Articolo 12 della Legge 30 luglio 1985, n. 404
Articolo 11Articolo 13
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27 agosto 1985
Art. 12. Limiti di intervento

I contributi di cui alla presente legge non possono essere concessi a ciascuna impresa per somme corrispondenti ad investimenti complessivi superiori a 500 milioni di lire.
Entrata in vigore il 27 agosto 1985