Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati dott.ssa Ornella Crespi Presidente
dott. Aldo Gubitosi Consigliere
dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello iscritta al n. 815/2023 R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato Parte_1
in atti, dagli avv.ti Carlo Sica e Rossana Fortunato, presso i quali in Salerno alla P.zza
R. Casalbore n.12, elettivamente domicilia.
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, per Controparte_1
la carica domiciliato in Via Municipio n.1, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emiliano Valiante, nel cui studio, in Vallo della Lucania, alla via
Prevetelupo n.4, elettivamente domicilia.
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 519/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado ha convenuto in Parte_1
giudizio il per ottenerne la condanna al risarcimento Controparte_1
dei danni materiali occorsi al proprio autoveicolo, Volkswagen Polo targ. , C.F._1
nella misura di € 1.803,60, nonchè dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti in occasione di un sinistro, quantificati in € 14.517,42, ovvero nella diversa misura risultante nel corso del giudizio;
al riguardo, premetteva che in data
12.12.2008, alle ore 16 circa, nel mentre percorreva a velocità moderata, ed indossando la cintura di sicurezza, la via Municipio del Comune di , in Controparte_1
direzione frazione Pellare, a bordo della propria autovettura, giunta all'altezza della curva in Contrada S. Giuseppe, in prossimità dei giardini Pubblici, improvvisamente perdeva stabilità e sbandava sull'asfalto reso viscido dalla presenza di chiazze oleose diffuse e di carburante, non oggettivamente visibili a causa della scarsa luminosità, vista l'ora e la pioggia battente, né prevedibili, uscendo di strada e andando a collidere, violentemente, contro il muro in pietra posto sul lato opposto della carreggiata.
Si è costituito il eccependo, in via preliminare, la Controparte_1
nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto e, nel merito, il rigetto della domanda, ovvero, in subordine, d insistendo per il rigetto della domanda in quanto infondata, ovvero, in subordine, la riduzione della somma rivendicata.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di prova testimoniale.
Con sentenza n. 519/2023 il Tribunale di Vallo della Lucania ha rigettato la domanda e condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello chiedendone Parte_1
la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi: 1) La violazione e errata applicazione dell'art. 2051 c.c., per aver il Tribunale erratamente escluso la responsabilità dell'Ente, in quanto, pur riconoscendo la presenza di una situazione di pericolo, rappresentata dalla sostanza oleosa mista a carburante presente da tempo sulla sede stradale, ha, poi, ritenuto che i danni lamentati dall'attuale appellante non fossero causalmente ascrivibili alla struttura del bene, ma piuttosto dipendenti da situazioni di pericolo estemporanee e riconducibili a terzi , come tali non eliminabili con immediatezza;
che da tale circostanza il Tribunale ha fatto conseguire che fosse stata fornita la prova liberatori gravante sul custode, più ampia ed ancorata alla verifica della esigibilità o inesigibilità di un intervento da parte dello stesso, volto a rimuovere la situazione di pericolo o a segnalarlo agli utenti nel lasso di tempo tra il verificarsi della situazione di pericolo e l'evento, con conseguente imputabilità del fatto al caso fortuito, in cui il bene sarebbe stato solo occasione e non concausa dell'evento; che tale interpretazione dell'art.2051 c.c. contrasta con i principi giurisprudenziali in materia in cui si precisa che il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o di terzi, è connotato dal carattere dell'imprevedibilità ed inevitabilità senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode, precisando che le modifiche improvvise della struttura della cosa divengono con il trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate nuove intrinseche condizioni della cosa stessa di cui il custode deve rispondere.; che, quindi, stante l'evidente ed incontestabile correlazione tra il danno e l'uso della strada, il Tribunale ha trascurato del tutto la valutazione di insussistenza di un caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed eventualmente rinvenibile in un comportamento colpevole dell'attrice suscettibile di assumere il carattere di una condotta oggettivamente imprevedibile e non prevenibile da parte del custode, ed erroneamente ha ritenuto che non emergesse la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, non avvedendosi che l'insussistenza di tale nesso avrebbe potuto essere concretamente affermato solo attraverso un esame analitico, causalmente finalizzato da condursi sulla condotta di guida della danneggiata, così da evidenziare eventuali connotazioni che relegassero la relazione con la cosa a rango di mera occasione privata dalla sua efficienza di causalità materiale;
che la giurisprudenza in materia, oltre a riconoscere la natura pressoché oggettiva della responsabilità del custode , impone a carico di quest'ultimo l'onere probatorio di un comportamento colpevole e negligente del danneggiato che possa interrompere il nesso di causalità oggettiva o presunta del custode;
che nella decisione impugnata emerge un evidente contrasto tra l'affermazione della sussistenza di una situazione obiettiva di pericolo e la esclusione di responsabilità del convenuto Ente, conseguente alla situazione determinatasi, in assenza di ogni benché minima prova di un comportamento imprudente da parte della danneggiata.
2) L'omesso esame della responsabilità in via subordinata ex art. 2043 c.c., avendo il Tribunale omesso qualsiasi valutazione in ordine alla richiesta subordinata di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., e alla sussistenza di tale tipo di responsabilità in capo all'Ente convenuto;
3) La errata regolamentazione delle spese che, in virtù della opinabilità delle motivazioni che hanno indotto il primo Giudice a rigettare la domanda e la non manifesta infondatezza della stessa, andavano, quantomeno, compensate.
Si è costituito il che ha contestato Controparte_2
l'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza del 07.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è infondato.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., lamentando che il Tribunale, pur ravvisando l'inadempimento all'obbligo di custodia e manutenzione della P.A., integrato dalla oggettiva presenza sin dalla mattina di sostanza oleosa sulla strada, ne ha escluso la efficienza causale nella verificazione del sinistro, senza alcun esame riguardo alla condotta di guida della danneggiata, tale da evidenziare eventuali connotazioni che relegassero la relazione con la cosa a rango di mera occasione, privata dalla sua efficienza di causalità materiale.
La censura è infondata in quanto non coglie la ratio della impugnata decisione.
Il Tribunale ha, infatti, escluso la responsabilità del non già per la assenza di CP_1
pericolo costituito dalla macchia oleosa, ma dalla sua mancata segnalazione che ha impedito all'Ente custode della strada di potersi prontamente attivare per la sua eliminazione.
In concreto, quindi, il Tribunale, lungi dal ritenere qualsiasi concorso colposo della danneggiata, non ha eseguito alcuna valutazione sulla condotta di guida ritenendo integrato nel caso in esame una ipotesi di caso fortuito.
Sul punto, giova premettere che la norma dell'art. 2051 c.c., che prevede l'ipotesi di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, pone un carattere essenzialmente “oggettivo” della presunzione di responsabilità prevista a carico del custode, che può essere esclusa in caso di prova, da parte della P.A., del caso fortuito che interrompe il nesso causale tra la cosa oggetto della custodia e il danno.
Costituiscono oggetto del caso fortuito quei fatti imprevedibili e non controllabili che sfuggono alla sfera di controllo di qualsiasi soggetto dotato di normale diligenza, e sono rappresentati dal fatto del terzo estraneo, ovvero dalla condotta colposa dello stesso danneggiato.
Invero, sull'ente proprietario di una strada incombono gli obblighi del custode previsti dall'art. 2051 c.c., per cui esso si presume responsabile dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze;
la responsabilità dell'ente è esclusa solo quando la situazione che provoca il danno si verifica, non a causa di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa e/o per colpa esclusiva del danneggiato.
Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, quindi, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno.
E', quindi, pacifico, che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr. Cass. Sez. Un. n.
20943/2022; Cass. n. 6826/2021; Cass. n. 6651/2020; Cass. n. 16295/2019; Cass. n.
24419/2009).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, nell'ottica della previsione dell'articolo 2051
c.c., l'accertamento è esclusivamente di tipo “causale” (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi attenenti ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'articolo 2043 c.c. ( Cass. n. 39965/2021; v anche
Cass. n.4051/2023).
Così configurata la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., l'onere probatorio a carico del danneggiato si sostanzia nella dimostrazione dell'esistenza e dell'entità del danno e del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava a carico del custode l'onere di fornire prova liberatoria del caso fortuito. Di conseguenza, la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno e si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (così Cass. n. 37059/2022 e, in senso analogo, Cass. n. 25837/2017).
Ai fini della prova liberatoria che l'Ente proprietario deve, quindi, fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi.
L'amministrazione è, infatti, liberata da tale responsabilità se prova che l'evento sia stato causato da cause estrinseche ed estemporanee provocate da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
o determinata da una situazione che impone di qualificare il fattore di pericolo come fortuito, avendo esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, e cioè quando, nell'ipotesi di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi, sebbene abbia espletato l'attività di controllo con diligenza.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale, di contro a quanto sostenuto dall'appellante, ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo insussistente il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Invero, dalle risultanze istruttorie, e, segnatamente, dalle deposizioni dei testi escussi e del CI , emerge che la presenza della sostanza, notata dai Testimone_1
testi di parte attrice sin dalle ore 11 del mattino, non è stata mai segnalata al CP_1
Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, la fuoriuscita della sostanza oleosa, non segnalata, presente solo da poche ore sul manto stradale, ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode per rimuovere la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, infondato è anche il secondo motivo di appello, concernente la mancata valutazione di responsabilità del ex art. 2043 CP_1
c.c..
Ed, invero, premesso che la responsabilità del è stata correttamente valutata CP_1
come rientrante, per costante giurisprudenza, nella ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., la ritenuta ricorrenza del fortuito esclude ogni altra possibilità di ritenere integrata, anche a diverso titolo, la responsabilità dell'appellato.
Parimenti infondata è, infine la censura attinente alla regolamentazione delle spese.
Sul punto, giova premettere che costituisce principio generale dell'ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., in applicazione del principio di causalità, secondo cui non è esente dal sopportare l'onere delle spese di lite la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo.
La regolamentazione delle spese di giudizio è, quindi, retta dal principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza costituisce applicazione, secondo il quale le spese di giudizio sono a carico della parte che ha provocato ingiustificatamente la necessità del processo (Cass. n. 21823 del 2021; Cass. n. 23123 del 2019). Orbene, la condanna dell'appellante alle spese di giudizio è stata eseguita in conformità ai suddetti principi, non integrando la dedotta opinabilità della decisione e la incertezza sulla responsabilità i presupposti di legge per disporne la compensazione.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo
(Cassazione civile, sez. III, 07/06/2023, n. 16130).
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado e al doppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 519/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 2906,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione Salerno 07.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Ornella Crespi