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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/10/2024, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 14/10/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 883 /2021 R.G. promossa
DA
elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Piazza F.lli Bandiera n. 13 20129 AN LI , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. HAZAN MAURIZIO
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 P.IVA_2
Alessandro Volta n. 100 AP d'AN , presso lo studio dell'avv. ORIGLIO
FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
convenuto contumace in primo grado, Controparte_2
APPELLATA
avente per OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
Sono comparsi: l'avv. Balletta in sostituzione dell'avv. Origlio per
, il quale precisa le proprie conclusioni come da atti e verbali di causa CP_1
e chiede la decisione.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, ha Parte_2 evocato in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Naso la Parte_1
per voler sentirla condannare al risarcimento del danno da spese di
[...] autonoleggio derivante da sinistro stradale. A fondamento delle proprie domande parte attrice assume che in data 21 novembre 2017, in Castelmassimo di Veroli (FR), il sig. , proprietario del veicolo modello Alfa Controparte_3
Romeo, targato BZ979SK, assicurato ai fini della r.c.a. con
[...]
avrebbe subito un sinistro stradale con il veicolo modello Parte_1
Lancia, targato DB033ZY, di proprietà della sig.ra e Controparte_2 condotto nell'occasione dalla stessa. Parte attrice sostiene che a seguito del sinistro il sig. sarebbe stato costretto a noleggiare un'auto sostitutiva CP_3 durante le riparazioni della propria auto e che poi le ha ceduto il credito relativo alle spese di noleggio.
Si costituiva la eccependo l'incompetenza per Parte_1 territorio del giudice di pace adito in favore del giudice di pace di AN, e nel merito chiedeva comunque il rigetto delle domande della . CP_1
Con la sentenza n. 173/2021 il Giudice di Pace di Naso, così decideva:
“Il Giudice di Pace di NASO, definitivamente pronunciando in via equitativa ex art. 113 cpc, sulla domanda proposta da con atto di CP_1 citazione depositato in cancelleria in data 6.10.2020
contro
Controparte_4
e ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_2 disattesa, così provvede: 1) Condanna in solido alla Controparte_4 al pagamento in favore di della somma Controparte_2 CP_1 di euro 900,00 iva compresa oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) condanna in solido a Controparte_4 Controparte_2 alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro quarantatre/00
(43,00) per esborsi, in euro 400,00 per compenso, oltre spese generali, IVA,
CPA a favore dell'Avv.to Origlio Francesco.”. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1 deducendone l'erroneità nella parte in cui il giudice adito ha ritenuto la propria competenza;
nella parte in cui ha ritenuto la libera cedibilità del credito da indennizzo diretto;
ha contestato la domanda risarcitoria del danno da fermo tecnico e chiesto la condanna della al pagamento delle CP_1 spese del doppio grado oltreché alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza impugnata, con il favore delle spese del presente grado.
L'appello è fondato e va accolto.
Parte appellante già in primo grado aveva eccepito l'incompetenza per territorio del giudice di pace adito.
L'eccezione è fondata.
Il giudice di pace di Naso ha ritenuto sussistente la propria competenza per territorio in base al disposto dell'art. 1182 comma 3 c.c. secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Va rilevato, tuttavia, che non può trovare applicazione il forum destinatae solutionis, atteso che il foro del domicilio del creditore si applica solo quando la somma di denaro è determinata o determinabile secondo semplici operazioni matematiche e non, come nella fattispecie (in cui è chiesto il danno da fermo tecnico) quando la somma deve essere liquidata dal Giudice
e la sua determinazione richiede indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo matematico: in questo caso l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (Cass. Civ. 9632/2018).
Ne discende che nel caso di specie il foro competente è quello previsto dall'art. 19 cpc con la conseguenza che la sentenza impugnata va riformata e indicato, quale foro competente innanzi al quale riassumere la causa, il
Giudice di Pace di AN, avendo l'appellante la propria sede legale in
AN. L'appellata va altresì condannata alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il valore minimo dei parametri di cui al D.M. 55/14 in considerazione della pronuncia in rito e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata n.
173/2020 Reg. Sent. del Giudice di Pace di Naso, dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Naso in favore del Giudice di Pace di
AN, innanzi al quale va riassunta la causa nel termine di tre mesi;
condanna alla restituzione all'appellante delle somme ricevute in CP_1 esecuzione della sentenza riformata;
condanna al pagamento, in favore dell'appellante, di € 180,00 per CP_1 compensi del primo grado e di € 232,00 per compensi del presente grado, oltre € 147,00 per spese vive e oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 14/10/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 883 /2021 R.G. promossa
DA
elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Piazza F.lli Bandiera n. 13 20129 AN LI , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. HAZAN MAURIZIO
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 P.IVA_2
Alessandro Volta n. 100 AP d'AN , presso lo studio dell'avv. ORIGLIO
FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
convenuto contumace in primo grado, Controparte_2
APPELLATA
avente per OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
Sono comparsi: l'avv. Balletta in sostituzione dell'avv. Origlio per
, il quale precisa le proprie conclusioni come da atti e verbali di causa CP_1
e chiede la decisione.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, ha Parte_2 evocato in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Naso la Parte_1
per voler sentirla condannare al risarcimento del danno da spese di
[...] autonoleggio derivante da sinistro stradale. A fondamento delle proprie domande parte attrice assume che in data 21 novembre 2017, in Castelmassimo di Veroli (FR), il sig. , proprietario del veicolo modello Alfa Controparte_3
Romeo, targato BZ979SK, assicurato ai fini della r.c.a. con
[...]
avrebbe subito un sinistro stradale con il veicolo modello Parte_1
Lancia, targato DB033ZY, di proprietà della sig.ra e Controparte_2 condotto nell'occasione dalla stessa. Parte attrice sostiene che a seguito del sinistro il sig. sarebbe stato costretto a noleggiare un'auto sostitutiva CP_3 durante le riparazioni della propria auto e che poi le ha ceduto il credito relativo alle spese di noleggio.
Si costituiva la eccependo l'incompetenza per Parte_1 territorio del giudice di pace adito in favore del giudice di pace di AN, e nel merito chiedeva comunque il rigetto delle domande della . CP_1
Con la sentenza n. 173/2021 il Giudice di Pace di Naso, così decideva:
“Il Giudice di Pace di NASO, definitivamente pronunciando in via equitativa ex art. 113 cpc, sulla domanda proposta da con atto di CP_1 citazione depositato in cancelleria in data 6.10.2020
contro
Controparte_4
e ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_2 disattesa, così provvede: 1) Condanna in solido alla Controparte_4 al pagamento in favore di della somma Controparte_2 CP_1 di euro 900,00 iva compresa oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) condanna in solido a Controparte_4 Controparte_2 alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro quarantatre/00
(43,00) per esborsi, in euro 400,00 per compenso, oltre spese generali, IVA,
CPA a favore dell'Avv.to Origlio Francesco.”. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1 deducendone l'erroneità nella parte in cui il giudice adito ha ritenuto la propria competenza;
nella parte in cui ha ritenuto la libera cedibilità del credito da indennizzo diretto;
ha contestato la domanda risarcitoria del danno da fermo tecnico e chiesto la condanna della al pagamento delle CP_1 spese del doppio grado oltreché alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza impugnata, con il favore delle spese del presente grado.
L'appello è fondato e va accolto.
Parte appellante già in primo grado aveva eccepito l'incompetenza per territorio del giudice di pace adito.
L'eccezione è fondata.
Il giudice di pace di Naso ha ritenuto sussistente la propria competenza per territorio in base al disposto dell'art. 1182 comma 3 c.c. secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Va rilevato, tuttavia, che non può trovare applicazione il forum destinatae solutionis, atteso che il foro del domicilio del creditore si applica solo quando la somma di denaro è determinata o determinabile secondo semplici operazioni matematiche e non, come nella fattispecie (in cui è chiesto il danno da fermo tecnico) quando la somma deve essere liquidata dal Giudice
e la sua determinazione richiede indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo matematico: in questo caso l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (Cass. Civ. 9632/2018).
Ne discende che nel caso di specie il foro competente è quello previsto dall'art. 19 cpc con la conseguenza che la sentenza impugnata va riformata e indicato, quale foro competente innanzi al quale riassumere la causa, il
Giudice di Pace di AN, avendo l'appellante la propria sede legale in
AN. L'appellata va altresì condannata alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il valore minimo dei parametri di cui al D.M. 55/14 in considerazione della pronuncia in rito e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata n.
173/2020 Reg. Sent. del Giudice di Pace di Naso, dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Naso in favore del Giudice di Pace di
AN, innanzi al quale va riassunta la causa nel termine di tre mesi;
condanna alla restituzione all'appellante delle somme ricevute in CP_1 esecuzione della sentenza riformata;
condanna al pagamento, in favore dell'appellante, di € 180,00 per CP_1 compensi del primo grado e di € 232,00 per compensi del presente grado, oltre € 147,00 per spese vive e oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella