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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. 62 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Fiumicino, via Michele Rosi n. 203, presso lo studio dell'Avv. Francesca De
Pascali che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
ricorrente e
nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
) e residente in [...], elettivamente domiciliata C.F._2 in Civitavecchia, al corso Marconi n. 34, presso lo studio dell'Avv. Cinzia
Remoli che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.01.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio - premesso che dalla relazione more uxorio tra le parti è Controparte_1 nato il figlio il 27.8.2013, riconosciuto da entrambi i genitori - e ha Per_1 dedotto:
1 - che il figlio trascorre la settimana con il padre e si reca dalla madre a Per_1 weekend alternati;
- che il minore attualmente frequenta la quinta elementare in una scuola ad
Aranova;
- che i genitori si sono entrambi trasferiti, rispettivamente, il padre a Roma e la madre, da ultimo, a Santa Marinella e convivono entrambi con nuovi compagni;
- che avrebbe manifestato il desiderio di frequentare le scuole medie a Per_1
Roma, dove ha amici e si è ormai ambientato, non dovendo così viaggiare per
Aranova con dispendio di tempo ed energie;
- che l' svolge l'attività di collaboratore con partita IVA presso una Parte_1 multinazionale di impianti di allarme denominata “Sector Alarm” e percepisce un reddito mensile di circa € 2.500,00, e corrisponde un canone di locazione di euro 1.350,00 (rectius, euro 650,00 come risulta dalla documentazione depositata) per l'abitazione nella quale risiede con il figlio e l'attuale compagna.
Tutto ciò dedotto, il ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale, la parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 7.9.2023 nella causa n. 318/2023 in cui le parti hanno raggiunto un accordo ed in cui è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio con collocamento a settimane alterne dal lunedì al lunedì successivo del minore con i genitori, che le spese ordinarie e straordinarie saranno a carico del padre al 100% fino a quando la non troverà CP_1 un'occupazione lavorativa stabile e comunque entro il 24.6.2024 . In particolare, il difensore del ricorrente ha richiesto, in via di urgenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ovvero inaudita altera parte, di adottare i provvedimenti che il Tribunale riterrà più opportuni nell'interesse del minore in ordine all'iscrizione presso l'istituto scolastico “Piero Persona_2
Angela” sito in Roma al viale Ratto delle Sabine n. 1 che lo stesso dovrà frequentare nell'anno scolastico 2023/20204 per la scuola secondaria, nonché, nel merito, di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso il padre dal lunedì al venerdì con i weekend e le festività alternate ed un assegno di mantenimento a carico delle madre di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico al 100% a favore del ricorrente.
Con decreto di fissazione di udienza il Presidente ha fissato udienza in via di urgenza in data 7.2.2024 con termine per la costituzione della resistente entro il 2 giorno antecedente rispetto all'udienza fissata.
Si è costituita il 5.2.2025 , la quale ha dedotto: Controparte_1
- che le parti hanno convissuto dal 2012 al 2021 presso un appartamento di proprietà del sig. , marito in seconde nozze della madre Parte_2 dell' Parte_1
- che dopo la fine della relazione il ricorrente si è trasferito con la compagna a Roma, mentre la è rimasta ad Aranova dove ha contribuito alle spese CP_1 fino a quando non ha dovuto lasciare la casa a seguito di minacce ricevute – fatti per cui pende un procedimento penale – e si è dovuta trasferire dapprima a
Ladispoli e poi a Furbara – Sasso ed infine a Santa Marinella;
- che la resistente, fino all'allontanamento da Aranova, si è occupata in via prevalente delle esigenze di cura morale e materiale per il figlio.
Tutto ciò dedotto, la resistente ha richiesto di disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre ed un assegno di mantenimento a favore del figlio di 900,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 07.02.2025 sono comparse le parti ed il Presidente ha disposto l'audizione del figlio che, alla presenza del giudice e dei difensori, Per_1 ha reso le seguenti dichiarazioni: “Frequento la scuola ad Aranova e sono in quinta elementare. Mi trovo bene perché c'è il mio migliore amico ed altri amici e anche con i professori mi trovo bene. La mia materia preferita è matematica. Faccio equitazione a Roma una volta alla settimana. Mi accompagna mio padre. Tutta la settimana, tranne il sabato e la domenica, sto con mio padre a Roma ed il venerdì all'uscita di scuole alle 16,00 mi viene a prendere mia madre e mi porta a Santa Marinella. Il fine settimana a volte sto con mio padre che mi vuole frequentare per fare qualcosa insieme con lui anche il sabato e la domenica. I weekend non sono sempre alternati. Mio padre sta a Roma da un poco di tempo, se non ricordo male ero in terza elementare. A Roma mi trovo bene perché faccio sport ed ho gli amici che sono i figli di amici di mio padre. A Roma non ho parenti, ma c'è la compagna di mio padre ed i suoi figli che sono grandi in quanto uno ha 23 anni e l'altra ha 20 anni. La compagna di mio padre adesso sta vivendo con noi, anche se ha una sua casa. I figli dormono nell'altra casa. Mi trovo bene con
ed i suoi figli. Mia madre a Santa Mainella vive con un compagno. Nella casa di CP_2
Santa Marinella ho una mia stanza e poi c'è la stanza di mia madre, la cucina, il salone ed il bagno. Anche a casa di mio padre ho una stanza mia. Mia madre sta a Santa Marinella non da molto tempo, perché a gennaio della quarta elementare stava a Ladispoli poi a settembre è andata a e infine si è trasferita a Santa Marinella. A Santa Marinella c'è Persona_3
3 il compagno di mia madre che vive con lei. Ha una sua casa ma vive sempre con lei. A Per_4
Santa Marinella ho visto solo due volte dei bambini che sono a fianco del vivaio di Per_4
Quando sto a Santa Marinella a volte sto a casa ed il sabato o la domenica andiamo da qualche parte insieme. Il giorno prima facciamo i compiti. Con mi trovo bene. Non ha figli. So Per_4 che c'è una scuola accanto la casa di mio padre a Roma dove posso andare anche a piedi. In questa scuola attualmente non ho amici. Un mio amico andrà a Frascati. Questa scuola può essere raggiunta a piedi e si esce prima e se non c'è mio padre posso andare al negozio della compagna di mio padre che si raggiunge sempre a piedi. A Santa Marinella ho visto una scuola ma ci sono passato solo davanti. Io andrei a Roma a scuola sia perché posso continuare a frequentare gli amici e il negozio della compagna di mio padre è vicino e posso fare equitazione.
In merito alla mia attuale organizzazione va bene così”.
Il Presidente, pertanto, in via provvisoria ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. ha autorizzato l' all'iscrizione del figlio presso l'istituto Parte_1 Per_1 scolastico “Piero Angela” sito in Roma al viale Ratto delle Sabine n. 1 o ad altro istituto scolastico nei pressi dell'abitazione paterna, nell'anno scolastico
2023/20204 per la scuola secondaria, ha confermato l'affidamento condiviso del figlio disponendo il collocamento presso il padre regolamentando la frequentazione della madre con i figlio e statuendo che il ricorrente provveda in via diretta ed esclusiva al mantenimento del figlio a far data dalla Per_1 pubblicazione della presente ordinanza, con ripartizione delle spese straordinaria al 50% tra le parti secondo le disposizioni in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia. Sono state rigettate le richieste di prove orali e di CTU per accertare la capacità genitoriale della resistente - in quanto non sono risultati sussistenti elementi per ritenere che vi siano possibili incapacità nell'esercizio della responsabilità genitoriale della o dell' – ed ha disposto ai sensi CP_1 Parte_1 dell'art. 210 c.p.c. il deposito di documentazione reddituale aggiornata a carico delle parti con rinvio per esame della documentazione reddituale depositata e per decisione della causa ex art. 473 bis. 28 c.p.c. con concessione dei termini di cui alle lettere a), b) e c) della medesima disposizione, all'udienza del 11 ottobre 2023.
I difensori delle parti hanno depositato le comparse conclusionali nei termini disposti.
All'udienza del 11 ottobre 2024 il difensore del ricorrente ha richiesto la conferma dei provvedimenti provvisori emessi dal Presidente mentre il nuovo difensore della resistente costituito in data 11.7.2024 si è riportato ai propri scritti difensivi. In particolare il difensore della ha insistito nelle proprie richieste CP_1
4 ed in via subordinata ha richiesto di: - disporre che in occasione dei tempi di permanenza del minore presso la madre come ivi disciplinati e, quindi, per tre fine settimana al mese e per un giorno infrasettimanale, il sig. conduca il Parte_1 figlio ad Aranova, in sito da concordare tra i genitori, dove la madre lo preleverà e prenderà seco ed ove, al termine della permanenza, lo ricondurrà perché il padre lo riprenda seco;
- rigettare la richiesta di contributo materno nel mantenimento del minore stante l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge e ponendo ad intero ed esclusivo carico del sig. il mantenimento diretto Parte_1 del figlio salvo le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da protocollo adottato dall'intestato Tribunale, ripartite al 50% tra i genitori;
- disporre che l' assegno unico e universale sia percepito dai genitori come per legge.
Il Collegio ritiene che all'esito del giudizio debbano essere integralmente confermate le disposizioni assunte dal Presidente ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. in merito all'affidamento e collocamento del figlio oltre che al diritto di visita della madre ed infine all'autorizzazione all'iscrizione del figlio presso istituto scolastico di Roma. Si concorda con le motivazioni dell'ordinanza emessa il 8.2.2024 secondo cui deve ritenersi che il figlio si è ormai ambientato a Roma, Per_1 dove ha i propri legami e di amicizia per cui è maggiormente rispondente al suo superiore interesse l'iscrizione presso una scuola che sia vicina all'abitazione paterna dove il minore trascorre la settimana e presso la quale non deve sottoporsi a viaggi stressanti e che gli possono determinare limitazioni per le frequentazioni e la pratica dello sport che viene svolto a Roma. Inoltre, all'esito dell'audizione è risultato in maniera chiara che il figlio si trova bene a Roma presso Per_1
l'abitazione paterna, dove ha instaurato un buon rapporto con la compagna ed ha radicato le proprie amicizie e frequentazioni, che il minore sta con il padre dal lunedì al venerdì ed alterna i weekend con i genitori e che, nonostante il saldo legame con la madre, avrebbe piacere a frequentare le scuole a Roma dove fa equitazione, potrebbe recarsi anche a piedi a scuola data la vicinanza dalla casa paterna e potrebbe continuare a frequentare gli amici con cui ha stretto un proficuo legame.
Con riferimento agli accompagnamenti deve disporsi che nei tre weekend due accompagnamenti saranno a carico del padre e uno a carico della madre mentre i genitori si alterneranno negli ulteriori giorni infrasettimanali e durante le festività in quanto, come dedotto dal difensore della resistente, la ha un CP_1 figlio in tenera età che sta allattando e non dispone di mezzi di locomozione per
5 gli spostamenti a Roma.
In merito alle statuizioni economiche deve rilevarsi che in via provvisoria il
Presidente ha disposto che l' provveda in via diretta ed esclusiva al Parte_1 mantenimento del figlio a far data dalla pubblicazione della presente Per_1 ordinanza, con ripartizione delle spese straordinaria al 50% tra le parti secondo le disposizioni in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
Dalla documentazione reddituale depositata è risultato che il ricorrente percepisce circa 2.000,00 euro mensili per stipendio, paga un canone di affitto di euro 650,00 ed è gravato da finanziamenti per circa 300,00 euro mensili (dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultano redditi lordo di euro 12.072,00 per l'anno 2022 di euro 21.035,38 per l'anno 2021 e di euro 20.385,82 per l'anno
2020), mentre la resistente ha documentato di versare un canone di locazione di euro 550,00 per l'appartamento in affitto a Santa Marinella ed è risultato che convive con un compagno. Con il deposito della comparsa di costituzione e riposta il difensore della resistente ho omesso di depositare la documentazione richiesta dall'art. 473 bis. 16 c.p.c. (che richiama l'art. 473 bis. 12 c. 3 c.p.c. ossia le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni estratti dei conti correnti e documentazione dai cui risulti la titolarità di diritti reali) per cui sono state applicate le presunzioni ex art. 116 c.p.c. e 118 c.p.c.
Dalla documentazione reddituale depositata a seguito di emissione di ordine di esibizione, è emerso che il ricorrente - il quale ha depositato tardivamente la documentazione richiesta – ha depositato certificazione unica 2024 rilasciata dalla società, la da cui risulta che l' ha percepito Controparte_3 Parte_1 redditi lordi per l'anno 2023, di euro 44.500,00 e risultano finanziamenti per importi non particolarmente rilevanti con operazioni di accredito da parte della compagna, mentre la resistente ha dichiarato di avere finito di lavorare dal mese di novembre 2023 a seguito dello stato di gestazione e non essendole stato rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato, che in precedenza ha lavorato in maniera saltuaria (baby sitter, lavapiatti e cameriera) e con retribuzioni modeste ed
è attualmente sostenuta dal compagno da cui ha avuto un figlio e che corrisponde un canone di locazione di circa 500,00 euro mensili. La resistente ha documentato di avere dichiarato redditi lordi per l'anno 2020 euro 2360,00 circa comprensiva di
NASPI, per l'anno 2021 di euro 2.159,27, per l'anno 2022 di euro3.329,64 e per l'anno 2023 di euro 4.000,00 circa comprensivo di NASPI.
In merito alla eccezione di stralcio della documentazione reddituale
6 depositata dal ricorrente in quanto tardiva la stessa non può essere accolta dovendo ritenersi il termine per il deposito ordinatorio purchè venga garantito il diritto al contraddittorio che, nel caso di specie, deve ritenersi assicurato avendo il difensore della resistente ha replicato con la memoria ex art. 473 bis 28 n. 3 c.p.c. depositata.
Dunque, devono essere confermati i provvedimenti provvisori anche con riferimento alle richieste economiche disponendo che l' provveda in via Parte_1 diretta ed esclusiva al mantenimento del figlio a far data dalla Per_1 pubblicazione della presente ordinanza, con ripartizione delle spese straordinaria al 50% tra le parti secondo le disposizioni in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia. Infatti, risulta una sperequazione economica evidente tra le parti che giustifica che la resistente debba contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione della metà delle spese straordinarie.
In merito all'assegno unico familiare lo stesso deve essere percepito al 50% tra i genitori, essendo stato disposto l'affidamento condiviso del minore e dovendo valere le regole ordinarie per la percezione del predetto emolumento.
Le spese di lite devono essere compensate integralmente in considerazione delle ragioni della decisione e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. e da nei confronti di , così dispone: Parte_1 Controparte_1
- conferma l'autorizzazione al sig. all'iscrizione del figlio Parte_1
presso l'istituto scolastico “Piero Angela” sito in Roma al viale Ratto delle Per_1
Sabine n. 1 o ad altro istituto scolastico nei pressi dell'abitazione paterna, nell'anno scolastico 2023/20204 per la scuola secondaria;
- conferma l'affidamento condiviso del figlio ed il collocamento Per_1 prevalente preso l'abitazione paterna;
- conferma che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio , salvo Per_1 diverso accordo tra le parti, per tre weekend al mese (un weekend sarà trascorso con il padre, di regola il terzo del mese) ed un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento presso l'abitazione materna, preferibilmente nella giornata del martedì (o altro giorno se il martedì e mercoledì il figlio deve fare equitazione) con prelevamento da parte della resistente a scuola e riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina, fermo restando la regolamentazione vigente per i periodi delle
7 festività; nei tre weekend due accompagnamenti saranno a carico del padre e uno a carico della madre mentre i genitori si alterneranno negli ulteriori giorni infrasettimanali e durante le festività;
- conferma che l' debba provvedere in via diretta ed esclusiva al Parte_1 mantenimento del figlio a far data dalla pubblicazione della presente Per_1 ordinanza, con ripartizione delle spese straordinaria al 50% tra le parti secondo le disposizioni in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Civitavecchia, in camera di consiglio, il 14 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Gelso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. 62 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Fiumicino, via Michele Rosi n. 203, presso lo studio dell'Avv. Francesca De
Pascali che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
ricorrente e
nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
) e residente in [...], elettivamente domiciliata C.F._2 in Civitavecchia, al corso Marconi n. 34, presso lo studio dell'Avv. Cinzia
Remoli che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.01.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio - premesso che dalla relazione more uxorio tra le parti è Controparte_1 nato il figlio il 27.8.2013, riconosciuto da entrambi i genitori - e ha Per_1 dedotto:
1 - che il figlio trascorre la settimana con il padre e si reca dalla madre a Per_1 weekend alternati;
- che il minore attualmente frequenta la quinta elementare in una scuola ad
Aranova;
- che i genitori si sono entrambi trasferiti, rispettivamente, il padre a Roma e la madre, da ultimo, a Santa Marinella e convivono entrambi con nuovi compagni;
- che avrebbe manifestato il desiderio di frequentare le scuole medie a Per_1
Roma, dove ha amici e si è ormai ambientato, non dovendo così viaggiare per
Aranova con dispendio di tempo ed energie;
- che l' svolge l'attività di collaboratore con partita IVA presso una Parte_1 multinazionale di impianti di allarme denominata “Sector Alarm” e percepisce un reddito mensile di circa € 2.500,00, e corrisponde un canone di locazione di euro 1.350,00 (rectius, euro 650,00 come risulta dalla documentazione depositata) per l'abitazione nella quale risiede con il figlio e l'attuale compagna.
Tutto ciò dedotto, il ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale, la parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 7.9.2023 nella causa n. 318/2023 in cui le parti hanno raggiunto un accordo ed in cui è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio con collocamento a settimane alterne dal lunedì al lunedì successivo del minore con i genitori, che le spese ordinarie e straordinarie saranno a carico del padre al 100% fino a quando la non troverà CP_1 un'occupazione lavorativa stabile e comunque entro il 24.6.2024 . In particolare, il difensore del ricorrente ha richiesto, in via di urgenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ovvero inaudita altera parte, di adottare i provvedimenti che il Tribunale riterrà più opportuni nell'interesse del minore in ordine all'iscrizione presso l'istituto scolastico “Piero Persona_2
Angela” sito in Roma al viale Ratto delle Sabine n. 1 che lo stesso dovrà frequentare nell'anno scolastico 2023/20204 per la scuola secondaria, nonché, nel merito, di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso il padre dal lunedì al venerdì con i weekend e le festività alternate ed un assegno di mantenimento a carico delle madre di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico al 100% a favore del ricorrente.
Con decreto di fissazione di udienza il Presidente ha fissato udienza in via di urgenza in data 7.2.2024 con termine per la costituzione della resistente entro il 2 giorno antecedente rispetto all'udienza fissata.
Si è costituita il 5.2.2025 , la quale ha dedotto: Controparte_1
- che le parti hanno convissuto dal 2012 al 2021 presso un appartamento di proprietà del sig. , marito in seconde nozze della madre Parte_2 dell' Parte_1
- che dopo la fine della relazione il ricorrente si è trasferito con la compagna a Roma, mentre la è rimasta ad Aranova dove ha contribuito alle spese CP_1 fino a quando non ha dovuto lasciare la casa a seguito di minacce ricevute – fatti per cui pende un procedimento penale – e si è dovuta trasferire dapprima a
Ladispoli e poi a Furbara – Sasso ed infine a Santa Marinella;
- che la resistente, fino all'allontanamento da Aranova, si è occupata in via prevalente delle esigenze di cura morale e materiale per il figlio.
Tutto ciò dedotto, la resistente ha richiesto di disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre ed un assegno di mantenimento a favore del figlio di 900,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 07.02.2025 sono comparse le parti ed il Presidente ha disposto l'audizione del figlio che, alla presenza del giudice e dei difensori, Per_1 ha reso le seguenti dichiarazioni: “Frequento la scuola ad Aranova e sono in quinta elementare. Mi trovo bene perché c'è il mio migliore amico ed altri amici e anche con i professori mi trovo bene. La mia materia preferita è matematica. Faccio equitazione a Roma una volta alla settimana. Mi accompagna mio padre. Tutta la settimana, tranne il sabato e la domenica, sto con mio padre a Roma ed il venerdì all'uscita di scuole alle 16,00 mi viene a prendere mia madre e mi porta a Santa Marinella. Il fine settimana a volte sto con mio padre che mi vuole frequentare per fare qualcosa insieme con lui anche il sabato e la domenica. I weekend non sono sempre alternati. Mio padre sta a Roma da un poco di tempo, se non ricordo male ero in terza elementare. A Roma mi trovo bene perché faccio sport ed ho gli amici che sono i figli di amici di mio padre. A Roma non ho parenti, ma c'è la compagna di mio padre ed i suoi figli che sono grandi in quanto uno ha 23 anni e l'altra ha 20 anni. La compagna di mio padre adesso sta vivendo con noi, anche se ha una sua casa. I figli dormono nell'altra casa. Mi trovo bene con
ed i suoi figli. Mia madre a Santa Mainella vive con un compagno. Nella casa di CP_2
Santa Marinella ho una mia stanza e poi c'è la stanza di mia madre, la cucina, il salone ed il bagno. Anche a casa di mio padre ho una stanza mia. Mia madre sta a Santa Marinella non da molto tempo, perché a gennaio della quarta elementare stava a Ladispoli poi a settembre è andata a e infine si è trasferita a Santa Marinella. A Santa Marinella c'è Persona_3
3 il compagno di mia madre che vive con lei. Ha una sua casa ma vive sempre con lei. A Per_4
Santa Marinella ho visto solo due volte dei bambini che sono a fianco del vivaio di Per_4
Quando sto a Santa Marinella a volte sto a casa ed il sabato o la domenica andiamo da qualche parte insieme. Il giorno prima facciamo i compiti. Con mi trovo bene. Non ha figli. So Per_4 che c'è una scuola accanto la casa di mio padre a Roma dove posso andare anche a piedi. In questa scuola attualmente non ho amici. Un mio amico andrà a Frascati. Questa scuola può essere raggiunta a piedi e si esce prima e se non c'è mio padre posso andare al negozio della compagna di mio padre che si raggiunge sempre a piedi. A Santa Marinella ho visto una scuola ma ci sono passato solo davanti. Io andrei a Roma a scuola sia perché posso continuare a frequentare gli amici e il negozio della compagna di mio padre è vicino e posso fare equitazione.
In merito alla mia attuale organizzazione va bene così”.
Il Presidente, pertanto, in via provvisoria ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. ha autorizzato l' all'iscrizione del figlio presso l'istituto Parte_1 Per_1 scolastico “Piero Angela” sito in Roma al viale Ratto delle Sabine n. 1 o ad altro istituto scolastico nei pressi dell'abitazione paterna, nell'anno scolastico
2023/20204 per la scuola secondaria, ha confermato l'affidamento condiviso del figlio disponendo il collocamento presso il padre regolamentando la frequentazione della madre con i figlio e statuendo che il ricorrente provveda in via diretta ed esclusiva al mantenimento del figlio a far data dalla Per_1 pubblicazione della presente ordinanza, con ripartizione delle spese straordinaria al 50% tra le parti secondo le disposizioni in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia. Sono state rigettate le richieste di prove orali e di CTU per accertare la capacità genitoriale della resistente - in quanto non sono risultati sussistenti elementi per ritenere che vi siano possibili incapacità nell'esercizio della responsabilità genitoriale della o dell' – ed ha disposto ai sensi CP_1 Parte_1 dell'art. 210 c.p.c. il deposito di documentazione reddituale aggiornata a carico delle parti con rinvio per esame della documentazione reddituale depositata e per decisione della causa ex art. 473 bis. 28 c.p.c. con concessione dei termini di cui alle lettere a), b) e c) della medesima disposizione, all'udienza del 11 ottobre 2023.
I difensori delle parti hanno depositato le comparse conclusionali nei termini disposti.
All'udienza del 11 ottobre 2024 il difensore del ricorrente ha richiesto la conferma dei provvedimenti provvisori emessi dal Presidente mentre il nuovo difensore della resistente costituito in data 11.7.2024 si è riportato ai propri scritti difensivi. In particolare il difensore della ha insistito nelle proprie richieste CP_1
4 ed in via subordinata ha richiesto di: - disporre che in occasione dei tempi di permanenza del minore presso la madre come ivi disciplinati e, quindi, per tre fine settimana al mese e per un giorno infrasettimanale, il sig. conduca il Parte_1 figlio ad Aranova, in sito da concordare tra i genitori, dove la madre lo preleverà e prenderà seco ed ove, al termine della permanenza, lo ricondurrà perché il padre lo riprenda seco;
- rigettare la richiesta di contributo materno nel mantenimento del minore stante l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge e ponendo ad intero ed esclusivo carico del sig. il mantenimento diretto Parte_1 del figlio salvo le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da protocollo adottato dall'intestato Tribunale, ripartite al 50% tra i genitori;
- disporre che l' assegno unico e universale sia percepito dai genitori come per legge.
Il Collegio ritiene che all'esito del giudizio debbano essere integralmente confermate le disposizioni assunte dal Presidente ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. in merito all'affidamento e collocamento del figlio oltre che al diritto di visita della madre ed infine all'autorizzazione all'iscrizione del figlio presso istituto scolastico di Roma. Si concorda con le motivazioni dell'ordinanza emessa il 8.2.2024 secondo cui deve ritenersi che il figlio si è ormai ambientato a Roma, Per_1 dove ha i propri legami e di amicizia per cui è maggiormente rispondente al suo superiore interesse l'iscrizione presso una scuola che sia vicina all'abitazione paterna dove il minore trascorre la settimana e presso la quale non deve sottoporsi a viaggi stressanti e che gli possono determinare limitazioni per le frequentazioni e la pratica dello sport che viene svolto a Roma. Inoltre, all'esito dell'audizione è risultato in maniera chiara che il figlio si trova bene a Roma presso Per_1
l'abitazione paterna, dove ha instaurato un buon rapporto con la compagna ed ha radicato le proprie amicizie e frequentazioni, che il minore sta con il padre dal lunedì al venerdì ed alterna i weekend con i genitori e che, nonostante il saldo legame con la madre, avrebbe piacere a frequentare le scuole a Roma dove fa equitazione, potrebbe recarsi anche a piedi a scuola data la vicinanza dalla casa paterna e potrebbe continuare a frequentare gli amici con cui ha stretto un proficuo legame.
Con riferimento agli accompagnamenti deve disporsi che nei tre weekend due accompagnamenti saranno a carico del padre e uno a carico della madre mentre i genitori si alterneranno negli ulteriori giorni infrasettimanali e durante le festività in quanto, come dedotto dal difensore della resistente, la ha un CP_1 figlio in tenera età che sta allattando e non dispone di mezzi di locomozione per
5 gli spostamenti a Roma.
In merito alle statuizioni economiche deve rilevarsi che in via provvisoria il
Presidente ha disposto che l' provveda in via diretta ed esclusiva al Parte_1 mantenimento del figlio a far data dalla pubblicazione della presente Per_1 ordinanza, con ripartizione delle spese straordinaria al 50% tra le parti secondo le disposizioni in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
Dalla documentazione reddituale depositata è risultato che il ricorrente percepisce circa 2.000,00 euro mensili per stipendio, paga un canone di affitto di euro 650,00 ed è gravato da finanziamenti per circa 300,00 euro mensili (dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultano redditi lordo di euro 12.072,00 per l'anno 2022 di euro 21.035,38 per l'anno 2021 e di euro 20.385,82 per l'anno
2020), mentre la resistente ha documentato di versare un canone di locazione di euro 550,00 per l'appartamento in affitto a Santa Marinella ed è risultato che convive con un compagno. Con il deposito della comparsa di costituzione e riposta il difensore della resistente ho omesso di depositare la documentazione richiesta dall'art. 473 bis. 16 c.p.c. (che richiama l'art. 473 bis. 12 c. 3 c.p.c. ossia le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni estratti dei conti correnti e documentazione dai cui risulti la titolarità di diritti reali) per cui sono state applicate le presunzioni ex art. 116 c.p.c. e 118 c.p.c.
Dalla documentazione reddituale depositata a seguito di emissione di ordine di esibizione, è emerso che il ricorrente - il quale ha depositato tardivamente la documentazione richiesta – ha depositato certificazione unica 2024 rilasciata dalla società, la da cui risulta che l' ha percepito Controparte_3 Parte_1 redditi lordi per l'anno 2023, di euro 44.500,00 e risultano finanziamenti per importi non particolarmente rilevanti con operazioni di accredito da parte della compagna, mentre la resistente ha dichiarato di avere finito di lavorare dal mese di novembre 2023 a seguito dello stato di gestazione e non essendole stato rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato, che in precedenza ha lavorato in maniera saltuaria (baby sitter, lavapiatti e cameriera) e con retribuzioni modeste ed
è attualmente sostenuta dal compagno da cui ha avuto un figlio e che corrisponde un canone di locazione di circa 500,00 euro mensili. La resistente ha documentato di avere dichiarato redditi lordi per l'anno 2020 euro 2360,00 circa comprensiva di
NASPI, per l'anno 2021 di euro 2.159,27, per l'anno 2022 di euro3.329,64 e per l'anno 2023 di euro 4.000,00 circa comprensivo di NASPI.
In merito alla eccezione di stralcio della documentazione reddituale
6 depositata dal ricorrente in quanto tardiva la stessa non può essere accolta dovendo ritenersi il termine per il deposito ordinatorio purchè venga garantito il diritto al contraddittorio che, nel caso di specie, deve ritenersi assicurato avendo il difensore della resistente ha replicato con la memoria ex art. 473 bis 28 n. 3 c.p.c. depositata.
Dunque, devono essere confermati i provvedimenti provvisori anche con riferimento alle richieste economiche disponendo che l' provveda in via Parte_1 diretta ed esclusiva al mantenimento del figlio a far data dalla Per_1 pubblicazione della presente ordinanza, con ripartizione delle spese straordinaria al 50% tra le parti secondo le disposizioni in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia. Infatti, risulta una sperequazione economica evidente tra le parti che giustifica che la resistente debba contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione della metà delle spese straordinarie.
In merito all'assegno unico familiare lo stesso deve essere percepito al 50% tra i genitori, essendo stato disposto l'affidamento condiviso del minore e dovendo valere le regole ordinarie per la percezione del predetto emolumento.
Le spese di lite devono essere compensate integralmente in considerazione delle ragioni della decisione e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. e da nei confronti di , così dispone: Parte_1 Controparte_1
- conferma l'autorizzazione al sig. all'iscrizione del figlio Parte_1
presso l'istituto scolastico “Piero Angela” sito in Roma al viale Ratto delle Per_1
Sabine n. 1 o ad altro istituto scolastico nei pressi dell'abitazione paterna, nell'anno scolastico 2023/20204 per la scuola secondaria;
- conferma l'affidamento condiviso del figlio ed il collocamento Per_1 prevalente preso l'abitazione paterna;
- conferma che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio , salvo Per_1 diverso accordo tra le parti, per tre weekend al mese (un weekend sarà trascorso con il padre, di regola il terzo del mese) ed un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento presso l'abitazione materna, preferibilmente nella giornata del martedì (o altro giorno se il martedì e mercoledì il figlio deve fare equitazione) con prelevamento da parte della resistente a scuola e riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina, fermo restando la regolamentazione vigente per i periodi delle
7 festività; nei tre weekend due accompagnamenti saranno a carico del padre e uno a carico della madre mentre i genitori si alterneranno negli ulteriori giorni infrasettimanali e durante le festività;
- conferma che l' debba provvedere in via diretta ed esclusiva al Parte_1 mantenimento del figlio a far data dalla pubblicazione della presente Per_1 ordinanza, con ripartizione delle spese straordinaria al 50% tra le parti secondo le disposizioni in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Civitavecchia, in camera di consiglio, il 14 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Gelso
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