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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/11/2024, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 21 novembre 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Luca Bosco
- Ricorrente - contro
, in persona del direttore generale pro tempore, Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. Martino Lovecchio
- Convenuta -
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2022, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente sin dal 5.05.2009 – con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere Cat. D3 –
CCNL Comparto Sanità - della convenuta, chiedeva condannarsi la a corrispondergli la Pt_2 somma di €.4.066,68 (oltre interessi e rivalutazione) a titolo di cd. indennità di tuta asseritamente spettante per il periodo gennaio 2015 – giugno 2019, in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
La convenuta resisteva - eccependo altresì la prescrizione -e concludeva per il rigetto dell'iniziativa processuale del lavoratore.
All'udienza del 5 ottobre 2023, il procuratore della parte convenuta chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, esibendo documentazione relativa all'avvenuto pagamento, per la
Parte causale indicata in ricorso, della somma di €700,00 (busta paga del novembre 2021 e nota del
2.12.2021). Parte ricorrente, pur rilevando la tardività della produzione documentale di formazione precedente al ricorso, dichiarava di accettare l'erogato importo a titolo di mero acconto sulle
1
maggiori somme dovute.
Istruita documentalmente, all'odierna udienza la causa è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
L'eccezione è fondata, dovendosi rilevare che non idonea a provare l'interruzione della prescrizione è la copia della messa in mora allegata al ricorso (peraltro priva di data) perché priva di idonea prova della notifica (effettuata via pec) della stessa a mezzo della “busta telematica”.
Pertanto, deve ritenersi quale primo atto interruttivo, la notifica del ricorso giudiziale del 13.3.2023, con conseguente maturazione della prescrizione per le pretese anteriori al quinquennio decorrente a ritroso da quella data.
Venendo al merito, sul tema di questa controversia, la SUPREMA ha elaborato un articolato Pt_3
criterio decisionale congruo e condivisibile, del quale, pertanto, qui si intende fare applicazione.
Con la SENTENZA 10 SETTEMBRE 2010, N. 19358, la CORTE di legittimità ha statuito che il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale, sebbene sia relativo a una fase preparatoria del rapporto, deve essere autonomamente retribuito ove la relativa prestazione, pur accessoria e strumentale rispetto alla prestazione lavorativa, debba essere eseguita nell'ambito della disciplina d'impresa e sia autonomamente esigibile dal datore di lavoro, il quale può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.
Ribadendo lo stesso principio, CASS. 7 GIUGNO 2012, N. 9215, ha valorizzato il presupposto che il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo-tuta) sia qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione, invece, rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
In particolare, la sentenza della CORTE REGOLATRICE N. 1832 dell'8 FEBBRAIO 2012 ha chiarito:
✓ <Se quella della tuta è una scelta aziendale, i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientrano tra le "misure" che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve adottare per tutelare l'integrità fisica del lavoratore (in questo caso misure specificamente individuate dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 379 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40,
43 e 44). Le disposizioni aziendali in materia, espresse o implicite, rientrano nell'ambito del potere direttivo del datore di lavoro>>;
2
✓ <Non è ipotizzabile che i lavoratori possano effettuare queste operazioni prima di recarsi sul posto di lavoro>>;
✓ <<… si è in presenza di operazioni imposte da un obbligo interno al rapporto di lavoro, che deve essere eseguito utilizzando dispositivi di proprietà aziendale, scelti e prescritti dal datore di lavoro, in adempimento, a sua volta, di obblighi derivantigli dalla legge, e deve essere eseguito nei locali aziendali. Non è discutibile, di conseguenza, la soggezione del lavoratore nell'adempimento di tali obblighi al potere direttivo e disciplinare dell'imprenditore. Tali operazioni sono esecutive di una prescrizione datoriale e se il lavoratore non le compie è soggetto a responsabilità disciplinare. Si è pertanto all'interno dei poteri direttivi, di controllo e disciplinare del datore di lavoro>>;
✓ <La circostanza che l'impresa non abbia adottato prescrizioni sui tempi entro i quali compiere tali operazioni non modifica il quadro. L'azienda avrebbe potuto dare direttive sul punto e in ogni caso avrebbe potuto legittimamente considerare come tempo di lavoro, e conseguentemente retribuire, solo quello necessario a compiere tali operazioni>>;
✓ <Quanto alla normativa Europea deve precisarsi che la materia dell'orario rientra nell'ambito del diritto dell' limitatamente ai profili incidenti sulla salute e la Pt_4
sicurezza dei lavoratori, quindi limitatamente alla previsione di limiti massimi alla durata della prestazione. I profili retributivi dell'orario di lavoro rientrano invece nella competenza esclusiva del legislatore nazionale>>;
✓ <La normativa del 1923 considerava lavoro effettivo quello che richiede un'applicazione assidua e continuativa ed escludeva da tale ambito occupazioni discontinue
o di semplice attesa o custodia, stabilendo che queste ultime occupazioni potevano pertanto superare i limiti massimi temporali fissati dalla legge. Il regolamento di attuazione per le imprese industriali, emanato con R.D. n. 1955 del medesimo anno, precisava (art. 5) che non si considerano come lavoro effettivo: 1) i riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda; 2) il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro;
3) le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato. Anche questa normativa non è finalizzata a stabilire qual è il tempo di lavoro retribuibile, bensì a fissare i limiti massimi della durata del lavoro, tanto che in taluni casi riposi e pause sono retribuiti. Comunque,
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nel considerare le fasi prodromiche, il regolamento si limita ad escludere il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro…>>;
✓ <Più complessa è l'analisi del decreto legislativo del 2003, che riprende, alla lettera, dal diritto Europeo la definizione di orario di lavoro, ponendola peraltro alla base di una disciplina che va al di là dei limiti tematici del diritto dell'Unione. La definizione è così formulata: "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) "orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni". Rientra pertanto nell'orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. La formula è ampia: la dizione "attività - o - funzioni" indica una volontà legislativa di considerare non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma un concetto più flessibile ed esteso, che sicuramente integra operazioni strettamente funzionali alla prestazione. Peraltro, nello svolgimento di tali operazioni è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare>>;
✓ questa interpretazione non viola <le previsioni dei contratti collettivi dei metalmeccanici per cui "sono considerate ore di lavoro (e quindi retribuibili) quelle di effettiva prestazione".
… In alcune controversie ex art. 420-bis c.p.c., tali clausole erano state dichiarate nulle per contrasto con la disciplina legale inderogabile in materia di orario di lavoro. Le decisioni sono state cassate, censurando i giudici di merito "per non aver esitato a dichiararne la nullità senza chiedersi se tale risultato avrebbe potuto essere evitato attribuendo a tali clausole una diversa interpretazione: se cioè, in analogia a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina legale dell'orario di lavoro, siano da ricomprendere nella nozione di lavoro "effettivo", come tali da retribuire, anche le attività preparatorie dello svolgimento dell'attività lavorativa, sempre che siano eterodirette dal datore di lavoro". Si è aggiunto "che analogo criterio interpretativo andrebbe adottato anche in presenza di operazioni successive alla prestazione che rivestano le medesime caratteristiche di quelle preparatorie" (CASS. 8 APRILE 2011, N. 8063, ma v. anche, CASS. 10 SETTEMBRE 2010, N. 19358)>>;
✓ infine, quanto all'argomento secondo cui <i medesimi contratti collettivi dei metalmeccanici identificherebbero l'orario con le ore di lavoro contate con l'orologio marcatempo del reparto>>, CASS. ha segnalato che <la clausola in questione non Pt_5
impone affatto di contare le ore con l'orologio di reparto, ma consente di farlo anche con
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l'orologio di stabilimento. Più in radice, deve sottolinearsi che quella individuata dal contratto è una mera tecnica di rilevazione dell'orario di ingresso e di uscita dalla stabilimento o dal reparto, ma non ha potere di qualificazione del tempo di lavoro effettivo
(CASS. 2 LUGLIO 2009, N. 15492)>>.
Più recentemente la S.C. ha ribadito che “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1 co.
2 lett. a) d.l.vo 66/2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico” (CASS. 9 MAGGIO 2017 N. 13466; cfr. anche 5 2014 Pt_6 CP_2 CP_3
N° 692).
E' stato altresì precisato che: “L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa
o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e vestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina
d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro” (cfr. CASS.
LAV. 26 GENNAIO 2016 N. 1352; in senso conforme, cfr. CASS. LAV. 28 MARZO 2018 N. 7738).
Parte Orbene, nel caso di specie, l'istruttoria orale si è rivelata superflua alla luce della nota prodotta dalla convenuta all'udienza del 5.10.2021. Dalla stessa infatti emerge pieno riconoscimento, da parte della convenuta, dell'an della pretesa, e dunque della spettanza delle somme (accettate a titolo di acconto dalla parte ricorrente) erogate (con busta paga, anch'essa prodotta dalla convenuta, di novembre 2021) per la causale indicata e per il periodo oggetto di causa. Ritiene il Tribunale che tale produzione documentale (depositata successivamente alla memoria di costituzione, sebbene di formazione anteriore al deposito del ricorso possa (anzi, debba) essere valutata ai sensi dell'art.
421 cpc. Sul punto si veda, ex plurimis, con specifico riferimento alla (tardiva) produzione documentale, Cass. Lav. 15 maggio 2018 n° 11845, in riferimento a documenti valutati come indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi
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dei diritti in contestazione, sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dal complessivo materiale probatorio già acquisito agli atti del giudizio.
Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, può dirsi accertato che il tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione descritte in ricorso deve considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro. Tale tempo, tuttavia, deve essere compensato non quale straordinario - in difetto di prova dei presupposti di quest'ultimo da parte dell'istante (considerato altresì il tenore dei capitoli di prova articolati) su cui incombeva il rigoroso onere (cfr. Cass.
16.2.2009 n. 3714) – bensì mediante la retribuzione ordinaria.
Sotto il profilo del quantum, dunque, questo Tribunale ritiene i conteggi attorei - basati sul computo di 15 minuti totali per ogni turno di lavoro - possano essere utilizzati limitatamente al dato (non contestato dalla parte convenuta) relativo al numero di ore di lavoro indicate negli stessi, al netto, quindi, della maggiorazione prevista per lo straordinario e tenendo conto della prescrizione di cui si
è detto.
In applicazione di quanto sopra osservato, la somma spettante all'istante per il periodo marzo 2018- giugno 2019 corrisponde ad €646,38 ottenuta moltiplicando le ore indicate nei predetti conteggi (in totale 41,5 per l'anno 2018 e 15,5 per il 2019) per la paga oraria di euro 11,34.
Considerato tuttavia che la ricorrente ha già ricevuto, per la causale indicata, la somma di €700,00 in data anteriore al deposito del ricorso giudiziale, la pretesa relativa alle ulteriori somme rivendicate si rivela infondata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Considerato il ragionevole affidamento ingenerato nella ricorrente dal riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea limitatamente all'an, (residuando, pertanto incertezza esclusivamente in ordine al quantum) appare equa la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Taranto, 21 novembre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 21 novembre 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Luca Bosco
- Ricorrente - contro
, in persona del direttore generale pro tempore, Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. Martino Lovecchio
- Convenuta -
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2022, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente sin dal 5.05.2009 – con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere Cat. D3 –
CCNL Comparto Sanità - della convenuta, chiedeva condannarsi la a corrispondergli la Pt_2 somma di €.4.066,68 (oltre interessi e rivalutazione) a titolo di cd. indennità di tuta asseritamente spettante per il periodo gennaio 2015 – giugno 2019, in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
La convenuta resisteva - eccependo altresì la prescrizione -e concludeva per il rigetto dell'iniziativa processuale del lavoratore.
All'udienza del 5 ottobre 2023, il procuratore della parte convenuta chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, esibendo documentazione relativa all'avvenuto pagamento, per la
Parte causale indicata in ricorso, della somma di €700,00 (busta paga del novembre 2021 e nota del
2.12.2021). Parte ricorrente, pur rilevando la tardività della produzione documentale di formazione precedente al ricorso, dichiarava di accettare l'erogato importo a titolo di mero acconto sulle
1
maggiori somme dovute.
Istruita documentalmente, all'odierna udienza la causa è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
L'eccezione è fondata, dovendosi rilevare che non idonea a provare l'interruzione della prescrizione è la copia della messa in mora allegata al ricorso (peraltro priva di data) perché priva di idonea prova della notifica (effettuata via pec) della stessa a mezzo della “busta telematica”.
Pertanto, deve ritenersi quale primo atto interruttivo, la notifica del ricorso giudiziale del 13.3.2023, con conseguente maturazione della prescrizione per le pretese anteriori al quinquennio decorrente a ritroso da quella data.
Venendo al merito, sul tema di questa controversia, la SUPREMA ha elaborato un articolato Pt_3
criterio decisionale congruo e condivisibile, del quale, pertanto, qui si intende fare applicazione.
Con la SENTENZA 10 SETTEMBRE 2010, N. 19358, la CORTE di legittimità ha statuito che il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale, sebbene sia relativo a una fase preparatoria del rapporto, deve essere autonomamente retribuito ove la relativa prestazione, pur accessoria e strumentale rispetto alla prestazione lavorativa, debba essere eseguita nell'ambito della disciplina d'impresa e sia autonomamente esigibile dal datore di lavoro, il quale può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.
Ribadendo lo stesso principio, CASS. 7 GIUGNO 2012, N. 9215, ha valorizzato il presupposto che il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo-tuta) sia qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione, invece, rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
In particolare, la sentenza della CORTE REGOLATRICE N. 1832 dell'8 FEBBRAIO 2012 ha chiarito:
✓ <Se quella della tuta è una scelta aziendale, i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientrano tra le "misure" che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve adottare per tutelare l'integrità fisica del lavoratore (in questo caso misure specificamente individuate dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 379 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40,
43 e 44). Le disposizioni aziendali in materia, espresse o implicite, rientrano nell'ambito del potere direttivo del datore di lavoro>>;
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✓ <Non è ipotizzabile che i lavoratori possano effettuare queste operazioni prima di recarsi sul posto di lavoro>>;
✓ <<… si è in presenza di operazioni imposte da un obbligo interno al rapporto di lavoro, che deve essere eseguito utilizzando dispositivi di proprietà aziendale, scelti e prescritti dal datore di lavoro, in adempimento, a sua volta, di obblighi derivantigli dalla legge, e deve essere eseguito nei locali aziendali. Non è discutibile, di conseguenza, la soggezione del lavoratore nell'adempimento di tali obblighi al potere direttivo e disciplinare dell'imprenditore. Tali operazioni sono esecutive di una prescrizione datoriale e se il lavoratore non le compie è soggetto a responsabilità disciplinare. Si è pertanto all'interno dei poteri direttivi, di controllo e disciplinare del datore di lavoro>>;
✓ <La circostanza che l'impresa non abbia adottato prescrizioni sui tempi entro i quali compiere tali operazioni non modifica il quadro. L'azienda avrebbe potuto dare direttive sul punto e in ogni caso avrebbe potuto legittimamente considerare come tempo di lavoro, e conseguentemente retribuire, solo quello necessario a compiere tali operazioni>>;
✓ <Quanto alla normativa Europea deve precisarsi che la materia dell'orario rientra nell'ambito del diritto dell' limitatamente ai profili incidenti sulla salute e la Pt_4
sicurezza dei lavoratori, quindi limitatamente alla previsione di limiti massimi alla durata della prestazione. I profili retributivi dell'orario di lavoro rientrano invece nella competenza esclusiva del legislatore nazionale>>;
✓ <La normativa del 1923 considerava lavoro effettivo quello che richiede un'applicazione assidua e continuativa ed escludeva da tale ambito occupazioni discontinue
o di semplice attesa o custodia, stabilendo che queste ultime occupazioni potevano pertanto superare i limiti massimi temporali fissati dalla legge. Il regolamento di attuazione per le imprese industriali, emanato con R.D. n. 1955 del medesimo anno, precisava (art. 5) che non si considerano come lavoro effettivo: 1) i riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda; 2) il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro;
3) le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato. Anche questa normativa non è finalizzata a stabilire qual è il tempo di lavoro retribuibile, bensì a fissare i limiti massimi della durata del lavoro, tanto che in taluni casi riposi e pause sono retribuiti. Comunque,
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nel considerare le fasi prodromiche, il regolamento si limita ad escludere il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro…>>;
✓ <Più complessa è l'analisi del decreto legislativo del 2003, che riprende, alla lettera, dal diritto Europeo la definizione di orario di lavoro, ponendola peraltro alla base di una disciplina che va al di là dei limiti tematici del diritto dell'Unione. La definizione è così formulata: "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) "orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni". Rientra pertanto nell'orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. La formula è ampia: la dizione "attività - o - funzioni" indica una volontà legislativa di considerare non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma un concetto più flessibile ed esteso, che sicuramente integra operazioni strettamente funzionali alla prestazione. Peraltro, nello svolgimento di tali operazioni è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare>>;
✓ questa interpretazione non viola <le previsioni dei contratti collettivi dei metalmeccanici per cui "sono considerate ore di lavoro (e quindi retribuibili) quelle di effettiva prestazione".
… In alcune controversie ex art. 420-bis c.p.c., tali clausole erano state dichiarate nulle per contrasto con la disciplina legale inderogabile in materia di orario di lavoro. Le decisioni sono state cassate, censurando i giudici di merito "per non aver esitato a dichiararne la nullità senza chiedersi se tale risultato avrebbe potuto essere evitato attribuendo a tali clausole una diversa interpretazione: se cioè, in analogia a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina legale dell'orario di lavoro, siano da ricomprendere nella nozione di lavoro "effettivo", come tali da retribuire, anche le attività preparatorie dello svolgimento dell'attività lavorativa, sempre che siano eterodirette dal datore di lavoro". Si è aggiunto "che analogo criterio interpretativo andrebbe adottato anche in presenza di operazioni successive alla prestazione che rivestano le medesime caratteristiche di quelle preparatorie" (CASS. 8 APRILE 2011, N. 8063, ma v. anche, CASS. 10 SETTEMBRE 2010, N. 19358)>>;
✓ infine, quanto all'argomento secondo cui <i medesimi contratti collettivi dei metalmeccanici identificherebbero l'orario con le ore di lavoro contate con l'orologio marcatempo del reparto>>, CASS. ha segnalato che <la clausola in questione non Pt_5
impone affatto di contare le ore con l'orologio di reparto, ma consente di farlo anche con
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l'orologio di stabilimento. Più in radice, deve sottolinearsi che quella individuata dal contratto è una mera tecnica di rilevazione dell'orario di ingresso e di uscita dalla stabilimento o dal reparto, ma non ha potere di qualificazione del tempo di lavoro effettivo
(CASS. 2 LUGLIO 2009, N. 15492)>>.
Più recentemente la S.C. ha ribadito che “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1 co.
2 lett. a) d.l.vo 66/2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico” (CASS. 9 MAGGIO 2017 N. 13466; cfr. anche 5 2014 Pt_6 CP_2 CP_3
N° 692).
E' stato altresì precisato che: “L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa
o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e vestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina
d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro” (cfr. CASS.
LAV. 26 GENNAIO 2016 N. 1352; in senso conforme, cfr. CASS. LAV. 28 MARZO 2018 N. 7738).
Parte Orbene, nel caso di specie, l'istruttoria orale si è rivelata superflua alla luce della nota prodotta dalla convenuta all'udienza del 5.10.2021. Dalla stessa infatti emerge pieno riconoscimento, da parte della convenuta, dell'an della pretesa, e dunque della spettanza delle somme (accettate a titolo di acconto dalla parte ricorrente) erogate (con busta paga, anch'essa prodotta dalla convenuta, di novembre 2021) per la causale indicata e per il periodo oggetto di causa. Ritiene il Tribunale che tale produzione documentale (depositata successivamente alla memoria di costituzione, sebbene di formazione anteriore al deposito del ricorso possa (anzi, debba) essere valutata ai sensi dell'art.
421 cpc. Sul punto si veda, ex plurimis, con specifico riferimento alla (tardiva) produzione documentale, Cass. Lav. 15 maggio 2018 n° 11845, in riferimento a documenti valutati come indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi
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dei diritti in contestazione, sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dal complessivo materiale probatorio già acquisito agli atti del giudizio.
Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, può dirsi accertato che il tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione descritte in ricorso deve considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro. Tale tempo, tuttavia, deve essere compensato non quale straordinario - in difetto di prova dei presupposti di quest'ultimo da parte dell'istante (considerato altresì il tenore dei capitoli di prova articolati) su cui incombeva il rigoroso onere (cfr. Cass.
16.2.2009 n. 3714) – bensì mediante la retribuzione ordinaria.
Sotto il profilo del quantum, dunque, questo Tribunale ritiene i conteggi attorei - basati sul computo di 15 minuti totali per ogni turno di lavoro - possano essere utilizzati limitatamente al dato (non contestato dalla parte convenuta) relativo al numero di ore di lavoro indicate negli stessi, al netto, quindi, della maggiorazione prevista per lo straordinario e tenendo conto della prescrizione di cui si
è detto.
In applicazione di quanto sopra osservato, la somma spettante all'istante per il periodo marzo 2018- giugno 2019 corrisponde ad €646,38 ottenuta moltiplicando le ore indicate nei predetti conteggi (in totale 41,5 per l'anno 2018 e 15,5 per il 2019) per la paga oraria di euro 11,34.
Considerato tuttavia che la ricorrente ha già ricevuto, per la causale indicata, la somma di €700,00 in data anteriore al deposito del ricorso giudiziale, la pretesa relativa alle ulteriori somme rivendicate si rivela infondata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Considerato il ragionevole affidamento ingenerato nella ricorrente dal riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea limitatamente all'an, (residuando, pertanto incertezza esclusivamente in ordine al quantum) appare equa la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Taranto, 21 novembre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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