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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Donatella Aru CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 11 dicembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 19 dell'anno 2022, proposta da:
, con sede legale in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e con sede in Roma, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso l'avv. Laura
Furcas, rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla, giusta procura generale alle liti
RICORRENTI
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Oristano, presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Carlo Tortora, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 25 novembre 2015, Controparte_1 aveva lamentato che l' , con comunicazione datata 17 giugno 2014, ricevuta il
[...] CP_2
successivo 27 giugno 2014, gli avesse intimato il pagamento della somma complessiva di €.
2.631,54, di cui €. 1.498,21 per contributi asseritamente dovuti alla gestione separata per l'anno
2008 e €. 1.133,33 a titolo di sanzioni per omesso versamento.
L'ente, in particolare, aveva allegato il ricorrente, aveva giustificato la richiesta sostenendo che egli avesse dichiarato per l'anno 2008 un reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, il quale, non essendo assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, doveva essere assoggettato alla contribuzione dovuta alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995.
aveva, quindi, precisato come egli, in realtà, nell'anno 2008 fosse Controparte_1
dipendente a tempo determinato del comune di Santa Giusta, fosse, altresì, iscritto all'Albo degli
Ingegneri della Provincia di Oristano, avesse svolto attività libero professionale ed avesse, in base al reddito dalla stessa derivante, corrisposto ad la contribuzione previdenziale CP_3
obbligatoria ex lege.
Ai sensi dell'art. 21, legge 6/1981, aveva proseguito il ricorrente, egli aveva, quindi, l'obbligo di iscriversi alla Cassa previdenziale di categoria e di versare il contributo integrativo previsto dall'art. 10 della legge citata e dallo Statuto della cosicché non poteva ritenersi tenuto Pt_3
anche al versamento di contributi alla gestione separata , in quanto non privo di una propria CP_2
Cassa previdenziale ed iscritto ad un albo professionale.
D'altra parte, aveva aggiunto il ricorrente, egli, avendo versato il contributo integrativo ad ed avendo regolarmente provveduto all'annuale denuncia del volume d'affari e dei CP_3
redditi libero professionali, non poteva considerarsi contemporaneamente tenuto ad iscriversi e a versare i contributi anche alla indicata gestione , a ciò ostando il noto principio di CP_2
esclusività, secondo il quale, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e come poi confermato dallo stesso legislatore attraverso l'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, legge 335/1995 sopra richiamato, l'iscrizione
2 ad una gestione previdenziale esclude l'obbligo di contribuzione ad altro fondo in relazione alla medesima attività.
Risultava, d'altronde, arbitraria, aveva osservato la distinzione operata Controparte_1
dall' tra contributo integrativo e contributo soggettivo, dal momento che il contributivo CP_2
integrativo doveva considerarsi un contributo previdenziale ad ogni effetto.
Inoltre, aveva sostenuto il ricorrente, sotto il profilo dell'elemento psicologico andava evidenziata la sua buona fede, visto che egli aveva presentato domanda di iscrizione ad CP_3
al fine di versare alla stessa tutti i contributi necessari ai fini del conseguimento di un trattamento pensionistico, cosicché egli doveva essere esonerato dal pagamento delle sanzioni, le quali, tra l'altro, erano state calcolate sulla base di criteri oscuri e incerti, non rispettosi dei limiti previsti dall'art. 116, comma 8, legge 338/2000.
Dopo avere, altresì, eccepito la prescrizione estintiva quinquennale, a suo dire decorrente dal 16
giugno 2009, quale data di scadenza del versamento dei contributi richiestigli, e dopo avere precisato che per alcuni periodi successivi al 2008 aveva regolarmente provveduto al versamento dei contributi alla gestione separata solo al fine di evitare di subire, da parte dell'ente, lo svolgimento di azioni esecutive, il ricorrente aveva concluso chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza, a suo carico, dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligo di versamento dei relativi contributi, con vittoria di spese.
2) L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo che il ricorso avverso CP_2
fosse rigettato e che il ricorrente fosse condannato al pagamento, in proprio favore, delle somme indicate nell'intimazione di pagamento ovvero di quelle maggiori o minori che fossero risultate dovute in corso di causa.
L'ente di previdenza, in particolare, aveva osservato come, dalla verifica effettuata attraverso l'Estratto Conto Integrato del Casellario degli Attivi, fosse emerso che il ricorrente, per l'anno
2008, era assicurato come dipendente pubblico presso la relativa gestione , mentre non CP_2
risultava che il medesimo avesse versato alcun contributo all' , rimanendo così CP_3
3 destinatario dell'obbligo contributivo alla gestione separata, con conseguente obbligo di iscrizione alla medesima, di presentazione della documentazione obbligatoria prevista dal D.lgs.
241/1997 ovvero di compilazione del quadro RR sez. II del modello Unico.
L' aveva, altresì, contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da CP_2
sia in considerazione dell'occultamento doloso del debito operato da parte del medesimo, CP_1
che aveva impedito il decorso del relativo termine, sia in quanto tale termine non poteva, in ogni caso, che decorrere dal momento in cui l'ente era stato messo in grado di accertare il reddito maturato dall'interessato, grazie all'avvenuto invio agli uffici finanziari, da parte dello stesso, in allegato alla dichiarazione dei redditi, del quadro RR sopra citato, debitamente compilato.
Dichiarazione dei redditi che, nella fattispecie, era stata inviata da solo il 29 settembre CP_1
2009 e, in ogni caso, priva della compilazione della sezione indicata.
3) Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 7 aprile 2017, disattesa l'eccezione di prescrizione, aveva accolto in parte la domanda proposta dal ricorrente, condannando il medesimo al pagamento dei contributi non versati, pari a €. 1.498,21, ed escludendo, invece,
l'obbligo dello stesso di versare le sanzioni richieste dall'ente.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il primo giudice aveva escluso l'avvenuto compimento del quinquennio, individuando la data di decorrenza del termine in quella di presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta il 29 settembre 2009.
Con riferimento ai contributi, il Tribunale, ricostruito il quadro normativo tracciato dall'art. 2,
comma 26, legge 335/1995 e dalla successiva norma interpretativa contenuta nell'art. 18, comma
12, d.l. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, aveva osservato come la chiara intenzione del legislatore fosse stata quella di assoggettare agli obblighi di iscrizione e contribuzione alla gestione separata, in via residuale, i lavoratori autonomi che esercitino una professione il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione in appositi albi o il cui reddito, anche laddove iscritti, non sia assoggettato al versamento contributivo in favore di altri enti di previdenza gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, tra cui certamente . CP_3
4 Nel caso di specie, aveva osservato il primo giudice, era incontestato tra le parti che nel 2008 il ricorrente fosse iscritto all'albo professionale degli ingegneri della Provincia di Oristano, ai fini dello svolgimento abituale, seppure non esclusivo, della relativa attività professionale, mentre non risultava documentata, ma anzi smentita dalla documentazione in atti, l'ulteriore condizione della iscrizione a , circostanza, d'altra parte, giustificata dalle previsioni dell'art. 21, CP_3
comma 6, legge 6/1981, a norma del quale gli ingegneri iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato sono esonerati dall'obbligo di iscrizione.
Per effetto del detto esonero, aveva proseguito il Tribunale, non aveva Controparte_1
dovuto versare all'ente previdenziale di categoria il contributo soggettivo, calcolato sul reddito,
previsto dall'art. 9 della legge sopra citata e dall'art. 4 del regolamento, obbligatorio per tutti gli iscritti , mentre era stato tenuto al mero versamento del contributo integrativo, previsto CP_3
dall'art. 10 della medesima legge e dall'art. 5 del regolamento, obbligatorio per tutti gli iscritti all'albo, ma non utile, a differenza di quello soggettivo, a fini pensionistici.
Non risultando, quindi, assoggettato al versamento contributivo a favore della propria cassa professionale, aveva concluso sul punto il primo giudice, il ricorrente, per l'anno 2008, avrebbe,
pertanto, dovuto iscriversi alla gestione separata e versare i relativi contributi, nella misura, non oggetto di contestazione, di €. 1.498,21, quantificata in rapporto al reddito da lavoro autonomo maturato nel medesimo anno, pacificamente pari a €. 8.813,00.
Quanto alle sanzioni, il primo giudice aveva, invece, ritenuto che le medesime non fossero dovute, considerata la scusabilità dell'errore in cui l'obbligato era incorso, determinato dall'incertezza normativa oggettiva e dalla estrema difficoltà di coordinamento dei diversi regimi previdenziali applicabili ai professionisti dediti anche ad attività di lavoro subordinato, con conseguente esclusione della responsabilità del medesimo per l'omesso versamento, commesso in buona fede.
4) Contro la sentenza del Tribunale di Oristano aveva proposto appello principale CP_1
5 formulando due distinti motivi. CP_1
Innanzitutto, l'appellante principale aveva lamentato che il primo giudice avesse confermato la sussistenza, a suo carico, dell'obbligo di versamento dei contributi alla gestione separata dell' , ribadendo le ragioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio di CP_2
primo grado e chiarendo come, secondo la propria interpretazione, dovevano considerarsi tenuti alla contestata iscrizione unicamente i soggetti la cui attività non richieda l'iscrizione in appositi albi ovvero coloro che svolgano un'attività non correlata all'obbligo di iscrizione negli albi in quanto estranea a quelle previste dal relativo ordinamento professionale.
Non si comprendeva, invece, aveva proseguito il motivo per cui il primo giudice avesse CP_1
attribuito rilevanza, ai fini in discussione, alla circostanza dell'iscrizione o meno dell'interessato all'ente previdenziale di categoria e alla sussistenza o meno, a carico del medesimo, dell'obbligo di pagamento dei contributi soggettivi, né la ragione per cui il Tribunale avesse distinto, ai medesimi fini, il contributo soggettivo da quello integrativo e avesse ritenuto irrilevante, al fine di escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, il versamento del contributo integrativo.
Il primo giudice, aveva concluso sul punto l'appellante principale, anche al fine di evitare di ricollegare alla norma interpretativa contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 un effetto di espansione automatica e retroattiva della platea dei soggetti destinatari dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, avrebbe, piuttosto, dovuto accertare l'insussistenza, a suo carico,
dell'obbligo di iscrizione e versamento alla gestione da ultimo indicata, tenendo conto del fatto che egli per l'anno 2008 era iscritto all'albo degli ingegneri e aveva versato ad il CP_3
contributo integrativo.
Con un secondo motivo, l'appellante principale aveva censurato la sentenza del Tribunale per avere il primo giudice, per effetto dell'erronea individuazione del dies a quo, in realtà
coincidente con la data prevista per il pagamento dei contributi pretesi dall' , cioè il 16 CP_2
giugno 2009, disatteso l'eccezione di prescrizione dei medesimi.
6 5) L' si era costituito nella fase di appello, nella quale aveva resistito e aveva proposto CP_2
a sua volta appello incidentale, lamentando che il primo giudice avesse escluso, per asserita buona fede, l'obbligo dell'appellante principale di corrispondere le sanzioni, che erano state,
invece, allo stesso correttamente richieste, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 116,
comma 8, lett. B, legge 388/2000.
6) La Corte D'Appello di Cagliari, pur accertando, anche alla stregua dei principi nel frattempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, l'originaria sussistenza, in capo a CP_1
dell'obbligo di versamento alla gestione separata dei contributi richiesti dall' per l'anno CP_2
2008, aveva nondimeno accolto l'appello principale e dichiarato l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto vantato dall' , individuando il dies a quo del relativo termine nella Pt_1
data prevista per il versamento dei contributi, il 16 giugno 2009.
Quanto all'appello incidentale proposto dall' , il giudice dell'appello si era limitato ad CP_2
osservare come l'accoglimento del gravame principale comportasse il rigetto dello stesso.
CP_ 7) L' aveva, quindi, proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi,
mentre non si era costituito nella predetta fase. Controparte_1
CP_
7.a) Con il primo motivo, l' aveva censurato la decisione del giudice dell'appello per avere il medesimo errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione,
non avendo lo stesso considerato che il DPCM del 4 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 137
del 2009, aveva previsto lo slittamento del termine per il versamento dei contributi al 6 luglio
2009.
CP_
7.b) Con il secondo motivo, l' aveva sottoposto alla Corte la questione della sospensione della prescrizione, a causa della mancata compilazione, da parte di del quadro RR del CP_1
modello Unico.
8) La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 35592/2021, depositata il 19 novembre 2021,
aveva cassato la sentenza impugnata, accogliendo il primo motivo formulato dall' e CP_2
dichiarando assorbito il secondo.
7 In particolare, il Supremo Collegio, dopo avere ribadito il proprio consolidato orientamento in ordine alla decorrenza della prescrizione dei contributi dal momento della scadenza dei termini fissati per il pagamento dei medesimi, aveva precisato che nella fattispecie assumeva rilievo, ai fini della decorrenza in questione, anche il differimento dei termini indicati, previsto dal DPCM
4 giugno 2009, norma di natura regolamentare e fonte normativa in quanto attuativa o integrativa della legge (emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. 241/1997), che aveva differito al 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione, il termine di pagamento dei contributi, con disposizione riguardante tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi, risultino fiscalmente assoggettati per non avere scelto un diverso regime di imposizione.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione aveva, quindi, cassato la sentenza impugnata, che non si era conformata agli indicati principi, e aveva rinviato a questa Corte, stabilendo che la medesima, nel decidere la controversia, considerasse il 6 luglio 2009 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale e provvedesse, altresì, alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
9) Con ricorso depositato il 26 gennaio 2022, l' ha introdotto la presente fase di rinvio, CP_2
chiedendo che venisse accertato l'obbligo contributivo di in quanto non Controparte_1
prescritto, che la Corte si pronunciasse anche in punto di sanzioni, visto che la relativa censura era stata debitamente formulata con appello incidentale ed obliterata per l'accoglimento dell'appello principale, e che la parte resistente venisse condannata al pagamento della somma indicata nell'avviso bonario impugnato, aggiornata con le sanzioni e gli interessi di legge,
nonché al rimborso delle spese processuali relative a tutti i gradi del giudizio.
10) si è costituito nella presente fase del giudizio e ha resistito, Controparte_1
lamentando che l' nel ricorso in riassunzione non si fosse limitato a coltivare il giudizio ai CP_2
fini dell'applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte, circoscritto alla decorrenza
8 del termine di prescrizione, ma avesse irritualmente domandato la sua condanna al pagamento di tutte le somme indicate nell'avviso bonario, ovvero contributi, sanzioni e interessi, e avesse,
altresì, chiesto che egli fosse condannato al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio.
Infatti, ha proseguito il resistente, l' , in sede di legittimità, non aveva formulato alcuna CP_2
censura in ordine alla statuizione della Corte D'Appello relativa alle sanzioni civili, né in ordine alle spese di lite degli altri gradi, limitandosi a domandare nelle conclusioni, con formula di stile,
la condanna della controparte alla rifusione delle medesime.
La sentenza del Tribunale di Oristano in punto di sanzioni, ha precisato siccome CP_1
confermata dal giudice dell'appello e non fatta oggetto di censura dinanzi alla Corte di
Cassazione, risultava coperta dall'efficacia del giudicato e la relativa questione non poteva,
quindi, più essere discussa nella presente fase del giudizio.
Analogamente, ha aggiunto il resistente, i capi delle sentenze del Tribunale e della Corte
D'Appello con cui era stata disposta la compensazione delle spese del giudizio non erano stati fatti oggetti di specifica impugnazione da parte dell' , con conseguente formazione del CP_2
giudicato, mentre nella regolazione delle spese del giudizio di Cassazione il giudice doveva tenere conto che egli era rimasto contumace e nelle regolazione delle spese della presente fase del giudizio doveva tenere conto della inammissibilità delle domande formulate dall' . CP_2
ha, dunque, concluso domandando al Collegio di pronunciarsi sulla sola Controparte_1
prescrizione dei contributi, rigettando ogni diversa domanda e confermando, se del caso, le residue parti della sentenza impugnata, con vittoria delle spese della presente fase del giudizio e compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di accertamento negativo proposta da con il ricorso Controparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado è risultata, all'esito dei complessivi quattro gradi di giudizio, parzialmente fondata.
1) Sussistenza del credito contributivo vantato dall' CP_2
9 Nel rispetto delle statuizioni contenute nell'ordinanza n. 35592/2021 della Suprema Corte, deve,
innanzitutto, escludersi che il diritto dell' avente ad oggetto i contributi richiesti all'attuale CP_2
resistente mediante l'avviso bonario datato 17 giugno 2014, di importo pari a €. 1.498,21, si sia estinto per prescrizione.
Considerando, infatti, come statuito dalla Corte, il 6 luglio 2009 quale data di scadenza dei termini di pagamento dei contributi in discussione e, quindi, quale dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, risulta evidente che, alla data del ricevimento da parte dell'attuale resistente dell'avviso bonario di cui sopra, e cioè alla data del 27 giugno 2014, indicata dallo stesso con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, il termine predetto non fosse CP_1
compiuto.
Quanto al merito della richiesta dell' , sulla base dei principi ormai consolidati nella CP_2
giurisprudenza della Suprema Corte e malgrado la questione non sia stata espressamente proposta da dinanzi al giudice di legittimità, né riproposta in questa fase di rinvio, deve, CP_1
d'altra parte, affermarsi la sussistenza del credito contributivo vantato dall' , considerato Pt_1
che, alla stregua del disposto derivante dalla saldatura tra la norma contenuta nell'art. 2, comma
26, legge 335/1995 e la norma interpretativa contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011,
convertito nella legge 111/2011, “gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all' , alla quale versano CP_3
esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui
non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti
comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di CP_2
universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2,
comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante
ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al
lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il
sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di
10 alternatività, bensì di complementarità” (così Cass. 20288/2022, nonché, in senso analogo, Cass.
5826/2021 e Cass. 32166/2018; si veda anche Corte Cost. 238/2022, che ha ritenuto le norme sopra richiamate, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, esenti da censure di incostituzionalità).
La domanda di accertamento negativo proposta da deve, dunque, in Controparte_1
relazione al credito contributivo vantato dall' , essere rigettata. CP_2
A conferma, sul punto, della sentenza di primo grado (non fatta oggetto di censure nella parte in cui ha dato seguito ad una irrituale domanda riconvenzionale dell' ), CP_2 Controparte_1
deve, quindi, essere condannato al pagamento, nei confronti dell' , della somma di €. CP_2
1.498,21, a titolo di contributi dovuti alla Gestione separata dell'Istituto per l'anno 2008, oltre interessi come per legge.
2) CP_4
A differenza di quanto sostenuto dall'attuale resistente, la richiesta formulata dall' a questo CP_2
giudice di rinvio di pronunciarsi in ordine alla debenza delle sanzioni deve essere ritenuta rituale e ammissibile, posto che il giudice dell'appello, pur dichiarando di rigettare il relativo motivo di appello incidentale, non aveva, in realtà, statuito sul medesimo, visto che la pronuncia era stata resa irrilevante e, quindi, assorbita dall'avvenuta dichiarazione di prescrizione del credito.
Difettando, quindi, la soccombenza in ordine alla debenza, nel merito, delle sanzioni, l'eventuale doglianza formulata al riguardo dall' dinanzi alla Corte di Cassazione sarebbe stata CP_2
inammissibile, mentre è rimasta, invece, ferma la facoltà dell' di riproporre la questione Pt_1
in questa fase di rinvio.
La questione riproposta dall' è, comunque, infondata e l'azione di accertamento negativo CP_2
proposta sul punto da deve, pertanto, essere accolta. Controparte_1
Nelle more della presente fase del procedimento, infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n.
55/2024, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella
11 parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla , per essere CP_3
contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21
della legge 3 gennaio 1981, n. 6, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' , sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni CP_2
civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La predetta statuizione della Corte Costituzionale deve essere considerata quale ius
superveniens, e, come tale, deve trovare applicazione nella presente fase del procedimento.
Nella fattispecie, quindi, nella quale le sanzioni richieste all'attuale resistente sono relative ad un omesso versamento realizzatosi nel 2008, quindi in un periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, deve dichiararsi esonerato dal Controparte_1
pagamento delle medesime.
3) Conclusioni.
Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte, deve, quindi, essere Controparte_1
condannato al pagamento, nei confronti dell' , anche quale mandatario di , CP_2 Parte_2
della somma di €. 1.498,21, a titolo di contributi dovuti alla Gestione separata dell'Istituto per l'anno 2008, oltre interessi come per legge, mentre nulla è dovuto dal medesimo a titolo di sanzioni.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese relative a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
condanna al pagamento, nei confronti dell' , anche quale Controparte_1 CP_2
mandatario di , della somma di €. 1.498,21, a titolo di contributi dovuti per l'anno Parte_2
2008 alla Gestione separata dell'Istituto, oltre interessi come per legge;
dichiara che, invece, nulla è dovuto da a titolo di sanzioni. Controparte_1
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative a tutti i gradi di giudizio.
12 Cagliari, 3 marzo 2025.
L'estensore…………………………………………………….La Presidente
dott.ssa Daniela Coinu………………………………………dott.ssa Maria Luisa Scarpa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Donatella Aru CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 11 dicembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 19 dell'anno 2022, proposta da:
, con sede legale in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e con sede in Roma, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso l'avv. Laura
Furcas, rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla, giusta procura generale alle liti
RICORRENTI
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Oristano, presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Carlo Tortora, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 25 novembre 2015, Controparte_1 aveva lamentato che l' , con comunicazione datata 17 giugno 2014, ricevuta il
[...] CP_2
successivo 27 giugno 2014, gli avesse intimato il pagamento della somma complessiva di €.
2.631,54, di cui €. 1.498,21 per contributi asseritamente dovuti alla gestione separata per l'anno
2008 e €. 1.133,33 a titolo di sanzioni per omesso versamento.
L'ente, in particolare, aveva allegato il ricorrente, aveva giustificato la richiesta sostenendo che egli avesse dichiarato per l'anno 2008 un reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, il quale, non essendo assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, doveva essere assoggettato alla contribuzione dovuta alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995.
aveva, quindi, precisato come egli, in realtà, nell'anno 2008 fosse Controparte_1
dipendente a tempo determinato del comune di Santa Giusta, fosse, altresì, iscritto all'Albo degli
Ingegneri della Provincia di Oristano, avesse svolto attività libero professionale ed avesse, in base al reddito dalla stessa derivante, corrisposto ad la contribuzione previdenziale CP_3
obbligatoria ex lege.
Ai sensi dell'art. 21, legge 6/1981, aveva proseguito il ricorrente, egli aveva, quindi, l'obbligo di iscriversi alla Cassa previdenziale di categoria e di versare il contributo integrativo previsto dall'art. 10 della legge citata e dallo Statuto della cosicché non poteva ritenersi tenuto Pt_3
anche al versamento di contributi alla gestione separata , in quanto non privo di una propria CP_2
Cassa previdenziale ed iscritto ad un albo professionale.
D'altra parte, aveva aggiunto il ricorrente, egli, avendo versato il contributo integrativo ad ed avendo regolarmente provveduto all'annuale denuncia del volume d'affari e dei CP_3
redditi libero professionali, non poteva considerarsi contemporaneamente tenuto ad iscriversi e a versare i contributi anche alla indicata gestione , a ciò ostando il noto principio di CP_2
esclusività, secondo il quale, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e come poi confermato dallo stesso legislatore attraverso l'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, legge 335/1995 sopra richiamato, l'iscrizione
2 ad una gestione previdenziale esclude l'obbligo di contribuzione ad altro fondo in relazione alla medesima attività.
Risultava, d'altronde, arbitraria, aveva osservato la distinzione operata Controparte_1
dall' tra contributo integrativo e contributo soggettivo, dal momento che il contributivo CP_2
integrativo doveva considerarsi un contributo previdenziale ad ogni effetto.
Inoltre, aveva sostenuto il ricorrente, sotto il profilo dell'elemento psicologico andava evidenziata la sua buona fede, visto che egli aveva presentato domanda di iscrizione ad CP_3
al fine di versare alla stessa tutti i contributi necessari ai fini del conseguimento di un trattamento pensionistico, cosicché egli doveva essere esonerato dal pagamento delle sanzioni, le quali, tra l'altro, erano state calcolate sulla base di criteri oscuri e incerti, non rispettosi dei limiti previsti dall'art. 116, comma 8, legge 338/2000.
Dopo avere, altresì, eccepito la prescrizione estintiva quinquennale, a suo dire decorrente dal 16
giugno 2009, quale data di scadenza del versamento dei contributi richiestigli, e dopo avere precisato che per alcuni periodi successivi al 2008 aveva regolarmente provveduto al versamento dei contributi alla gestione separata solo al fine di evitare di subire, da parte dell'ente, lo svolgimento di azioni esecutive, il ricorrente aveva concluso chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza, a suo carico, dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligo di versamento dei relativi contributi, con vittoria di spese.
2) L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo che il ricorso avverso CP_2
fosse rigettato e che il ricorrente fosse condannato al pagamento, in proprio favore, delle somme indicate nell'intimazione di pagamento ovvero di quelle maggiori o minori che fossero risultate dovute in corso di causa.
L'ente di previdenza, in particolare, aveva osservato come, dalla verifica effettuata attraverso l'Estratto Conto Integrato del Casellario degli Attivi, fosse emerso che il ricorrente, per l'anno
2008, era assicurato come dipendente pubblico presso la relativa gestione , mentre non CP_2
risultava che il medesimo avesse versato alcun contributo all' , rimanendo così CP_3
3 destinatario dell'obbligo contributivo alla gestione separata, con conseguente obbligo di iscrizione alla medesima, di presentazione della documentazione obbligatoria prevista dal D.lgs.
241/1997 ovvero di compilazione del quadro RR sez. II del modello Unico.
L' aveva, altresì, contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da CP_2
sia in considerazione dell'occultamento doloso del debito operato da parte del medesimo, CP_1
che aveva impedito il decorso del relativo termine, sia in quanto tale termine non poteva, in ogni caso, che decorrere dal momento in cui l'ente era stato messo in grado di accertare il reddito maturato dall'interessato, grazie all'avvenuto invio agli uffici finanziari, da parte dello stesso, in allegato alla dichiarazione dei redditi, del quadro RR sopra citato, debitamente compilato.
Dichiarazione dei redditi che, nella fattispecie, era stata inviata da solo il 29 settembre CP_1
2009 e, in ogni caso, priva della compilazione della sezione indicata.
3) Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 7 aprile 2017, disattesa l'eccezione di prescrizione, aveva accolto in parte la domanda proposta dal ricorrente, condannando il medesimo al pagamento dei contributi non versati, pari a €. 1.498,21, ed escludendo, invece,
l'obbligo dello stesso di versare le sanzioni richieste dall'ente.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il primo giudice aveva escluso l'avvenuto compimento del quinquennio, individuando la data di decorrenza del termine in quella di presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta il 29 settembre 2009.
Con riferimento ai contributi, il Tribunale, ricostruito il quadro normativo tracciato dall'art. 2,
comma 26, legge 335/1995 e dalla successiva norma interpretativa contenuta nell'art. 18, comma
12, d.l. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, aveva osservato come la chiara intenzione del legislatore fosse stata quella di assoggettare agli obblighi di iscrizione e contribuzione alla gestione separata, in via residuale, i lavoratori autonomi che esercitino una professione il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione in appositi albi o il cui reddito, anche laddove iscritti, non sia assoggettato al versamento contributivo in favore di altri enti di previdenza gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, tra cui certamente . CP_3
4 Nel caso di specie, aveva osservato il primo giudice, era incontestato tra le parti che nel 2008 il ricorrente fosse iscritto all'albo professionale degli ingegneri della Provincia di Oristano, ai fini dello svolgimento abituale, seppure non esclusivo, della relativa attività professionale, mentre non risultava documentata, ma anzi smentita dalla documentazione in atti, l'ulteriore condizione della iscrizione a , circostanza, d'altra parte, giustificata dalle previsioni dell'art. 21, CP_3
comma 6, legge 6/1981, a norma del quale gli ingegneri iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato sono esonerati dall'obbligo di iscrizione.
Per effetto del detto esonero, aveva proseguito il Tribunale, non aveva Controparte_1
dovuto versare all'ente previdenziale di categoria il contributo soggettivo, calcolato sul reddito,
previsto dall'art. 9 della legge sopra citata e dall'art. 4 del regolamento, obbligatorio per tutti gli iscritti , mentre era stato tenuto al mero versamento del contributo integrativo, previsto CP_3
dall'art. 10 della medesima legge e dall'art. 5 del regolamento, obbligatorio per tutti gli iscritti all'albo, ma non utile, a differenza di quello soggettivo, a fini pensionistici.
Non risultando, quindi, assoggettato al versamento contributivo a favore della propria cassa professionale, aveva concluso sul punto il primo giudice, il ricorrente, per l'anno 2008, avrebbe,
pertanto, dovuto iscriversi alla gestione separata e versare i relativi contributi, nella misura, non oggetto di contestazione, di €. 1.498,21, quantificata in rapporto al reddito da lavoro autonomo maturato nel medesimo anno, pacificamente pari a €. 8.813,00.
Quanto alle sanzioni, il primo giudice aveva, invece, ritenuto che le medesime non fossero dovute, considerata la scusabilità dell'errore in cui l'obbligato era incorso, determinato dall'incertezza normativa oggettiva e dalla estrema difficoltà di coordinamento dei diversi regimi previdenziali applicabili ai professionisti dediti anche ad attività di lavoro subordinato, con conseguente esclusione della responsabilità del medesimo per l'omesso versamento, commesso in buona fede.
4) Contro la sentenza del Tribunale di Oristano aveva proposto appello principale CP_1
5 formulando due distinti motivi. CP_1
Innanzitutto, l'appellante principale aveva lamentato che il primo giudice avesse confermato la sussistenza, a suo carico, dell'obbligo di versamento dei contributi alla gestione separata dell' , ribadendo le ragioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio di CP_2
primo grado e chiarendo come, secondo la propria interpretazione, dovevano considerarsi tenuti alla contestata iscrizione unicamente i soggetti la cui attività non richieda l'iscrizione in appositi albi ovvero coloro che svolgano un'attività non correlata all'obbligo di iscrizione negli albi in quanto estranea a quelle previste dal relativo ordinamento professionale.
Non si comprendeva, invece, aveva proseguito il motivo per cui il primo giudice avesse CP_1
attribuito rilevanza, ai fini in discussione, alla circostanza dell'iscrizione o meno dell'interessato all'ente previdenziale di categoria e alla sussistenza o meno, a carico del medesimo, dell'obbligo di pagamento dei contributi soggettivi, né la ragione per cui il Tribunale avesse distinto, ai medesimi fini, il contributo soggettivo da quello integrativo e avesse ritenuto irrilevante, al fine di escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, il versamento del contributo integrativo.
Il primo giudice, aveva concluso sul punto l'appellante principale, anche al fine di evitare di ricollegare alla norma interpretativa contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 un effetto di espansione automatica e retroattiva della platea dei soggetti destinatari dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, avrebbe, piuttosto, dovuto accertare l'insussistenza, a suo carico,
dell'obbligo di iscrizione e versamento alla gestione da ultimo indicata, tenendo conto del fatto che egli per l'anno 2008 era iscritto all'albo degli ingegneri e aveva versato ad il CP_3
contributo integrativo.
Con un secondo motivo, l'appellante principale aveva censurato la sentenza del Tribunale per avere il primo giudice, per effetto dell'erronea individuazione del dies a quo, in realtà
coincidente con la data prevista per il pagamento dei contributi pretesi dall' , cioè il 16 CP_2
giugno 2009, disatteso l'eccezione di prescrizione dei medesimi.
6 5) L' si era costituito nella fase di appello, nella quale aveva resistito e aveva proposto CP_2
a sua volta appello incidentale, lamentando che il primo giudice avesse escluso, per asserita buona fede, l'obbligo dell'appellante principale di corrispondere le sanzioni, che erano state,
invece, allo stesso correttamente richieste, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 116,
comma 8, lett. B, legge 388/2000.
6) La Corte D'Appello di Cagliari, pur accertando, anche alla stregua dei principi nel frattempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, l'originaria sussistenza, in capo a CP_1
dell'obbligo di versamento alla gestione separata dei contributi richiesti dall' per l'anno CP_2
2008, aveva nondimeno accolto l'appello principale e dichiarato l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto vantato dall' , individuando il dies a quo del relativo termine nella Pt_1
data prevista per il versamento dei contributi, il 16 giugno 2009.
Quanto all'appello incidentale proposto dall' , il giudice dell'appello si era limitato ad CP_2
osservare come l'accoglimento del gravame principale comportasse il rigetto dello stesso.
CP_ 7) L' aveva, quindi, proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi,
mentre non si era costituito nella predetta fase. Controparte_1
CP_
7.a) Con il primo motivo, l' aveva censurato la decisione del giudice dell'appello per avere il medesimo errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione,
non avendo lo stesso considerato che il DPCM del 4 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 137
del 2009, aveva previsto lo slittamento del termine per il versamento dei contributi al 6 luglio
2009.
CP_
7.b) Con il secondo motivo, l' aveva sottoposto alla Corte la questione della sospensione della prescrizione, a causa della mancata compilazione, da parte di del quadro RR del CP_1
modello Unico.
8) La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 35592/2021, depositata il 19 novembre 2021,
aveva cassato la sentenza impugnata, accogliendo il primo motivo formulato dall' e CP_2
dichiarando assorbito il secondo.
7 In particolare, il Supremo Collegio, dopo avere ribadito il proprio consolidato orientamento in ordine alla decorrenza della prescrizione dei contributi dal momento della scadenza dei termini fissati per il pagamento dei medesimi, aveva precisato che nella fattispecie assumeva rilievo, ai fini della decorrenza in questione, anche il differimento dei termini indicati, previsto dal DPCM
4 giugno 2009, norma di natura regolamentare e fonte normativa in quanto attuativa o integrativa della legge (emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. 241/1997), che aveva differito al 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione, il termine di pagamento dei contributi, con disposizione riguardante tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi, risultino fiscalmente assoggettati per non avere scelto un diverso regime di imposizione.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione aveva, quindi, cassato la sentenza impugnata, che non si era conformata agli indicati principi, e aveva rinviato a questa Corte, stabilendo che la medesima, nel decidere la controversia, considerasse il 6 luglio 2009 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale e provvedesse, altresì, alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
9) Con ricorso depositato il 26 gennaio 2022, l' ha introdotto la presente fase di rinvio, CP_2
chiedendo che venisse accertato l'obbligo contributivo di in quanto non Controparte_1
prescritto, che la Corte si pronunciasse anche in punto di sanzioni, visto che la relativa censura era stata debitamente formulata con appello incidentale ed obliterata per l'accoglimento dell'appello principale, e che la parte resistente venisse condannata al pagamento della somma indicata nell'avviso bonario impugnato, aggiornata con le sanzioni e gli interessi di legge,
nonché al rimborso delle spese processuali relative a tutti i gradi del giudizio.
10) si è costituito nella presente fase del giudizio e ha resistito, Controparte_1
lamentando che l' nel ricorso in riassunzione non si fosse limitato a coltivare il giudizio ai CP_2
fini dell'applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte, circoscritto alla decorrenza
8 del termine di prescrizione, ma avesse irritualmente domandato la sua condanna al pagamento di tutte le somme indicate nell'avviso bonario, ovvero contributi, sanzioni e interessi, e avesse,
altresì, chiesto che egli fosse condannato al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio.
Infatti, ha proseguito il resistente, l' , in sede di legittimità, non aveva formulato alcuna CP_2
censura in ordine alla statuizione della Corte D'Appello relativa alle sanzioni civili, né in ordine alle spese di lite degli altri gradi, limitandosi a domandare nelle conclusioni, con formula di stile,
la condanna della controparte alla rifusione delle medesime.
La sentenza del Tribunale di Oristano in punto di sanzioni, ha precisato siccome CP_1
confermata dal giudice dell'appello e non fatta oggetto di censura dinanzi alla Corte di
Cassazione, risultava coperta dall'efficacia del giudicato e la relativa questione non poteva,
quindi, più essere discussa nella presente fase del giudizio.
Analogamente, ha aggiunto il resistente, i capi delle sentenze del Tribunale e della Corte
D'Appello con cui era stata disposta la compensazione delle spese del giudizio non erano stati fatti oggetti di specifica impugnazione da parte dell' , con conseguente formazione del CP_2
giudicato, mentre nella regolazione delle spese del giudizio di Cassazione il giudice doveva tenere conto che egli era rimasto contumace e nelle regolazione delle spese della presente fase del giudizio doveva tenere conto della inammissibilità delle domande formulate dall' . CP_2
ha, dunque, concluso domandando al Collegio di pronunciarsi sulla sola Controparte_1
prescrizione dei contributi, rigettando ogni diversa domanda e confermando, se del caso, le residue parti della sentenza impugnata, con vittoria delle spese della presente fase del giudizio e compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di accertamento negativo proposta da con il ricorso Controparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado è risultata, all'esito dei complessivi quattro gradi di giudizio, parzialmente fondata.
1) Sussistenza del credito contributivo vantato dall' CP_2
9 Nel rispetto delle statuizioni contenute nell'ordinanza n. 35592/2021 della Suprema Corte, deve,
innanzitutto, escludersi che il diritto dell' avente ad oggetto i contributi richiesti all'attuale CP_2
resistente mediante l'avviso bonario datato 17 giugno 2014, di importo pari a €. 1.498,21, si sia estinto per prescrizione.
Considerando, infatti, come statuito dalla Corte, il 6 luglio 2009 quale data di scadenza dei termini di pagamento dei contributi in discussione e, quindi, quale dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, risulta evidente che, alla data del ricevimento da parte dell'attuale resistente dell'avviso bonario di cui sopra, e cioè alla data del 27 giugno 2014, indicata dallo stesso con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, il termine predetto non fosse CP_1
compiuto.
Quanto al merito della richiesta dell' , sulla base dei principi ormai consolidati nella CP_2
giurisprudenza della Suprema Corte e malgrado la questione non sia stata espressamente proposta da dinanzi al giudice di legittimità, né riproposta in questa fase di rinvio, deve, CP_1
d'altra parte, affermarsi la sussistenza del credito contributivo vantato dall' , considerato Pt_1
che, alla stregua del disposto derivante dalla saldatura tra la norma contenuta nell'art. 2, comma
26, legge 335/1995 e la norma interpretativa contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011,
convertito nella legge 111/2011, “gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all' , alla quale versano CP_3
esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui
non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti
comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di CP_2
universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2,
comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante
ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al
lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il
sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di
10 alternatività, bensì di complementarità” (così Cass. 20288/2022, nonché, in senso analogo, Cass.
5826/2021 e Cass. 32166/2018; si veda anche Corte Cost. 238/2022, che ha ritenuto le norme sopra richiamate, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, esenti da censure di incostituzionalità).
La domanda di accertamento negativo proposta da deve, dunque, in Controparte_1
relazione al credito contributivo vantato dall' , essere rigettata. CP_2
A conferma, sul punto, della sentenza di primo grado (non fatta oggetto di censure nella parte in cui ha dato seguito ad una irrituale domanda riconvenzionale dell' ), CP_2 Controparte_1
deve, quindi, essere condannato al pagamento, nei confronti dell' , della somma di €. CP_2
1.498,21, a titolo di contributi dovuti alla Gestione separata dell'Istituto per l'anno 2008, oltre interessi come per legge.
2) CP_4
A differenza di quanto sostenuto dall'attuale resistente, la richiesta formulata dall' a questo CP_2
giudice di rinvio di pronunciarsi in ordine alla debenza delle sanzioni deve essere ritenuta rituale e ammissibile, posto che il giudice dell'appello, pur dichiarando di rigettare il relativo motivo di appello incidentale, non aveva, in realtà, statuito sul medesimo, visto che la pronuncia era stata resa irrilevante e, quindi, assorbita dall'avvenuta dichiarazione di prescrizione del credito.
Difettando, quindi, la soccombenza in ordine alla debenza, nel merito, delle sanzioni, l'eventuale doglianza formulata al riguardo dall' dinanzi alla Corte di Cassazione sarebbe stata CP_2
inammissibile, mentre è rimasta, invece, ferma la facoltà dell' di riproporre la questione Pt_1
in questa fase di rinvio.
La questione riproposta dall' è, comunque, infondata e l'azione di accertamento negativo CP_2
proposta sul punto da deve, pertanto, essere accolta. Controparte_1
Nelle more della presente fase del procedimento, infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n.
55/2024, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella
11 parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla , per essere CP_3
contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21
della legge 3 gennaio 1981, n. 6, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' , sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni CP_2
civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La predetta statuizione della Corte Costituzionale deve essere considerata quale ius
superveniens, e, come tale, deve trovare applicazione nella presente fase del procedimento.
Nella fattispecie, quindi, nella quale le sanzioni richieste all'attuale resistente sono relative ad un omesso versamento realizzatosi nel 2008, quindi in un periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, deve dichiararsi esonerato dal Controparte_1
pagamento delle medesime.
3) Conclusioni.
Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte, deve, quindi, essere Controparte_1
condannato al pagamento, nei confronti dell' , anche quale mandatario di , CP_2 Parte_2
della somma di €. 1.498,21, a titolo di contributi dovuti alla Gestione separata dell'Istituto per l'anno 2008, oltre interessi come per legge, mentre nulla è dovuto dal medesimo a titolo di sanzioni.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese relative a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
condanna al pagamento, nei confronti dell' , anche quale Controparte_1 CP_2
mandatario di , della somma di €. 1.498,21, a titolo di contributi dovuti per l'anno Parte_2
2008 alla Gestione separata dell'Istituto, oltre interessi come per legge;
dichiara che, invece, nulla è dovuto da a titolo di sanzioni. Controparte_1
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative a tutti i gradi di giudizio.
12 Cagliari, 3 marzo 2025.
L'estensore…………………………………………………….La Presidente
dott.ssa Daniela Coinu………………………………………dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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