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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/06/2024, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 27/06/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2748/2023 R.G., promossa da: P.IVA 1 rappresentato e difeso dall'avv. MONORITI ANTONELLO, giusta 'Pt 1 c.f procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv.MICALI FRANCESCO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/08/2023, Pt_1 esponeva:
Che CP 2 aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G.2748/2023, per
-
l'accertamento e il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità. che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura sufficiente all'ottenimento della prestazione richiesta con decorrenza da luglio 2020 a febbraio
2021 data della domanda amministrativa;
che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
-
che l'insieme delle patologie da cui era affetta non erano tali da comportare la riduzione della capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti le sue attitudini personali;
che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che non versava in uno stato di minorazione tale da renderlo meritevole dell'assegno ordinario di invalidità con vittoria di spese e compensi. CP 2 si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al CP 2
fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento del diritto dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio il cui fascicolo è stato acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che le patologie riscontrate determinavano una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa da Luglio 2020
a Febbraio 2021.
Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e Pt 1 depositava l'atto in questione.
CP_2 non abbia Con il presente giudizio, la parte ricorrente chiede accertarsi che diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione."
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è
l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Va evidenziato che l'architettura disegnata dall'art. 445 bis c.p.c. in materia di accertamento del requisito sanitario utile per le prestazioni collegate all'invalidità civile non prevede alcun automatismo relativo alla rinnovazione delle operazioni peritali in sede di giudizio di merito. La decisione di procedere al rinnovo delle operazioni peritali od, eventualmente, di disporre un supplemento di quelle già espletate in sede di ATP - ferma restando la possibilità di rivedere le conclusioni cui è pervenuto il Consulente in caso di aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - resta una valutazione del giudice da adottarsi sulla scorta di elementi obiettivi costituiti dalla bontà intrinseca ed estrinseca dell'elaborato peritale sottoposto a critica, dalla concreta entità, rilevanza e fondatezza delle critiche sollevate avverso l'elaborato e dalla capacità di quest'ultimo di resistere alle medesime sul piano logico-argomentativo.
Del resto, in tema di rinnovazione delle operazioni di CTU, la costante giurisprudenza di legittimità afferma da tempo principi del tutto coerenti con quanto sopra: "Il giudice d'appello, sia pure con l'obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare;
deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata. La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici" (Cassazione civile sez. I, 17/12/2010, n.25569); e ancora: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto" (Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a censurare le conclusioni senza però fornire adeguata motivazione delle proprie generiche doglianze.
Ora, il giudizio espresso dal C.t.u. - che dato atto di tutta la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, oltre che delle risultanze dell'esame obiettivo della periziata - non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso.
Invero, il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre che dall'esame obiettivo del periziato, e le conclusioni cui egli è giunto sono coerenti con quanto esaminato, né la parte ricorrente ha specificamente contestato o evidenziato dove starebbe l'errore compiuto dal consulente limitandosi a riferire che il c.t.u. non avrebbe adeguatamente valutato le patologie da cui CP 2 è affetto e non avrebbe approfonditamente determinato il quadro clinico da cui il periziato era affetto come già preesistente al momento della presentazione della domanda all' Pt 1 Ora tale doglianza non appare pertinente posto che il Ctu ha esaustivamente analizzato tutte le patologie da cui il periziato è affetto, e, soprattutto, non si è fermato alla mera diagnosi clinica di una determinata patologia, ma è andato oltre, dando atto compiutamente della estrinsecazione di ciascuna malattia sul piano funzionale e concludendo che le patologie riscontrate evidenziano una diminuzione a meno di un terzo della capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti le sue attitudini.
Va, quindi, ancora una volta sottolineato che la relazione peritale già espletata in sede di ATP appare completa ed adeguatamente motivata sotto il profilo logico scientifico.
Di contro, parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione basata sul semplice assunto che la presenza delle patologie che la affliggono, già al momento della domanda non avrebbero certamente dovuto renderla meritevole dell'assegno ordinario di invalidità.
Concludendo rileva il decidente che la genericità delle allegazioni e delle contestazioni attoree e la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente, e vanno liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi e in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt 1 con ricorso depositato il 11/08/2023,contro ' CP_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Dichiara che CP 2 è affetto da infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali, a decorrere da Luglio 2020 sino a Febbraio 2021;
- Rigetta ogni altra domanda;
delle spese Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente CP 2 '
del giudizio, che liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Patti, 27/06/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 27/06/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2748/2023 R.G., promossa da: P.IVA 1 rappresentato e difeso dall'avv. MONORITI ANTONELLO, giusta 'Pt 1 c.f procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv.MICALI FRANCESCO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/08/2023, Pt_1 esponeva:
Che CP 2 aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G.2748/2023, per
-
l'accertamento e il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità. che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura sufficiente all'ottenimento della prestazione richiesta con decorrenza da luglio 2020 a febbraio
2021 data della domanda amministrativa;
che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
-
che l'insieme delle patologie da cui era affetta non erano tali da comportare la riduzione della capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti le sue attitudini personali;
che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che non versava in uno stato di minorazione tale da renderlo meritevole dell'assegno ordinario di invalidità con vittoria di spese e compensi. CP 2 si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al CP 2
fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento del diritto dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio il cui fascicolo è stato acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che le patologie riscontrate determinavano una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa da Luglio 2020
a Febbraio 2021.
Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e Pt 1 depositava l'atto in questione.
CP_2 non abbia Con il presente giudizio, la parte ricorrente chiede accertarsi che diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione."
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è
l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Va evidenziato che l'architettura disegnata dall'art. 445 bis c.p.c. in materia di accertamento del requisito sanitario utile per le prestazioni collegate all'invalidità civile non prevede alcun automatismo relativo alla rinnovazione delle operazioni peritali in sede di giudizio di merito. La decisione di procedere al rinnovo delle operazioni peritali od, eventualmente, di disporre un supplemento di quelle già espletate in sede di ATP - ferma restando la possibilità di rivedere le conclusioni cui è pervenuto il Consulente in caso di aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - resta una valutazione del giudice da adottarsi sulla scorta di elementi obiettivi costituiti dalla bontà intrinseca ed estrinseca dell'elaborato peritale sottoposto a critica, dalla concreta entità, rilevanza e fondatezza delle critiche sollevate avverso l'elaborato e dalla capacità di quest'ultimo di resistere alle medesime sul piano logico-argomentativo.
Del resto, in tema di rinnovazione delle operazioni di CTU, la costante giurisprudenza di legittimità afferma da tempo principi del tutto coerenti con quanto sopra: "Il giudice d'appello, sia pure con l'obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare;
deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata. La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici" (Cassazione civile sez. I, 17/12/2010, n.25569); e ancora: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto" (Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a censurare le conclusioni senza però fornire adeguata motivazione delle proprie generiche doglianze.
Ora, il giudizio espresso dal C.t.u. - che dato atto di tutta la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, oltre che delle risultanze dell'esame obiettivo della periziata - non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso.
Invero, il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre che dall'esame obiettivo del periziato, e le conclusioni cui egli è giunto sono coerenti con quanto esaminato, né la parte ricorrente ha specificamente contestato o evidenziato dove starebbe l'errore compiuto dal consulente limitandosi a riferire che il c.t.u. non avrebbe adeguatamente valutato le patologie da cui CP 2 è affetto e non avrebbe approfonditamente determinato il quadro clinico da cui il periziato era affetto come già preesistente al momento della presentazione della domanda all' Pt 1 Ora tale doglianza non appare pertinente posto che il Ctu ha esaustivamente analizzato tutte le patologie da cui il periziato è affetto, e, soprattutto, non si è fermato alla mera diagnosi clinica di una determinata patologia, ma è andato oltre, dando atto compiutamente della estrinsecazione di ciascuna malattia sul piano funzionale e concludendo che le patologie riscontrate evidenziano una diminuzione a meno di un terzo della capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti le sue attitudini.
Va, quindi, ancora una volta sottolineato che la relazione peritale già espletata in sede di ATP appare completa ed adeguatamente motivata sotto il profilo logico scientifico.
Di contro, parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione basata sul semplice assunto che la presenza delle patologie che la affliggono, già al momento della domanda non avrebbero certamente dovuto renderla meritevole dell'assegno ordinario di invalidità.
Concludendo rileva il decidente che la genericità delle allegazioni e delle contestazioni attoree e la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente, e vanno liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi e in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt 1 con ricorso depositato il 11/08/2023,contro ' CP_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Dichiara che CP 2 è affetto da infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali, a decorrere da Luglio 2020 sino a Febbraio 2021;
- Rigetta ogni altra domanda;
delle spese Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente CP 2 '
del giudizio, che liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Patti, 27/06/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena