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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.361/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
Dr.Vito SAVINO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 16 Gennaio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data 05.11.2024 e vertente tra appellante – ricorrente in riassunzione) contro Parte_1 Controparte_1
(già e (già
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(appellate - resistente in riassunzione), avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex Cass. ord. n.22198/2024 in data 06/08/2024 sull'appello avverso la sentenza n°309/2019 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 08.10.2019.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pesaro ha respinto il ricorso con cui Parte_1
aveva chiesto accertarsi l'illegittimità del licenziamento disciplinare comminatogli dalla Controparte_2
- alle cui dipendenze allega di essere stato addetto all'attività di autista, inquadrato nel quinto livello
[...] del CCNL di settore in forza di contratto di lavoro a tempo parziale formalizzato l'1 maggio 2015 e trasformato in rapporto a tempo pieno dall'1 settembre 2015 - nonché l'accertamento di spettanza delle differenze retributive maturate in relazione alle mansioni di fatto svolte, inquadrabili nel superiore quarto
1 livello, ed all'osservanza di un orario eccedente le 39 ore settimanali, oltre che alla mancata erogazione di altri emolumenti retributivi.
Questa Corte, con sentenza n.38/21 del 03/02/2021, ha respinto l'appello proposto da Parte_1
ritenendo infondati i motivi di gravame attinenti all'impugnativa di licenziamento, alle differenze retributive da superiore inquadramento, alle rivendicazioni inerenti al lavoro straordinario asseritamente prestato ed alla indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti.
Accogliendo parzialmente il ricorso di la Suprema Corte, con ord.n.22198/2024 in data Parte_1
06/08/2024, dopo aver respinto i motivi di ricorso attinenti all'impugnativa di licenziamento ed alle differenze retributive da superiore inquadramento e per prestazione di lavoro straordinario, ha cassato la sentenza impugnata per vizio di omessa pronuncia su un capo della domanda ed ha rinviato a questa
Corte, in diversa composizione, evidenziando che la sentenza di appello, avendo delibato esclusivamente
“le pretese del lavoratore inerenti le differenze retributive in quanto collegate esclusivamente al superiore inquadramento rivendicato, allo straordinario e alla mancata fruizione di ferie e permessi”, aveva del tutto omesso di statuire sulla domanda di “riconoscimento di differenze retributive inerenti ad automatismi contrattuali e altre voci retributive non ricomprese negli altri capi di domanda”.
Il giudizio è stato riassunto da il quale, evidenziato come la Suprema Corte avesse Parte_1
statuito che la Corte di Appello non si era pronunciata sulla domanda di “riconoscimento di differenze retributive inerenti ad automatismi contrattuali e altre voci retributive non ricomprese negli altri capi di domanda”, ha riproposto tutte le deduzioni, allegazioni e conclusioni inerenti tale capo della domanda.
Le parti appellate si sono costituite in giudizio ed hanno resistito all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei residui motivi di gravame, tenuto conto anche delle statuizioni passate in giudicato e delle carenze allegatorie in ordine alla domanda ancora sub iudice.
Come è noto, il giudizio di rinvio è un processo “chiuso”, teso ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
In quest'ordine di concetti, deve preliminarmente tenersi conto del passaggio in giudicato delle statuizioni di rigetto relative all'impugnativa di licenziamento, alle differenze retributive da superiore
2 inquadramento, alle rivendicazioni inerenti al lavoro straordinario asseritamente prestato ed alla indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti. Sulla base dei principi espressi nella sentenza rescindente va quindi affrontata in questa sede di rinvio la sola domanda di “riconoscimento di differenze retributive inerenti ad automatismi contrattuali e altre voci retributive non ricomprese negli altri capi di domanda”.
Tale capo della domanda era stato così sviluppato nell'originario ricorso ex art.414 c.p.c.: “la Società
– seguendo un disegno comune in danno a tutti gli altri dipendenti della assunto a CP_1
consolidata prassi aziendale – sottopagava il personale (come anche il ricorrente), di fatto: a) inserendo in busta paga ore di assenza non giustificata (in realtà lavorate!), che andavano ad erodere ed abbattere la paga mensile (e il relativo montante contributivo, ai fini anche pensionistici); b) inserendo come goduti ferie e permessi/ex festività in realtà mai fruiti (ad eccezione di circa 3 settimane di ferie all'anno), in coincidenza di giornate e ore effettivamente lavorate;
c) accantonando mensilmente un monte ore di ferie/permessi/ex festività in realtà inferiore a quanto spettante in virtù del CCNL;
d) erogando mensilmente ratei di 13ma e 14ma inferiori agli importi effettivamente dovuti in base ai minimi contrattuali;
e) accantonando mensilmente quote di TFR in misura inferiore agli importi dovuti in base al CCNL e all'art. 2120 c.c.; f) erogando trasferte in numero inferiore a quelle effettive e con compensi unitari inferiori ai minimi del CCNL. La corretta ricostruzione economica del rapporto intercorso, pertanto, comporta una riliquidazione delle spettanze retributive per l'intero periodo, previo riaccredito anche delle ore (lavorative e di ferie/permessi) indebitamente decurtate”.
Nel ricorso in riassunzione, tenuto conto della residua materia del contendere, l'appellante ha delimitato la domanda ai seguenti punti: a) accantonamento mensile di un monte ore di ferie/permessi/ex festività inferiore a quanto spettante in virtù del C.C.N.L.; b) erogazione mensile di ratei di 13ma e 14ma mensilità inferiori agli importi effettivamente dovuti in base ai minimi contrattuali;
c) accantonamento mensile di quote di TFR in misura inferiore agli importi dovuti in base al CCNL e all'art. 2120 c.c.; d) pagamento di trasferte in numero inferiore a quelle effettive (per ogni giorni di lavoro, infatti, compete la trasferta, allorchè il lavoratore sia stato comandato fuori sede in una fascia di impegno superiore alle 6 ore continuative, come nel caso in esame) e con compensi unitari inferiori ai minimi del CCNL;
e) omessa liquidazione dell'indennità di trasferta (e/o del rimborso a piè di lista) per i tempi di impiegati nei ritiri/consegne al di fuori della sede aziendale (fascia dalle 6 alle 12 ore di impegno); f) omesso pagamento del lavoro supplementare svolto nel periodo di assunzione con orario part-time (01.05.2015/01.09.2015).
Solo nelle note scritte di udienza ex art.127 ter c.p.c. depositate in data 15.01.2025 l'appellante ha cercato di inserire in giudizio allegazioni più puntuali, di cui tuttavia non può tenersi conto, sia perché ex art.414 n.4 c.p.c. tali difese avrebbero dovuto essere compiutamente svolte sin dal ricorso introduttivo
3 del giudizio di primo grado, sia perché le suddette note sono state depositate solo alle ore 17,27 del giorno precedente la scadenza del termine ex art.127 ter c.p.c., impedendo così alle controparti ogni possibile difesa, in chiara violazione del principio del contraddittorio.
Ciò premesso, le singole pretese vanno disaminate partitamente.
a) con riguardo al lamentato accantonamento mensile di un monte ore di ferie/permessi/ex festività inferiore a quanto spettante in virtù del C.C.N.L., deve tenersi conto del passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado che ha respinto la “domanda di differenze retributive collegate alla mancata fruizione di ferie e permessi, poiché, oltre ogni considerazione sul carattere più o meno generico della contestazione sollevata dal ricorrente avverso la contabilizzazione dei relativi dati nei prospetti paga redatti dalla parte datoriale, la circostanza del mancato godimento di ferie e permessi deve anch'essa formare oggetto non soltanto di puntuale allegazione, bensì di prova rigorosa e specifica, in specie per nulla fornita”. La domanda è quindi coperta da giudicato interno. Peraltro, la domanda risulta in effetti del tutto priva di puntuali allegazioni (non potendosi tener conto, per le ragioni dette, delle note scritte di udienza ex art.127 ter c.p.c. depositate in data 15.01.2025), atteso che l'appellante si è limitato solo ad una generica ed indeterminata contestazione e ad allegare un proprio conteggio di parte parametrato al livello 4S (che non spetta, come da giudicato interno formatosi sulla domanda di superiore inquadramento) e che, oltre ad essere del tutto privo di valore probatorio
(trattandosi di un atto di parte), non reca alcuna indicazione esplicativa circa lo sviluppo dei conteggi e, conseguentemente, in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione dei denunciati errori contabili. Ne segue che i conteggi nulla provano in ordine a tale capo della domanda, che va dunque disatteso.
b) Analoghe carenze allegatorie contraddistinguono le domande aventi ad oggetto la denunciata erogazione mensile di ratei di 13ma e 14ma mensilità in misura inferiore agli importi effettivamente dovuti in base ai minimi contrattuali ed il lamentato accantonamento mensile di quote di TFR in misura inferiore agli importi dovuti in base al CCNL e all'art. 2120 c.c.. Come è noto, nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità di oneri di allegazione, di contestazione e di prova, il ricorrente, in forza del disposto dell'art. 414 c.p.c., è tenuto ad indicare nell'atto introduttivo le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, sicché, qualora censuri la legittimità dei provvedimenti adottati dal datore di lavoro, deve indicare specificamente i profili di illegittimità ravvisati, atteso che l'onere della prova che incombe sulla controparte va comunque contenuto nei limiti della ragionevolezza, e non può essere esteso a circostanze che non siano state in alcun modo allegate. Ne segue che, in base al principio di necessaria circolarità tra gli oneri di allegazione e gli oneri probatori, sarebbe stato onere della parte attrice specificare – nell'atto introduttivo del giudizio – i fatti costitutivi e gli elementi posti a fondamento della domanda. In mancanza di ciò, le domande aventi ad oggetto le differenze sulle mensilità aggiuntive e sugli accantonamenti del trattamento di fine rapporto non possono essere accolte,
4 in assenza di elementi – anche semplicemente indiziari - volti a supportare l'esistenza del diritto fatto valere.
c) Per quanto concerne l'indennità di trasferta, la domanda è infondata, atteso che detto emolumento, a norma dell'art.62, comma 3, del C.C.N.L. Trasporto Merci (pacificamente applicabile, in quanto richiamato espressamente nel contratto di assunzione) spetta esclusivamente al “personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano” (cioè al personale viaggiante con qualifica di autista ed inquadrato nel livello 3°
Super e 3° livello Super Junior), mentre nella fattispecie il lavoratore appellante risulta inquadrato nel livello 5° (v. contratto di lavoro), come accertato dal Tribunale di Pesaro, prima, e da questa Corte di
Appello, poi, con statuizione che è ormai coperta da giudicato interno. A ciò si aggiunga che, sempre a norma del'art.62 C.C.N.L., l'indennità di trasferta spetta esclusivamente in relazione ai servizi extraurbani la cui durata complessiva (continuativa o meno) sia superiore alle sei ore, per cui l'appellante avrebbe dovuto puntualmente allegare il numero, la tipologia e la durata delle singole trasferte per poter beneficiare delle rivendicate indennità. In mancanza di ciò, non può che rilevarsi il difetto di sufficienti allegazioni in seno all'atto introduttivo del giudizio, il quale integra un radicale vizio della domanda attorea, che preclude in assoluto l'indagine istruttoria in quanto mina in radice la possibilità di individuare le circostanze di fatto elevabili ad oggetto di accertamento giudiziale, inibendo il puntuale delinearsi degli esatti contorni della res controversa. La domanda va quindi in parte qua respinta.
d) Quanto infine al lavoro supplementareasseritamentesvolto nel periodo di assunzione con orario part-time (01.05.2015/01.09.2015), non possono che reiterarsi le statuizioni (passate in giudicato) già rese con riguardo al lavoro straordinario che si assume svolto nel periodo di assunzione a tempo pieno. Il lavoro supplementare, al pari del lavoro straordinario, appartiene infatti a quelle prestazioni che devono essere provate dal lavoratore “ora per ora”, ossia con particolare rigore con riferimento agli orari di inizio e fine della prestazione e alle pause effettuate. Né il giudice può superare la carenza di allegazioni in ordine alla specifica prova delle singole ore di lavoro prestate facendo ricorso alla valutazione equitativa, potendo questa sopperire solo per quantificare un diritto che risulti già sufficientemente provato nell'an.
Nella fattispecie, l'appellante si è limitato a rivendicare genericamente il pagamento del “lavoro supplementare e/o straordinario (oltre la 39° ora settimanale e/o la 8° ora giornaliera), da retribuirsi con le maggiorazioni di cui al CCNL (30%)”, omettendo ogni allegazione in ordine alla tempistica lavorativa, in ordine alla quale, con specifico riferimento al periodo 01.05.2015/01.09.2015, non ha formulato alcuna richiesta istruttoria. In un simile contesto, pertanto, la domanda avente ad oggetto il lavoro supplementare non può che essere disattesa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pur con motivazione integrata.
5 Le conclusioni raggiunte comportano, quale logico corollario, l'assorbimento di ogni questione attinente alla responsabilità solidale ex art.29 D.Lgs.276/2003 ovvero ex art.1676 c.c..
Le spese di lite del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Restano ferme le spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado ed in quella di appello.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°309/2019 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 08.10.2019, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla Controparte_1
ed alla (già e (già le Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
spese di lite del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio, che liquida, per ciascun convenuto, in complessivi €.3.000,00 per il giudizio di Cassazione ed €.2.000,00 per la fase di rinvio, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16 Gennaio 2025 .
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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