CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 955/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Rosario Pace, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Francesco Velardi, per procura generale alle liti;
Appellato
OGGETTO: indebito a seguito di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3503/2023 del 13.9.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava il ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' , con il quale il ricorrente aveva chiesto di dichiarare infondata la richiesta CP_1 di ripetizione da parte dell'ente previdenziale di somme corrisposte a titolo di malattia e disoccupazione per diverse annualità (2005, 2006, 2007 e 2016), con conseguente condanna dell'ente a restituire quanto trattenuto, a seguito di disconoscimento in sede ispettiva del rapporto di lavoro agricolo subordinato.
Il primo giudice, invocato il principio della ragione più liquida della decisione, osservava che oggetto dell'asserito indebito erano pagamenti non dovuti a titolo di indennità di disoccupazione agricola e che, in base ai principi sanciti dalla
Suprema Corte (SS.UU. 18046/2010) in tema di indebito, anche previdenziale, incombeva sul ricorrente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta. Rilevava che nella specie parte ricorrente aveva spostato l'indagine sulla irripetibilità delle somme percepite, stante il suo stato soggettivo di buona fede. Il ricorrente tuttavia non aveva provato lo svolgimento della prestazione lavorativa: nel ricorso non aveva indicato, come eccepito dall'ente previdenziale,
l'ubicazione dei terreni in cui avrebbe prestato l'attività agricola, né l'estensione degli stessi né le tecniche di coltivazione e ogni altro elemento utile, né le mansioni svolte e le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Riteneva quindi precluso l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
Precisava poi che appariva dimostrato e non sconfessato da che Pt_1
l'ente previdenziale non avesse ancora operato alcuna trattenuta, con la conseguenza che mancava l'interesse ad agire del ricorrente.
Rigettava pertanto il ricorso.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 15 novembre 2023; resisteva al gravame l' . Controparte_2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.L' appellante con un unico motivo di gravame censura la sentenza per avere rigettato il ricorso, ritenendo non assolto da l'onere probatorio sullo Pt_1
stesso gravante.
Lamenta che il giudice ha esaminato superficialmente gli atti, avendo l'appellante provato il rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze della ditta Cardaci con i contratti e le buste paga relativi agli anni 2004, 2005 e 2006. Aggiunge che il giudice avrebbe dovuto disporre l'interrogatorio formale del Cardaci, titolare dell'omonima ditta presso cui aveva lavorato, anziché limitarsi a decidere Pt_1
esaminando solo la comparsa di costituzione dell'ente previdenziale.
Contesta altresì l'affermazione del giudice secondo cui l'ente non avrebbe recuperato le somme da e chiede alla Corte di disporre ex art. 210 c.p.c. Pt_1
accertamenti sulla sua posizione (o CTU per verificare le somme trattenute).
Ribadisce l'irripetibilità delle somme richieste per assenza di dolo e ripropone l'eccezione di prescrizione sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sulla quale il giudice nulla ha statuito.
Reitera quindi tutte le richieste già formulate in primo grado (inclusa la condanna dell' al risarcimento dei danni subiti) e chiede la condanna dell'ente CP_1
al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. L' nella memoria difensiva evidenzia che la cancellazione CP_1
dell'appellante dagli elenchi dei lavoratori agricoli è la conseguenza di quanto accertato in sede ispettiva e che il verbale allegato alla comparsa deve essere considerato parte integrante della memoria.
Chiede preliminarmente alla Corte di dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso in appello, non avendo l'appellato dimostrato di averlo proposto nei termini e in ogni caso la nullità per la mancata indicazione della sentenza impugnata;
nel merito, di rigettare l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese. 2. Deve preliminarmente rilevarsi la tempestività dell'appello proposto in data
15.11.2023 avverso la sentenza pubblicata in data 13.9.2023 e non notificata, sentenza depositata unitamente all'appello.
2.1.L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Con missiva del 28.1.2022 l' ha comunicato che avrebbe proceduto al CP_1
recupero di prestazioni di disoccupazione agricola, assegno nucleo familiare e indennità di malattia non dovute per insussistenza del rapporto di lavoro agricolo relative agli anni 2005, 2006, 2007 e 2016.
A seguito di tali richieste sussiste certamente l'interesse ad accertare l'insussistenza dell'indebito.
, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, a fronte del Pt_1
disconoscimento non ha fornito prove idonee della effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro contestati, non essendo a tal fine sufficienti le buste paga provenienti dal datore di lavoro a fronte del disconoscimento dei rapporti, come emerge dal verbale ispettivo. ha inoltre richiesto a prova dell'effettività dei rapporti di lavoro Pt_1
l'interrogatorio formale di un soggetto che non è parte del giudizio, senza formulare alcun articolato di prova e il giudice di primo grado correttamente non ha ammesso tale istanza istruttoria.
Tuttavia, ha eccepito in primo grado la prescrizione delle prestazioni Pt_1
richieste dall e ha riproposto l'eccezione nel presente giudizio. L'ente non ha CP_1
documentato atti interruttivi della prestazione anteriori al 28.1.2022. Devono conseguentemente ritenersi prescritti i crediti dell' anteriori al decennio CP_1
dall'unico atto interruttivo prodotto dall' . CP_1
L'appello deve accogliersi parzialmente, limitatamente ai crediti richiesti per gli anni dal 2005 al 2007.
La domanda di condanna alla restituzione, tuttavia, non può trovare accoglimento non essendovi prova che l abbia recuperato le somme, né può CP_1
disporsi a tal fine una consulenza tecnica che non può essere utilizzata per sopperire alla carenza di prova da parte del soggetto onerato. In relazione ai crediti relativi all'anno 2016 l'appello, deve essere rigettato non avendo l'appellante fornito la prova della sussistenza del rapporto di lavoro.
Inoltre, deve rilevarsi l'intervenuta decadenza dalla domanda di accertamento del credito a norma dell'articolo 22, comma 1, D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 1970, n. 83, recante “norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli”, secondo il quale “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. Nel caso in esame, rilevato che l'atto di disconoscimento è datato 28.1.2022 e l'appellante non ha proposto ricorso amministrativo, alla data di deposito del ricorso giurisdizionale (7.9.2022) era decorso il termine di 120 giorni decorrente dalla definitività dell'atto di disconoscimento per mancata proposizione del ricorso amministrativo (20.2.2022).
Le spese di entrambi i gradi, in considerazione dell'accoglimento parziale possono compensarsi per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, dichiara prescritti i crediti dell' CP_1
relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 955/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Rosario Pace, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Francesco Velardi, per procura generale alle liti;
Appellato
OGGETTO: indebito a seguito di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3503/2023 del 13.9.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava il ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' , con il quale il ricorrente aveva chiesto di dichiarare infondata la richiesta CP_1 di ripetizione da parte dell'ente previdenziale di somme corrisposte a titolo di malattia e disoccupazione per diverse annualità (2005, 2006, 2007 e 2016), con conseguente condanna dell'ente a restituire quanto trattenuto, a seguito di disconoscimento in sede ispettiva del rapporto di lavoro agricolo subordinato.
Il primo giudice, invocato il principio della ragione più liquida della decisione, osservava che oggetto dell'asserito indebito erano pagamenti non dovuti a titolo di indennità di disoccupazione agricola e che, in base ai principi sanciti dalla
Suprema Corte (SS.UU. 18046/2010) in tema di indebito, anche previdenziale, incombeva sul ricorrente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta. Rilevava che nella specie parte ricorrente aveva spostato l'indagine sulla irripetibilità delle somme percepite, stante il suo stato soggettivo di buona fede. Il ricorrente tuttavia non aveva provato lo svolgimento della prestazione lavorativa: nel ricorso non aveva indicato, come eccepito dall'ente previdenziale,
l'ubicazione dei terreni in cui avrebbe prestato l'attività agricola, né l'estensione degli stessi né le tecniche di coltivazione e ogni altro elemento utile, né le mansioni svolte e le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Riteneva quindi precluso l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
Precisava poi che appariva dimostrato e non sconfessato da che Pt_1
l'ente previdenziale non avesse ancora operato alcuna trattenuta, con la conseguenza che mancava l'interesse ad agire del ricorrente.
Rigettava pertanto il ricorso.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 15 novembre 2023; resisteva al gravame l' . Controparte_2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.L' appellante con un unico motivo di gravame censura la sentenza per avere rigettato il ricorso, ritenendo non assolto da l'onere probatorio sullo Pt_1
stesso gravante.
Lamenta che il giudice ha esaminato superficialmente gli atti, avendo l'appellante provato il rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze della ditta Cardaci con i contratti e le buste paga relativi agli anni 2004, 2005 e 2006. Aggiunge che il giudice avrebbe dovuto disporre l'interrogatorio formale del Cardaci, titolare dell'omonima ditta presso cui aveva lavorato, anziché limitarsi a decidere Pt_1
esaminando solo la comparsa di costituzione dell'ente previdenziale.
Contesta altresì l'affermazione del giudice secondo cui l'ente non avrebbe recuperato le somme da e chiede alla Corte di disporre ex art. 210 c.p.c. Pt_1
accertamenti sulla sua posizione (o CTU per verificare le somme trattenute).
Ribadisce l'irripetibilità delle somme richieste per assenza di dolo e ripropone l'eccezione di prescrizione sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sulla quale il giudice nulla ha statuito.
Reitera quindi tutte le richieste già formulate in primo grado (inclusa la condanna dell' al risarcimento dei danni subiti) e chiede la condanna dell'ente CP_1
al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. L' nella memoria difensiva evidenzia che la cancellazione CP_1
dell'appellante dagli elenchi dei lavoratori agricoli è la conseguenza di quanto accertato in sede ispettiva e che il verbale allegato alla comparsa deve essere considerato parte integrante della memoria.
Chiede preliminarmente alla Corte di dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso in appello, non avendo l'appellato dimostrato di averlo proposto nei termini e in ogni caso la nullità per la mancata indicazione della sentenza impugnata;
nel merito, di rigettare l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese. 2. Deve preliminarmente rilevarsi la tempestività dell'appello proposto in data
15.11.2023 avverso la sentenza pubblicata in data 13.9.2023 e non notificata, sentenza depositata unitamente all'appello.
2.1.L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Con missiva del 28.1.2022 l' ha comunicato che avrebbe proceduto al CP_1
recupero di prestazioni di disoccupazione agricola, assegno nucleo familiare e indennità di malattia non dovute per insussistenza del rapporto di lavoro agricolo relative agli anni 2005, 2006, 2007 e 2016.
A seguito di tali richieste sussiste certamente l'interesse ad accertare l'insussistenza dell'indebito.
, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, a fronte del Pt_1
disconoscimento non ha fornito prove idonee della effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro contestati, non essendo a tal fine sufficienti le buste paga provenienti dal datore di lavoro a fronte del disconoscimento dei rapporti, come emerge dal verbale ispettivo. ha inoltre richiesto a prova dell'effettività dei rapporti di lavoro Pt_1
l'interrogatorio formale di un soggetto che non è parte del giudizio, senza formulare alcun articolato di prova e il giudice di primo grado correttamente non ha ammesso tale istanza istruttoria.
Tuttavia, ha eccepito in primo grado la prescrizione delle prestazioni Pt_1
richieste dall e ha riproposto l'eccezione nel presente giudizio. L'ente non ha CP_1
documentato atti interruttivi della prestazione anteriori al 28.1.2022. Devono conseguentemente ritenersi prescritti i crediti dell' anteriori al decennio CP_1
dall'unico atto interruttivo prodotto dall' . CP_1
L'appello deve accogliersi parzialmente, limitatamente ai crediti richiesti per gli anni dal 2005 al 2007.
La domanda di condanna alla restituzione, tuttavia, non può trovare accoglimento non essendovi prova che l abbia recuperato le somme, né può CP_1
disporsi a tal fine una consulenza tecnica che non può essere utilizzata per sopperire alla carenza di prova da parte del soggetto onerato. In relazione ai crediti relativi all'anno 2016 l'appello, deve essere rigettato non avendo l'appellante fornito la prova della sussistenza del rapporto di lavoro.
Inoltre, deve rilevarsi l'intervenuta decadenza dalla domanda di accertamento del credito a norma dell'articolo 22, comma 1, D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 1970, n. 83, recante “norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli”, secondo il quale “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. Nel caso in esame, rilevato che l'atto di disconoscimento è datato 28.1.2022 e l'appellante non ha proposto ricorso amministrativo, alla data di deposito del ricorso giurisdizionale (7.9.2022) era decorso il termine di 120 giorni decorrente dalla definitività dell'atto di disconoscimento per mancata proposizione del ricorso amministrativo (20.2.2022).
Le spese di entrambi i gradi, in considerazione dell'accoglimento parziale possono compensarsi per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, dichiara prescritti i crediti dell' CP_1
relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi