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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere dott. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 536/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSA FINI, elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIA VERROCCHIO n. 6 a SAN GIOVANNI ROTONDO, presso il difensore,
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ONOFRIO DE VITA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SANTA CROCE n. 23 a SAN GIOVANNI ROTONDO, presso il difensore,
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza di convalida del 19.03.2024, cronologico numero 4627/24, il Tribunale di Foggia II
Sezione civile, definitivamente provvedendo nel giudizio n. 889/2024 R.G. proposta da CP_1
e nei confronti di avente ad oggetto sfratto per morosità, lo convalidava, Parte_2 Parte_1 ordinando all'intimata il rilascio e fissando per l'esecuzione il 22.4.2024.
Con ricorso depositato il 19.04.2024 proponeva appello chiedendo, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, che la Corte, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accertasse che l'ordinanza di convalida di sfratto impugnata era stata emessa in assenza dei presupposti di legge, in assenza della persistenza della morosità, e, per l'effetto, ne disponesse la revoca per illegittimità.
In via istruttoria chiedeva ammettersi interrogatorio formale delle controparti. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, con distrazione per il procuratore dichiaratasi antistataria.
Con comparsa del 19.06.2024, depositata il giorno successivo, si costituivano gli appellati, chiedendo di respingere l'appello von vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con ordinanza del 10.07.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 12.2.2025.
L'appello è, ad avviso della Corte, inammissibile.
L'appellante, dopo aver riportato una serie di circostanze di fatto che, a suo dire, avrebbero preceduto la vicenda processuale, riconosce, che per non essere venuta tempestivamente a conoscenza, per sua negligenza, della notifica dello sfratto per morosità, pur ritualmente avvenuta all'indirizzo aziendale di posta certificata, non compariva all'udienza di convalida.
Riconosce altresì che il procuratore dei locatori a detta udienza dichiarava che la morosità persisteva, chiedendo e ottenendo la convalida dello sfratto.
Sostine però che, proprio per le vicende che hanno preceduto la fase processuale, contrariamente a quanto dichiarato dalla controparte, la morosità non c'era.
Avrebbe pertanto errato il Tribunale nel convalidare lo sfratto in quanto la sua convinzione che la morosità persistesse era stata ingenerata dalla menzognera dichiarazione di parte locatrice.
Invoca la società appellante una consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la dichiarazione del locatore che la morosità persiste costituisce presupposto di legittimità della convalida, sicché contro quest'ultima è ammissibile l'appello se diretto a contestare la mancanza di tale dichiarazione. (Cass.
n.15230/14 e Cass. n. 17582/15) senza tener conto che tale principio si applica al caso in cui la convalida è avvenuta in mancanza della dichiarazione della di permanenza della morosità e non nel caso di presenza di tale dichiarazione però non veritiera.
Proprio la giurisprudenza invocata dall'appellante statuisce infatti che “In tema di procedimento di sfratto per morosità, la dichiarazione del locatore che la morosità persiste costituisce il presupposto di pagina 2 di 3 legittimità della convalida, sicché contro di essa è ammissibile l'appello solo se diretto a contestarne la mancanza e non per dedurne la non veridicità. (Cass. n. 17582/2015)
La stessa è in linea con il principio generale secondo cui “In tema di procedimento di sfratto per morosità, avverso la ordinanza convalida è consentito l'appello soltanto per denunciare che il provvedimento è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, restando il provvedimento soggetto, diversamente, soltanto al rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'articolo 668 cod. proc. civ.. (Cass. n. 11380/2006) che a sua volta si rifà alla precedente giurisprudenza citata nell'ordinanza con cui questa Corte ha rigettato la chiesta sospensiva (Cass. n. 962/1987 e Cass. n.10146/2001), tutta concorde nell'affermare che la convalida è illegittima solo assenza della dichiarazione e non dell'obbiettiva persistenza della morosità, restando irrilevante che la dichiarazione non sia veritiera.
Il rimedio a cui l'appellante avrebbe dovuto quindi ricorrere, visto che contestava proprio e solo la veridicità della dichiarazione, era l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. e non l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/22, con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00 e compensi medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Si dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 14.4.2024 nei confronti di e , avverso l'ordinanza di CP_1 Parte_2 convalida cron n.4627/2024 del Tribunale di Foggia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in favore di Parte_1 [...]
alle spese e competenze di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
5.809,00 per compensi, oltre r.s.g, i.v.a. e c.a.p. come per legge. Ne dispone la chiesta distrazione in favore dell'avv. Onofrio de Vita, procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto.
4) Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 12.2.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Luigi Carmine Chiarelli Dott. Salvatore GRILLO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere dott. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 536/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSA FINI, elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIA VERROCCHIO n. 6 a SAN GIOVANNI ROTONDO, presso il difensore,
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ONOFRIO DE VITA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SANTA CROCE n. 23 a SAN GIOVANNI ROTONDO, presso il difensore,
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza di convalida del 19.03.2024, cronologico numero 4627/24, il Tribunale di Foggia II
Sezione civile, definitivamente provvedendo nel giudizio n. 889/2024 R.G. proposta da CP_1
e nei confronti di avente ad oggetto sfratto per morosità, lo convalidava, Parte_2 Parte_1 ordinando all'intimata il rilascio e fissando per l'esecuzione il 22.4.2024.
Con ricorso depositato il 19.04.2024 proponeva appello chiedendo, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, che la Corte, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accertasse che l'ordinanza di convalida di sfratto impugnata era stata emessa in assenza dei presupposti di legge, in assenza della persistenza della morosità, e, per l'effetto, ne disponesse la revoca per illegittimità.
In via istruttoria chiedeva ammettersi interrogatorio formale delle controparti. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, con distrazione per il procuratore dichiaratasi antistataria.
Con comparsa del 19.06.2024, depositata il giorno successivo, si costituivano gli appellati, chiedendo di respingere l'appello von vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con ordinanza del 10.07.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 12.2.2025.
L'appello è, ad avviso della Corte, inammissibile.
L'appellante, dopo aver riportato una serie di circostanze di fatto che, a suo dire, avrebbero preceduto la vicenda processuale, riconosce, che per non essere venuta tempestivamente a conoscenza, per sua negligenza, della notifica dello sfratto per morosità, pur ritualmente avvenuta all'indirizzo aziendale di posta certificata, non compariva all'udienza di convalida.
Riconosce altresì che il procuratore dei locatori a detta udienza dichiarava che la morosità persisteva, chiedendo e ottenendo la convalida dello sfratto.
Sostine però che, proprio per le vicende che hanno preceduto la fase processuale, contrariamente a quanto dichiarato dalla controparte, la morosità non c'era.
Avrebbe pertanto errato il Tribunale nel convalidare lo sfratto in quanto la sua convinzione che la morosità persistesse era stata ingenerata dalla menzognera dichiarazione di parte locatrice.
Invoca la società appellante una consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la dichiarazione del locatore che la morosità persiste costituisce presupposto di legittimità della convalida, sicché contro quest'ultima è ammissibile l'appello se diretto a contestare la mancanza di tale dichiarazione. (Cass.
n.15230/14 e Cass. n. 17582/15) senza tener conto che tale principio si applica al caso in cui la convalida è avvenuta in mancanza della dichiarazione della di permanenza della morosità e non nel caso di presenza di tale dichiarazione però non veritiera.
Proprio la giurisprudenza invocata dall'appellante statuisce infatti che “In tema di procedimento di sfratto per morosità, la dichiarazione del locatore che la morosità persiste costituisce il presupposto di pagina 2 di 3 legittimità della convalida, sicché contro di essa è ammissibile l'appello solo se diretto a contestarne la mancanza e non per dedurne la non veridicità. (Cass. n. 17582/2015)
La stessa è in linea con il principio generale secondo cui “In tema di procedimento di sfratto per morosità, avverso la ordinanza convalida è consentito l'appello soltanto per denunciare che il provvedimento è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, restando il provvedimento soggetto, diversamente, soltanto al rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'articolo 668 cod. proc. civ.. (Cass. n. 11380/2006) che a sua volta si rifà alla precedente giurisprudenza citata nell'ordinanza con cui questa Corte ha rigettato la chiesta sospensiva (Cass. n. 962/1987 e Cass. n.10146/2001), tutta concorde nell'affermare che la convalida è illegittima solo assenza della dichiarazione e non dell'obbiettiva persistenza della morosità, restando irrilevante che la dichiarazione non sia veritiera.
Il rimedio a cui l'appellante avrebbe dovuto quindi ricorrere, visto che contestava proprio e solo la veridicità della dichiarazione, era l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. e non l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/22, con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00 e compensi medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Si dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 14.4.2024 nei confronti di e , avverso l'ordinanza di CP_1 Parte_2 convalida cron n.4627/2024 del Tribunale di Foggia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in favore di Parte_1 [...]
alle spese e competenze di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
5.809,00 per compensi, oltre r.s.g, i.v.a. e c.a.p. come per legge. Ne dispone la chiesta distrazione in favore dell'avv. Onofrio de Vita, procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto.
4) Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 12.2.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Luigi Carmine Chiarelli Dott. Salvatore GRILLO
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