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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 754/2025 R.G.; promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti MANZOLI Stefano e RE Cristiano ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino al Corso Ferrucci n. 40, in forza di procura speciale a margine del ricorso di primo grado;
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
in persona del Sindaco pro tempore Dott. , rappresentato Controparte_1 Persona_1
e difeso dall'Avv. CALASCIBETTA Alessandra dell'Avvocatura civica della città di in forza CP_1
di procura speciale, rilasciata su foglio a parte in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Rivoli (TO), corso Francia n. 98 presso la casa comunale;
-PARTE APPELLATA-
avente ad oggetto: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace, pronunciata ai sensi dell'art. 7
D.Lgs. n. 150/2011;
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Torino n. 3067/2024, depositata il 19.11.2024 NEL MERITO: condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice con riferimento al primo grado di giudizio
Con vittoria di spese e oneri di patrocinio del presente grado”.
Per la parte appellata:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione ed azione anche di danni nei confronti dell'appellante e/o di terzi responsabili da far valere in questa come in ogni altra competente sede;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre, capitolare, indicare testi e produrre documenti;
Previe le più opportune ulteriori declaratorie del caso;
Nel merito, in via principale:
Respingersi l'avversario appello ed ogni avversaria domanda nei confronti del per Controparte_1
essere infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via di subordine:
Per il denegato caso di accoglimento del gravame avversario, in ragione di quanto dedotto in narrativa, contenersi l'eventuale liquidazione delle spese in favore della parte appellante nei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;
In ogni caso: Con il favore delle spese ai sensi del D.M. 55/2014”.
pagina 2 di 10 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
pagina 3 di 10 L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte è stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4,
D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Inoltre, attualmente l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”.
Del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. l'art. 437 c.p.c.).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Torino in data
04.07.2024, la parte ricorrente SI.ra ha proposto opposizione avverso il Parte_1
verbale n. 1787564/2024/X del 27.3.2024 emesso dal Controparte_2
chiedendo di dichiarare la nullità del predetto verbale e proponendo i seguenti motivi di opposizione:
➢ mancata indicazione dell'apparecchio rilevatore dell'infrazione contestata;
➢ omessa indicazione del decreto prefettizio che ha autorizzato l'installazione dell'autovelox.
1.3. Il si è costituito in giudizio, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 autorizzato con idonea deliberazione della Giunta Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv.
BERTINETTI Guido Arturo, contestando i motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
1.4. Con Sentenza n. 3067/2024 pubblicata in data 19.11.2024 il Giudice di Pace di Torino ha accolto il ricorso e compensato le spese di giudizio stante “la novità della giurisprudenza”. pagina 4 di 10
1.5. Con ricorso depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 08.01.2025, la SI.ra ha proposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino, Parte_1 sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Decreto in data 10.01.2025 il Giudice designato:
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 03.04.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.10. La parte appellante ha depositato le proprie note scritte in data 28.03.2025, discutendo la causa e riferendo quanto segue:
“Parte appellante contesta il contenuto della comparsa di costituzione avversaria e richiama il contenuto dell'atto di impugnazione, ribadendo che i motivi di opposizione afferivano la nullità del verbale:
pagina 5 di 10 1) per mancata indicazione dell'apparecchio rilevatore;
2) per mancata indicazione del decreto prefettizio che ne ha autorizzata l'installazione. Soltanto su tali motivi si è svolto il contraddittorio fra le parti, come si evince dallo stesso atto difensivo del CP_1 depositato in primo grado, in cui l'odierno appellato si limita a contestare la rilevanza ai fini
[...]
della nullità del verbale di tali indicazioni. Il fatto che il Giudice di Pace è giunto all'accoglimento del ricorso sulla base di una propria argomentazione, senza menzionare i motivi di opposizione non vuol certo dire che li abbia ritenuti fondati, come afferma l'appellato.
Né spettava alla sig.ra impugnare la sentenza di primo grado per ottenere una pronuncia Pt_1
analoga, ma fondata su ragioni diverse, posto che non vi sarebbe stato interessa ad agire ex art. 100
c.p.c.
Si richiama per il resto il contenuto dell'atto di impugnazione insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate”.
1.11. La parte appellata ha depositato le proprie note scritte in data 31.03.2025, discutendo la causa e richiamandosi a tutte le argomentazioni e deduzioni svolte nei propri atti difensivi.
2. Sull'unico motivo di appello.
2.1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art 92 c.p.c. nonché dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c. a seguito della decisione del Giudice di Primo Grado di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
La parte appellante ha evidenziato di aver sollevato, mediante la proposizione del ricorso in primo grado, due motivi di opposizione entrambi afferenti a vizi del verbale, ovvero la mancata indicazione dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità nonché la mancata indicazione del decreto prefettizio che autorizzava l'installazione dell'autovelox.
Tuttavia, a fronte dei predetti motivi di opposizione il Giudice di Primo Grado sarebbe giunto all'accoglimento del ricorso sulla base di una motivazione fondata sulla diversa questione, non pertinente, relativa alla omessa omologazione dell'apparecchio e della non equipollenza tra pagina 6 di 10 l'omologazione e la approvazione preventiva dello stesso, così da determinare, in punto liquidazione delle spese, la compensazione tra le parti stante la novità della questione giurisprudenziale.
Il motivo di appello non risulta fondato.
2.2. E' ben vero che il giudizio di primo grado è stato accolto sulla scorta di un ragionamento logico- giuridico relativo all'illegittimità dell'accertamento della violazione stradale eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, senza tuttavia prendere in considerazione i diversi e distinti motivi di doglianza della ricorrente, la quale aveva sollevato la questione di nullità del verbale impugnato per mancata indicazione dell'apparecchio rilevatore dell'infrazione contestata e per omessa indicazione del decreto prefettizio che aveva autorizzato l'installazione dell'autovelox.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla parte appellata, la SI.ra ha proposto appello Pt_1
unicamente per ottenere la riforma parziale della sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese processuali e, pertanto, la motivazione nel merito della Sentenza appellata, per quanto non conforme ai motivi di doglianza della ricorrente, non può essere presa in esame, essendo ormai passata in giudicato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. In altre parole, non possono assumere rilevanza nel presente giudizio le argomentazioni della parte appellante relative ai motivi di ricorso afferenti ai vizi del verbale, in quanto la ratio decidendi della Sentenza di primo grado si è basata su una differente motivazione (ossia l'equipollenza giuridica dei procedimenti di approvazione e di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica delle infrazioni), in relazione alla quale, peraltro, non sono stati proposti motivi di appello.
Pertanto, la legittimità o meno della compensazione delle spese processuali dev'essere necessariamente valutata con riferimento alla motivazione nel merito.
2.3. Ciò chiarito, la decisione del Giudice di Primo grado di compensare le spese di giudizio a fronte della novità giurisprudenziale appare corretta e coerente con la motivazione resa all'interno della sentenza.
Invero, la Suprema Corte (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 18/04/2024, n. 10505), in tema di autovelox, ha recentemente sancito che l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione pagina 7 di 10 per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S..
Prima di tale sentenza, la quale ha delineato un nuovo indirizzo giurisprudenziale, l'interpretazione delle norme del codice della strada e del relativo regolamento, ritenevano equipollenti i procedimenti dell'omologazione e dell'approvazione.
Appare evidente, pertanto, che la novità giurisprudenziale cui fa riferimento il Giudice di Pace nella motivazione della sentenza impugnata, risiede proprio nel fatto che i due suddetti procedimenti dell'omologazione e dell'approvazione del sistema di rilevazione delle infrazioni non siano più ritenuti dalla Corte di Cassazione equipollenti ai fini della validità della sanzione ex art. 142 cod. strada.
Nel caso di specie, dunque, le spese processuali del primo grado di giudizio sono state correttamente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”
In primo luogo, infatti, nel caso di specie può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, tenuto conto della sostanziale novità che caratterizza la questione trattata, alla luce della citata
Sentenza della Suprema Corte.
In secondo luogo, nel caso di specie può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, non essendoci uniformità di orientamento della giurisprudenza (che, dunque, appare mutevole) rispetto alla questione dirimente.
In terzo luogo, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n.
77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.” Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili sia nella particolare natura della causa, implicante una complessa questione di carattere tecnico-giuridico, anche (come già evidenziato) per la sostanziale novità che caratterizza la questione trattata, alla luce della citata Sentenza della Suprema Corte.
2.4. Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, devono rigettarsi l'appello e la domanda proposta dalla parte appellante.
pagina 8 di 10
3. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte appellante dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 0,01 ad Euro 1.100,00”
Euro 131,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 200,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 462,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4. Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
4.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
pagina 9 di 10 4.2. Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 754/2025 RG promossa dalla SI.ra (parte appellante) contro il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore Dott. (parte Controparte_1 Persona_1
appellata), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello e la domanda proposta dalla parte appellante SI.ra Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3067/2024 datata 31.10.2024, pubblicata in data
19.11.2024.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante SI.ra a rimborsare alla Parte_1
parte appellata le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, Controparte_1
liquidate in Euro 462,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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Così deciso in Torino, in data 09 aprile 2024.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 754/2025 R.G.; promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti MANZOLI Stefano e RE Cristiano ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino al Corso Ferrucci n. 40, in forza di procura speciale a margine del ricorso di primo grado;
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
in persona del Sindaco pro tempore Dott. , rappresentato Controparte_1 Persona_1
e difeso dall'Avv. CALASCIBETTA Alessandra dell'Avvocatura civica della città di in forza CP_1
di procura speciale, rilasciata su foglio a parte in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Rivoli (TO), corso Francia n. 98 presso la casa comunale;
-PARTE APPELLATA-
avente ad oggetto: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace, pronunciata ai sensi dell'art. 7
D.Lgs. n. 150/2011;
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Torino n. 3067/2024, depositata il 19.11.2024 NEL MERITO: condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice con riferimento al primo grado di giudizio
Con vittoria di spese e oneri di patrocinio del presente grado”.
Per la parte appellata:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione ed azione anche di danni nei confronti dell'appellante e/o di terzi responsabili da far valere in questa come in ogni altra competente sede;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre, capitolare, indicare testi e produrre documenti;
Previe le più opportune ulteriori declaratorie del caso;
Nel merito, in via principale:
Respingersi l'avversario appello ed ogni avversaria domanda nei confronti del per Controparte_1
essere infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via di subordine:
Per il denegato caso di accoglimento del gravame avversario, in ragione di quanto dedotto in narrativa, contenersi l'eventuale liquidazione delle spese in favore della parte appellante nei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;
In ogni caso: Con il favore delle spese ai sensi del D.M. 55/2014”.
pagina 2 di 10 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
pagina 3 di 10 L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte è stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4,
D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Inoltre, attualmente l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”.
Del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. l'art. 437 c.p.c.).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Torino in data
04.07.2024, la parte ricorrente SI.ra ha proposto opposizione avverso il Parte_1
verbale n. 1787564/2024/X del 27.3.2024 emesso dal Controparte_2
chiedendo di dichiarare la nullità del predetto verbale e proponendo i seguenti motivi di opposizione:
➢ mancata indicazione dell'apparecchio rilevatore dell'infrazione contestata;
➢ omessa indicazione del decreto prefettizio che ha autorizzato l'installazione dell'autovelox.
1.3. Il si è costituito in giudizio, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 autorizzato con idonea deliberazione della Giunta Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv.
BERTINETTI Guido Arturo, contestando i motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
1.4. Con Sentenza n. 3067/2024 pubblicata in data 19.11.2024 il Giudice di Pace di Torino ha accolto il ricorso e compensato le spese di giudizio stante “la novità della giurisprudenza”. pagina 4 di 10
1.5. Con ricorso depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 08.01.2025, la SI.ra ha proposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino, Parte_1 sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Decreto in data 10.01.2025 il Giudice designato:
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 03.04.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.10. La parte appellante ha depositato le proprie note scritte in data 28.03.2025, discutendo la causa e riferendo quanto segue:
“Parte appellante contesta il contenuto della comparsa di costituzione avversaria e richiama il contenuto dell'atto di impugnazione, ribadendo che i motivi di opposizione afferivano la nullità del verbale:
pagina 5 di 10 1) per mancata indicazione dell'apparecchio rilevatore;
2) per mancata indicazione del decreto prefettizio che ne ha autorizzata l'installazione. Soltanto su tali motivi si è svolto il contraddittorio fra le parti, come si evince dallo stesso atto difensivo del CP_1 depositato in primo grado, in cui l'odierno appellato si limita a contestare la rilevanza ai fini
[...]
della nullità del verbale di tali indicazioni. Il fatto che il Giudice di Pace è giunto all'accoglimento del ricorso sulla base di una propria argomentazione, senza menzionare i motivi di opposizione non vuol certo dire che li abbia ritenuti fondati, come afferma l'appellato.
Né spettava alla sig.ra impugnare la sentenza di primo grado per ottenere una pronuncia Pt_1
analoga, ma fondata su ragioni diverse, posto che non vi sarebbe stato interessa ad agire ex art. 100
c.p.c.
Si richiama per il resto il contenuto dell'atto di impugnazione insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate”.
1.11. La parte appellata ha depositato le proprie note scritte in data 31.03.2025, discutendo la causa e richiamandosi a tutte le argomentazioni e deduzioni svolte nei propri atti difensivi.
2. Sull'unico motivo di appello.
2.1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art 92 c.p.c. nonché dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c. a seguito della decisione del Giudice di Primo Grado di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
La parte appellante ha evidenziato di aver sollevato, mediante la proposizione del ricorso in primo grado, due motivi di opposizione entrambi afferenti a vizi del verbale, ovvero la mancata indicazione dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità nonché la mancata indicazione del decreto prefettizio che autorizzava l'installazione dell'autovelox.
Tuttavia, a fronte dei predetti motivi di opposizione il Giudice di Primo Grado sarebbe giunto all'accoglimento del ricorso sulla base di una motivazione fondata sulla diversa questione, non pertinente, relativa alla omessa omologazione dell'apparecchio e della non equipollenza tra pagina 6 di 10 l'omologazione e la approvazione preventiva dello stesso, così da determinare, in punto liquidazione delle spese, la compensazione tra le parti stante la novità della questione giurisprudenziale.
Il motivo di appello non risulta fondato.
2.2. E' ben vero che il giudizio di primo grado è stato accolto sulla scorta di un ragionamento logico- giuridico relativo all'illegittimità dell'accertamento della violazione stradale eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, senza tuttavia prendere in considerazione i diversi e distinti motivi di doglianza della ricorrente, la quale aveva sollevato la questione di nullità del verbale impugnato per mancata indicazione dell'apparecchio rilevatore dell'infrazione contestata e per omessa indicazione del decreto prefettizio che aveva autorizzato l'installazione dell'autovelox.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla parte appellata, la SI.ra ha proposto appello Pt_1
unicamente per ottenere la riforma parziale della sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese processuali e, pertanto, la motivazione nel merito della Sentenza appellata, per quanto non conforme ai motivi di doglianza della ricorrente, non può essere presa in esame, essendo ormai passata in giudicato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. In altre parole, non possono assumere rilevanza nel presente giudizio le argomentazioni della parte appellante relative ai motivi di ricorso afferenti ai vizi del verbale, in quanto la ratio decidendi della Sentenza di primo grado si è basata su una differente motivazione (ossia l'equipollenza giuridica dei procedimenti di approvazione e di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica delle infrazioni), in relazione alla quale, peraltro, non sono stati proposti motivi di appello.
Pertanto, la legittimità o meno della compensazione delle spese processuali dev'essere necessariamente valutata con riferimento alla motivazione nel merito.
2.3. Ciò chiarito, la decisione del Giudice di Primo grado di compensare le spese di giudizio a fronte della novità giurisprudenziale appare corretta e coerente con la motivazione resa all'interno della sentenza.
Invero, la Suprema Corte (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 18/04/2024, n. 10505), in tema di autovelox, ha recentemente sancito che l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione pagina 7 di 10 per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S..
Prima di tale sentenza, la quale ha delineato un nuovo indirizzo giurisprudenziale, l'interpretazione delle norme del codice della strada e del relativo regolamento, ritenevano equipollenti i procedimenti dell'omologazione e dell'approvazione.
Appare evidente, pertanto, che la novità giurisprudenziale cui fa riferimento il Giudice di Pace nella motivazione della sentenza impugnata, risiede proprio nel fatto che i due suddetti procedimenti dell'omologazione e dell'approvazione del sistema di rilevazione delle infrazioni non siano più ritenuti dalla Corte di Cassazione equipollenti ai fini della validità della sanzione ex art. 142 cod. strada.
Nel caso di specie, dunque, le spese processuali del primo grado di giudizio sono state correttamente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”
In primo luogo, infatti, nel caso di specie può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, tenuto conto della sostanziale novità che caratterizza la questione trattata, alla luce della citata
Sentenza della Suprema Corte.
In secondo luogo, nel caso di specie può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, non essendoci uniformità di orientamento della giurisprudenza (che, dunque, appare mutevole) rispetto alla questione dirimente.
In terzo luogo, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n.
77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.” Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili sia nella particolare natura della causa, implicante una complessa questione di carattere tecnico-giuridico, anche (come già evidenziato) per la sostanziale novità che caratterizza la questione trattata, alla luce della citata Sentenza della Suprema Corte.
2.4. Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, devono rigettarsi l'appello e la domanda proposta dalla parte appellante.
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3. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte appellante dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 0,01 ad Euro 1.100,00”
Euro 131,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 200,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 462,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4. Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
4.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
pagina 9 di 10 4.2. Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 754/2025 RG promossa dalla SI.ra (parte appellante) contro il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore Dott. (parte Controparte_1 Persona_1
appellata), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello e la domanda proposta dalla parte appellante SI.ra Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3067/2024 datata 31.10.2024, pubblicata in data
19.11.2024.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante SI.ra a rimborsare alla Parte_1
parte appellata le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, Controparte_1
liquidate in Euro 462,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 09 aprile 2024.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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