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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA ND Presidente
- Francesca Caputo Componente
- HE AN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4522/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
( , rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
VI Dell'Atti,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
RA NC,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4522/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta, giusta decreto di omologazione n.
7996/2023 del Tribunale di Lecce, pubblicato in data 14/06/2023, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione è nato un figlio, Per_1
(19/05/2013).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha allegato, in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, che l'affidamento condiviso, disposto con il decreto di omologa, sarebbe contrario all'interesse del minore, alla luce di alcune vicende verificatesi successivamente alla separazione, deducendo la sussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo a sé.
Ha riferito di svolgere l'attività di commerciante al dettaglio di indumenti intimi e che la parte convenuta lavorerebbe quale commessa in un supermercato, sicché non sussisterebbero i presupposti per prevedere in suo favore un assegno divorzile.
Ha domandato: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento esclusivo del figlio, con collocamento presso di sé; c) nulla a titolo di contributo per il mantenimento del figlio o, in caso di collocamento presso l'altro genitore, un contributo a proprio carico nella misura di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) nulla a titolo di assegno divorzile;
e) consenso per l'espatrio ad entrambi. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 02/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi CP_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando che non sussistono ragioni per modificare il regime di affidamento condiviso del figlio minore, deducendo la propria piena idoneità genitoriale, circostanza
2 R.G. 4522/2024
questa confermata dalla serenità del minore, educato e studioso con un ottimo profitto scolastico.
Ha inoltre contestato anche l'episodio di aggressione che avrebbe commesso il proprio partner in presenza del minore, il quale non ha mai subito alcun turbamento.
Ha riferito di lavorare quale commessa part-time in un supermercato e di percepire uno stipendio mensile pari a circa € 850,00-900,00.
Ha precisato che, rispetto alla situazione esistente al tempo della separazione, le condizioni economiche delle parti non sono mutate.
Ha concluso domandando: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso di sé nella casa familiare;
c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore secondo le condizioni già fissate in sede di separazione personale, con l'unica modifica consistente nella permanenza,
a settimane alterne del minore presso il padre, dalle ore 13,00 del sabato fino alla mattina del lunedì; e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento del figlio, pari ad € 300,00, indicizzato, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) il consenso al reciproco espatrio. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 31/10/2024).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 09/12/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o di domicilio
2) il figlio minore della coppia (Lecce, 19/05/2013) Per_1 resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e avrà dimora prevalente presso;
CP_1
3) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse
3 R.G. 4522/2024
relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a) il martedì ed il giovedì dalle 17:00 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle
15:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il
25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi- eventualmente da suddividere in periodi più brevi – in luglio
o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno del compleanno del figlio, unitamente all'altro genitore;
5) il presente calendario è suscettibile di modifiche in ragione delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle della prole;
i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità e, in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
6) si impegna a versare a favore di , Parte_1 CP_1 la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole. Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI
– avverrà entro il giorno 5 di ogni mese;
7) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.;
4 R.G. 4522/2024
8) l'assegno unico e universale per ciascun figlio, che allo stato ammonta ad € 200,00, sarà percepito in via esclusiva e al
100% da , alla luce della concorde volontà delle CP_1 parti sul punto.
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 14/06/2023, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza dell'11/04/2023;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 09/12/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4522/2024 introdotto con ricorso del
02/07/2024 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
5 R.G. 4522/2024
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Galatone (LE), in data 15/09/2011 tra (Darmstadt Parte_1
(DEU), 03/06/1981) e (Galatina (LE), 21/11/1983) e CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
67, parte II, serie A, anno 2011;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate al verbale di udienza del 09/12/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Galatone per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 16/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
HE AN IA ND
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA ND Presidente
- Francesca Caputo Componente
- HE AN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4522/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
( , rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
VI Dell'Atti,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
RA NC,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4522/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta, giusta decreto di omologazione n.
7996/2023 del Tribunale di Lecce, pubblicato in data 14/06/2023, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione è nato un figlio, Per_1
(19/05/2013).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha allegato, in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, che l'affidamento condiviso, disposto con il decreto di omologa, sarebbe contrario all'interesse del minore, alla luce di alcune vicende verificatesi successivamente alla separazione, deducendo la sussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo a sé.
Ha riferito di svolgere l'attività di commerciante al dettaglio di indumenti intimi e che la parte convenuta lavorerebbe quale commessa in un supermercato, sicché non sussisterebbero i presupposti per prevedere in suo favore un assegno divorzile.
Ha domandato: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento esclusivo del figlio, con collocamento presso di sé; c) nulla a titolo di contributo per il mantenimento del figlio o, in caso di collocamento presso l'altro genitore, un contributo a proprio carico nella misura di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) nulla a titolo di assegno divorzile;
e) consenso per l'espatrio ad entrambi. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 02/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi CP_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando che non sussistono ragioni per modificare il regime di affidamento condiviso del figlio minore, deducendo la propria piena idoneità genitoriale, circostanza
2 R.G. 4522/2024
questa confermata dalla serenità del minore, educato e studioso con un ottimo profitto scolastico.
Ha inoltre contestato anche l'episodio di aggressione che avrebbe commesso il proprio partner in presenza del minore, il quale non ha mai subito alcun turbamento.
Ha riferito di lavorare quale commessa part-time in un supermercato e di percepire uno stipendio mensile pari a circa € 850,00-900,00.
Ha precisato che, rispetto alla situazione esistente al tempo della separazione, le condizioni economiche delle parti non sono mutate.
Ha concluso domandando: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso di sé nella casa familiare;
c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore secondo le condizioni già fissate in sede di separazione personale, con l'unica modifica consistente nella permanenza,
a settimane alterne del minore presso il padre, dalle ore 13,00 del sabato fino alla mattina del lunedì; e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento del figlio, pari ad € 300,00, indicizzato, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) il consenso al reciproco espatrio. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 31/10/2024).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 09/12/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o di domicilio
2) il figlio minore della coppia (Lecce, 19/05/2013) Per_1 resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e avrà dimora prevalente presso;
CP_1
3) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse
3 R.G. 4522/2024
relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a) il martedì ed il giovedì dalle 17:00 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle
15:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il
25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi- eventualmente da suddividere in periodi più brevi – in luglio
o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno del compleanno del figlio, unitamente all'altro genitore;
5) il presente calendario è suscettibile di modifiche in ragione delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle della prole;
i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità e, in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
6) si impegna a versare a favore di , Parte_1 CP_1 la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole. Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI
– avverrà entro il giorno 5 di ogni mese;
7) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.;
4 R.G. 4522/2024
8) l'assegno unico e universale per ciascun figlio, che allo stato ammonta ad € 200,00, sarà percepito in via esclusiva e al
100% da , alla luce della concorde volontà delle CP_1 parti sul punto.
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 14/06/2023, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza dell'11/04/2023;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 09/12/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4522/2024 introdotto con ricorso del
02/07/2024 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
5 R.G. 4522/2024
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Galatone (LE), in data 15/09/2011 tra (Darmstadt Parte_1
(DEU), 03/06/1981) e (Galatina (LE), 21/11/1983) e CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
67, parte II, serie A, anno 2011;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate al verbale di udienza del 09/12/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Galatone per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 16/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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