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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino - Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2707/23 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Castaldi, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Cardito, c.so Battisti n. 145
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliata in Napoli, pressi gli uffici di via De Gasperi n. 55
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 3166 del Parte_1
2023, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, pur dichiarando cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento in corso di causa di quanto spettantegli
1 a titolo di assegno ordinario di invalidità, quindi con soccombenza virtuale dell' , CP_1 illegittimamente compensava, nella misura della metà, le spese di lite del primo grado.
Rilevava che tale statuizione era in contrasto con il disposto di cui all'art. 92 c.p.c., del quale non ricorreva alcuna ipotesi ivi tipizzata.
Censurava, inoltre, il quantum liquidato, nella misura sdi soli euro 600,00 per compenso, in violazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014. CP_ Concludeva, pertanto, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' venisse condannato al pagamento delle spese di lite nella misura intera e per un importo di almeno euro
1.776,00 per compenso, oltre accessori di legge. CP_ Si costituiva l' resistendo all'impugnazione.
All'odierna udienza la causa veniva decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, l'appello è fondato, nei termini che seguono.
Va premesso che nella fattispecie al vaglio l' è senza dubbio il soccombente virtuale, non CP_1 avendo tempestivamente corrisposto la prestazione azionata cui la controparte aveva pacificamente diritto ed avendola quindi costretta ad intraprendere un'azione giudiziaria per conseguirla. Alcuna CP_ contestazione l' ha mai fatto della sussistenza del requisito contributivo, peraltro, per come esposto dallo stesso , già accertato nella precedente sede ex art. 445 bis c.p.c., ai fini della CP_1 definizione dell'interesse ad agire.
Ciò posto, va rilevato che è consentito al Giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., quindi, oltre all'ipotesi di soccombenza reciproca, anche in caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza. Detta norma, poi, ha subito l'autorevole censura del Giudice delle leggi (Corte
Costituzionale n. 77 del 2018), che ha statuito che “va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Con l'intervento del Giudice delle leggi si è tendenzialmente tornati, allora, alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. rinvenibile dalla legge n. 69/09, in relazione alla quale la S.C. (cfr. Cass., VI, 31.5.2016 n.
11217) ci insegna che le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere indicate in modo generico, con formule che, ad esempio, facciano un mero riferimento alla
"peculiarità della materia del contendere" (così Cass., VI, 25.9.2017 n. 22310) o con “la peculiarità
2 della fattispecie” (cfr. Cass VI, 14.7.2016 n. 14411), del tutto inidonee a consentire il necessario controllo.
In tale contesto, secondo l'impostazione della S.C. (cfr., da ultimo, Cass., VI, 24.9.2020 n. 20001),
l'art. 92, comma 2, c.p.c., , laddove (secondo il testo introdotto dalla l. n. 69/2009) permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, pur da specificare da parte del giudice del merito. In particolare anche l'oggettiva opinabilità o l'oscillante orientamento giurisprudenziale integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio.
In senso analogo è stato precisato (arg. ex Cass., Sez. Lav., 7.8.2019 n. 21157) che ai sensi dell'art. 92 cit., le "gravi ed eccezionali ragioni", possono essere rinvenute, in considerazione dell'elasticità della nozione, in una situazione di obiettiva incertezza, anche di tipo probatorio, sul diritto controverso.
Tuttavia, alcuna di dette situazione risulta integrata nell'ipotesi in esame, ove il primo Giudice ha parzialmente compensato solamente per la raggiunta cessazione della materia del contendere.
Orbene, come ha precisato la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 21.5.2024 n. 14036), il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. In tale ambito le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di causa della CP_ pretesa previdenziale da parte dell' aveva disposto esclusivamente per tale mero fatto la compensazione delle spese, non tenendo conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino a tale momento).
Ne discende che la sentenza impugnata va senz'altro riformata in primis perché le spese di lite vanno CP_ poste per l'intero a carico dell'
Venendo, ora, al quantum debeatur, va preliminarmente considerato che il valore della controversia, considerando l'importo complessivo liquidato, rientra, come esposto nello stesso atto di appello, nello scaglione, di cui alle tabelle allegate al d.m n. 55/14, che va da euro 5.200,01 a euro 26.000,00.
3 Va anche osservato che secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav.,
17.5.2018 n. 12093) per le liquidazioni effettuate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, (cfr. Cass., Sez. Lav.,
31.5.2017 n. 13809) e, nel caso di specie, la causa è stata di estrema semplicità, peraltro definita con cessazione della materia del contendere, senza fase istruttoria e con una discussione praticamente ridotta al minimo.
In tale ambito va riconosciuto, per la semplicità della controversia e il suo esito, senz'altro l'importo minimo, come sostanzialmente richiesto dallo stesso appellante.
Ne discende che in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, l'
[...]
va condannato a corrispondere a , con distrazione Controparte_1 Parte_1 all'avv. Francesco Castaldo, le spese di lite del primo grado nella misura intera, determinata, in luogo della quantificazione operata dal primo Giudice, in euro 1776,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche del presente grado liquidandosi, sempre con distrazione al predetto procuratore antistatario, nella misura, reputata adeguata in relazione al nuovo scaglione di riferimento, riportata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
CP_ accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento per intero delle spese di lite del primo grado, determinate, per compenso, nella misura complessiva di euro 1.776,00 in luogo della somma di euro 600,00 riconosciuta a titolo di ½ delle spese medesime in primo grado;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida, con distrazione all'avv. Francesco Castaldo, in euro 1.030,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
Napoli, 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino - Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2707/23 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Castaldi, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Cardito, c.so Battisti n. 145
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliata in Napoli, pressi gli uffici di via De Gasperi n. 55
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 3166 del Parte_1
2023, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, pur dichiarando cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento in corso di causa di quanto spettantegli
1 a titolo di assegno ordinario di invalidità, quindi con soccombenza virtuale dell' , CP_1 illegittimamente compensava, nella misura della metà, le spese di lite del primo grado.
Rilevava che tale statuizione era in contrasto con il disposto di cui all'art. 92 c.p.c., del quale non ricorreva alcuna ipotesi ivi tipizzata.
Censurava, inoltre, il quantum liquidato, nella misura sdi soli euro 600,00 per compenso, in violazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014. CP_ Concludeva, pertanto, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' venisse condannato al pagamento delle spese di lite nella misura intera e per un importo di almeno euro
1.776,00 per compenso, oltre accessori di legge. CP_ Si costituiva l' resistendo all'impugnazione.
All'odierna udienza la causa veniva decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, l'appello è fondato, nei termini che seguono.
Va premesso che nella fattispecie al vaglio l' è senza dubbio il soccombente virtuale, non CP_1 avendo tempestivamente corrisposto la prestazione azionata cui la controparte aveva pacificamente diritto ed avendola quindi costretta ad intraprendere un'azione giudiziaria per conseguirla. Alcuna CP_ contestazione l' ha mai fatto della sussistenza del requisito contributivo, peraltro, per come esposto dallo stesso , già accertato nella precedente sede ex art. 445 bis c.p.c., ai fini della CP_1 definizione dell'interesse ad agire.
Ciò posto, va rilevato che è consentito al Giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., quindi, oltre all'ipotesi di soccombenza reciproca, anche in caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza. Detta norma, poi, ha subito l'autorevole censura del Giudice delle leggi (Corte
Costituzionale n. 77 del 2018), che ha statuito che “va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Con l'intervento del Giudice delle leggi si è tendenzialmente tornati, allora, alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. rinvenibile dalla legge n. 69/09, in relazione alla quale la S.C. (cfr. Cass., VI, 31.5.2016 n.
11217) ci insegna che le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere indicate in modo generico, con formule che, ad esempio, facciano un mero riferimento alla
"peculiarità della materia del contendere" (così Cass., VI, 25.9.2017 n. 22310) o con “la peculiarità
2 della fattispecie” (cfr. Cass VI, 14.7.2016 n. 14411), del tutto inidonee a consentire il necessario controllo.
In tale contesto, secondo l'impostazione della S.C. (cfr., da ultimo, Cass., VI, 24.9.2020 n. 20001),
l'art. 92, comma 2, c.p.c., , laddove (secondo il testo introdotto dalla l. n. 69/2009) permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, pur da specificare da parte del giudice del merito. In particolare anche l'oggettiva opinabilità o l'oscillante orientamento giurisprudenziale integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio.
In senso analogo è stato precisato (arg. ex Cass., Sez. Lav., 7.8.2019 n. 21157) che ai sensi dell'art. 92 cit., le "gravi ed eccezionali ragioni", possono essere rinvenute, in considerazione dell'elasticità della nozione, in una situazione di obiettiva incertezza, anche di tipo probatorio, sul diritto controverso.
Tuttavia, alcuna di dette situazione risulta integrata nell'ipotesi in esame, ove il primo Giudice ha parzialmente compensato solamente per la raggiunta cessazione della materia del contendere.
Orbene, come ha precisato la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 21.5.2024 n. 14036), il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. In tale ambito le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di causa della CP_ pretesa previdenziale da parte dell' aveva disposto esclusivamente per tale mero fatto la compensazione delle spese, non tenendo conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino a tale momento).
Ne discende che la sentenza impugnata va senz'altro riformata in primis perché le spese di lite vanno CP_ poste per l'intero a carico dell'
Venendo, ora, al quantum debeatur, va preliminarmente considerato che il valore della controversia, considerando l'importo complessivo liquidato, rientra, come esposto nello stesso atto di appello, nello scaglione, di cui alle tabelle allegate al d.m n. 55/14, che va da euro 5.200,01 a euro 26.000,00.
3 Va anche osservato che secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav.,
17.5.2018 n. 12093) per le liquidazioni effettuate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, (cfr. Cass., Sez. Lav.,
31.5.2017 n. 13809) e, nel caso di specie, la causa è stata di estrema semplicità, peraltro definita con cessazione della materia del contendere, senza fase istruttoria e con una discussione praticamente ridotta al minimo.
In tale ambito va riconosciuto, per la semplicità della controversia e il suo esito, senz'altro l'importo minimo, come sostanzialmente richiesto dallo stesso appellante.
Ne discende che in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, l'
[...]
va condannato a corrispondere a , con distrazione Controparte_1 Parte_1 all'avv. Francesco Castaldo, le spese di lite del primo grado nella misura intera, determinata, in luogo della quantificazione operata dal primo Giudice, in euro 1776,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche del presente grado liquidandosi, sempre con distrazione al predetto procuratore antistatario, nella misura, reputata adeguata in relazione al nuovo scaglione di riferimento, riportata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
CP_ accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento per intero delle spese di lite del primo grado, determinate, per compenso, nella misura complessiva di euro 1.776,00 in luogo della somma di euro 600,00 riconosciuta a titolo di ½ delle spese medesime in primo grado;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida, con distrazione all'avv. Francesco Castaldo, in euro 1.030,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
Napoli, 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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