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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5580 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 2272/2020 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.11.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Sarno il 25.12.1960 e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nata ad [...] il [...], rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti AN D'UR
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_3
e (C.F.: , C.F._4 Parte_4 C.F._5 con i quali elettivamente domiciliano in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (C.F.:
) in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._6 di Barano d'Ischia del 14.03.2018 rep. N. 33646 e Persona_1 provvedimento autorizzativo, e domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ritualmente notificato il 20.02.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 8.09.2020, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la Controparte_1 affinché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del rio Sguazzatorio avvenuta in data 22.02.2015, venga condannata al risarcimento in loro favore dei danni subiti.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- che, all'epoca dei fatti, coltivavano i fondi siti nel Comune di Angri, riportati in catasto al Foglio 1, particelle nn. 354, 356 e 46, di cui sono comproprietari, e il fondo riportato in catasto al Foglio 1 particella n.
1306, in virtù di contratto di affitto;
- che, a causa dell'esondazione del rio Sguazzatorio avvenuta in data
22.02.2015, i predetti fondi furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ad entrambi i fondi, provocando la distruzione di tutte le colture in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
- che la causa dell'esondazione è da ricondursi al cattivo stato di manutenzione in cui si trovava il rio Sguazzatorio al momento dei fatti;
- che la responsabilità dei danni è da imputare alla , Controparte_1
a cui la legge attribuisce i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del canale de quo.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: "per sentirsi condannare - previo riconoscimento della sua responsabilità nel verificarsi dell'evento per cui è causa - a pagare al ricorrente tutti i danni subiti, così come in narrativa elencati, compresi quelli morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, nella misura che sarà specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT nonché con vittoria di spese e competenze, con attribuzione agli avvocati e , Pt_3 Parte_4 antistatari".
Con comparsa depositata l'8.01.2021, si è costituita in giudizio la
, che ha eccepito: Controparte_1
- la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, stante la mancata allegazione di prova sul punto;
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il rio
Sguazzatorio è un'opera di bonifica e l'ente deputato alla sua manutenzione, gestione e vigilanza è esclusivamente il CP_2
integrale del Comprensorio , ai sensi dell'art. 2 della
[...] CP_3
L.R. n. 4 del 25.02.2003 e del Piano di Classifica del , e ciò CP_2 trova conferma nella propria incompetenza in materia di polizia idraulica e gestionale di cui all'art. 90 c. 2 lett. e) del DPR 616/1977 in quanto ai sensi del TU Ambiente la competenza in materia di polizia idraulica spetta alle Autorità di Bacino;
- la legittimazione passiva del Comune competente territorialmente per lo smaltimento dei rifiuti solidi grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del 26.05.2016;
- l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2947 c.c., poiché i ricorrenti hanno notificato il ricorso due giorni prima della scadenza del termine prescrizionale, senza prima inoltrare alla una CP_1 richiesta di risarcimento dei danni;
- nel merito, la mancata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti affinché si possa configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in particolare, la mancata prova in ordine alla sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'Amministrazione ed il danno;
- il concorso colposo dei ricorrenti nella causazione del danno ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., poiché avrebbero concorso alla causazione del danno in violazione della normativa che pone in capo ai proprietari dei fondi confinanti con l'alveo specifici obblighi di manutenzione, nonché in violazione dell'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare i danni.
Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"Affinché l'On. Giudice adito voglia così provvedere: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per essere competenti Controparte_1 altri enti;
3) accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art 2947 c.c.;
4) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt. 1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 13.09.2022 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione della sulla carenza CP_1 di legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per un ipotetico danno alle colture, in quanto la medesima risulta provata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, dalle quali è emerso che i ricorrenti coltivavano i fondi indicati nel ricorso all'epoca dell'esondazione, nonché dalle visure catastali allegate alla consulenza tecnica di parte. Tale circostanza legittima i ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Del pari, va rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2947
c.c. formulata della , in quanto, per espressa ammissione della CP_1 convenuta, il ricorso è stato notificato due giorni prima e non oltre la scadenza del termine prescrizionale.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, attenendo al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi (il perito e Testimone_1
) hanno confermato che in data 22.02.2015, in Testimone_2 seguito ad abbondanti piogge, il rio Sguazzatorio è esondato nel territorio del Comune di Angri, andando ad invadere tutti i fondi circostanti, compresi quelli coltivati dai ricorrenti.
Nello specifico, i testi hanno anche dichiarato:
- che, all'epoca dei fatti, i ricorrenti coltivavano i fondi indicati in ricorso, siti in Angri;
- che, in particolare, sui fondi venivano coltivate cipolle e che, a causa dell'esondazione, tali colture marcirono e divennero, pertanto, inutilizzabili;
- che, per ripristinare i terreni fu necessario effettuare varie operazioni agronomiche, quali la disinfestazione e sistemazione delle pendenze, nonché la sostituzione dell'impianto irriguo;
- che il rio Sguazzatorio si presentava all'epoca dei fatti in stato di cattiva manutenzione e invaso da vegetazione incontrollata.
Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_1 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto l'esclusiva responsabilità della , in quanto tenuta alla manutenzione e alla Controparte_1 custodia del corso d'acqua.
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente CP_1 istituzionalmente preposto alla custodia del rio Sguazzatorio e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi in data 22.02.2015 per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione (cfr. sentenza n. 93/2024, sentenza n. 635/1019 e sentenza n. 1585/2020).
Al riguardo, è opportuno precisare che il rio Sguazzatorio, affluente del fiume , fa parte dei Colatori di Pianura Principali del Pt_1 comprensorio di bonifica dell' , ed è parte integrante delle CP_4 opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione sia scolante che irrigua.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché non si tratta di una di un'opera idraulica ai sensi del R.D. n.
523/1904, ma di un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n. 215/1933 alla compete l'esecuzione degli interventi di natura CP_1 strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio.
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Inutile, di contro, è l'indagine volta alla declaratoria dell'eventuale corresponsabilità del Controparte_5
e del Comune territorialmente competente, verso i quali
[...] nessuna domanda è stata proposta e non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
In ogni caso la legittimamente è stata chiamata a rispondere CP_1 per l'eventuale omesso controllo sull'operato del . CP_2
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da CP_1 corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018), non sussistente nel caso di specie.
Allo stesso tempo, è da escludersi che i ricorrenti abbiano concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito genericamente dalla , in quanto non è stato provato CP_1 che abbiano violato specifici obblighi di manutenzione o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento posto a carico dei proprietari dei terreni confinanti con l'alveo.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte. Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte agr.
[...]
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili. Tes_1
A tal fine, si rileva che il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti dai ricorrenti in € 42.452,60, indicando le seguenti voci di danno:
- € 16.820,00 per la perdita delle colture di cipolla;
- € 6.554,00 per mancata coltura succedanea;
- € 8.874,00 per ripulitura detriti;
- € 3.596,00 per ripristino quote superficiali;
- € 3.654,00 per ripristino fertilità;
- € 2.534,60 per collettore principale di impianto irriguo;
- € 420,00 per manichette gocciolanti di impianto irriguo.
Riguardo ai danni alla coltura di cipolla, si osserva che il perito ha specificato di aver calcolato il danno subito dai ricorrenti utilizzando il prezzo medio mensile rilevato dalla CCIAA di Salerno presso i mercati all'ingrosso della stessa provincia (cfr. pag. 10 della perizia).
Ebbene, tali parametri non possono essere integralmente condivisi, in quanto il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, in quanto non è stato provato che i ricorrenti si occupassero, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti.
A ciò si aggiunga che i ricorrenti non hanno dimostrato che la coltura danneggiata occupava precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica. Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alla coltura presente sui fondi al momento dell'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che i ricorrenti non hanno prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del D.lgs. 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Per tali ragioni, i danni alle colture devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte. In relazione poi alla voce di danno della mancata coltivazione succedanea, si rileva che né le parti ricorrenti né il perito di parte hanno specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere le coltivazioni nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino e disinfestazione dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte.
Di guisa che tali danni non sono dovuti.
Inoltre, con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che, a seguito dell'alluvione, si sono rese necessarie operazioni di ripulitura dai detriti, di ripristino delle quote superficiali e della fertilità.
Tuttavia, è opportuno rilevare che il perito ha calcolato tali voci di danno applicando il Prezziario OOPP della dell'anno Controparte_1
2015 ma, al contempo, i ricorrenti non hanno depositato documentazione contabile che attesti gli esborsi sostenuti per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, hanno provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 70%.
Infine, anche alla somma indicata in perizia per la voce di danno riguardante l'impianto irriguo appare equo applicare una riduzione del
70%, in considerazione del fatto che non sono stati prodotti in giudizio prove che attestino la natura, l'estensione e l'effettivo grado di danneggiamento di quelli preesistenti.
Pertanto, sebbene la circostanza del danneggiamento dell'impianto sia stata confermata dal teste , non vi sono elementi Testimone_2 da cui poter desumere la tipologia dell'impianto e, di conseguenza, la specifica entità del danno subito dai ricorrenti.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni. Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo RA (es. sent. n. 4823/2015) e da altri RA (es. RA IL in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del rio Sguazzatorio avvenuta in data 22.02.2015, la somma complessiva di € 10.769,58, da ripartirsi fra i ricorrenti in quote che si presumono uguali, in favore di e Parte_1 Pt_2
(risultante dalla somma di € 5.046,00 per la perdita della
[...] coltura di cipolle + € 2.662,20 per ripulitura detriti + € 1.078,80 per ripristino quote + € 1.096,20 per ripristino fertilità + € 886,38 per impianto irriguo, comprensivo di collettore principale e manichette sgocciolati, e nulla per mancata coltivazione succedanea, tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(9.02.2021) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, stante la serialità delle questioni trattate, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione della quota spettante al terzo difensore AN D'UR in favore degli avvocati e , stante la dichiarazione da Parte_3 Parte_4 parte di AN D'UR di rinunciare ai propri onorari a favore dei detti difensori, che hanno chiesto la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione Controparte_1 ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dai ricorrenti e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni di euro 5.384,79 in favore di e di euro 5.384,79 in favore di , , Parte_1 Parte_2 oltre rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte
(9.02.2021) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 272,50 per esborsi documentati ed € 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e nella Parte_3 Parte_4 misura della metà ciascuno e dichiara compensata la residua metà; Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 2272/2020 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.11.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Sarno il 25.12.1960 e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nata ad [...] il [...], rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti AN D'UR
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_3
e (C.F.: , C.F._4 Parte_4 C.F._5 con i quali elettivamente domiciliano in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (C.F.:
) in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._6 di Barano d'Ischia del 14.03.2018 rep. N. 33646 e Persona_1 provvedimento autorizzativo, e domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ritualmente notificato il 20.02.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 8.09.2020, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la Controparte_1 affinché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del rio Sguazzatorio avvenuta in data 22.02.2015, venga condannata al risarcimento in loro favore dei danni subiti.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- che, all'epoca dei fatti, coltivavano i fondi siti nel Comune di Angri, riportati in catasto al Foglio 1, particelle nn. 354, 356 e 46, di cui sono comproprietari, e il fondo riportato in catasto al Foglio 1 particella n.
1306, in virtù di contratto di affitto;
- che, a causa dell'esondazione del rio Sguazzatorio avvenuta in data
22.02.2015, i predetti fondi furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ad entrambi i fondi, provocando la distruzione di tutte le colture in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
- che la causa dell'esondazione è da ricondursi al cattivo stato di manutenzione in cui si trovava il rio Sguazzatorio al momento dei fatti;
- che la responsabilità dei danni è da imputare alla , Controparte_1
a cui la legge attribuisce i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del canale de quo.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: "per sentirsi condannare - previo riconoscimento della sua responsabilità nel verificarsi dell'evento per cui è causa - a pagare al ricorrente tutti i danni subiti, così come in narrativa elencati, compresi quelli morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, nella misura che sarà specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT nonché con vittoria di spese e competenze, con attribuzione agli avvocati e , Pt_3 Parte_4 antistatari".
Con comparsa depositata l'8.01.2021, si è costituita in giudizio la
, che ha eccepito: Controparte_1
- la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, stante la mancata allegazione di prova sul punto;
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il rio
Sguazzatorio è un'opera di bonifica e l'ente deputato alla sua manutenzione, gestione e vigilanza è esclusivamente il CP_2
integrale del Comprensorio , ai sensi dell'art. 2 della
[...] CP_3
L.R. n. 4 del 25.02.2003 e del Piano di Classifica del , e ciò CP_2 trova conferma nella propria incompetenza in materia di polizia idraulica e gestionale di cui all'art. 90 c. 2 lett. e) del DPR 616/1977 in quanto ai sensi del TU Ambiente la competenza in materia di polizia idraulica spetta alle Autorità di Bacino;
- la legittimazione passiva del Comune competente territorialmente per lo smaltimento dei rifiuti solidi grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del 26.05.2016;
- l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2947 c.c., poiché i ricorrenti hanno notificato il ricorso due giorni prima della scadenza del termine prescrizionale, senza prima inoltrare alla una CP_1 richiesta di risarcimento dei danni;
- nel merito, la mancata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti affinché si possa configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in particolare, la mancata prova in ordine alla sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'Amministrazione ed il danno;
- il concorso colposo dei ricorrenti nella causazione del danno ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., poiché avrebbero concorso alla causazione del danno in violazione della normativa che pone in capo ai proprietari dei fondi confinanti con l'alveo specifici obblighi di manutenzione, nonché in violazione dell'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare i danni.
Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"Affinché l'On. Giudice adito voglia così provvedere: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per essere competenti Controparte_1 altri enti;
3) accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art 2947 c.c.;
4) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt. 1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 13.09.2022 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione della sulla carenza CP_1 di legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per un ipotetico danno alle colture, in quanto la medesima risulta provata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, dalle quali è emerso che i ricorrenti coltivavano i fondi indicati nel ricorso all'epoca dell'esondazione, nonché dalle visure catastali allegate alla consulenza tecnica di parte. Tale circostanza legittima i ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Del pari, va rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2947
c.c. formulata della , in quanto, per espressa ammissione della CP_1 convenuta, il ricorso è stato notificato due giorni prima e non oltre la scadenza del termine prescrizionale.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, attenendo al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi (il perito e Testimone_1
) hanno confermato che in data 22.02.2015, in Testimone_2 seguito ad abbondanti piogge, il rio Sguazzatorio è esondato nel territorio del Comune di Angri, andando ad invadere tutti i fondi circostanti, compresi quelli coltivati dai ricorrenti.
Nello specifico, i testi hanno anche dichiarato:
- che, all'epoca dei fatti, i ricorrenti coltivavano i fondi indicati in ricorso, siti in Angri;
- che, in particolare, sui fondi venivano coltivate cipolle e che, a causa dell'esondazione, tali colture marcirono e divennero, pertanto, inutilizzabili;
- che, per ripristinare i terreni fu necessario effettuare varie operazioni agronomiche, quali la disinfestazione e sistemazione delle pendenze, nonché la sostituzione dell'impianto irriguo;
- che il rio Sguazzatorio si presentava all'epoca dei fatti in stato di cattiva manutenzione e invaso da vegetazione incontrollata.
Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_1 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto l'esclusiva responsabilità della , in quanto tenuta alla manutenzione e alla Controparte_1 custodia del corso d'acqua.
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente CP_1 istituzionalmente preposto alla custodia del rio Sguazzatorio e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi in data 22.02.2015 per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione (cfr. sentenza n. 93/2024, sentenza n. 635/1019 e sentenza n. 1585/2020).
Al riguardo, è opportuno precisare che il rio Sguazzatorio, affluente del fiume , fa parte dei Colatori di Pianura Principali del Pt_1 comprensorio di bonifica dell' , ed è parte integrante delle CP_4 opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione sia scolante che irrigua.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché non si tratta di una di un'opera idraulica ai sensi del R.D. n.
523/1904, ma di un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n. 215/1933 alla compete l'esecuzione degli interventi di natura CP_1 strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio.
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Inutile, di contro, è l'indagine volta alla declaratoria dell'eventuale corresponsabilità del Controparte_5
e del Comune territorialmente competente, verso i quali
[...] nessuna domanda è stata proposta e non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
In ogni caso la legittimamente è stata chiamata a rispondere CP_1 per l'eventuale omesso controllo sull'operato del . CP_2
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da CP_1 corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018), non sussistente nel caso di specie.
Allo stesso tempo, è da escludersi che i ricorrenti abbiano concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito genericamente dalla , in quanto non è stato provato CP_1 che abbiano violato specifici obblighi di manutenzione o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento posto a carico dei proprietari dei terreni confinanti con l'alveo.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte. Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte agr.
[...]
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili. Tes_1
A tal fine, si rileva che il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti dai ricorrenti in € 42.452,60, indicando le seguenti voci di danno:
- € 16.820,00 per la perdita delle colture di cipolla;
- € 6.554,00 per mancata coltura succedanea;
- € 8.874,00 per ripulitura detriti;
- € 3.596,00 per ripristino quote superficiali;
- € 3.654,00 per ripristino fertilità;
- € 2.534,60 per collettore principale di impianto irriguo;
- € 420,00 per manichette gocciolanti di impianto irriguo.
Riguardo ai danni alla coltura di cipolla, si osserva che il perito ha specificato di aver calcolato il danno subito dai ricorrenti utilizzando il prezzo medio mensile rilevato dalla CCIAA di Salerno presso i mercati all'ingrosso della stessa provincia (cfr. pag. 10 della perizia).
Ebbene, tali parametri non possono essere integralmente condivisi, in quanto il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, in quanto non è stato provato che i ricorrenti si occupassero, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti.
A ciò si aggiunga che i ricorrenti non hanno dimostrato che la coltura danneggiata occupava precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica. Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alla coltura presente sui fondi al momento dell'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che i ricorrenti non hanno prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del D.lgs. 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Per tali ragioni, i danni alle colture devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte. In relazione poi alla voce di danno della mancata coltivazione succedanea, si rileva che né le parti ricorrenti né il perito di parte hanno specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere le coltivazioni nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino e disinfestazione dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte.
Di guisa che tali danni non sono dovuti.
Inoltre, con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che, a seguito dell'alluvione, si sono rese necessarie operazioni di ripulitura dai detriti, di ripristino delle quote superficiali e della fertilità.
Tuttavia, è opportuno rilevare che il perito ha calcolato tali voci di danno applicando il Prezziario OOPP della dell'anno Controparte_1
2015 ma, al contempo, i ricorrenti non hanno depositato documentazione contabile che attesti gli esborsi sostenuti per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, hanno provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 70%.
Infine, anche alla somma indicata in perizia per la voce di danno riguardante l'impianto irriguo appare equo applicare una riduzione del
70%, in considerazione del fatto che non sono stati prodotti in giudizio prove che attestino la natura, l'estensione e l'effettivo grado di danneggiamento di quelli preesistenti.
Pertanto, sebbene la circostanza del danneggiamento dell'impianto sia stata confermata dal teste , non vi sono elementi Testimone_2 da cui poter desumere la tipologia dell'impianto e, di conseguenza, la specifica entità del danno subito dai ricorrenti.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni. Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo RA (es. sent. n. 4823/2015) e da altri RA (es. RA IL in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del rio Sguazzatorio avvenuta in data 22.02.2015, la somma complessiva di € 10.769,58, da ripartirsi fra i ricorrenti in quote che si presumono uguali, in favore di e Parte_1 Pt_2
(risultante dalla somma di € 5.046,00 per la perdita della
[...] coltura di cipolle + € 2.662,20 per ripulitura detriti + € 1.078,80 per ripristino quote + € 1.096,20 per ripristino fertilità + € 886,38 per impianto irriguo, comprensivo di collettore principale e manichette sgocciolati, e nulla per mancata coltivazione succedanea, tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(9.02.2021) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, stante la serialità delle questioni trattate, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione della quota spettante al terzo difensore AN D'UR in favore degli avvocati e , stante la dichiarazione da Parte_3 Parte_4 parte di AN D'UR di rinunciare ai propri onorari a favore dei detti difensori, che hanno chiesto la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione Controparte_1 ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dai ricorrenti e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni di euro 5.384,79 in favore di e di euro 5.384,79 in favore di , , Parte_1 Parte_2 oltre rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte
(9.02.2021) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 272,50 per esborsi documentati ed € 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e nella Parte_3 Parte_4 misura della metà ciascuno e dichiara compensata la residua metà; Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo