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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5994 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 42796/2023, alla quale è riunita la causa n. 46468/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giada Bernardi, come da procura in atti Parte_1
- ricorrente -
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Romana Passarini e Antonio Nebuloso, come CP_1
da procura in atti
-resistente-
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Rilevato che la ricorrente premetteva di avere avuto una figlia ( , nata il [...]) dalla Persona_1
relazione con il resistente, ormai terminata, e che chiedeva la regolamentazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della stessa come meglio indicato in atti;
rilevato che il resistente si costituiva e chiedeva quanto meglio specificato in atti;
rilevato che con ordinanza del 21.2.2024 veniva disposto quanto segue, ex art. 473bis.22 c.p.c.: “… visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore , nata il [...]; Persona_1
esaminati gli atti;
ritenuto di dover disporre che i Servizi Sociali relazionino sul nucleo familiare, anche provvedendo a sentire il medico curante della minore circa le sue patologie e necessità anche quotidiane;
ritenuto di dover rigettare le prove orali chieste dalle parti, per essere i capitoli non contestati, superflui, documentali, irrilevanti o valutativi;
ritenuto di dover acquisire dalle parti gli estratti conto alle stesse intestati o cointestati con terzi relativamente agli anni 2023 (ove non già in atti) e primo semestre 2024; ritenuto, intanto, di dover emettere i provvedimenti provvisori di cui al citato art. 473bis.22 c.p.c.; rilevato che le parti, all'udienza citata, dichiaravano quanto segue: “Il dichiara ADR: “Vedo mia figlia CP_1
nelle occasioni delle visite mediche e qualche volta anche al parco sotto casa della bambina o al che CP_2
pur è nelle immediate vicinanze. Io vivo con i miei genitori, attualmente non lavoro, sono iscritto all'Istituto
Tecnico Superiore, prima lavoravo con uno stage part-time della durata di sei mesi.”. La : CP_3
“Mia figlia ha difficoltà, fa fisioterapia due volte a settimana, è molto indietro dal punto di vista neuropsicomotorio, fa fatica a mangiare, alterna momenti in cui fa fatica a respirare la notte ad altri in cui respira meglio. Sto sola praticamente tutto il giorno ed è per accudire mia figlia che non lavoro.”.; ritenuto che nulla osti all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre, genitore con il quale la piccola vive e che dalla nascita si occupa quotidianamente delle sue necessità anche mediche e terapeutiche, conseguenti alla nascita prematura della minore ed alle problematiche conseguenti, con diritto di visita per il padre, che fino ad oggi ha frequentato poco la figlia e che deve prendere bene cognizione delle sue specifiche necessità, come segue, in presenza della madre o di persona di sua fiducia: due pomeriggi alla settimana dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (in mancanza di accordi, martedì e giovedì); il sabato o la domenica di ogni settimana, a giorni alternati, con i medesimi orari;
il giorno di Pasqua o di Pasquetta con i medesimi orari;
rilevato, poi, quanto all'aspetto economico, premesso quanto sopra esposto anche con riferimento alle dichiarazioni delle parti, viste le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in atti e considerato che nessuna delle parti ha spese abitative, vivendo entrambe con i rispettivi genitori, di dover prevedere un assegno di mantenimento per la minore a carico del padre pari ad euro 250,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dal mese di febbraio 2024 (da versarsi entro il g. 5 di ogni mese alla ), oltre alla corresponsione del 50% Pt_2
delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale, dovendosi valorizzare la capacità lavorativa di entrambe le parti, nonché la necessità che entrambi i genitori si attivino per reperire le risorse economiche per mantenere la prole,
P.Q.M.
-dispone in via provvisoria quanto segue: determina l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
determina un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 250,00 mensili, oltre
Istat, con decorrenza febbraio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal alla entro il g. 5 di ogni Pt_3 Pt_2
mese);
-rigetta le prove orali chieste dalle parti;
-manda alle parti per la produzione della documentazione indicata in parte motiva entro il 6.9.2024;
-manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva, da depositarsi entro il 30.7.2024;…” rilevato che ordinanza del 17.9.2024 veniva ulteriormente disposto quanto segue: “… CP_
vista, poi, l'istanza del 3.8.2024 del di seguito riprodotta: “a) atteso il reiterato comportamento inadempiente della sig.ra previa audizione Parte_1
– laddove ritenuta opportuna – dell'Assistente Sociale sig.ra Elisa Mazzanti, adottare i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore della minore Persona_2
e a tutela del rapporto di quest'ultima con il di lei padre , pregiudicati dalla
[...] CP_1 condotta tenuta sino ad oggi dalla ricorrente b) accertate le gravi inadempienze e violazioni poste in essere dalla sig.ra
Parte_1 ostacolanti il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, assumere i provvedimenti di cui all'art. 473 bis n. 39 c.p.c.”, deducendo la parte che la impediva il regolare svolgimento delle frequentazioni sostanzialmente pretendendo che gli
Parte_1 Persona_3 incontri avvenissero presso la sua abitazione, salvo qualche brevissima passeggiata un paio di volte;
vista la richiesta della di rigetto e di “Disporre che le frequentazioni di con
Parte_1 CP_1 Persona_1 debbano avvenire presso l'abitazione della Sig.ra fino a che il padre non avrà preso dimestichezza con la
Parte_1 bambina e le sue necessità ed imparato a gestirle.”; visto quanto già disposto con ordinanza del 24.6.2024 sul punto nell'ambito del sub procedimento n. 1 (“… vista l'istanza della del 28.2.2024di modifica dei provvedimenti provvisori emessi ex art. 473bis.22 c.p.c. in data Parte_1
21.2.2024, con la quale veniva chiesta “…l'integrazione dei provvedimenti provvisori emanati con ordinanza data
21.02.2024 nella parte relativa al diritto di visita del padre con l'espressa previsione che gli incontri si svolgano presso l'abitazione materna.”; CP_ vista l'istanza di rigetto del , il quale chiedeva anche l'assunzione di provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c. in vista delle dedotte numerose condotte ostative da parte della alla frequentazione padre-figlia (in parte venute Parte_1 CP_ meno, a dire, poi, del , in seguito alla convocazione del medico curante della minore); premesso che allo stato, come da ordinanza citata e non reclamata (per quanto evincibile dal fascicolo telematico), il diritto di visita padre-figlia è così determinato, anche considerate le necessità della figlia minore (nata a [...] 2023) mediche e terapeutiche, conseguenti alla nascita prematura della stessa ed alle problematiche conseguenti, oltre che la scarsa frequentazione da parte del padre fino a quel momento: due pomeriggi alla settimana dalle ore 17.30 alle ore
19.30 (in mancanza di accordi, martedì e giovedì); il sabato o la domenica di ogni settimana, a giorni alternati, con i medesimi orari;
il giorno di Pasqua o di Pasquetta con i medesimi orari, in presenza della madre o di persona di sua fiducia;
rilevato che veniva sentito il medico curante della bambina, dott. il quale così dichiarava all'udienza del Persona_4
5.6.2024: “Ho in cura la figlia delle parti non da subito ma da dopo poco la nascita, ha le problematiche dovute alla sua prematurità, con lieve ritardo di crescita e psicomotorie, alla bambina serve protezione dalle infezioni, serve attenzione alla promiscuità, ad esempio non è pronta per andare all'asilo, serve una costanza di ambiente anche psicologica e pedagogica, dunque ritengo che serva una costanza di atteggiamenti e comportamenti anche a livello psicologico da parte ei genitori. Basta che la bambina sia in un ambiente igienicamente sano e con genitori che si comportino in modo adeguato ed in sintonia con lei entrambi, servono entrambi i genitori, non solo la mamma, ma il padre deve avere le stese prestazioni della madre, non serve solo per giocare con la figlia. Ho detto alla difesa del padre che se ci sono le stesse condizioni igieniche di buon senso ed ordinarie la bambina può stare anche presso la abitazione paterna, e soprattutto serve una continuità psicologica, la madre conosce meglio la bambina e il padre dovrebbe poter acquisire le necessarie competenze dalla madre per accudire la figlia.”; ritenute, pertanto, così smentite le deduzioni della ricorrente poste alla base della sua istanza (“…che l'integrazione è richiesta a salvaguardia della salute, tranquillità e benessere della piccola ed affinchè la bimba possa Persona_1 frequentare il papà in un ambiente a lei consono, familiare, tranquillo e senza rischi per la sua salute, molto fragile e agevolmente suscettibile di essere compromessa anche per essere la immunodepressa ed esposta, per Persona_1
l'effetto, più degli altri bimbi al rischio di contrarre patologie…”); rilevato, inoltre, che la stessa dichiarava, all'udienza citata, che “La bambina dall'1.6.2024 sta con me in Parte_1 un'abitazione al Ladispoli per un mese che ho preso in affitto per l'estate, per giugno 2024, gliel'ho comunicato il
22.5.2024 .”, dunque anche questa condotta a conferma del fatto che è la stessa ricorrente a non ritenere necessario che la piccola resti nel luogo dove vive abitualmente a tutela della sua salute;
ritenuto, pertanto, di dover rigettare l'istanza della Parte_1 ritenuto, tuttavia, di dover disporre che i Servizi Sociali relazionino, oltre che su quanto già disposto con ordinanza del
21.2.2024, anche sull'andamento delle terapie e cure della minore;
ritenuto di riservare al Collegio la valutazione dell'istanza del Porta ex art. 473bis.39 c.p.c. con il provvedimento definitivo,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede: rigetta il ricorso della …”); Parte_1 vista la relazione dei Servizi Sociali dell'8.7.2024, che così deduceva:
… ritenuto, ciò posto, anche valutate le considerazioni dell'assistente sociale che ha relazionato (“…“), di poter disporre che la minore frequenti il padre, nei giorni già stabiliti ed alla presenza dei soggetti come pure già indicati, alternando la casa materna (nei giorni previsti infrasettimanali) e la casa paterna (nel weekend come già previsto); ritenuto, infatti, anche valutato quanto già sostenuto dal medico curante della minore e sopra riportato, oltre che valutata la apertura dei medici all'iscrizione all'asilo nido della piccola, che nulla osti a che la bambina possa frequentare il padre in luogo diverso dalla abitazione materna;
ritenuto, poi, di valutare in sede collegiale le richieste circa eventuali sanzioni ex art. 473bis.39 c.p.c.,
P.Q.M.
-rinvia il procedimento principale all'udienza del 4.2.2025, che si svolgerà con modalità cartolare come da provvedimento del 21.2.2024, concedendo i termini per memorie ex art. 473bis.28 c.p.c.;
-a definizione del sub procedimento n. 2, così provvede: modifica le modalità di visita padre-figlia come indicato in parte motiva….”; rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni:
la deduceva che il clima tra le parti si era rasserenato e che, senza difficoltà, le stesse stavano Parte_1 seguendo le prescrizioni vigenti, e chiedeva quanto già indicato nel ricorso (affidamento esclusivo, collocamento presso la madre, diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso e presso l'abitazione materna, un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili per la minore, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale) e, in via subordinata, la conferma delle disposizioni come vigenti quanto al diritto di visita paterno;
il pure deduceva che tra le parti si era giunti ad un buon livello di collaborazione e ad un clima di CP_1
serenità, rinunciava alla domanda ex art. 473bis.39 c.p.c. e chiedeva l'affidamento condiviso della figlia, il suo collocamento presso la madre, il diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria del
5.12.2024, un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 mensili per la minore a suo carico, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale;
ritenuto, ciò premesso, valutato l'interesse della bambina, la sua tenera età, la sue speciale necessità mediche e di assistenza, nonché la esigenza di tutelare la sua stabilità di vita quotidiana e quella, allo stesso tempo, di tutelare il rapporto con il genitore non convivente, di poter confermare le statuizioni vigenti quanto all'affidamento ed al collocamento della figlia delle parti, visto il buon esito fin qui avuto delle dette condizioni, unicamente in parte modificando il vigente diritto di visita padre-figlia (che prevedeva che al padre fosse affiancata una figura di fiducia della madre o la madre stessa della minore, in vista del poco tempo trascorso dal con la bambina all'epoca in cui venivano emessi i provvedimenti vigenti e delle CP_1
speciali necessità di assistenza della stessa) come segue: a decorrere dal settembre 2025 il padre potrà liberamente frequentare la figlia (dunque senza la necessaria presenza di terzi) due pomeriggi alla settimana dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (in mancanza di accordi, martedì e giovedì), il sabato o la domenica di ogni settimana a giorni alternati dalle ore 10.00 alle ore 17.00, il 24 o 25 dicembre ed il giorno di Pasqua
o di Pasquetta alternati ogni anno dalle ore 10.00 alle ore 17.00; a decorrere dal marzo 2026 il padre potrà stare con la figlia a finesettimana alternati dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 19.30, nonché n. 15 giorni l'estate, da suddividersi in due periodi (stesso periodo di 15 giorni spetterà alla madre) e da concordare entro il 30.5. di ciascun anno, inalterato il resto;
ritenuto di confermare anche le statuizioni economiche vigenti, valutato quanto depositato dalle parti a settembre 2024, nulla di differente essendo emerso circa le rispettive capacità patrimoniali rispetto a quanto già accertato (dagli estratti conto del emergono solo alcuni versamenti in contanti di piccole CP_1 somme); ritenuto di compensare le spese di lite, vista la natura della causa e le richieste delle parti sul punto (il CP_1
non insisteva sulla condanna alle spese della controparte),
P.Q.M.
Il Collegio così provvede: determina l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
conferma l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre come vigente, pari ad euro 250,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal alla ntro il g. CP_1 Parte_1
5 di ogni mese); spese di lite compensate.
Roma, 11.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 42796/2023, alla quale è riunita la causa n. 46468/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giada Bernardi, come da procura in atti Parte_1
- ricorrente -
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Romana Passarini e Antonio Nebuloso, come CP_1
da procura in atti
-resistente-
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Rilevato che la ricorrente premetteva di avere avuto una figlia ( , nata il [...]) dalla Persona_1
relazione con il resistente, ormai terminata, e che chiedeva la regolamentazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della stessa come meglio indicato in atti;
rilevato che il resistente si costituiva e chiedeva quanto meglio specificato in atti;
rilevato che con ordinanza del 21.2.2024 veniva disposto quanto segue, ex art. 473bis.22 c.p.c.: “… visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore , nata il [...]; Persona_1
esaminati gli atti;
ritenuto di dover disporre che i Servizi Sociali relazionino sul nucleo familiare, anche provvedendo a sentire il medico curante della minore circa le sue patologie e necessità anche quotidiane;
ritenuto di dover rigettare le prove orali chieste dalle parti, per essere i capitoli non contestati, superflui, documentali, irrilevanti o valutativi;
ritenuto di dover acquisire dalle parti gli estratti conto alle stesse intestati o cointestati con terzi relativamente agli anni 2023 (ove non già in atti) e primo semestre 2024; ritenuto, intanto, di dover emettere i provvedimenti provvisori di cui al citato art. 473bis.22 c.p.c.; rilevato che le parti, all'udienza citata, dichiaravano quanto segue: “Il dichiara ADR: “Vedo mia figlia CP_1
nelle occasioni delle visite mediche e qualche volta anche al parco sotto casa della bambina o al che CP_2
pur è nelle immediate vicinanze. Io vivo con i miei genitori, attualmente non lavoro, sono iscritto all'Istituto
Tecnico Superiore, prima lavoravo con uno stage part-time della durata di sei mesi.”. La : CP_3
“Mia figlia ha difficoltà, fa fisioterapia due volte a settimana, è molto indietro dal punto di vista neuropsicomotorio, fa fatica a mangiare, alterna momenti in cui fa fatica a respirare la notte ad altri in cui respira meglio. Sto sola praticamente tutto il giorno ed è per accudire mia figlia che non lavoro.”.; ritenuto che nulla osti all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre, genitore con il quale la piccola vive e che dalla nascita si occupa quotidianamente delle sue necessità anche mediche e terapeutiche, conseguenti alla nascita prematura della minore ed alle problematiche conseguenti, con diritto di visita per il padre, che fino ad oggi ha frequentato poco la figlia e che deve prendere bene cognizione delle sue specifiche necessità, come segue, in presenza della madre o di persona di sua fiducia: due pomeriggi alla settimana dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (in mancanza di accordi, martedì e giovedì); il sabato o la domenica di ogni settimana, a giorni alternati, con i medesimi orari;
il giorno di Pasqua o di Pasquetta con i medesimi orari;
rilevato, poi, quanto all'aspetto economico, premesso quanto sopra esposto anche con riferimento alle dichiarazioni delle parti, viste le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in atti e considerato che nessuna delle parti ha spese abitative, vivendo entrambe con i rispettivi genitori, di dover prevedere un assegno di mantenimento per la minore a carico del padre pari ad euro 250,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dal mese di febbraio 2024 (da versarsi entro il g. 5 di ogni mese alla ), oltre alla corresponsione del 50% Pt_2
delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale, dovendosi valorizzare la capacità lavorativa di entrambe le parti, nonché la necessità che entrambi i genitori si attivino per reperire le risorse economiche per mantenere la prole,
P.Q.M.
-dispone in via provvisoria quanto segue: determina l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
determina un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 250,00 mensili, oltre
Istat, con decorrenza febbraio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal alla entro il g. 5 di ogni Pt_3 Pt_2
mese);
-rigetta le prove orali chieste dalle parti;
-manda alle parti per la produzione della documentazione indicata in parte motiva entro il 6.9.2024;
-manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva, da depositarsi entro il 30.7.2024;…” rilevato che ordinanza del 17.9.2024 veniva ulteriormente disposto quanto segue: “… CP_
vista, poi, l'istanza del 3.8.2024 del di seguito riprodotta: “a) atteso il reiterato comportamento inadempiente della sig.ra previa audizione Parte_1
– laddove ritenuta opportuna – dell'Assistente Sociale sig.ra Elisa Mazzanti, adottare i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore della minore Persona_2
e a tutela del rapporto di quest'ultima con il di lei padre , pregiudicati dalla
[...] CP_1 condotta tenuta sino ad oggi dalla ricorrente b) accertate le gravi inadempienze e violazioni poste in essere dalla sig.ra
Parte_1 ostacolanti il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, assumere i provvedimenti di cui all'art. 473 bis n. 39 c.p.c.”, deducendo la parte che la impediva il regolare svolgimento delle frequentazioni sostanzialmente pretendendo che gli
Parte_1 Persona_3 incontri avvenissero presso la sua abitazione, salvo qualche brevissima passeggiata un paio di volte;
vista la richiesta della di rigetto e di “Disporre che le frequentazioni di con
Parte_1 CP_1 Persona_1 debbano avvenire presso l'abitazione della Sig.ra fino a che il padre non avrà preso dimestichezza con la
Parte_1 bambina e le sue necessità ed imparato a gestirle.”; visto quanto già disposto con ordinanza del 24.6.2024 sul punto nell'ambito del sub procedimento n. 1 (“… vista l'istanza della del 28.2.2024di modifica dei provvedimenti provvisori emessi ex art. 473bis.22 c.p.c. in data Parte_1
21.2.2024, con la quale veniva chiesta “…l'integrazione dei provvedimenti provvisori emanati con ordinanza data
21.02.2024 nella parte relativa al diritto di visita del padre con l'espressa previsione che gli incontri si svolgano presso l'abitazione materna.”; CP_ vista l'istanza di rigetto del , il quale chiedeva anche l'assunzione di provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c. in vista delle dedotte numerose condotte ostative da parte della alla frequentazione padre-figlia (in parte venute Parte_1 CP_ meno, a dire, poi, del , in seguito alla convocazione del medico curante della minore); premesso che allo stato, come da ordinanza citata e non reclamata (per quanto evincibile dal fascicolo telematico), il diritto di visita padre-figlia è così determinato, anche considerate le necessità della figlia minore (nata a [...] 2023) mediche e terapeutiche, conseguenti alla nascita prematura della stessa ed alle problematiche conseguenti, oltre che la scarsa frequentazione da parte del padre fino a quel momento: due pomeriggi alla settimana dalle ore 17.30 alle ore
19.30 (in mancanza di accordi, martedì e giovedì); il sabato o la domenica di ogni settimana, a giorni alternati, con i medesimi orari;
il giorno di Pasqua o di Pasquetta con i medesimi orari, in presenza della madre o di persona di sua fiducia;
rilevato che veniva sentito il medico curante della bambina, dott. il quale così dichiarava all'udienza del Persona_4
5.6.2024: “Ho in cura la figlia delle parti non da subito ma da dopo poco la nascita, ha le problematiche dovute alla sua prematurità, con lieve ritardo di crescita e psicomotorie, alla bambina serve protezione dalle infezioni, serve attenzione alla promiscuità, ad esempio non è pronta per andare all'asilo, serve una costanza di ambiente anche psicologica e pedagogica, dunque ritengo che serva una costanza di atteggiamenti e comportamenti anche a livello psicologico da parte ei genitori. Basta che la bambina sia in un ambiente igienicamente sano e con genitori che si comportino in modo adeguato ed in sintonia con lei entrambi, servono entrambi i genitori, non solo la mamma, ma il padre deve avere le stese prestazioni della madre, non serve solo per giocare con la figlia. Ho detto alla difesa del padre che se ci sono le stesse condizioni igieniche di buon senso ed ordinarie la bambina può stare anche presso la abitazione paterna, e soprattutto serve una continuità psicologica, la madre conosce meglio la bambina e il padre dovrebbe poter acquisire le necessarie competenze dalla madre per accudire la figlia.”; ritenute, pertanto, così smentite le deduzioni della ricorrente poste alla base della sua istanza (“…che l'integrazione è richiesta a salvaguardia della salute, tranquillità e benessere della piccola ed affinchè la bimba possa Persona_1 frequentare il papà in un ambiente a lei consono, familiare, tranquillo e senza rischi per la sua salute, molto fragile e agevolmente suscettibile di essere compromessa anche per essere la immunodepressa ed esposta, per Persona_1
l'effetto, più degli altri bimbi al rischio di contrarre patologie…”); rilevato, inoltre, che la stessa dichiarava, all'udienza citata, che “La bambina dall'1.6.2024 sta con me in Parte_1 un'abitazione al Ladispoli per un mese che ho preso in affitto per l'estate, per giugno 2024, gliel'ho comunicato il
22.5.2024 .”, dunque anche questa condotta a conferma del fatto che è la stessa ricorrente a non ritenere necessario che la piccola resti nel luogo dove vive abitualmente a tutela della sua salute;
ritenuto, pertanto, di dover rigettare l'istanza della Parte_1 ritenuto, tuttavia, di dover disporre che i Servizi Sociali relazionino, oltre che su quanto già disposto con ordinanza del
21.2.2024, anche sull'andamento delle terapie e cure della minore;
ritenuto di riservare al Collegio la valutazione dell'istanza del Porta ex art. 473bis.39 c.p.c. con il provvedimento definitivo,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede: rigetta il ricorso della …”); Parte_1 vista la relazione dei Servizi Sociali dell'8.7.2024, che così deduceva:
… ritenuto, ciò posto, anche valutate le considerazioni dell'assistente sociale che ha relazionato (“…“), di poter disporre che la minore frequenti il padre, nei giorni già stabiliti ed alla presenza dei soggetti come pure già indicati, alternando la casa materna (nei giorni previsti infrasettimanali) e la casa paterna (nel weekend come già previsto); ritenuto, infatti, anche valutato quanto già sostenuto dal medico curante della minore e sopra riportato, oltre che valutata la apertura dei medici all'iscrizione all'asilo nido della piccola, che nulla osti a che la bambina possa frequentare il padre in luogo diverso dalla abitazione materna;
ritenuto, poi, di valutare in sede collegiale le richieste circa eventuali sanzioni ex art. 473bis.39 c.p.c.,
P.Q.M.
-rinvia il procedimento principale all'udienza del 4.2.2025, che si svolgerà con modalità cartolare come da provvedimento del 21.2.2024, concedendo i termini per memorie ex art. 473bis.28 c.p.c.;
-a definizione del sub procedimento n. 2, così provvede: modifica le modalità di visita padre-figlia come indicato in parte motiva….”; rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni:
la deduceva che il clima tra le parti si era rasserenato e che, senza difficoltà, le stesse stavano Parte_1 seguendo le prescrizioni vigenti, e chiedeva quanto già indicato nel ricorso (affidamento esclusivo, collocamento presso la madre, diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso e presso l'abitazione materna, un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili per la minore, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale) e, in via subordinata, la conferma delle disposizioni come vigenti quanto al diritto di visita paterno;
il pure deduceva che tra le parti si era giunti ad un buon livello di collaborazione e ad un clima di CP_1
serenità, rinunciava alla domanda ex art. 473bis.39 c.p.c. e chiedeva l'affidamento condiviso della figlia, il suo collocamento presso la madre, il diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria del
5.12.2024, un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 mensili per la minore a suo carico, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale;
ritenuto, ciò premesso, valutato l'interesse della bambina, la sua tenera età, la sue speciale necessità mediche e di assistenza, nonché la esigenza di tutelare la sua stabilità di vita quotidiana e quella, allo stesso tempo, di tutelare il rapporto con il genitore non convivente, di poter confermare le statuizioni vigenti quanto all'affidamento ed al collocamento della figlia delle parti, visto il buon esito fin qui avuto delle dette condizioni, unicamente in parte modificando il vigente diritto di visita padre-figlia (che prevedeva che al padre fosse affiancata una figura di fiducia della madre o la madre stessa della minore, in vista del poco tempo trascorso dal con la bambina all'epoca in cui venivano emessi i provvedimenti vigenti e delle CP_1
speciali necessità di assistenza della stessa) come segue: a decorrere dal settembre 2025 il padre potrà liberamente frequentare la figlia (dunque senza la necessaria presenza di terzi) due pomeriggi alla settimana dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (in mancanza di accordi, martedì e giovedì), il sabato o la domenica di ogni settimana a giorni alternati dalle ore 10.00 alle ore 17.00, il 24 o 25 dicembre ed il giorno di Pasqua
o di Pasquetta alternati ogni anno dalle ore 10.00 alle ore 17.00; a decorrere dal marzo 2026 il padre potrà stare con la figlia a finesettimana alternati dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 19.30, nonché n. 15 giorni l'estate, da suddividersi in due periodi (stesso periodo di 15 giorni spetterà alla madre) e da concordare entro il 30.5. di ciascun anno, inalterato il resto;
ritenuto di confermare anche le statuizioni economiche vigenti, valutato quanto depositato dalle parti a settembre 2024, nulla di differente essendo emerso circa le rispettive capacità patrimoniali rispetto a quanto già accertato (dagli estratti conto del emergono solo alcuni versamenti in contanti di piccole CP_1 somme); ritenuto di compensare le spese di lite, vista la natura della causa e le richieste delle parti sul punto (il CP_1
non insisteva sulla condanna alle spese della controparte),
P.Q.M.
Il Collegio così provvede: determina l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
conferma l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre come vigente, pari ad euro 250,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal alla ntro il g. CP_1 Parte_1
5 di ogni mese); spese di lite compensate.
Roma, 11.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi