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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 345/2022 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 345/2022 vertente
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Calogero (C.F.: ) - pec: e dall' Avv. C.F._2 Email_1
Daniela Carbone (C.F.: ) – pec: C.F._3 Email_2
appellante
CONTRO
(P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Miceli (C.F.:
– pec: e dall'avv. Maria Antonietta C.F._4 Email_3
Abramo (C.F.: ) – pec: C.F._5 Email_4
appellata
OGGETTO: contratto di assicurazione - appello avverso la sentenza n. 601/2022 emessa dal
Tribunale di Palmi il 30.05.2022 e pubblicata il 31.05.2022, nel procedimento n. 1785/2017.FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado notificato il 3.11.2017, e Parte_2 Parte_1
citavano in giudizio la al fine di ottenere il risarcimento per i Controparte_2
danni materiali, fisici e patrimoniali riportati da ed i danni materiali causati alla Parte_2
vettura di proprietà di da un sinistro stradale verificatosi nella notte tra il 31.12.2013 Parte_1
e 1.01.2014. Gli attori adducevano a tal fine che il sinistro rientrava tra i rischi coperti dalla polizza assicurativa stipulata con detta compagnia assicuratrice.
Si costituiva la eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva. Sempre in via preliminare, eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ulteriore diritto che esuli dalla polizza RCA auto, per decorso del termine prescrizionale biennale. Nel merito contestava la domanda attorea reputando che l'incidente fosse imputabile alla esclusiva colpa della conducente e alle cattive condizioni atmosferiche e stradali, non rientrando, pertanto, tra i rischi assicurati.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico-legale.
Con sentenza n. 601/2022, il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda proposta da Parte_2 condannando la al pagamento della somma di € 1.132,82, oltre Controparte_2
interessi dalla data della domanda sino al soddisfo. Rigettava, invece, la domanda proposta da Pt_1
[...]
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il giorno 04.07.2022, impugnava la Parte_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale di Palmi aveva rigettato la domanda proposta dall'attore ritenendo che la polizza stipulata non prevedeva alcun indennizzo per i danni materiali subiti dal veicolo in caso di sinistri causati da negligenza o imprudenza del conducente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07/11/2022 parte appellata contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure, con condanna dell'appellante al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Con istanza depositata in data 31.10.2022, parte appellante dichiarava di rinunciare al presente giudizio promosso contro la e seguiva, in data 21.11.2022, il Controparte_2
deposito di atto di transazione sottoscritto tra le parti in causa.
Con decreto pubblicato il 12.02.2024 veniva fissata, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la prima effettiva udienza di trattazione alla data del 03 aprile 2025. Alla suddetta prima udienza celebrata entrambe le parti, benché regolarmente costituite e raggiunte dalla comunicazione del decreto che fissava la trattazione scritta, non depositavano note di trattazione e, preso atto che ciò equivale a mancata comparizione in udienza, con provvedimento pubblicato il 07.04.2025 veniva fissata, ai sensi dell'art. 348 comma 2 cpc, altra udienza collegiale al
24 aprile 2025, anche questa sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Considerato che neppure a questa ultima udienza collegiale nessuna delle parti costituite - benché ritualmente notiziate entrambe - depositava note di trattazione, con ordinanza in data 29.04.2025 la causa veniva posta in decisione senza termini
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante dopo essersi costituita ha omesso di presentare note scritte sia alla prima effettiva udienza di trattazione , sia alla successiva (entrambe fissate in trattazione scritta ex art 127 ter cpc), benché avvisata dell'operatività dell'art 348 comma II cpc con provvedimenti ritualmente comunicati. Tale condotta è sostanzialmente assimilabile alla assenza della parte alle udienze..
Alla luce di tutto quanto esposto, la condotta dell'appellante integra, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 348, comma 2, c.p.c. e, per tali ragioni, deve essere dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio di appello.
Pur essendo stato prodotto in atti una transazione fra le parti, l'omesso deposito di note da tutte le parti non consente l'esame del merito né di pervenire ad una decisione diversa da quella in rito che si assume in questa sede.
La declaratoria di improcedibilità comporterebbe la condanna alle spese del giudizio di parte appellante da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022.
Tuttavia nella specie è stata versata in atti la transazione con la quale le parti dichiarano di voler compensare le spese del giudizio;
circostanza che può essere valorizzata come rinuncia alla spese anche ai presenti fini , non avendo più neppure parte appellata coltivato l'appello, non presentando le note di trattazione dopo la costituzione del 7.11.2022
Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, poiché è stata emessa sentenza di improcedibilità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro avverso la sentenza la sentenza n. Parte_1 Controparte_2
601/2022 emessa dal Tribunale di Palmi e pubblicata il 31.05.2022, nel procedimento n.
1785/2017, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio di appello ex art 348 cpc;
- spese compensate
Da atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante la pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 345/2022 vertente
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Calogero (C.F.: ) - pec: e dall' Avv. C.F._2 Email_1
Daniela Carbone (C.F.: ) – pec: C.F._3 Email_2
appellante
CONTRO
(P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Miceli (C.F.:
– pec: e dall'avv. Maria Antonietta C.F._4 Email_3
Abramo (C.F.: ) – pec: C.F._5 Email_4
appellata
OGGETTO: contratto di assicurazione - appello avverso la sentenza n. 601/2022 emessa dal
Tribunale di Palmi il 30.05.2022 e pubblicata il 31.05.2022, nel procedimento n. 1785/2017.FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado notificato il 3.11.2017, e Parte_2 Parte_1
citavano in giudizio la al fine di ottenere il risarcimento per i Controparte_2
danni materiali, fisici e patrimoniali riportati da ed i danni materiali causati alla Parte_2
vettura di proprietà di da un sinistro stradale verificatosi nella notte tra il 31.12.2013 Parte_1
e 1.01.2014. Gli attori adducevano a tal fine che il sinistro rientrava tra i rischi coperti dalla polizza assicurativa stipulata con detta compagnia assicuratrice.
Si costituiva la eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva. Sempre in via preliminare, eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ulteriore diritto che esuli dalla polizza RCA auto, per decorso del termine prescrizionale biennale. Nel merito contestava la domanda attorea reputando che l'incidente fosse imputabile alla esclusiva colpa della conducente e alle cattive condizioni atmosferiche e stradali, non rientrando, pertanto, tra i rischi assicurati.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico-legale.
Con sentenza n. 601/2022, il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda proposta da Parte_2 condannando la al pagamento della somma di € 1.132,82, oltre Controparte_2
interessi dalla data della domanda sino al soddisfo. Rigettava, invece, la domanda proposta da Pt_1
[...]
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il giorno 04.07.2022, impugnava la Parte_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale di Palmi aveva rigettato la domanda proposta dall'attore ritenendo che la polizza stipulata non prevedeva alcun indennizzo per i danni materiali subiti dal veicolo in caso di sinistri causati da negligenza o imprudenza del conducente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07/11/2022 parte appellata contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure, con condanna dell'appellante al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Con istanza depositata in data 31.10.2022, parte appellante dichiarava di rinunciare al presente giudizio promosso contro la e seguiva, in data 21.11.2022, il Controparte_2
deposito di atto di transazione sottoscritto tra le parti in causa.
Con decreto pubblicato il 12.02.2024 veniva fissata, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la prima effettiva udienza di trattazione alla data del 03 aprile 2025. Alla suddetta prima udienza celebrata entrambe le parti, benché regolarmente costituite e raggiunte dalla comunicazione del decreto che fissava la trattazione scritta, non depositavano note di trattazione e, preso atto che ciò equivale a mancata comparizione in udienza, con provvedimento pubblicato il 07.04.2025 veniva fissata, ai sensi dell'art. 348 comma 2 cpc, altra udienza collegiale al
24 aprile 2025, anche questa sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Considerato che neppure a questa ultima udienza collegiale nessuna delle parti costituite - benché ritualmente notiziate entrambe - depositava note di trattazione, con ordinanza in data 29.04.2025 la causa veniva posta in decisione senza termini
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante dopo essersi costituita ha omesso di presentare note scritte sia alla prima effettiva udienza di trattazione , sia alla successiva (entrambe fissate in trattazione scritta ex art 127 ter cpc), benché avvisata dell'operatività dell'art 348 comma II cpc con provvedimenti ritualmente comunicati. Tale condotta è sostanzialmente assimilabile alla assenza della parte alle udienze..
Alla luce di tutto quanto esposto, la condotta dell'appellante integra, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 348, comma 2, c.p.c. e, per tali ragioni, deve essere dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio di appello.
Pur essendo stato prodotto in atti una transazione fra le parti, l'omesso deposito di note da tutte le parti non consente l'esame del merito né di pervenire ad una decisione diversa da quella in rito che si assume in questa sede.
La declaratoria di improcedibilità comporterebbe la condanna alle spese del giudizio di parte appellante da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022.
Tuttavia nella specie è stata versata in atti la transazione con la quale le parti dichiarano di voler compensare le spese del giudizio;
circostanza che può essere valorizzata come rinuncia alla spese anche ai presenti fini , non avendo più neppure parte appellata coltivato l'appello, non presentando le note di trattazione dopo la costituzione del 7.11.2022
Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, poiché è stata emessa sentenza di improcedibilità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro avverso la sentenza la sentenza n. Parte_1 Controparte_2
601/2022 emessa dal Tribunale di Palmi e pubblicata il 31.05.2022, nel procedimento n.
1785/2017, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio di appello ex art 348 cpc;
- spese compensate
Da atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante la pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito