Art. 12. Limiti di intervento
I contributi di cui alla presente legge non possono essere concessi a ciascuna impresa per somme corrispondenti ad investimenti complessivi superiori a 500 milioni di lire.
I contributi di cui alla presente legge non possono essere concessi a ciascuna impresa per somme corrispondenti ad investimenti complessivi superiori a 500 milioni di lire.