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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 168 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 03/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]
Monte Sant'Anna n. 3, C.F. rappresentata e difesa, in forza di C.F._1
procura in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli (C.F. , PEC C.F._2
, Fabio Ganci (C.F. , PEC Email_1 C.F._3
, Nicola Zampieri (C.F. , PEC: Email_2 C.F._4
e Giovanni Rinaldi (C.F. , Email_3 C.F._5
PEC , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_4 quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A. I procuratori della parte ricorrente dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti indirizzi PEC: Email_2 Email_1
e Email_3 Email_4
RICORRENTE
Contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA (C.F. , fax 0862/410918, pec: P.IVA_2
, presso i cui uffici del Complesso Monumentale di San Email_5
Domenico in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, s.n.c., domicilia per legge
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “a) “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al pagamento della somma di € 9.068,72 Controparte_1
e, conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”; b) “spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
MIM: “Tanto esposto, per il , così come generalizzato, Controparte_1 rappresentato, difeso e domiciliato in epigrafe, si conclude affinché il Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro rigetti l'avverso ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della lite, eccettuati I.V.A. e C.P.A., non dovute all'Avvocatura dello Stato, con l'aumento di cui all'art.
4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014.
In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui si determinasse per l'accoglimento delle avverse pretese, voglia rideterminare il quantum debeatur, nei termini sopraesposti. In via di estremo subordine, voglia in ogni caso disporre la compensazione delle spese del giudizio, per le ragioni di cui in narrativa”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 28/01/2025
[...]
docente supplente di Scuola Superiore I Grado, conveniva in giudizio il Parte_1
, al fine di ottenere il riconoscimento alla Controparte_1
corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non fruite, quantificate nella misura di €
9.068,72.
A sostegno della domanda deduceva di aver prestato servizio, in qualità di docente supplente, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2023/2024, e di aver usufruito solo di alcune giornate di ferie (indicate sempre in misura pari a zero), rispetto a quelle effettivamente maturate, rivendicando il pagamento della relativa per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
Rilevava come l'art. 1 comma 54 l. 228/2012 avesse previsto per il personale docente- senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti di ruolo- una specifica disciplina in forza delle quale le ferie dovevano essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Allegava che il comma 55 della citata disposizione aveva stabilito la non applicabilità dell'art. 5 comma 8 dl 95/2012 “al personale docente e
2 amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Precisava che, in base al combinato disposto del citato comma 54 art. 1 l. 228/2012 e dell'art. 13 del CCNL di Comparto, “Il docente con contratto fino al 30 giugno, così come il docente di ruolo, anche se non è impegnato in attività di esami, nel periodo che intercorre dal termine delle lezioni sino al 30 giugno non può, dunque, essere collocato in ferie d'ufficio perché, in tale periodo, deve restare comunque a disposizione del per tutte le CP_1 attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria”.
Deduceva dunque che, non essendo configurabile una collocazione in ferie d'ufficio in relazione al periodo compreso tra la fine delle lezioni (solitamente 10 giugno) e il termine delle attività didattiche (30 giugno), aveva diritto al pagamento dell'importo dovuto, calcolato sottraendo alle ferie maturate per ciascun anno scolastico i giorni effettivamente fruiti.
Richiamava, in particolare, le pronunce della Corte di Cassazione del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024.
1.2. L'amministrazione scolastica convenuta si è costituita in giudizio e stante la natura retributiva della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale del diritto rivendicato. Nel merito ha dedotto che l'Istituto scolastico, nell'anno scolastico 2019/2020, ha tempestivamente, con comunicazione formale specificamente indirizzata a tutti i docenti in servizio, con particolare riferimento ai titolari di contratto a tempo determinato, invitato ciascuno a fruire delle residue ferie, così mettendo il lavoratore nella più piena condizione di fruirne liberamente. In ogni caso ha contestato il quantum della richiesta formulata, deducendo che in tale anno scolastico la ricorrente ha fruito di n. 24 giorni di ferie, di cui solo 23,5 maturati, così come risulta dalle richieste trasmesse all'Istituto Comprensivo Statale di Silvi. Per l'anno scolastico 2021/2022 ha eccepito che la ricorrente ha ha prestato servizio in virtù di un contratto di 6 ore settimanali spalmate su due giorni di lavoro, per un totale di n. 11 giorni di ferie maturati, di cui n. 1 fruito, con un residuo di n. 10 giorni e non già di 24,50, così come sostenuto nell'avverso ricorso introduttivo, mentre nell'a.s. 2023/2024 sono stati liquidati 6 giorni di ferie, di talché, su n. 27 giorni di ferie, ne residuavano tuttalpiù n. 21, e non già n. 28,33.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione al minimo edittale.
3 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 03/06/2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La questione giuridica oggetto della presente controversia riguarda il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, richiesta dal personale docente non di ruolo, che ha prestato servizio in forza di contratti di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche.
La questione è stata oggetto di un vasto contenzioso a livello nazionale, su cui può dirsi ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione che, dopo una prima pronuncia del 2022 (n. 14268/2022) in senso favorevole ai docenti, si è compiutamente espressa nelle pronunce successive di cui alle Ordinanze n.15415 del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024,
e da ultimo in data 7.5.2025 (ordinanza n. sezionale 365/2025), la cui motivazione è possibile richiamare integralmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.
Ad ogni modo, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
3. Come noto, sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della
4 presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
5 Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L.
n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere
(anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, secondo la Corte di Cassazione, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8,
D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
6 In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza
7 la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In particolare, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del
1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
In conclusione, il principio di diritto a cui è necessario dare seguito è il seguente:
"il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno" (Cassazione civile sez. lav.,
17/06/2024 n.16715, come confermata con ordinanza del 7.5.2025).
8 4. Trasponendo tali principi al caso di specie, va in primo luogo rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal resistente, applicandosi alla fattispecie CP_1
concreta in esame la prescrizione decennale.
La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Sez. 1 - , Sentenza n. 3021 del 10/02/2020) afferma infatti: “Per quanto in passato oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci, la questione giuridica sottostante è stata risolta dalla più recente giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte in base al criterio della natura mista dell'indennità in questione, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. A tale diritto invero deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre - si è precisato - la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorchè ne debba essere valutata
l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass. n. 11462-12, Cass. n. 20836-13, Cass. n. 1757-
16, Cass. n. 14559-17).
Né può farsi leva sull'affermazione per cui (Cass. n. 13473-18) l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma della L. n. 153 del
1969, art. 12, perchè in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo. Infatti, il carattere retributivo, da ciò conseguente, è considerato tale ai soli fini della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c., a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore. Non anche invece quando si discorra - come nella specie - della verifica della prescrizione ai fini del credito risarcitorio teso a compensare il danno derivato dalla perdita del diritto al riposo.
E' del resto significativo osservare che in un solco non dissimile - a proposito cioè della natura mista del credito - risultano dalla giurisprudenza della Corte affrontate e risolte le correlate questioni fiscali, essendosi di recente affermato, per esempio, che anche in tema di Irpef
l'indennità sostitutiva del riposo settimanale, perfettamente equiparabile all'indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 (ora artt. 49 e 51) del TUIR, fermo il concorrente profilo risarcitorio. Lo è invero perchè in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, e come tale avente carattere retributivo, e perchè, invece, il concorrente profilo
9 risarcitorio, per quanto esistente, comunque non ne esclude la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile, rilevante ai fini dell'imposta (v. Cass. n. 8027-17).
In definitiva quindi la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale, e non quello quinquennale.
4.1. Per quanto riguarda, invece, il merito della pretesa, la stessa appare solo parzialmente fondata.
Sotto il profilo fattuale non è in contestazione il servizio di supplenza svolto dalla ricorrente negli anni scolastici indicati, essendo, di converso, in contestazione, il numero di giorni di ferie fruiti e, dunque, i giorni di ferie eventualmente residui.
Per quanto riguarda l'anno scolastico 2017/2018 non risultano in atti richieste di fruizioni di ferie o comunque attestazioni diverse da parte del , sicchè deve ritenersi che il CP_1
calcolo indicato nel ricorso sia corretto, quanto alle ferie residue.
In ordine all'anno scolastico 2018/2019, risulta attestazione dell'amministrazione scolastica secondo cui la ricorrente ha fruito di due giorni di ferie rispettivamente il
19/01/2019 e il 26/01/2019, con la conseguenza che tali giorni vanno decurtati dalle ferie residui indicate nel ricorso.
Per l'a.s. 2019/2020 risulta dirimente la documentazione prodotta dal resistente, CP_1
da cui emerge che la ricorrente ha fruito di tutti i giorni di ferie maturati, come da richieste in atti. Ne consegue che rispetto a tale annualità nulla spetta alla docente.
Per l'a.s. 2020/2021 nulla risulta agli atti e quindi deve ritenersi che la ricorrente non abbia fruito di ferie, né sia stata messa in condizione di poterne presentare la domanda.
Per l'a.s. 2021/2022, la ricorrente ha prestato servizio in virtù di un contratto di 6 ore settimanali spalmate su due giorni di lavoro, per un totale di n. 11 giorni di ferie maturate, di cui n. 1 fruito, con un residuo di n. 10 giorni e non già di 24,50, così come sostenuto nell'avverso ricorso introduttivo.
Mentre per l'a.s. 2023/2024 risulta che la ricorrente abbia fruito di 6 giorni di ferie, con la conseguenza che ne residuano 21 non già 28,33 come indicato nel ricorso.
10 Ebbene, facendo applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in relazione alle annualità scolastiche sopra indicate, nella misura pari alla differenza tra i giorni di ferie maturati (come specificato sopra)
e quelli effettivamente goduti, senza, di converso, tenere in considerazione i giorni intercorrenti tra la chiusura delle lezioni e la scadenza al 30 giugno del contratto a termine
(Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024 n.16715).
Alla luce dei rilievi che precedono, non avendo l'Amministrazione convenuta fornito adeguata prova di aver invitato la ricorrente a fruire delle ferie residue entro la data di scadenza del contratto ed, in ogni caso, di averla adeguatamente informata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse (cfr. Cassazione citata e Cass. ord. 32807/23), residuando una differenza tra ferie maturate e ferie godute (nei limiti sopra indicati) la domanda va accolta nei limiti di una sentenza di condanna generica, atteso che sia il calcolo articolato in sede di ricorso introduttivo, sia il calcolo rielaborato in sede di note di udienza, non possono ritenersi pienamente corretti, per non aver tenuto conto di tutti i giorni di ferie che la ricorrente ha effettivamente fruito e maturato.
5. La novità della questione, quantomeno in punto di prescrizione (sulla quale la Corte di
Cassazione non si è pronunciata nello specifico caso concreto), nonché la erroneità nel calcolo delle ferie residue (particolarmente evidente nell'a.s. 2019/2020), giustificano una compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico del resistente CP_1
come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 nei valori minimi, stante la non complessità della causa, senza l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in quanto non se ne ritengono sussistenti i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 168 /2025, così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per gli anni scolastici indicati in parte motiva (con esclusione dell'a.s. 2019/2020) e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della relativa indennità dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle
11 singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre
1994 n. 724;
• Previa compensazione della metà, condanna il a Controparte_1
rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.057 per compensi (già al netto della compensazione), oltre spese generali I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 03/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 03/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]
Monte Sant'Anna n. 3, C.F. rappresentata e difesa, in forza di C.F._1
procura in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli (C.F. , PEC C.F._2
, Fabio Ganci (C.F. , PEC Email_1 C.F._3
, Nicola Zampieri (C.F. , PEC: Email_2 C.F._4
e Giovanni Rinaldi (C.F. , Email_3 C.F._5
PEC , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_4 quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A. I procuratori della parte ricorrente dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti indirizzi PEC: Email_2 Email_1
e Email_3 Email_4
RICORRENTE
Contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA (C.F. , fax 0862/410918, pec: P.IVA_2
, presso i cui uffici del Complesso Monumentale di San Email_5
Domenico in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, s.n.c., domicilia per legge
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “a) “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al pagamento della somma di € 9.068,72 Controparte_1
e, conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”; b) “spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
MIM: “Tanto esposto, per il , così come generalizzato, Controparte_1 rappresentato, difeso e domiciliato in epigrafe, si conclude affinché il Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro rigetti l'avverso ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della lite, eccettuati I.V.A. e C.P.A., non dovute all'Avvocatura dello Stato, con l'aumento di cui all'art.
4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014.
In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui si determinasse per l'accoglimento delle avverse pretese, voglia rideterminare il quantum debeatur, nei termini sopraesposti. In via di estremo subordine, voglia in ogni caso disporre la compensazione delle spese del giudizio, per le ragioni di cui in narrativa”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 28/01/2025
[...]
docente supplente di Scuola Superiore I Grado, conveniva in giudizio il Parte_1
, al fine di ottenere il riconoscimento alla Controparte_1
corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non fruite, quantificate nella misura di €
9.068,72.
A sostegno della domanda deduceva di aver prestato servizio, in qualità di docente supplente, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2023/2024, e di aver usufruito solo di alcune giornate di ferie (indicate sempre in misura pari a zero), rispetto a quelle effettivamente maturate, rivendicando il pagamento della relativa per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
Rilevava come l'art. 1 comma 54 l. 228/2012 avesse previsto per il personale docente- senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti di ruolo- una specifica disciplina in forza delle quale le ferie dovevano essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Allegava che il comma 55 della citata disposizione aveva stabilito la non applicabilità dell'art. 5 comma 8 dl 95/2012 “al personale docente e
2 amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Precisava che, in base al combinato disposto del citato comma 54 art. 1 l. 228/2012 e dell'art. 13 del CCNL di Comparto, “Il docente con contratto fino al 30 giugno, così come il docente di ruolo, anche se non è impegnato in attività di esami, nel periodo che intercorre dal termine delle lezioni sino al 30 giugno non può, dunque, essere collocato in ferie d'ufficio perché, in tale periodo, deve restare comunque a disposizione del per tutte le CP_1 attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria”.
Deduceva dunque che, non essendo configurabile una collocazione in ferie d'ufficio in relazione al periodo compreso tra la fine delle lezioni (solitamente 10 giugno) e il termine delle attività didattiche (30 giugno), aveva diritto al pagamento dell'importo dovuto, calcolato sottraendo alle ferie maturate per ciascun anno scolastico i giorni effettivamente fruiti.
Richiamava, in particolare, le pronunce della Corte di Cassazione del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024.
1.2. L'amministrazione scolastica convenuta si è costituita in giudizio e stante la natura retributiva della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale del diritto rivendicato. Nel merito ha dedotto che l'Istituto scolastico, nell'anno scolastico 2019/2020, ha tempestivamente, con comunicazione formale specificamente indirizzata a tutti i docenti in servizio, con particolare riferimento ai titolari di contratto a tempo determinato, invitato ciascuno a fruire delle residue ferie, così mettendo il lavoratore nella più piena condizione di fruirne liberamente. In ogni caso ha contestato il quantum della richiesta formulata, deducendo che in tale anno scolastico la ricorrente ha fruito di n. 24 giorni di ferie, di cui solo 23,5 maturati, così come risulta dalle richieste trasmesse all'Istituto Comprensivo Statale di Silvi. Per l'anno scolastico 2021/2022 ha eccepito che la ricorrente ha ha prestato servizio in virtù di un contratto di 6 ore settimanali spalmate su due giorni di lavoro, per un totale di n. 11 giorni di ferie maturati, di cui n. 1 fruito, con un residuo di n. 10 giorni e non già di 24,50, così come sostenuto nell'avverso ricorso introduttivo, mentre nell'a.s. 2023/2024 sono stati liquidati 6 giorni di ferie, di talché, su n. 27 giorni di ferie, ne residuavano tuttalpiù n. 21, e non già n. 28,33.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione al minimo edittale.
3 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 03/06/2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La questione giuridica oggetto della presente controversia riguarda il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, richiesta dal personale docente non di ruolo, che ha prestato servizio in forza di contratti di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche.
La questione è stata oggetto di un vasto contenzioso a livello nazionale, su cui può dirsi ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione che, dopo una prima pronuncia del 2022 (n. 14268/2022) in senso favorevole ai docenti, si è compiutamente espressa nelle pronunce successive di cui alle Ordinanze n.15415 del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024,
e da ultimo in data 7.5.2025 (ordinanza n. sezionale 365/2025), la cui motivazione è possibile richiamare integralmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.
Ad ogni modo, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
3. Come noto, sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della
4 presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
5 Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L.
n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere
(anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, secondo la Corte di Cassazione, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8,
D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
6 In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza
7 la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In particolare, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del
1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
In conclusione, il principio di diritto a cui è necessario dare seguito è il seguente:
"il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno" (Cassazione civile sez. lav.,
17/06/2024 n.16715, come confermata con ordinanza del 7.5.2025).
8 4. Trasponendo tali principi al caso di specie, va in primo luogo rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal resistente, applicandosi alla fattispecie CP_1
concreta in esame la prescrizione decennale.
La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Sez. 1 - , Sentenza n. 3021 del 10/02/2020) afferma infatti: “Per quanto in passato oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci, la questione giuridica sottostante è stata risolta dalla più recente giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte in base al criterio della natura mista dell'indennità in questione, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. A tale diritto invero deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre - si è precisato - la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorchè ne debba essere valutata
l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass. n. 11462-12, Cass. n. 20836-13, Cass. n. 1757-
16, Cass. n. 14559-17).
Né può farsi leva sull'affermazione per cui (Cass. n. 13473-18) l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma della L. n. 153 del
1969, art. 12, perchè in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo. Infatti, il carattere retributivo, da ciò conseguente, è considerato tale ai soli fini della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c., a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore. Non anche invece quando si discorra - come nella specie - della verifica della prescrizione ai fini del credito risarcitorio teso a compensare il danno derivato dalla perdita del diritto al riposo.
E' del resto significativo osservare che in un solco non dissimile - a proposito cioè della natura mista del credito - risultano dalla giurisprudenza della Corte affrontate e risolte le correlate questioni fiscali, essendosi di recente affermato, per esempio, che anche in tema di Irpef
l'indennità sostitutiva del riposo settimanale, perfettamente equiparabile all'indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 (ora artt. 49 e 51) del TUIR, fermo il concorrente profilo risarcitorio. Lo è invero perchè in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, e come tale avente carattere retributivo, e perchè, invece, il concorrente profilo
9 risarcitorio, per quanto esistente, comunque non ne esclude la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile, rilevante ai fini dell'imposta (v. Cass. n. 8027-17).
In definitiva quindi la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale, e non quello quinquennale.
4.1. Per quanto riguarda, invece, il merito della pretesa, la stessa appare solo parzialmente fondata.
Sotto il profilo fattuale non è in contestazione il servizio di supplenza svolto dalla ricorrente negli anni scolastici indicati, essendo, di converso, in contestazione, il numero di giorni di ferie fruiti e, dunque, i giorni di ferie eventualmente residui.
Per quanto riguarda l'anno scolastico 2017/2018 non risultano in atti richieste di fruizioni di ferie o comunque attestazioni diverse da parte del , sicchè deve ritenersi che il CP_1
calcolo indicato nel ricorso sia corretto, quanto alle ferie residue.
In ordine all'anno scolastico 2018/2019, risulta attestazione dell'amministrazione scolastica secondo cui la ricorrente ha fruito di due giorni di ferie rispettivamente il
19/01/2019 e il 26/01/2019, con la conseguenza che tali giorni vanno decurtati dalle ferie residui indicate nel ricorso.
Per l'a.s. 2019/2020 risulta dirimente la documentazione prodotta dal resistente, CP_1
da cui emerge che la ricorrente ha fruito di tutti i giorni di ferie maturati, come da richieste in atti. Ne consegue che rispetto a tale annualità nulla spetta alla docente.
Per l'a.s. 2020/2021 nulla risulta agli atti e quindi deve ritenersi che la ricorrente non abbia fruito di ferie, né sia stata messa in condizione di poterne presentare la domanda.
Per l'a.s. 2021/2022, la ricorrente ha prestato servizio in virtù di un contratto di 6 ore settimanali spalmate su due giorni di lavoro, per un totale di n. 11 giorni di ferie maturate, di cui n. 1 fruito, con un residuo di n. 10 giorni e non già di 24,50, così come sostenuto nell'avverso ricorso introduttivo.
Mentre per l'a.s. 2023/2024 risulta che la ricorrente abbia fruito di 6 giorni di ferie, con la conseguenza che ne residuano 21 non già 28,33 come indicato nel ricorso.
10 Ebbene, facendo applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in relazione alle annualità scolastiche sopra indicate, nella misura pari alla differenza tra i giorni di ferie maturati (come specificato sopra)
e quelli effettivamente goduti, senza, di converso, tenere in considerazione i giorni intercorrenti tra la chiusura delle lezioni e la scadenza al 30 giugno del contratto a termine
(Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024 n.16715).
Alla luce dei rilievi che precedono, non avendo l'Amministrazione convenuta fornito adeguata prova di aver invitato la ricorrente a fruire delle ferie residue entro la data di scadenza del contratto ed, in ogni caso, di averla adeguatamente informata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse (cfr. Cassazione citata e Cass. ord. 32807/23), residuando una differenza tra ferie maturate e ferie godute (nei limiti sopra indicati) la domanda va accolta nei limiti di una sentenza di condanna generica, atteso che sia il calcolo articolato in sede di ricorso introduttivo, sia il calcolo rielaborato in sede di note di udienza, non possono ritenersi pienamente corretti, per non aver tenuto conto di tutti i giorni di ferie che la ricorrente ha effettivamente fruito e maturato.
5. La novità della questione, quantomeno in punto di prescrizione (sulla quale la Corte di
Cassazione non si è pronunciata nello specifico caso concreto), nonché la erroneità nel calcolo delle ferie residue (particolarmente evidente nell'a.s. 2019/2020), giustificano una compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico del resistente CP_1
come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 nei valori minimi, stante la non complessità della causa, senza l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in quanto non se ne ritengono sussistenti i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 168 /2025, così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per gli anni scolastici indicati in parte motiva (con esclusione dell'a.s. 2019/2020) e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della relativa indennità dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle
11 singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre
1994 n. 724;
• Previa compensazione della metà, condanna il a Controparte_1
rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.057 per compensi (già al netto della compensazione), oltre spese generali I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 03/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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