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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/12/2025, n. 3784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3784 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CE RE - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1162 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024.
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura agli atti, dagli avv. Giovanni Bonifacio e Paola Moschillo, e come in atti elett.te domiciliata;
- RICORRENTE-
e
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura agli Controparte_1
atti, dall'avv. Gennaro Pellegrino, e come in atti elett.te domiciliato;
- RESISTENTE -
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di CE RE
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.03.2024, chiedeva che fosse Parte_1
pronunciata la separazione dal coniuge , con addebito in capo a Controparte_1
quest'ultimo. La ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con il resistente il 03.12.2005, nella città di Lagos
(Rep. Fed. Nigeria), atto poi trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cava de' Tirreni (atto n. 37, parte 2, serie C, anno 2024), e dalla cui unione sono nati due figli: nato a Persona_1
CE RE (SA) il 04.09.2010 e , nato a [...] il Persona_2
02.10.2012.
La ricorrente domandava, inoltre, l'affidamento esclusivo della prole e un assegno di mantenimento, sia per sé che per i figli, a carico del marito, oltre all'assegnazione della casa coniugale e all'allontanamento del marito dalla residenza familiare.
Successivamente alla presentazione del citato ricorso, il Tribunale per i minorenni di Salerno, su iniziativa del PMM in sede, dichiarava sospeso dalla responsabilità genitoriale, Controparte_1
sanciva l'allontanamento di quest'ultimo dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, incaricava i servizi sociali competenti di sostenere il nucleo, e dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale civile ordinario di CE RE, dinanzi al quale pende il presente procedimento di separazione.
Regolarmente si costituiva in giudizio il resistente , il quale pur non Controparte_1
opponendosi alla richiesta di separazione, contestava le avverse deduzioni, chiedendo l'affidamento condiviso dei minori e che nessun mantenimento fosse previsto in favore della moglie.
All'udienza di prima comparizione del 11.07.2024, il GI autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava gli ulteriori provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo in particolare: l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale;
il diritto di visita del padre in forma protetta;
il contributo al mantenimento della prole in capo a quest'ultimo.
An via istruttoria veniva disposto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali.
Acquisite le relative relazioni, all'udienza del 17.09.2025, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al GI), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alle domande accessorie alla pronuncia di separazione, occorre osservare quanto segue. Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896).
Nel caso di specie la domanda proposta dalla ricorrente va rigettata.
La ricorrente ha fondato la stessa su episodi di violenza fisica e verbale asseritamente commessi a suo danno dalla controparte;
ella ha invero prodotto in giudizio una querela sporta contro il resistente, relativamente a fatti di violenza commessi nei suoi confronti. Tuttavia, la querela stessa, in quanto atto unilaterale della parte, in assenza di ulteriori elementi istruttori, non è idonea a fondare la richiesta di addebito. Per altro verso, inoltre, tale denuncia presentata non ha trovato riscontro, per quanto risulta dagli atti, in accertamenti penali sui relativi fatti.
Pertanto, data anche l'assenza di specifica istruttoria condotta sul presente capo, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di addebito, che va dunque rigettata.
Ciò posto, bisogna ora soffermarsi sulle statuizioni concernenti la prole minore d'età. La ricorrente ha proposto domanda di affidamento esclusivo dei figli minori, deducendo condotte paterne di violenza psicologica nonché il disinteresse nei confronti degli stessi.
Ora, giova richiamare in linea assolutamente generale l'orientamento della Suprema Corte, cui questo
Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai
"provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti, l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I,
428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Di conseguenza, la deroga rispetto a siffatta “regola” deve fondarsi sulla deduzione e prova di fatti e circostanze tali da indurre a ritenere che l'affidamento del minore ad entrambi i genitori si determini in un pregiudizio per la sua salute psicofisica.
Tanto premesso, dalla disamina complessiva degli atti di causa, con particolare riguardo alle relazioni pervenute dai Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo, è emerso in modo chiaro e incontrovertibile come l'affidamento monogenitoriale sia, nel caso di specie, il modello più idoneo alla tutela effettiva della prole, data l'assenza di adeguate capacità genitoriali in capo al padre. Quest'ultimo, infatti, già destinatario del richiamato provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale, ha continuato a dimostratosi poco collaborativo con i Servizi Sociali e poco interessato al concreto benessere sia affettivo che economico della prole. Sono emerse, peraltro, oltre al disinteresse e alla scarsa cura versi i figli, condotte del tutto inappropriate ed indecorose tenute dal resistente tra le mura di casa, e da lui non smentite, con evidenti ripercussioni negative sulla sfera psichica e comportamentale dei minori. Conseguenze tali da rendere necessario, come relazionato dai Servizi
Sociali, un apposito percorso psicologico di analisi e gestione delle emozioni per il più piccolo dei fratelli, conclusosi con esito positivo.
Tali conclusioni, inoltre, risultano rafforzate dalla netta volontà contraria, espressa da entrambi i minori nei colloqui con gli assistenti sociali, alla frequentazione con il padre.
Al contrario, il rapporto della prole con la madre appare solido e confortevole, riuscendo ella, pur lavorando, ad occuparsi sufficientemente e adeguatamente delle esigenze dei figli. Dunque, alla luce di quanto fin qui evidenziato, ritiene il Collegio di dover sancire, nel superiore interesse dei minori, l'affidamento esclusivo alla madre, a cui va assegnata la casa familiare.
Tuttavia, a giudizio di questo Collegio, non essendovi criticità tanto gravi ed insuperabili, tali da impedire in assoluto il recupero del rapporto genitoriale con la figura paterna, sotto tale auspicio si reputa di confermare il diritto di visita del padre in forma protetta per un giorno a settimana, a condizione però che vi sia il consenso dei minori, e con onere di monitoraggio in capo al Servizio Sociale territorialmente competente.
Per quanto attiene agli aspetti patrimoniali, data la situazione economica delle parti, ed in assenza di adeguate e documentate sopravvenienze rispetto alle statuizioni adottate dal GI in prima comparizione, devono essere confermati i provvedimenti resi in tal sede.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono compensate in ragione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che contrassero matrimonio in Nigeria il 03.12.2005, atto trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Cava de' Tirreni (atto n. 37, parte 2, serie C, anno 2024);
b) Rigetta la domanda di addebito;
c) Affida i figli minori in forma esclusiva alla madre, con residenza presso la medesima e alla quale va assegnata la casa coniugale;
d) Dispone che il padre possa vedere i figli per un solo pomeriggio a settimana, CON MODALITA'
PROTETTE, presso i servizi sociali territorialmente competenti, previo consenso dei minori ed alla presenza costante di un educatore professionale;
e) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, Controparte_1
versando in favore di l'importo mensile di euro 250,00 Parte_1
(125,00 per figlio) entro il giorno 04 di ciascun mese, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc.); somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
f) Compensa le spese di lite tra le parti;
g) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 37, parte II, serie C, anno 2024).
Così deciso in CE RE, in camera di consiglio il 02.12.2025. Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire