Ordinanza collegiale 19 marzo 2025
Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 23/02/2026, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03285/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05122/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5122 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Affini, Tumber Jyoti Singh, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Ministero dell''Interno in data 31/01/2020 e notificato in data 15/04/2020 con cui è stata respinta la richiesta di cittadinanza k10/-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NA ZE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha preannunciato il riesame della posizione del ricorrente alla luce di nuovi elementi favorevoli.
In prossimità dell’udienza camerale odierna 11/12/25 la PA ha depositato il DPR emanato in data 4/11/2025 con cui è stata conferita la cittadinanza italiana al ricorrente.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ZE, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.