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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5956 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 4649 /2022 da:
L'avv. PAVANETTO LUCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. Balas per , le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui Controparte_1
integralmente trascritte;
L'avv. Terrinoni per le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui CP_2
integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. TA IO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4649 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale, intimazione di pagamento e preavviso di iscrizione ipotecaria, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
AV
Opponente
E
Controparte_3
Opposta contumace
E
(C.F. , in persona Controparte_4 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampaolo Balas e Marco Andrea Morielli
Opposta
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_5 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Terrinoni
Terza chiamata
CONCLUSIONI
Come in atti
1 FATTO E DIRITTO
1.1. ha chiesto la declaratoria di inesistenza di titolo esecutivo e di Parte_1 conseguente nullità/inefficacia della cartella n. 11320190018737352002, notificata da
, il 24 gennaio 2020, con richiesta di pagamento di euro Controparte_6
Contr 193.227,00 a titolo di recupero garanzia concessa ex legge 662/1996 da a favore di e per la quale l'odierno opponete ha rilasciato fideiussione, nonché Controparte_8 della successiva intimazione di pagamento n. 11320229001568174/000 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11376202200000374000.
Ha dedotto: a) l'inesistenza di titolo esecutivo, necessario ai fini dell'esecuzione esattoriale, trattandosi di entrata di diritto privato;
b) la litispendenza rispetto alla causa pendente avanti al Tribunale di Milano (n. 30547/2020 r.g.), in cui ha dispiegato apposita Controparte_5 domanda riconvenzionale di pagamento basata sullo stesso titolo;
c) la nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust;
d) la decadenza ex art. 1957 c.c.; e) la carenza di prova dell'avvenuta escussione della garanzia. Contr 1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la chiamata in causa di
[...]
per essere manlevata in caso di accoglimento del motivo di nullità della CP_2 fideiussione.
1.3. Si è costituita la terza chiamata, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei propri confronti
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di litispendenza.
Al riguardo, si ricorda che “la litispendenza è un rapporto tra due o più cause - e non tra più procedimenti - che consente di individuare il giudice competente in base al criterio della prevenzione, qualora tra esse vi sia identità di "causa petendi ", di "petitum" ed esse pendano tra le stesse parti” (Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio 2004, n. 1302).
Nel caso di specie, tuttavia, difetta il presupposto dell'identità di part i, in quanto, dall'esame dell'atto di riassunzione dinanzi al Tribunale di Milano prodotto dall'opponente risulta che in quel giudizio sono parti soltanto lo stesso e la e non anche CP_2 CP_9
Inoltre, è diversa la causa petendi, in quanto i n questa sede si discute della pretesa avanzata Contr Cont in via esattoriale da e sulla base della legge 662/96, questione sconosciuta nel citato giudizio pendente presso il Tribunale di Milano.
Peraltro, al momento della decisione della presente causa, per come documentato dalla terza chiamata, il citato giudizio risulta definito con sentenza di primo grado, con appello limitato alle spese di lite.
3. Nel merito l'opposizione è infondata.
3.1. Infatti, per quel che riguarda la necessità di un titolo esecutivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “con l'unico motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
2 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. n. 46 del
26.2.1999. Si rileva che la sentenza impugnata ha respinto l'opposizione avverso la cartella esattoriale in parola contraddicendo la tesi di essa ricorrente secondo cui l'Istituto avrebbe dovuto premunirsi di un valido titolo esecutivo, prima di procedere ad esecuzione sulla base dell'art. 17 D.Lgs. n. 46/1999, giacché il credito riscosso è originato da un rapporto privato, ossia da un finanziamento stipulato dai ricorrenti con un Istituto bancario. Il rigetto dell'azione è fondato sulla riconosciuta natura pubblica del credito del resistente, che escluderebbe l'applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 46/1999. Tuttavia, si prosegue, la conclusione cui è pervenuta la Corte d'Appello è erronea, perché l'art. 21 cit. presuppone
l'origine pubblica o privata del credito, ma al momento del sorgere dello stesso. Non rileva Contr pertanto il fatto che il credito abbia natura pubblica per effetto della surrogazione di nei diritti di BNL, non potendo prescindersi dal fatto che esso ha avuto origine da un rapporto privato.
2.1 - Il ricorso è infondato.
Secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L . n. 662 del
1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanz ie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del
2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente" (così, tra le altre, Cass. n. 9657/2024; conf. Cass. n. 32148/2024, Cass. n. 3118/2024 e Cass. n.
1005/2023).
Pertanto, la decisione della Corte d'Appello si rivela corretta, perché conforme al suddetto principio” (Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2025, n. 17650).
Pertanto, con riferimento al recupero della garanzia ex legge 662/96, non è necessaria la formazione di un titolo esecutivo sotteso alla cartella di pagamento.
3.2. Va, poi, respinta la doglianza sulla nullità della fideiussione.
In primo luogo, si ricorda che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a ) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai
3 sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. civ., Sez. U, 30 dicembre
2021, n. 41994).
Pertanto, la nullità invocata potrebbe al più essere parziale, non emergendo alcun elemento idoneo a dimostrare che le clausole oggetto di doglianza siano state determinanti, non essendo sufficiente a tal fine la mera deduzione di parte opponente.
3.2.1. Inoltre, va respinta la doglianza relativa all' art. 1957 c.c.
Al riguardo, si evidenzia che “la fideiussione prestata senza limiti di tempo resta convenzionalmente sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. venendo meno solo in virtù dell'estinzione dell'obbligazione principale” (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio
1989, n. 786; cfr. anche Corte app. Milano, 31 dicembre 1999, secondo cui “non può ritenersi applicabile alla fideiussione rilasciata senza limiti di tempo il disposto di cui all'art. 1957 c.c., in quanto la previsione di tale norma non è logicamente compatibile con
l'intenzione delle parti di non porre un limite temporale all'efficacia della garanzia e di far durare la stessa per un periodo illimitato di tempo”, nonché nello stesso senso Tribunale
Arezzo, 13 giugno 2018, n. 6 47 e Tribunale Siena, sez. I, 18 gennaio 2020, n. 66).
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, la fideiussione medesima è stata prestata senza limite di durata ed è stata correlata all'adempimento delle obbligazioni e non alla scadenza
(all'art. 1 dell'atto di fideiussione si fa riferimento all'adempimento delle obbligazioni e non alla scadenza), deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.
3.3. Da ultimo va respinto il motivo relativo alla carenza di prova dell'escussione della Contr garanzia, in quanto, per come documentato da e ammesso e documentato anche dalla terza chiamata, la garanzia è stata escussa il 7 giugno 2019.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
TA IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da
[...]
che liquida in euro 7.700,00 (di cui 1.500,00 Controparte_4 per la fase di studio, 1.000,00 per la fase introduttiva, 3.000,00 per la fase di trattazione e
2.200,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge
4 3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, che liquida in euro 7.700,00 (di cui 1.500,00 per la fase di studio, 1.000,00 per la fase introduttiva, 3.000,00 per la fase di trattazione e 2.200,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge .
Così deciso in Venezia, 1 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. TA IO
5
L'avv. PAVANETTO LUCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. Balas per , le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui Controparte_1
integralmente trascritte;
L'avv. Terrinoni per le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui CP_2
integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. TA IO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4649 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale, intimazione di pagamento e preavviso di iscrizione ipotecaria, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
AV
Opponente
E
Controparte_3
Opposta contumace
E
(C.F. , in persona Controparte_4 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampaolo Balas e Marco Andrea Morielli
Opposta
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_5 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Terrinoni
Terza chiamata
CONCLUSIONI
Come in atti
1 FATTO E DIRITTO
1.1. ha chiesto la declaratoria di inesistenza di titolo esecutivo e di Parte_1 conseguente nullità/inefficacia della cartella n. 11320190018737352002, notificata da
, il 24 gennaio 2020, con richiesta di pagamento di euro Controparte_6
Contr 193.227,00 a titolo di recupero garanzia concessa ex legge 662/1996 da a favore di e per la quale l'odierno opponete ha rilasciato fideiussione, nonché Controparte_8 della successiva intimazione di pagamento n. 11320229001568174/000 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11376202200000374000.
Ha dedotto: a) l'inesistenza di titolo esecutivo, necessario ai fini dell'esecuzione esattoriale, trattandosi di entrata di diritto privato;
b) la litispendenza rispetto alla causa pendente avanti al Tribunale di Milano (n. 30547/2020 r.g.), in cui ha dispiegato apposita Controparte_5 domanda riconvenzionale di pagamento basata sullo stesso titolo;
c) la nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust;
d) la decadenza ex art. 1957 c.c.; e) la carenza di prova dell'avvenuta escussione della garanzia. Contr 1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la chiamata in causa di
[...]
per essere manlevata in caso di accoglimento del motivo di nullità della CP_2 fideiussione.
1.3. Si è costituita la terza chiamata, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei propri confronti
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di litispendenza.
Al riguardo, si ricorda che “la litispendenza è un rapporto tra due o più cause - e non tra più procedimenti - che consente di individuare il giudice competente in base al criterio della prevenzione, qualora tra esse vi sia identità di "causa petendi ", di "petitum" ed esse pendano tra le stesse parti” (Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio 2004, n. 1302).
Nel caso di specie, tuttavia, difetta il presupposto dell'identità di part i, in quanto, dall'esame dell'atto di riassunzione dinanzi al Tribunale di Milano prodotto dall'opponente risulta che in quel giudizio sono parti soltanto lo stesso e la e non anche CP_2 CP_9
Inoltre, è diversa la causa petendi, in quanto i n questa sede si discute della pretesa avanzata Contr Cont in via esattoriale da e sulla base della legge 662/96, questione sconosciuta nel citato giudizio pendente presso il Tribunale di Milano.
Peraltro, al momento della decisione della presente causa, per come documentato dalla terza chiamata, il citato giudizio risulta definito con sentenza di primo grado, con appello limitato alle spese di lite.
3. Nel merito l'opposizione è infondata.
3.1. Infatti, per quel che riguarda la necessità di un titolo esecutivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “con l'unico motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
2 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. n. 46 del
26.2.1999. Si rileva che la sentenza impugnata ha respinto l'opposizione avverso la cartella esattoriale in parola contraddicendo la tesi di essa ricorrente secondo cui l'Istituto avrebbe dovuto premunirsi di un valido titolo esecutivo, prima di procedere ad esecuzione sulla base dell'art. 17 D.Lgs. n. 46/1999, giacché il credito riscosso è originato da un rapporto privato, ossia da un finanziamento stipulato dai ricorrenti con un Istituto bancario. Il rigetto dell'azione è fondato sulla riconosciuta natura pubblica del credito del resistente, che escluderebbe l'applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 46/1999. Tuttavia, si prosegue, la conclusione cui è pervenuta la Corte d'Appello è erronea, perché l'art. 21 cit. presuppone
l'origine pubblica o privata del credito, ma al momento del sorgere dello stesso. Non rileva Contr pertanto il fatto che il credito abbia natura pubblica per effetto della surrogazione di nei diritti di BNL, non potendo prescindersi dal fatto che esso ha avuto origine da un rapporto privato.
2.1 - Il ricorso è infondato.
Secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L . n. 662 del
1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanz ie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del
2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente" (così, tra le altre, Cass. n. 9657/2024; conf. Cass. n. 32148/2024, Cass. n. 3118/2024 e Cass. n.
1005/2023).
Pertanto, la decisione della Corte d'Appello si rivela corretta, perché conforme al suddetto principio” (Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2025, n. 17650).
Pertanto, con riferimento al recupero della garanzia ex legge 662/96, non è necessaria la formazione di un titolo esecutivo sotteso alla cartella di pagamento.
3.2. Va, poi, respinta la doglianza sulla nullità della fideiussione.
In primo luogo, si ricorda che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a ) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai
3 sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. civ., Sez. U, 30 dicembre
2021, n. 41994).
Pertanto, la nullità invocata potrebbe al più essere parziale, non emergendo alcun elemento idoneo a dimostrare che le clausole oggetto di doglianza siano state determinanti, non essendo sufficiente a tal fine la mera deduzione di parte opponente.
3.2.1. Inoltre, va respinta la doglianza relativa all' art. 1957 c.c.
Al riguardo, si evidenzia che “la fideiussione prestata senza limiti di tempo resta convenzionalmente sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. venendo meno solo in virtù dell'estinzione dell'obbligazione principale” (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio
1989, n. 786; cfr. anche Corte app. Milano, 31 dicembre 1999, secondo cui “non può ritenersi applicabile alla fideiussione rilasciata senza limiti di tempo il disposto di cui all'art. 1957 c.c., in quanto la previsione di tale norma non è logicamente compatibile con
l'intenzione delle parti di non porre un limite temporale all'efficacia della garanzia e di far durare la stessa per un periodo illimitato di tempo”, nonché nello stesso senso Tribunale
Arezzo, 13 giugno 2018, n. 6 47 e Tribunale Siena, sez. I, 18 gennaio 2020, n. 66).
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, la fideiussione medesima è stata prestata senza limite di durata ed è stata correlata all'adempimento delle obbligazioni e non alla scadenza
(all'art. 1 dell'atto di fideiussione si fa riferimento all'adempimento delle obbligazioni e non alla scadenza), deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.
3.3. Da ultimo va respinto il motivo relativo alla carenza di prova dell'escussione della Contr garanzia, in quanto, per come documentato da e ammesso e documentato anche dalla terza chiamata, la garanzia è stata escussa il 7 giugno 2019.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
TA IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da
[...]
che liquida in euro 7.700,00 (di cui 1.500,00 Controparte_4 per la fase di studio, 1.000,00 per la fase introduttiva, 3.000,00 per la fase di trattazione e
2.200,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge
4 3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, che liquida in euro 7.700,00 (di cui 1.500,00 per la fase di studio, 1.000,00 per la fase introduttiva, 3.000,00 per la fase di trattazione e 2.200,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge .
Così deciso in Venezia, 1 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. TA IO
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