da un alto CP_1
e e dall'altro contestavano la richiesta avanzata dagli CP_2 Controparte_3
attori; in particolare i convenuti e nel proporre CP_2 Controparte_3
domanda riconvenzionale, chiedevano il riconoscimento in favore di CP_2
dell'acquisto per usucapione dei suddetti beni per il possesso continuato e continuativo degli stessi a decorrere dal 1978, mentre nel proporre domanda CP_1
riconvenzionale, chiedeva di accertare la natura illegittima della porzione di fabbricato costruita sulla corte comune in adiacenza all'appartamento distinta in Catasto Fabbricati
del Comune di Borgorose al foglio 48, part. 299, sub 1 e, di conseguenza, con richiesta di demolizione dello stesso ed il ripristino dello stato dei luoghi, oltre alla rimozione di un gazebo in ferro installato sulla corte comune;
chiedeva, altresì, di ordinare al sig. Pt_2
la rimozione dei blocchi di cemento depositati sulla corte comune, con
[...]
6 condanna dei medesimi, ognuno per le rispettive ragioni, al risarcimento dei danni subiti da . CP_1
Gli immobili in contestazione rientrano in un più ampio complesso di beni siti in Corvaro
ed edificati da e , genitori degli attori e di due dei Controparte_4 CP_5
convenuti. Dagli atti allegati al fascicolo d'ufficio è emerso come la costruzione dell'intero edificio venne realizzata a decorrere dal 1973 (data in cui venne affidato il progetto della costruzione al geom. con autorizzazione della Regione Lazio nel CP_7
1976 e certificato di agibilità nel medesimo anno rilasciato dal Comune di Borgorose. In
data 14.02.1979 venne presentata da , e Parte_1 Parte_2 CP_1
istanza al Pretore di Rieti per il riconoscimento in loro favore dell'acquisto per
[...]
usucapione speciale piccola proprietà rurale delle particelle 362 – 342 e 299 per possesso continuativo e per oltre 15 anni.
Nel controllare le date di nascita delle parti istanti (1953, 1960 e 1964) , la data di acquisto da parte dei genitori del terreno ( 1972), la abitabilità dell'immobile ( 1976) e la data di presentazione della istanza ( 1979) si rileva come non possa ritenersi dimostrato il possesso continuato e continuativo del bene per oltre 15 anni. Senza contare che , CP_1
nato nel giugno 1961, al momento del deposito della istanza ( febbraio 1979) aveva 17
anni. Rilevate le evidenti incongruenze del decreto, lo stesso per giurisprudenza consolidata non assume valore di sentenza. La Suprema Corte di Cassazione ( cfr. con sentenza n. 21601 del 28.07.2021) in tema di usucapione speciale, ha spiegato che il decreto di riconoscimento della proprietà rurale, di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 346,
non ha valore di sentenza e, quindi, è inidoneo a passare in cosa giudicata, conferendo soltanto una presunzione di appartenenza del bene a favore del suo beneficiario fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3 della citata legge, non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà. Da ciò deriva che, pur in difetto di opposizione, non è precluso al proprietario del bene di far accertare il proprio diritto dominicale in un giudizio ordinario, onde ottenere una statuizione che abbia idoneità a passare in giudicato ed a divenire, dunque, incontrovertibile (cfr. Cass. civ. n. 21016/2016,
Cass, civ, n. 26759/2018).
7 Ora, posto che il decreto emesso dal Pretore non ha valore di giudicato, non risulta in alcun modo provato il possesso continuato e continuativo per 15 anni dei beni in questione da parte degli istanti: il terreno veniva acquistato dai genitori nel 1972 , la costruzione veniva iniziata nel 1973, autorizzata nel 1976 e nel 1979 veniva presentata l'istanza da parte di soggetti che non potevano certamente averne il possesso per il tempo richiesto dalla legge.
Ciò detto, risulta invece dimostrato in atti che ( unitamente al marito) ha CP_2
posseduto i beni oggetto di causa dal 1978 e quindi da prima che il Pretore pronunciasse il suo decreto nel 1983. Dalle prove testimoniali assunte nel corso di causa e dalla documentazione prodotta si evince che , madre degli attori e di due dei CP_5
convenuti, sino alla sua morte avvenuta in data 19.01.2016 risultava vivere nell'appartamento censito al sub 9, mentre non risulta in atti che e Parte_1 Pt_2
abbiamo continuato ad abitare l'immobile oggetto di causa successivamente al loro matrimonio avvenuto nel 1979 e nel 1981. La sorella invece si sarebbe trasferita in CP_2
detto immobile a decorrere dal 1978 allorquando la madre veniva dimessa dall'ospedale.
Il fratello in sede di interrogatorio formale deferitogli, ha confermato la CP_1
circostanza (“ affermo che l'appartamento è di mia sorella perché le spetta, dal momento che abita
lì dal 1978, con i nostri genitori, finché sono stati in vita. e ci vivono tutt'ora….. CP_2 CP_3
loro abitano lì dal 02/07/1978, vivono lì, dormono lì, ancora tutt'ora ….), riconoscendo un possesso di fatto in capo alla sorella (“ preciso che abbiamo escluso l'appartamento dalla CP_2
divisione perché non era nostro, ma di ). L'interrogatorio formale è un mezzo CP_2
diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente ( cfr. tra le tante Cass. civ.
ordinanza 29472/2023): se una delle parti a processo confessa un determinato fatto sfavorevole a se stesso, questa confessione non sarà solamente una prova, ma una prova che non può più essere contrastata: il Giudice è obbligato a riconoscere come veri i fatti che sono oggetto di interrogatorio e di confessione che divengono prova vincolante .
La occupazione dell'immobile censito al catasto fabbricati foglio n. 48, part. n. 299, sub. n.
9 dalla dal 1978 veniva confermata anche dalla sorella ( CP_2 Persona_1
8 “i miei genitori abitavano al sub 9 del medesimo palazzo dal 02.07.1978 : i miei fratelli
inizialmente abitavano nella casa vecchia dei genitori;
successivamente abbiamo trasferito mia
madre al sub 9 anche mio padre, con mia sorella e suo marito si sono traferiti lì”), dal fratello il quale nel riconoscere la proprietà dell'immobile de quo in capo a Persona_2 [...]
affermava che è “ospite di mia sorella”, da cugino delle CP_2 CP_1 Persona_3
parti in causa, il quale confermava che la con il marito vivono CP_2
nell'appartamento sub 9 e utilizzano il garage sin dal 02.07.1978 ( “ è vero quanto mi si
legge. Io andavo a trovare mia zia quasi tutti i sabato e domenica da quando si è CP_5
operata penso fosse l'anno 1978… posso dire che mio zio aveva dato le chiavi di Controparte_4
casa di cui si tratta alla figlia;
ho visto personalmente consegnare le chiavi alla figlia .. CP_2
nella casa dopo la morte dei genitori la sig.ra e vivono nella casa CP_2 Controparte_3
… vivono nella casa e vi dormono pure dal 1978 … invece non si sono mai visti nella casa
e neppure per la morte della madre … a mia conoscenza nessuno ha Pt_2 Parte_1
mai chiesto di poter entrare nella casa “), dalla cognata che affermava “ Persona_4
quando riportarono a casa c'ero anche io e posso dire che e il marito si trasferirono CP_5 CP_2
lì per assistere la madre … è vero solo loro ( adr. e e CP_2 CP_1 Controparte_3
hanno le chiavi dell'appartamento e del garage …andavo spesso a casa loro e a trovare ed CP_5
è capitato che quando ero in casa ho visto che i fratelli e dovevano Parte_2 Parte_1
suonare il campanello per entrare”.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a
9 tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ( cfr. Cassazione Civile, sezione VI,
7 settembre 2018, n. 21873) È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
In merito alla domanda riconvenzionale proposta da circa la illegittima CP_1
costruzione posta in essere da quale avancorpo della sua proprietà, si Parte_1
rileva come detta costruzione risulta presente nella planimetria del progetto in sanatoria approvato nel 2009, depositato in atti, e venne effettivamente edificata da Parte_1
come provato anche dai testi escussi sul punto. Appurata l'avvenuta costruzione
[...]
ad opera dal è evidente che tale costruzione è stata edificata su terreno Parte_1
di proprietà comune e quindi in parte di proprietà anche del Non Parte_1
risulta provato in atti alcuna contestazione in merito a detta costruzione risalente nel tempo se non con il presente giudizio. Anche se viene eccepita una violazione delle distanze legali, non è stata fornita prova di tale violazione. Ne consegue che la domanda non appare sufficiente provata. Parimenti per quanto attiene al gazebo che, trattandosi di costruzione non permanente deve ritenersi di relativo impatto. Dalla produzione fotografica in atti si evince che tale costruzione amovibile si trova collocata in una zona della corte comune e pertanto utilizzabile dai comproprietari. Non è stata fornita prova che il bene sia di uso esclusivo del solo Parte_1
Per quanto attiene alla questione attinente ai blocchi di cemento allocati nella corte comune, emerge in atti che tale materiale venne ivi collocato in seguito alla mancata costruzione di un divisorio con la proprietà adiacente. Non viene tuttavia fornita alcuna motivazione a che tali blocchi, non utilizzati per la recinzione, dovessero permanere in loco e non rimossi ad opera di chi li aveva portati, ma poi non utilizzati. Poichè la permanenza in loco non trova alcuna giustificazione se non una occupazione di suolo
10 comune, appare fondata la richiesta di rimozione. Non essendo tuttavia provato il danno economico che tale posizionamento di beni abbia arrecato al deve essere CP_1
respinta la domanda di risarcimento danni.
In conclusione, la domanda formulata da parte attrice non risulta provata e pertanto dovrà essere respinta;
l'espletata istruttoria, mediante produzione documentale ed escussione testi ha confermato che ha posseduto l'immobile come unico CP_2
proprietario in modo continuato, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, tale da giustificare nei medesimi l'animus possidendi e, quindi, l'acquisizione della proprietà
esclusiva degli immobili oggetto di causa. Deve quindi anche essere respinta la domanda attorea formulata nei confronti di di utilizzo dell'immobile sub 9 e del CP_1
garage in quanto in relazione all'avvenuto riconoscimento in capo a CP_2
dell'acquisto per usucapione spetterà a quest'ultima ogni eventuale decisione sulla permanenza del nell'immobile. CP_8
Risulta altresì provata la presenza di blocchi di cemento sulla parte comune senza l'assenso dei restanti proprietari e, pertanto deve ritenersi accoglibile la domanda di rimozione dei blocchi di cemento ad opera di . Parte_2
Non risulta di contro provata la domanda riconvenzionale formulata da di CP_1
demolizione della costruzione posta in essere da e la rimozione del Parte_1
gazebo per le motivazioni esposte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo calcolate sul valore della causa ( euro 90.280,00 ) e tenuto conto anche delle reciproche soccombenze .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di dichiarando l'avvenuto acquisto per usucapione CP_2
a titolo originario ex art.1158 c.c degli immobili distinti in Catasto Fabbricati del Comune
di Borgorose (RI), al foglio 48, part. 299 sub 9 e sub 3 e per l'effetto, ordina alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) competente e
11 all'Ufficio Tecnico Erariale di provvedere alle variazione catastali e alle relative trascrizioni con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Accoglie la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di CP_1
e conseguente condanna alla rimozione dei blocchi di cemento Parte_2
depositati sulla corte comune a sua cura e spese.
Respinge la domanda formulata da e nei confronti Parte_2 Parte_6
di e in quanto infondata e non provata CP_1 CP_2 Controparte_3
Respinge la domanda formulata da nei confronti di di CP_1 Parte_1
demolizione della porzione di fabbricato costruito in adiacenza all'appartamento distinta in catasto fabbricati del comune di Borgorose al foglio 48 part. 299 sub 1 in quanto infondata e non provata
Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese del presente giudizio in favore di e che liquida in CP_2 Controparte_3
ragione di euro 14.103,00 oltre accessori come per legge.
Condanna e al pagamento delle spese del presente Parte_2 Parte_1
giudizio in favore di che liquida in ragione di euro 7.051,00 oltre accessori CP_1
di legge, con compensazione per il 50% in considerazione della reciproca soccombenza in ordine alla domanda diretta formulata dagli attori nei confronti di e alla CP_1
domanda riconvenzionale spiegata nei confronti di Parte_1
Così deciso in Rieti, lì 16.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
12