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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 868/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 28 novembre 2022
Da
(C.F.: ), in persona del ND pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, Avv. Giovanni Dal Cero, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Caporuscio e Attilio
Gastaldello, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1 Email_2
Appellante/Appellato incidentale
Contro
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Abbondio Dal Bon, giusta mandato allegato alla memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC Email_3
Appellato/Appellante incidentale Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro n. 220/2022, pubblicata il 10.06.2022 e non notificata
In punto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per : “- accertare e dichiarare che nulla è dovuto Parte_1 all'ing. , in particolare a titolo di corrispettivi ed incentivi per la progettazione in relazione CP_1 alla delibera n. 127 del 15.6.2015, con la quale la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per il risanamento conservativo e di riqualificazione mediante la sostituzione dei serramenti della scuola media statale del Comune di;
- riformare la sentenza Parte_1 anche per ciò che concerne la regolamentazione delle spese, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria […]”
Per “nel merito, in via principale - accertare e dichiarare il diritto dell'ing. Controparte_1
al pagamento in suo favore da parte del in Controparte_1 Parte_1 Parte_1 persona del ND pro tempore della somma di € 6.500,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di spese legali sostenute come sopra esposto, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare il in persona del ND pro tempore al pagamento, Parte_1 in favore dell'ing. , della somma di € 6.500,00, oltre ad interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria come per legge, a titolo di spese legali sostenute come sopra esposto, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto dell'ing. al pagamento in suo favore da parte Controparte_1 del in persona del ND pro tempore della somma di € Pt_1 Parte_1 Parte_1
26.364,36=, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di corrispettivi ed incentivi per la progettazione e la pianificazione come sopra descritto, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare il in persona del ND pro tempore al pagamento, Parte_1 in favore dell'ing. , della somma di € 26.364,36=, oltre ad interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria come per legge, a titolo di corrispettivi ed incentivi per la progettazione e la pianificazione come sopra descritto, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso - con vittoria e rifusione di spese e di compensi professionali per l'attività difensiva, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, anche del presente grado di appello, e di primo grado.
In via istruttoria […]
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il propone appello avverso la sentenza n. 220/2022 del 10.6.2022 Parte_1 Parte_1
del Tribunale di Verona, con cui il Giudice di prime cure ha accolto solo in parte il ricorso dell'ing.
, accertando come dovuto l'incentivo di cui alla delibera n. 127 del 15.5.2015, Controparte_1
condannando il convenuto a corrispondergli la somma pari ad €7.004,77 e compensando per Pt_1
2/3 le spese di lite.
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, l'ing. , funzionario dell'area tecnica del convenuto, CP_1 Pt_1
aveva chiesto la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della somma complessiva di €60.400, a titolo di rimborso delle spese corrisposte per la difesa in un procedimento penale (pari alla somma di € 6.500,00), nonché corresponsione degli incentivi per la progettazione (per l'importo di € 43.500,00) e per la pianificazione (per l'importo di € 10.400,00) per attività collocabili nel periodo temporale tra il 2009 e il 2015.
2.1 Per la riforma della sentenza propone appello il , rilevando l'erroneità Parte_1
della decisione, che ha riconosciuto il diritto dell'ing. al compenso per la progettazione dei CP_1
lavori per la sostituzione dei serramenti presso la scuola media statale del capoluogo, per violazione
in primis dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 (T.u.e.l.) e in secondo luogo dell'art. 93, comma 7 bis e 7
ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, e del relativo Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo.
Sotto il primo profilo, il osserva che ai sensi dell'art. 183 del TUEL l'impegno di spesa Pt_1
costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con cui viene determinata la somma da pagare,
vengono indicati il soggetto creditore e la ragione della spesa e viene infine creato il vincolo sulle previsioni di bilancio. Indispensabile - a detta del – è poi che all'atto si accompagni Pt_1
l'attestazione da parte del responsabile del servizio economico – finanziario circa la copertura finanziaria dell'impegno stesso. Nel caso di specie, la delibera della Giunta non potrebbe costituire impegno di spesa, posto che non indica i beneficiari, e comunque l'impegno di spesa non potrebbe essere assunto dalla Giunta. E' poi significativo che l'attestazione del responsabile del servizio, ossia dello stesso ing. , impegni l'importo indicato nel quadro senza includere l'incentivo per la CP_1
progettazione, con conseguente omissione dell'impegno di spesa.
Sotto diverso profilo, il rileva che il primo Giudice, nel riconoscere l'incentivo, non ha Pt_1
considerato che parte della somma, in ossequio alle disposizioni legislative e regolamentari, veniva accantonata nella misura del 20% per acquisti di beni e corsi per l'Ufficio tecnico. Inoltre, e ancor più grave, risulterebbe la mancanza dell'atto di asseverazione delle attività svolte e dell'atto di accertamento positivo delle attività compiute dai dipendenti, atto senza il quale l'incentivo non è
erogabile.
2.2 Con ulteriore motivo di appello, in punto spese, il contesta la compensazione per 2/3 Pt_1
delle spese di lite a fronte di un esito del giudizio in gran parte favorevole al Pt_1
3. Nel costituirsi in giudizio, parte appellata contesta le argomentazioni del e propone a sua Pt_1
volta appello incidentale. In particolare l'ing. censura la sentenza impugnata laddove non CP_1
ha riconosciuto il diritto al rimborso alle spese legali sostenute per fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio, laddove non ha riconosciuto i corrispettivi e gli incentivi per la progettazione di alcune opere, pari al 2% dell'importo di base d'asta (“nuova fognatura nera di
Sandrà”, “nuova centrale termica della scuola elementare di Cavalcaselle”, “bitumatura straordinaria di alcune strade comunali”) e per opere di pianificazione generale, pari al 25% delle tariffe professionali, come da accordi verbali con il ND (pratiche ex ISPESL relative alle centrali termiche del Comune, certificazioni energetiche degli immobili comunali, piani di zonizzazione acustica). Parte appellata quantifica il credito complessivo dell'ing. in complessivi CP_1
€26.364,36.
Dopo una serie di rinvii per motivi organizzativi, il Collegio ha tentato la conciliazione, concedendo alle parti un lungo lasso di tempo per consentire la trattativa e formulando una proposta transattiva. In sede di discussione parte appellata ha dichiarato di accettare la proposta della Corte e di rinunciare contestualmente all'appello incidentale perché venissero liquidate le spese di lite. La difesa del ha dichiarato a sua volta di accettare la proposta della Corte, a spese però compensate. Stante Pt_1
l'impossibilità di addivenire ad una transazione, la causa è stata discussa all'udienza del 18.12.2025
e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il I motivo di appello, il chiede la riforma della sentenza nella parte in Parte_1
cui il Giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto al compenso incentivante relativamente alla delibera n. 127 del 15.6.2015, con la quale la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-
esecutivo per il risanamento conservativo e di riqualificazione mediante la sostituzione dei serramenti della scuola media statale.
L'appello è fondato.
I presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, in relazione a lavori pubblici connessi all'espletamento di una gara d'appalto, erano all'epoca individuati dagli artt. 92 e 93 del D. Lgs. 163/2006, nella formulazione tempo per tempo vigente. Le
disposizioni richiedevano:
- che la ripartizione dell'incentivo avvenisse secondo le modalità e i criteri determinati in sede di contrattazione decentrata ed assunti dall'amministrazione in un apposito regolamento;
- che la corresponsione dell'incentivo fosse disposta dal dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
Il individuava, in sede di contrattazione decentrata, le modalità e i criteri Parte_1
per la distribuzione degli incentivi (vedasi docc. 42, 43, 44, 45 del fascicolo di primo grado, ora docc.
33, 34, 35, 36), e adottava il regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione (vedasi docc. 46, 47 e 24 del fascicolo di primo grado, ora docc. 37, 38 e 21). Per
l'attività di cui si discute, successiva al 19.8.2014, l'erogazione degli incentivi era disciplinata dal regolamento adottato con delibera n. 54 del 5.4.2016, che disponeva: - la destinazione da parte dell'Amministrazione Comunale di un fondo per la progettazione e l'innovazione in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;
- la ripartizione del fondo nella misura dell'80% delle risorse, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
la destinazione del restante
20%, invece, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- la ripartizione dell'incentivo operata dal responsabile della struttura competente, secondo le percentuali come stabilite nel regolamento, e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività;
- il pagamento dell'incentivo disposto dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente,
previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento in cui vengono asseverate le attività svolte e descritte e motivate le proposte di pagamento;
- l'accertamento positivo, da parte del Responsabile del servizio preposto alla struttura, delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti;
- infine, la liquidazione degli incentivi, mediante apposito atto redatto dal Responsabile della struttura preposta.
Nel caso di specie, come peraltro evidenziato dal primo Giudice, certamente manca la fase dell'asseverazione, in cui viene precisato il soggetto che ha svolto l'attività e in quale misura. La
sentenza di I grado ritiene di poter superare l'assenza di asseverazione osservando che “… trattandosi
di emolumento retributivo non possono essere poste a carico del dipendente che ha maturato il
relativo diritto gli ulteriori adempimenti che in ipotesi sarebbero stati omessi, qual è l'atto di
asseverazione”, ma omette di considerare che l'asseverazione avrebbe dovuto essere effettuata proprio dall'ing. , in quanto responsabile della struttura. Se l'ing. non ha CP_1 CP_1
provveduto all'asseverazione, non può oggi pretendere l'incentivo. Non solo. Manca nel caso di specie anche l'accertamento positivo da parte del responsabile del
Servizio dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. La documentazione indicata a tal fine dalla sentenza di I grado (art. 32 ter ricorrente) non è in realtà l'atto di accertamento,
ma il progetto allegato alla delibera di approvazione adottata in un momento successivo (15.6.2025).
Tanto è sufficiente per ritenere non dovuta la liquidazione dell'incentivo, restando assorbito l'ulteriore motivo di appello. La sentenza di I grado deve essere sul punto riformata.
*
2. Quanto all'appello incidentale.
2.1 Parte appellata contesta innanzitutto la sentenza di I grado laddove non riconosce il diritto dell'ing. al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale RGNR CP_1
n. 6330/2014, a seguito del quale era stato assolto. E' pacifico che il convenuto abbia rifiutato Pt_1
il rimborso a fronte della mancata comunicazione “di rito” da parte dell'ing. relativamente CP_1
al procedimento in corso e, soprattutto, a fronte della scelta “in autonomia” del legale senza il preventivo coinvolgimento dell'Amministrazione.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto legittimo il diniego del perché la disposizione negoziale Pt_1
di riferimento richiede che il “esprima formalmente il suo gradimento” attraverso l'organo Pt_1
deliberativo dell'Ente, ossia la Giunta comunale. Ed infatti – prosegue la sentenza di I grado – lo stesso , precedentemente coinvolto in altro procedimento penale, aveva chiesto ed ottenuto CP_1
l'assenso proprio alla Giunta comunale.
Le conclusioni del primo Giudice non sono condivisibili. L'art. 28 del CCNL del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali riferimento prevede testualmente: “L'ente,
anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento […]”.
Si impone una prima considerazione: la norma contrattuale, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, non richiede affatto che l'Amministrazione esprima il proprio gradimento con un atto formale, quale per l'appunto la delibera della Giunta, potendo lo stesso rinvenirsi anche in un comportamento concludente. In tal senso si è del resto espressa la Corte dei Conti, sottolineando che il gradimento deve considerarsi implicitamente sussistente nel caso in cui la scelta ricada su un legale di primaria fiducia per l'Ente, a cui siano stati conferiti altri incarichi in procedimenti analoghi (v.
Corte dei Conti n.117/2023). Così effettivamente è avvenuto nel caso di specie, in cui l'avv. Tirapelle,
a cui l'ing. ha conferito mandato, è stato investito anche della difesa del ND CP_1 Per_1
coinvolto nello stesso procedimento penale. Risulta alquanto arduo sostenere che il
[...]
professionista incaricato potesse non essere “di gradimento” del se allo stesso si è rivolto lo Pt_1
stesso ND.
Priva di pregio è altresì l'ulteriore argomentazione del che ha asserito che l'ing. Pt_1 CP_1
non avrebbe effettuato la “comunicazione di rito” dell'avvio del procedimento penale, essendo pacifico che la notifica dell'avviso è stata fatta direttamente presso il Comune di e non Parte_1
essendo affatto necessaria un'ulteriore comunicazione da parte dell'imputato.
La sentenza sul punto deve essere riformata e il condannato al rimborso delle spese legali Pt_1
sostenute dall'ing. , quantificate nell'importo non contestato di €6.500,00. CP_1
*
2.2 L'ing. chiede altresì il pagamento dei corrispettivi ed incentivi per attività di CP_1
progettazione e pianificazione collocabili nel periodo temporale 2009-2015, durante la vigenza dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (nella formulazione in vigore dal 23.12.2008 al 24.6.2014) e dell'art. 93, comma 7 bis D.Lgs. 163/2006 (nella formulazione in vigore dal 19.8.2014 al 18.4.2016).
La materia degli incentivi di progettazione è disciplinata dal Regolamento comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 54 del 5.4.2016, recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art. 93 comma 7 bis e s. del d. lgs. 163/2006, come modificato dal d.l.
90/2014 convertito con mod. nella legge 114/2014. Le indicate norme regolamentari trovano applicazione solo agli incentivi maturati dopo l'entrata in vigore della legge n. 114/2014, ossia dopo il 19 agosto 2014. Gli incentivi maturati fino a tale data sono viceversa disciplinati dal precedente regolamento del 2004, approvato con delibera di Giunta n. 261/2004.
Con riferimento dunque ai singoli incentivi richiesti dall'ing. , si rileva quanto segue. CP_1
Quanto all'opera “Nuova fognatura nera di Sandrà”, con delibera n. 82 del 5.5.2009, la Giunta
comunale approvava il progetto definitivo-esecutivo per la sostituzione di un tratto di fognatura a
Sandrà, da Via S. Martino a Via G. Zamboni (doc. 19 , ma la spesa per la realizzazione Pt_1
dell'opera era posta a carico di un soggetto privato, in forza dell'accordo di pianificazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28.09.2007 (“le spese per realizzare l'opera, per
complessivi 400.000,00Euro, iva esclusa, sono poste a carico del privato sig. Parte_2
in forza dell'accordo di pianificazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del
28.09.2007, esecutiva”). Come già osservato dal primo Giudice, si trattava di lavori realizzati attraverso la procedura del partenariato pubblico privato e come tali esclusi dagli incentivi di progettazione. L'affidamento dei lavori ad un privato, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell'ing. , emerge per tabulas e d'altro canto il legislatore subordinava l'erogazione di questi CP_1
compensi alla presenza di un appalto svolto dall'Ente, per cui a fronte del ricorso a questa procedura risultava illegittima la previsione e liquidazione dell'incentivazione (vedasi parere del 21.11.2019 n.
429, Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, doc. 20).
Né in senso contrario depone la recente decisione della Corte dei Conti della Lombardia, citata da parte appellata, che con la delibera 187/2023/PAR ha rilevato con riferimento al nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36/2023, la diversa formulazione dell'art. 45 dell'attuale testo normativo rispetto al precedente art. 113 del D. Lgs. 50/2016. I giudici contabili della sezione di Milano, nel rilevare che il nuovo Codice non si limita a riferirsi agli “appalti” e alle “stazioni appaltanti, ma estende la sua applicazione alle “procedure di affidamento” e alle “stazioni appaltanti ed enti concedenti”, hanno evidenziato che “le definizioni introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici assumono particolare rilievo in quanto rendono esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione. Da questi incontrovertibili elementi testuali, emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull'applicabilità dell'art. 45 ai contratti di concessione.” Analoga disciplina deve poi applicarsi al paternariato pubblico-privati (PPP).
L'analisi della Corte dei Conti, certamente condivisibile, non riguarda però il caso di specie, anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. Con riferimento al precedente testo normativo,
l'esplicito riferimento agli “appalti” e alle “stazioni appaltanti” aveva indotto i giudici contabili ad escludere l'estendibilità dell'istituto alle concessioni (v. Corte dei Conti, deliberazione del 2019
15/2019/QMIG), osservando che “i compensi incentivanti per chiara affermazione del legislatore costituiscono un “di più” delle spese per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell'articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori,
servizi e forniture”.
La decisione del primo Giudice è dunque pienamente da confermare.
*
Quanto all'opera “Nuova centrale termica della scuola elementare di Cavalcaselle”, la sentenza di primo grado ha correttamente rilevato come non risulti inserita nel quadro economico dell'opera la voce relativa alla progettazione e, quindi, il relativo importo non risulta deliberato. Di conseguenza non sono state asseverate le attività svolte né è stato compiuto l'accertamento positivo dello svolgimento delle stesse. La decisione sul punto è pienamente condivisibile e di tanto vi è prova nella stessa difesa di parte appellata, che sostiene che la delibera n. 123 del 15.6.2015 include
“implicitamente la voce in questione, sotto la voce somme a disposizione”, laddove viceversa è
necessario che la voce sia espressamente indicata e puntualmente venga effettuato l'accertamento positivo dell'opera.
* Con riferimento alle opere di bitumatura straordinaria di alcune strade comunali anno 2015, parte appellata rileva che non sono stati corrisposti all'ing. € 1.102,80=, pari al 2% dell'importo CP_1
a base d'asta come per legge e regolamento), connessi all'attività svolta quale progettista, direttore lavori, RUP, responsabile sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, responsabile contabilità. Il
Giudice di prime cure, in virtù della determina n. 223 del 29.11.2016 (doc. 31 , ha dato atto Pt_1
che la relativa retribuzione a titolo di incentivo è stata assegnata a seguito di riparto di spesa. Parte
appellata rileva che non vi è prova dell'avvenuto pagamento della somma incontestabilmente dovuta,
per cui si contesta la decisione nella misura in cui si ritiene che il abbia già effettuato il Pt_1
pagamento del dovuto.
Il non ha effettivamente dato prova del pagamento nemmeno con la memoria di risposta Pt_1
all'appello incidentale. L'importo di €1.102,80 è pertanto dovuto.
*
2.3 Parte appellata chiede altresì la corresponsione del 25% dell'onorario professionale dovuto per alcuni atti, definiti di pianificazione generale, e precisamente le pratiche ex I.S.P.E.S.L. relative alle centrali termiche del Comune di , le certificazioni energetiche di immobili del Comune Parte_1
di , 2 piani di zonizzazione acustica, 1 piano di risanamento acustico ed 1 relazione di Parte_1
impatto acustico.
In linea generale si osserva che l'articolo 92, comma 6, del d. lgs. n. 163 del 2006 (in virtù del quale
“il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma
5, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”) è stato abrogato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11
agosto 2014, n. 114. L'art. 13-bis del medesimo decreto-legge, introdotto in sede di conversione e in vigore dal 19 agosto 2014, ha dettato una nuova normativa in materia, confluita nell'art. 93 del codice dei contratti pubblici, ai commi da 7-bis a 7-quinquies. La novella sopprime gli incentivi per la redazione di atti pianificazione, limitando la remunerazione alle sole attività di progettazione propriamente detta. Dall'entrata in vigore degli artt. 13 e 13-bis, D.L. n. 90 del 2014 (19 agosto 2014),
non era dunque più possibile riconoscere alcun incentivo per la redazione di atti di pianificazione.
Anche antecedentemente all'entrata in vigore del DL n.90/2014, la Corte dei Conti ha peraltro ritenuto di circoscrivere la nozione di “atto di pianificazione comunque denominato” ai soli atti di pianificazione strettamente connessi alla progettazione di opere pubbliche. Si è evidenziato che il riconoscimento di tale incentivo rappresentava un'eccezione ai principi di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione del dipendente pubblico, di talché l'attribuzione di un compenso speciale ed ulteriore costituiva quindi una deroga alla regola generale, che imponeva un'interpretazione restrittiva. In questa logica è stato negato l'incentivo nel caso di redazione di atti di pianificazione di un servizio integrato di igiene urbana, alla redazione di un piano di caratterizzazione ambientale, all'aggiornamento delle tabelle per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, all'elaborazione di un atto di regolazione in materia di aree naturali protette (v. Corte dei Conti, sez. controllo Liguria, parere 11 novembre 2013 n. 80, doc. 49
del fascicolo di primo grado del . Nello stesso senso si è pronunciata la S.C. (v. Corte di Pt_1
Cassazione, Sez. lavoro, ordinanza 14.08.2019 n. 21424, doc. 50 del fascicolo di primo grado del
. Pt_1
Se dunque anche in virtù della normativa anteriore al D.L. n.90/2014, non vi è spazio per l'attribuzione all'ing. del 25% dell'onorario professionale per i pretesi atti di pianificazione CP_1
generale, non possono ugualmente trovare accoglimento le ulteriori argomentazioni della parte appellata.
Quanto alle certificazioni relative alle centrali termiche, l'importo richiesto si fonderebbe, a detta dell'appellato, su un presunto accordo con il ND, di cui non è vi traccia scritta. E correttamente il Giudice di prime cure non ha ammesso la prova per testi sul punto, non potendo certamente il
ND, in virtù di accordi verbali, disporre in merito a compensi aggiuntivi.
Analogamente dicasi per le certificazioni energetiche, per le quali non sussiste alcuno scritto attributivo del compenso e dei criteri di ripartizione. Quanto alla zonizzazione acustica, come esattamente osservato dal il piano risulta redatto Pt_1
da una ditta esterna, la ditta Quasar. Tanto emerge dalla delibera della giunta Comunale n. 35 del
14.7.2003 (doc. 28, 29 ricorrente). D'altro canto, le modifiche apposte in sede di controllo non possono considerarsi attività di progettazione/pianificazione.
Anche sul punto l'appello incidentale deve essere rigettato.
3. In merito alle spese di lite, al termine del giudizio di II grado le iniziali domande del lavoratore risultano accolte in minima parte. Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate per 3/4, laddove 1/4 delle spese di I e II grado, liquidate secondo i valori medi, sono poste a carico del Pt_1
PQM
La Corte, in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuto all'ing. l'importo di €7.004,77, corrisposto a titolo di incentivo di cui alla delibera CP_1
n. 127 del 15.5.2015.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna il a corrispondere all'ing. Pt_1
le seguenti somme, oltre accessori: CP_1
- €6.500,00, a titolo di spese legali,
- €1.102,80, per le opere di bitumatura straordinaria di alcune strade comunali.
Rigetta ogni diversa domanda.
Compensa per 3/4 le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando il a corrispondere Pt_1
all'ing. 1/4 delle spese, che liquida in detta quota quanto al I grado in € 2.679,25 e quanto CP_1
al II grado in € 991,50, oltre CU, IVA, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 18.12.2025
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 28 novembre 2022
Da
(C.F.: ), in persona del ND pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, Avv. Giovanni Dal Cero, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Caporuscio e Attilio
Gastaldello, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1 Email_2
Appellante/Appellato incidentale
Contro
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Abbondio Dal Bon, giusta mandato allegato alla memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC Email_3
Appellato/Appellante incidentale Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro n. 220/2022, pubblicata il 10.06.2022 e non notificata
In punto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per : “- accertare e dichiarare che nulla è dovuto Parte_1 all'ing. , in particolare a titolo di corrispettivi ed incentivi per la progettazione in relazione CP_1 alla delibera n. 127 del 15.6.2015, con la quale la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per il risanamento conservativo e di riqualificazione mediante la sostituzione dei serramenti della scuola media statale del Comune di;
- riformare la sentenza Parte_1 anche per ciò che concerne la regolamentazione delle spese, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria […]”
Per “nel merito, in via principale - accertare e dichiarare il diritto dell'ing. Controparte_1
al pagamento in suo favore da parte del in Controparte_1 Parte_1 Parte_1 persona del ND pro tempore della somma di € 6.500,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di spese legali sostenute come sopra esposto, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare il in persona del ND pro tempore al pagamento, Parte_1 in favore dell'ing. , della somma di € 6.500,00, oltre ad interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria come per legge, a titolo di spese legali sostenute come sopra esposto, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto dell'ing. al pagamento in suo favore da parte Controparte_1 del in persona del ND pro tempore della somma di € Pt_1 Parte_1 Parte_1
26.364,36=, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di corrispettivi ed incentivi per la progettazione e la pianificazione come sopra descritto, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare il in persona del ND pro tempore al pagamento, Parte_1 in favore dell'ing. , della somma di € 26.364,36=, oltre ad interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria come per legge, a titolo di corrispettivi ed incentivi per la progettazione e la pianificazione come sopra descritto, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso - con vittoria e rifusione di spese e di compensi professionali per l'attività difensiva, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, anche del presente grado di appello, e di primo grado.
In via istruttoria […]
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il propone appello avverso la sentenza n. 220/2022 del 10.6.2022 Parte_1 Parte_1
del Tribunale di Verona, con cui il Giudice di prime cure ha accolto solo in parte il ricorso dell'ing.
, accertando come dovuto l'incentivo di cui alla delibera n. 127 del 15.5.2015, Controparte_1
condannando il convenuto a corrispondergli la somma pari ad €7.004,77 e compensando per Pt_1
2/3 le spese di lite.
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, l'ing. , funzionario dell'area tecnica del convenuto, CP_1 Pt_1
aveva chiesto la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della somma complessiva di €60.400, a titolo di rimborso delle spese corrisposte per la difesa in un procedimento penale (pari alla somma di € 6.500,00), nonché corresponsione degli incentivi per la progettazione (per l'importo di € 43.500,00) e per la pianificazione (per l'importo di € 10.400,00) per attività collocabili nel periodo temporale tra il 2009 e il 2015.
2.1 Per la riforma della sentenza propone appello il , rilevando l'erroneità Parte_1
della decisione, che ha riconosciuto il diritto dell'ing. al compenso per la progettazione dei CP_1
lavori per la sostituzione dei serramenti presso la scuola media statale del capoluogo, per violazione
in primis dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 (T.u.e.l.) e in secondo luogo dell'art. 93, comma 7 bis e 7
ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, e del relativo Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo.
Sotto il primo profilo, il osserva che ai sensi dell'art. 183 del TUEL l'impegno di spesa Pt_1
costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con cui viene determinata la somma da pagare,
vengono indicati il soggetto creditore e la ragione della spesa e viene infine creato il vincolo sulle previsioni di bilancio. Indispensabile - a detta del – è poi che all'atto si accompagni Pt_1
l'attestazione da parte del responsabile del servizio economico – finanziario circa la copertura finanziaria dell'impegno stesso. Nel caso di specie, la delibera della Giunta non potrebbe costituire impegno di spesa, posto che non indica i beneficiari, e comunque l'impegno di spesa non potrebbe essere assunto dalla Giunta. E' poi significativo che l'attestazione del responsabile del servizio, ossia dello stesso ing. , impegni l'importo indicato nel quadro senza includere l'incentivo per la CP_1
progettazione, con conseguente omissione dell'impegno di spesa.
Sotto diverso profilo, il rileva che il primo Giudice, nel riconoscere l'incentivo, non ha Pt_1
considerato che parte della somma, in ossequio alle disposizioni legislative e regolamentari, veniva accantonata nella misura del 20% per acquisti di beni e corsi per l'Ufficio tecnico. Inoltre, e ancor più grave, risulterebbe la mancanza dell'atto di asseverazione delle attività svolte e dell'atto di accertamento positivo delle attività compiute dai dipendenti, atto senza il quale l'incentivo non è
erogabile.
2.2 Con ulteriore motivo di appello, in punto spese, il contesta la compensazione per 2/3 Pt_1
delle spese di lite a fronte di un esito del giudizio in gran parte favorevole al Pt_1
3. Nel costituirsi in giudizio, parte appellata contesta le argomentazioni del e propone a sua Pt_1
volta appello incidentale. In particolare l'ing. censura la sentenza impugnata laddove non CP_1
ha riconosciuto il diritto al rimborso alle spese legali sostenute per fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio, laddove non ha riconosciuto i corrispettivi e gli incentivi per la progettazione di alcune opere, pari al 2% dell'importo di base d'asta (“nuova fognatura nera di
Sandrà”, “nuova centrale termica della scuola elementare di Cavalcaselle”, “bitumatura straordinaria di alcune strade comunali”) e per opere di pianificazione generale, pari al 25% delle tariffe professionali, come da accordi verbali con il ND (pratiche ex ISPESL relative alle centrali termiche del Comune, certificazioni energetiche degli immobili comunali, piani di zonizzazione acustica). Parte appellata quantifica il credito complessivo dell'ing. in complessivi CP_1
€26.364,36.
Dopo una serie di rinvii per motivi organizzativi, il Collegio ha tentato la conciliazione, concedendo alle parti un lungo lasso di tempo per consentire la trattativa e formulando una proposta transattiva. In sede di discussione parte appellata ha dichiarato di accettare la proposta della Corte e di rinunciare contestualmente all'appello incidentale perché venissero liquidate le spese di lite. La difesa del ha dichiarato a sua volta di accettare la proposta della Corte, a spese però compensate. Stante Pt_1
l'impossibilità di addivenire ad una transazione, la causa è stata discussa all'udienza del 18.12.2025
e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il I motivo di appello, il chiede la riforma della sentenza nella parte in Parte_1
cui il Giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto al compenso incentivante relativamente alla delibera n. 127 del 15.6.2015, con la quale la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-
esecutivo per il risanamento conservativo e di riqualificazione mediante la sostituzione dei serramenti della scuola media statale.
L'appello è fondato.
I presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, in relazione a lavori pubblici connessi all'espletamento di una gara d'appalto, erano all'epoca individuati dagli artt. 92 e 93 del D. Lgs. 163/2006, nella formulazione tempo per tempo vigente. Le
disposizioni richiedevano:
- che la ripartizione dell'incentivo avvenisse secondo le modalità e i criteri determinati in sede di contrattazione decentrata ed assunti dall'amministrazione in un apposito regolamento;
- che la corresponsione dell'incentivo fosse disposta dal dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
Il individuava, in sede di contrattazione decentrata, le modalità e i criteri Parte_1
per la distribuzione degli incentivi (vedasi docc. 42, 43, 44, 45 del fascicolo di primo grado, ora docc.
33, 34, 35, 36), e adottava il regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione (vedasi docc. 46, 47 e 24 del fascicolo di primo grado, ora docc. 37, 38 e 21). Per
l'attività di cui si discute, successiva al 19.8.2014, l'erogazione degli incentivi era disciplinata dal regolamento adottato con delibera n. 54 del 5.4.2016, che disponeva: - la destinazione da parte dell'Amministrazione Comunale di un fondo per la progettazione e l'innovazione in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;
- la ripartizione del fondo nella misura dell'80% delle risorse, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
la destinazione del restante
20%, invece, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- la ripartizione dell'incentivo operata dal responsabile della struttura competente, secondo le percentuali come stabilite nel regolamento, e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività;
- il pagamento dell'incentivo disposto dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente,
previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento in cui vengono asseverate le attività svolte e descritte e motivate le proposte di pagamento;
- l'accertamento positivo, da parte del Responsabile del servizio preposto alla struttura, delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti;
- infine, la liquidazione degli incentivi, mediante apposito atto redatto dal Responsabile della struttura preposta.
Nel caso di specie, come peraltro evidenziato dal primo Giudice, certamente manca la fase dell'asseverazione, in cui viene precisato il soggetto che ha svolto l'attività e in quale misura. La
sentenza di I grado ritiene di poter superare l'assenza di asseverazione osservando che “… trattandosi
di emolumento retributivo non possono essere poste a carico del dipendente che ha maturato il
relativo diritto gli ulteriori adempimenti che in ipotesi sarebbero stati omessi, qual è l'atto di
asseverazione”, ma omette di considerare che l'asseverazione avrebbe dovuto essere effettuata proprio dall'ing. , in quanto responsabile della struttura. Se l'ing. non ha CP_1 CP_1
provveduto all'asseverazione, non può oggi pretendere l'incentivo. Non solo. Manca nel caso di specie anche l'accertamento positivo da parte del responsabile del
Servizio dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. La documentazione indicata a tal fine dalla sentenza di I grado (art. 32 ter ricorrente) non è in realtà l'atto di accertamento,
ma il progetto allegato alla delibera di approvazione adottata in un momento successivo (15.6.2025).
Tanto è sufficiente per ritenere non dovuta la liquidazione dell'incentivo, restando assorbito l'ulteriore motivo di appello. La sentenza di I grado deve essere sul punto riformata.
*
2. Quanto all'appello incidentale.
2.1 Parte appellata contesta innanzitutto la sentenza di I grado laddove non riconosce il diritto dell'ing. al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale RGNR CP_1
n. 6330/2014, a seguito del quale era stato assolto. E' pacifico che il convenuto abbia rifiutato Pt_1
il rimborso a fronte della mancata comunicazione “di rito” da parte dell'ing. relativamente CP_1
al procedimento in corso e, soprattutto, a fronte della scelta “in autonomia” del legale senza il preventivo coinvolgimento dell'Amministrazione.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto legittimo il diniego del perché la disposizione negoziale Pt_1
di riferimento richiede che il “esprima formalmente il suo gradimento” attraverso l'organo Pt_1
deliberativo dell'Ente, ossia la Giunta comunale. Ed infatti – prosegue la sentenza di I grado – lo stesso , precedentemente coinvolto in altro procedimento penale, aveva chiesto ed ottenuto CP_1
l'assenso proprio alla Giunta comunale.
Le conclusioni del primo Giudice non sono condivisibili. L'art. 28 del CCNL del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali riferimento prevede testualmente: “L'ente,
anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento […]”.
Si impone una prima considerazione: la norma contrattuale, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, non richiede affatto che l'Amministrazione esprima il proprio gradimento con un atto formale, quale per l'appunto la delibera della Giunta, potendo lo stesso rinvenirsi anche in un comportamento concludente. In tal senso si è del resto espressa la Corte dei Conti, sottolineando che il gradimento deve considerarsi implicitamente sussistente nel caso in cui la scelta ricada su un legale di primaria fiducia per l'Ente, a cui siano stati conferiti altri incarichi in procedimenti analoghi (v.
Corte dei Conti n.117/2023). Così effettivamente è avvenuto nel caso di specie, in cui l'avv. Tirapelle,
a cui l'ing. ha conferito mandato, è stato investito anche della difesa del ND CP_1 Per_1
coinvolto nello stesso procedimento penale. Risulta alquanto arduo sostenere che il
[...]
professionista incaricato potesse non essere “di gradimento” del se allo stesso si è rivolto lo Pt_1
stesso ND.
Priva di pregio è altresì l'ulteriore argomentazione del che ha asserito che l'ing. Pt_1 CP_1
non avrebbe effettuato la “comunicazione di rito” dell'avvio del procedimento penale, essendo pacifico che la notifica dell'avviso è stata fatta direttamente presso il Comune di e non Parte_1
essendo affatto necessaria un'ulteriore comunicazione da parte dell'imputato.
La sentenza sul punto deve essere riformata e il condannato al rimborso delle spese legali Pt_1
sostenute dall'ing. , quantificate nell'importo non contestato di €6.500,00. CP_1
*
2.2 L'ing. chiede altresì il pagamento dei corrispettivi ed incentivi per attività di CP_1
progettazione e pianificazione collocabili nel periodo temporale 2009-2015, durante la vigenza dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (nella formulazione in vigore dal 23.12.2008 al 24.6.2014) e dell'art. 93, comma 7 bis D.Lgs. 163/2006 (nella formulazione in vigore dal 19.8.2014 al 18.4.2016).
La materia degli incentivi di progettazione è disciplinata dal Regolamento comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 54 del 5.4.2016, recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art. 93 comma 7 bis e s. del d. lgs. 163/2006, come modificato dal d.l.
90/2014 convertito con mod. nella legge 114/2014. Le indicate norme regolamentari trovano applicazione solo agli incentivi maturati dopo l'entrata in vigore della legge n. 114/2014, ossia dopo il 19 agosto 2014. Gli incentivi maturati fino a tale data sono viceversa disciplinati dal precedente regolamento del 2004, approvato con delibera di Giunta n. 261/2004.
Con riferimento dunque ai singoli incentivi richiesti dall'ing. , si rileva quanto segue. CP_1
Quanto all'opera “Nuova fognatura nera di Sandrà”, con delibera n. 82 del 5.5.2009, la Giunta
comunale approvava il progetto definitivo-esecutivo per la sostituzione di un tratto di fognatura a
Sandrà, da Via S. Martino a Via G. Zamboni (doc. 19 , ma la spesa per la realizzazione Pt_1
dell'opera era posta a carico di un soggetto privato, in forza dell'accordo di pianificazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28.09.2007 (“le spese per realizzare l'opera, per
complessivi 400.000,00Euro, iva esclusa, sono poste a carico del privato sig. Parte_2
in forza dell'accordo di pianificazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del
28.09.2007, esecutiva”). Come già osservato dal primo Giudice, si trattava di lavori realizzati attraverso la procedura del partenariato pubblico privato e come tali esclusi dagli incentivi di progettazione. L'affidamento dei lavori ad un privato, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell'ing. , emerge per tabulas e d'altro canto il legislatore subordinava l'erogazione di questi CP_1
compensi alla presenza di un appalto svolto dall'Ente, per cui a fronte del ricorso a questa procedura risultava illegittima la previsione e liquidazione dell'incentivazione (vedasi parere del 21.11.2019 n.
429, Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, doc. 20).
Né in senso contrario depone la recente decisione della Corte dei Conti della Lombardia, citata da parte appellata, che con la delibera 187/2023/PAR ha rilevato con riferimento al nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36/2023, la diversa formulazione dell'art. 45 dell'attuale testo normativo rispetto al precedente art. 113 del D. Lgs. 50/2016. I giudici contabili della sezione di Milano, nel rilevare che il nuovo Codice non si limita a riferirsi agli “appalti” e alle “stazioni appaltanti, ma estende la sua applicazione alle “procedure di affidamento” e alle “stazioni appaltanti ed enti concedenti”, hanno evidenziato che “le definizioni introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici assumono particolare rilievo in quanto rendono esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione. Da questi incontrovertibili elementi testuali, emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull'applicabilità dell'art. 45 ai contratti di concessione.” Analoga disciplina deve poi applicarsi al paternariato pubblico-privati (PPP).
L'analisi della Corte dei Conti, certamente condivisibile, non riguarda però il caso di specie, anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. Con riferimento al precedente testo normativo,
l'esplicito riferimento agli “appalti” e alle “stazioni appaltanti” aveva indotto i giudici contabili ad escludere l'estendibilità dell'istituto alle concessioni (v. Corte dei Conti, deliberazione del 2019
15/2019/QMIG), osservando che “i compensi incentivanti per chiara affermazione del legislatore costituiscono un “di più” delle spese per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell'articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori,
servizi e forniture”.
La decisione del primo Giudice è dunque pienamente da confermare.
*
Quanto all'opera “Nuova centrale termica della scuola elementare di Cavalcaselle”, la sentenza di primo grado ha correttamente rilevato come non risulti inserita nel quadro economico dell'opera la voce relativa alla progettazione e, quindi, il relativo importo non risulta deliberato. Di conseguenza non sono state asseverate le attività svolte né è stato compiuto l'accertamento positivo dello svolgimento delle stesse. La decisione sul punto è pienamente condivisibile e di tanto vi è prova nella stessa difesa di parte appellata, che sostiene che la delibera n. 123 del 15.6.2015 include
“implicitamente la voce in questione, sotto la voce somme a disposizione”, laddove viceversa è
necessario che la voce sia espressamente indicata e puntualmente venga effettuato l'accertamento positivo dell'opera.
* Con riferimento alle opere di bitumatura straordinaria di alcune strade comunali anno 2015, parte appellata rileva che non sono stati corrisposti all'ing. € 1.102,80=, pari al 2% dell'importo CP_1
a base d'asta come per legge e regolamento), connessi all'attività svolta quale progettista, direttore lavori, RUP, responsabile sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, responsabile contabilità. Il
Giudice di prime cure, in virtù della determina n. 223 del 29.11.2016 (doc. 31 , ha dato atto Pt_1
che la relativa retribuzione a titolo di incentivo è stata assegnata a seguito di riparto di spesa. Parte
appellata rileva che non vi è prova dell'avvenuto pagamento della somma incontestabilmente dovuta,
per cui si contesta la decisione nella misura in cui si ritiene che il abbia già effettuato il Pt_1
pagamento del dovuto.
Il non ha effettivamente dato prova del pagamento nemmeno con la memoria di risposta Pt_1
all'appello incidentale. L'importo di €1.102,80 è pertanto dovuto.
*
2.3 Parte appellata chiede altresì la corresponsione del 25% dell'onorario professionale dovuto per alcuni atti, definiti di pianificazione generale, e precisamente le pratiche ex I.S.P.E.S.L. relative alle centrali termiche del Comune di , le certificazioni energetiche di immobili del Comune Parte_1
di , 2 piani di zonizzazione acustica, 1 piano di risanamento acustico ed 1 relazione di Parte_1
impatto acustico.
In linea generale si osserva che l'articolo 92, comma 6, del d. lgs. n. 163 del 2006 (in virtù del quale
“il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma
5, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”) è stato abrogato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11
agosto 2014, n. 114. L'art. 13-bis del medesimo decreto-legge, introdotto in sede di conversione e in vigore dal 19 agosto 2014, ha dettato una nuova normativa in materia, confluita nell'art. 93 del codice dei contratti pubblici, ai commi da 7-bis a 7-quinquies. La novella sopprime gli incentivi per la redazione di atti pianificazione, limitando la remunerazione alle sole attività di progettazione propriamente detta. Dall'entrata in vigore degli artt. 13 e 13-bis, D.L. n. 90 del 2014 (19 agosto 2014),
non era dunque più possibile riconoscere alcun incentivo per la redazione di atti di pianificazione.
Anche antecedentemente all'entrata in vigore del DL n.90/2014, la Corte dei Conti ha peraltro ritenuto di circoscrivere la nozione di “atto di pianificazione comunque denominato” ai soli atti di pianificazione strettamente connessi alla progettazione di opere pubbliche. Si è evidenziato che il riconoscimento di tale incentivo rappresentava un'eccezione ai principi di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione del dipendente pubblico, di talché l'attribuzione di un compenso speciale ed ulteriore costituiva quindi una deroga alla regola generale, che imponeva un'interpretazione restrittiva. In questa logica è stato negato l'incentivo nel caso di redazione di atti di pianificazione di un servizio integrato di igiene urbana, alla redazione di un piano di caratterizzazione ambientale, all'aggiornamento delle tabelle per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, all'elaborazione di un atto di regolazione in materia di aree naturali protette (v. Corte dei Conti, sez. controllo Liguria, parere 11 novembre 2013 n. 80, doc. 49
del fascicolo di primo grado del . Nello stesso senso si è pronunciata la S.C. (v. Corte di Pt_1
Cassazione, Sez. lavoro, ordinanza 14.08.2019 n. 21424, doc. 50 del fascicolo di primo grado del
. Pt_1
Se dunque anche in virtù della normativa anteriore al D.L. n.90/2014, non vi è spazio per l'attribuzione all'ing. del 25% dell'onorario professionale per i pretesi atti di pianificazione CP_1
generale, non possono ugualmente trovare accoglimento le ulteriori argomentazioni della parte appellata.
Quanto alle certificazioni relative alle centrali termiche, l'importo richiesto si fonderebbe, a detta dell'appellato, su un presunto accordo con il ND, di cui non è vi traccia scritta. E correttamente il Giudice di prime cure non ha ammesso la prova per testi sul punto, non potendo certamente il
ND, in virtù di accordi verbali, disporre in merito a compensi aggiuntivi.
Analogamente dicasi per le certificazioni energetiche, per le quali non sussiste alcuno scritto attributivo del compenso e dei criteri di ripartizione. Quanto alla zonizzazione acustica, come esattamente osservato dal il piano risulta redatto Pt_1
da una ditta esterna, la ditta Quasar. Tanto emerge dalla delibera della giunta Comunale n. 35 del
14.7.2003 (doc. 28, 29 ricorrente). D'altro canto, le modifiche apposte in sede di controllo non possono considerarsi attività di progettazione/pianificazione.
Anche sul punto l'appello incidentale deve essere rigettato.
3. In merito alle spese di lite, al termine del giudizio di II grado le iniziali domande del lavoratore risultano accolte in minima parte. Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate per 3/4, laddove 1/4 delle spese di I e II grado, liquidate secondo i valori medi, sono poste a carico del Pt_1
PQM
La Corte, in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuto all'ing. l'importo di €7.004,77, corrisposto a titolo di incentivo di cui alla delibera CP_1
n. 127 del 15.5.2015.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna il a corrispondere all'ing. Pt_1
le seguenti somme, oltre accessori: CP_1
- €6.500,00, a titolo di spese legali,
- €1.102,80, per le opere di bitumatura straordinaria di alcune strade comunali.
Rigetta ogni diversa domanda.
Compensa per 3/4 le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando il a corrispondere Pt_1
all'ing. 1/4 delle spese, che liquida in detta quota quanto al I grado in € 2.679,25 e quanto CP_1
al II grado in € 991,50, oltre CU, IVA, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 18.12.2025
La Presidente