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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 41 /2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 3.4.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per la ricorrente l'avv. Parte_1 PARISI FABRIZIO per delega dell'avv. Barillà, trasmessa telematicamente;
nessuno per il
. Controparte_1
Il difensore, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso con riferimento alla domanda subordinata di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e distrazione.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 41/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
BARILLA' GIUSEPPE e BARILLÀ TERESA INNOCENZA e domicilio eletto in Indirizzo
Telematico
-ricorrente-
contro
) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa DE DONATO
FABIANA e dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-resistente-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 02/01/2024, esponeva quanto Parte_1 segue:
“parte ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato alle dipendenze del svolgendo mansioni identiche a quelle espletate Controparte_2 dal personale di ruolo e con i medesimi obblighi formativi, come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2019/20220 contratto dal 19/09/2019 al 30/06/2020 per n. 24 ore settimanali presso la Scuola Primaria “Don Milani” di Sovico
- a.s. 2020/2021contratto dal 28/09/2020 al 30/06/2021 per n. 24 ore settimanali presso la Scuola Primaria “Don Milani” di Sovico
- a.s. 2021/2022 contratto dal 20/09/2021al 30/06/2022 per n. 24 ore settimanali presso la Scuola Primaria “Don Milani” di Sovico
2 - a.s. 2022/2023 contratto dal 20/09/2022 al 31/08/2023 per n. 24 ore settimanali presso la Scuola Primaria “Don Milani” di Sovico La ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_1 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali.
Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 2.000,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale. In via subordinata, previo accertamento dell'inadempimento da parte del , la CP_1 condanna del riconoscimento in proprio favore della suddetta somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Il si è costituito con memoria difensiva depositata in Controparte_1 data 7/11/2024 contestando la fondatezza di tutte le domande formulate, e chiedendone il rigetto.
All'udienza in data 27.3.2025, ove compariva solo il difensore di parte ricorrente, questi dava atto che la propria assistita non era più interna al sistema scolastica, essendone fuoriuscita dopo l'ultimo contratto di supplenza. Insisteva pertanto nell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Alla successiva udienza del 3.4.2025, la causa veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c..
Il ricorso è infondato, e non può perciò essere accolto. L'avvenuta fuoriuscita della ricorrente dal sistema scolastico involge il tema, tuttora dibattuto e come tale oggetto di soluzioni differenti adottate in sede giurisprudenziale, del diritto al risarcimento del danno – in luogo dell'accredito della somma richiesta sulla carta elettronica
-, là dove il docente, assunto a tempo determinato, non sia più parte, all'atto della pronuncia giudiziale, dell'Amministrazione scolastica, in difetto di un rinnovato rapporto contrattuale ancora in corso, ovvero dell'iscrizione nella graduatorie provinciali. Il problema si pone in ragione delle argomentazioni e statuizioni elaborate dalla Corte di Cassazione con l'ormai nota sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la quale, nell'enunciare il principio, secondo cui: “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”, ha anche stabilito che: “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti
3 dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”. Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire alla più rigorosa interpretazione, adottata dalla giurisprudenza di merito, in applicazione del principio suddetto, che afferma la necessità di uno specifico onere di allegazione e dimostrazione del danno subito per effetto della mancata attribuzione del beneficio, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività scolastica;
danno, che può conseguire sia alla perdita economica diretta dovuta a spese ed esborsi sostenuti per la formazione e l'aggiornamento professionale, sia alla perdita di chances – sempre in sede lavorativa – che deve tuttavia costituire oggetto di puntuale allegazione. Si richiamano, in quest'ottica ermeneutica, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., pronunce del seguente tenore: “calando i suddetti principi nella fattispecie in esame è, senz'altro, pacifico che il ricorrente non ha fruito della carta docente e ne avrebbe avuto diritto per quanto innanzi esposto. Egli, però non è più interno al sistema scolastico, avendo, in tal senso, provveduto alla propria cancellazione dalle graduatorie e, pertanto, di certo non ha dritto al beneficio in forma specifica, ma al risarcimento del danno. Danno che, come evidenziato dai giudici di legittimità, presenta plurime sfumature potendo consistere o in esborsi finalizzati alla formazione, perdita di chance formative o ancora danno alla professionalità. Esso presuppone, in ogni caso, l'allegazione da parte del ricorrente in ordine ad esso. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte” (sent. Trib. Napoli nr. 353 del 15.1.2025); e ancora, “ritiene il tribunale che devono trovare applicazione, nella specie, i principi generali in materia di risarcimento del danno da inadempimento, del resto richiamati anche dalla Corte di cassazione nel precedente a cui si è fatto più volte riferimento, con particolare riguardo agli oneri di allegazione e prova, gravanti su chi agisce per il risarcimento, circa il pregiudizio subito a causa dell'inadempimento del debitore. Orbene, nel caso in esame, le allegazioni a sostegno della pretesa risarcitoria non contengono alcuno specifico riferimento al pregiudizio subito, limitandosi a richiamare la condotta inadempiente del datore di lavoro “in ragione della violazione dell'obbligo formativo e del divieto di discriminazione sussistenti in capo al ”. Nessuna allegazione risulta CP_1 effettuata circa eventuali spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi destinati alla formazione lato sensu intesa del docente né in ordine alla perdita di occasioni formative né alla menomazione alla professionalità acquisita o acquisenda. Tale carenza di allegazione induce a ritenere priva di pregio la pretesa risarcitoria già nella prospettazione fattane, senza alcuna possibilità di raggiungere una prova, ancorché a mezzo di presunzione, di un danno neppure indicato” (sent. Trib. Napoli 1663/24). Il caso in esame rispecchia le situazioni appena riportate, non avendo la ricorrente allegato alcunchè in ordine a ipotetici esborsi economici, sostenuti per sopperire alla formazione professionale in mancanza dell'erogazione tramite carta elettronica, ovvero a perdita di chances formative e di crescita della propria professionalità, che, ai fini risarcitori richiesti, non può presumersi in via assoluta e generale.
4 Ne discende il rigetto della domanda così formulata, cui si affianca la regolamentazione delle spese di lite rimessa al criterio dell'integrale compensazione nei rapporti tra le parti, attesa la novità e la natura controversa della questione posta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Monza, 3.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Simona Improta
5
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 41 /2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 3.4.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per la ricorrente l'avv. Parte_1 PARISI FABRIZIO per delega dell'avv. Barillà, trasmessa telematicamente;
nessuno per il
. Controparte_1
Il difensore, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso con riferimento alla domanda subordinata di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e distrazione.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 41/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
BARILLA' GIUSEPPE e BARILLÀ TERESA INNOCENZA e domicilio eletto in Indirizzo
Telematico
-ricorrente-
contro
) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa DE DONATO
FABIANA e dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-resistente-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 02/01/2024, esponeva quanto Parte_1 segue:
“parte ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato alle dipendenze del svolgendo mansioni identiche a quelle espletate Controparte_2 dal personale di ruolo e con i medesimi obblighi formativi, come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2019/20220 contratto dal 19/09/2019 al 30/06/2020 per n. 24 ore settimanali presso la Scuola Primaria “Don Milani” di Sovico
- a.s. 2020/2021contratto dal 28/09/2020 al 30/06/2021 per n. 24 ore settimanali presso la Scuola Primaria “Don Milani” di Sovico
- a.s. 2021/2022 contratto dal 20/09/2021al 30/06/2022 per n. 24 ore settimanali presso la Scuola Primaria “Don Milani” di Sovico
2 - a.s. 2022/2023 contratto dal 20/09/2022 al 31/08/2023 per n. 24 ore settimanali presso la Scuola Primaria “Don Milani” di Sovico La ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_1 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali.
Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 2.000,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale. In via subordinata, previo accertamento dell'inadempimento da parte del , la CP_1 condanna del riconoscimento in proprio favore della suddetta somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Il si è costituito con memoria difensiva depositata in Controparte_1 data 7/11/2024 contestando la fondatezza di tutte le domande formulate, e chiedendone il rigetto.
All'udienza in data 27.3.2025, ove compariva solo il difensore di parte ricorrente, questi dava atto che la propria assistita non era più interna al sistema scolastica, essendone fuoriuscita dopo l'ultimo contratto di supplenza. Insisteva pertanto nell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Alla successiva udienza del 3.4.2025, la causa veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c..
Il ricorso è infondato, e non può perciò essere accolto. L'avvenuta fuoriuscita della ricorrente dal sistema scolastico involge il tema, tuttora dibattuto e come tale oggetto di soluzioni differenti adottate in sede giurisprudenziale, del diritto al risarcimento del danno – in luogo dell'accredito della somma richiesta sulla carta elettronica
-, là dove il docente, assunto a tempo determinato, non sia più parte, all'atto della pronuncia giudiziale, dell'Amministrazione scolastica, in difetto di un rinnovato rapporto contrattuale ancora in corso, ovvero dell'iscrizione nella graduatorie provinciali. Il problema si pone in ragione delle argomentazioni e statuizioni elaborate dalla Corte di Cassazione con l'ormai nota sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la quale, nell'enunciare il principio, secondo cui: “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”, ha anche stabilito che: “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti
3 dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”. Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire alla più rigorosa interpretazione, adottata dalla giurisprudenza di merito, in applicazione del principio suddetto, che afferma la necessità di uno specifico onere di allegazione e dimostrazione del danno subito per effetto della mancata attribuzione del beneficio, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività scolastica;
danno, che può conseguire sia alla perdita economica diretta dovuta a spese ed esborsi sostenuti per la formazione e l'aggiornamento professionale, sia alla perdita di chances – sempre in sede lavorativa – che deve tuttavia costituire oggetto di puntuale allegazione. Si richiamano, in quest'ottica ermeneutica, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., pronunce del seguente tenore: “calando i suddetti principi nella fattispecie in esame è, senz'altro, pacifico che il ricorrente non ha fruito della carta docente e ne avrebbe avuto diritto per quanto innanzi esposto. Egli, però non è più interno al sistema scolastico, avendo, in tal senso, provveduto alla propria cancellazione dalle graduatorie e, pertanto, di certo non ha dritto al beneficio in forma specifica, ma al risarcimento del danno. Danno che, come evidenziato dai giudici di legittimità, presenta plurime sfumature potendo consistere o in esborsi finalizzati alla formazione, perdita di chance formative o ancora danno alla professionalità. Esso presuppone, in ogni caso, l'allegazione da parte del ricorrente in ordine ad esso. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte” (sent. Trib. Napoli nr. 353 del 15.1.2025); e ancora, “ritiene il tribunale che devono trovare applicazione, nella specie, i principi generali in materia di risarcimento del danno da inadempimento, del resto richiamati anche dalla Corte di cassazione nel precedente a cui si è fatto più volte riferimento, con particolare riguardo agli oneri di allegazione e prova, gravanti su chi agisce per il risarcimento, circa il pregiudizio subito a causa dell'inadempimento del debitore. Orbene, nel caso in esame, le allegazioni a sostegno della pretesa risarcitoria non contengono alcuno specifico riferimento al pregiudizio subito, limitandosi a richiamare la condotta inadempiente del datore di lavoro “in ragione della violazione dell'obbligo formativo e del divieto di discriminazione sussistenti in capo al ”. Nessuna allegazione risulta CP_1 effettuata circa eventuali spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi destinati alla formazione lato sensu intesa del docente né in ordine alla perdita di occasioni formative né alla menomazione alla professionalità acquisita o acquisenda. Tale carenza di allegazione induce a ritenere priva di pregio la pretesa risarcitoria già nella prospettazione fattane, senza alcuna possibilità di raggiungere una prova, ancorché a mezzo di presunzione, di un danno neppure indicato” (sent. Trib. Napoli 1663/24). Il caso in esame rispecchia le situazioni appena riportate, non avendo la ricorrente allegato alcunchè in ordine a ipotetici esborsi economici, sostenuti per sopperire alla formazione professionale in mancanza dell'erogazione tramite carta elettronica, ovvero a perdita di chances formative e di crescita della propria professionalità, che, ai fini risarcitori richiesti, non può presumersi in via assoluta e generale.
4 Ne discende il rigetto della domanda così formulata, cui si affianca la regolamentazione delle spese di lite rimessa al criterio dell'integrale compensazione nei rapporti tra le parti, attesa la novità e la natura controversa della questione posta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Monza, 3.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Simona Improta
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