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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8961 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23970/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice
Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 23970/2023 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Vitale;
- ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1 del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 05.05.2023 cittadino Parte_1 nigeriano, ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha rifiutato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata in data 02.09.2021.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve preliminarmente evidenziarsi che è applicabile ratione temporis al caso di specie, il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, essendo la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale stata avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023. Tale disciplina ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c.
Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di
“vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Per_1 Per_2 Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Per_3 CP_2 Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, Persona_4 Per_1Per_
§ 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( Per_6
c. AG [GC], § 110; UL c. IA [GC], § 71;
[...] e c. , § 42) o commerciali ( Per_7 Per_8 Per_9 [...]
e DI Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Nel caso in esame il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa.
In particolare:
- è presente sul territorio da oltre sette anni (ha ottenuto il primo permesso di soggiorno per motivi umanitari ottenuto nel dicembre 2018);
- risultava essere titolare di partita IVA dal 01.04.2020 per “attività non specializzate di lavori edili”; al riguardo sono depositate in atti fatture relative a prestazioni lavorative recanti date 23.03.2022, 29.09.2022 e 30.01.2023; è inoltre allegata documentazione reddituale relativa all'anno 2021, dalla quale si evince il percepimento di un reddito tale da consentire all'istante di provvedere in autonomia alle proprie esigenze;
- da gennaio 2024 è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di manovale di officina con la società S.M.C. S.r.l., (cfr. buste paga relative al periodo febbraio 2024 - febbraio 2025);
- dispone di una situazione alloggiativa stabile in Roma (RM), alla via Domanico 55, come da cessione di fabbricato allegata.
Pag. 2 di 4 Alla luce di quanto esposto, si rileva che il ricorrente nel corso della sua permanenza nel nostro Paese, si sia correttamente inserito, ottenendo risultati certamente positivi;
il rientro in Nigeria comprometterebbe, dunque, un percorso di integrazione sociale e lavorativa avviato con grande impegno e coronato dalla conquista di una stabile e ben retribuita occupazione lavorativa.
Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe, quindi, una violazione certa del suo diritto alla vita privata, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo
(Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU,
Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_10
Considerata la sua situazione personale, così come emersa in corso di causa, esso costituirebbe un vero e proprio sradicamento dal luogo in cui egli ha ricostruito la sua intera esistenza, trasferendolo in un contesto che egli ha abbondonato circa sette anni fa.
La permanenza in Italia preserverebbe, quindi, il ricorrente da uno scadimento estremamente significativo delle sue condizioni di vita.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Come detto, infatti, non è infatti applicabile, ratione temporis, il d.l. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di (C.F. ), nato in Parte_1 C.F._1
Nigeria il 05.06.1991, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Spese compensate.
Roma, 22.05.2025
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice
Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 23970/2023 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Vitale;
- ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1 del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 05.05.2023 cittadino Parte_1 nigeriano, ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha rifiutato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata in data 02.09.2021.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve preliminarmente evidenziarsi che è applicabile ratione temporis al caso di specie, il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, essendo la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale stata avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023. Tale disciplina ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c.
Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di
“vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Per_1 Per_2 Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Per_3 CP_2 Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, Persona_4 Per_1Per_
§ 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( Per_6
c. AG [GC], § 110; UL c. IA [GC], § 71;
[...] e c. , § 42) o commerciali ( Per_7 Per_8 Per_9 [...]
e DI Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Nel caso in esame il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa.
In particolare:
- è presente sul territorio da oltre sette anni (ha ottenuto il primo permesso di soggiorno per motivi umanitari ottenuto nel dicembre 2018);
- risultava essere titolare di partita IVA dal 01.04.2020 per “attività non specializzate di lavori edili”; al riguardo sono depositate in atti fatture relative a prestazioni lavorative recanti date 23.03.2022, 29.09.2022 e 30.01.2023; è inoltre allegata documentazione reddituale relativa all'anno 2021, dalla quale si evince il percepimento di un reddito tale da consentire all'istante di provvedere in autonomia alle proprie esigenze;
- da gennaio 2024 è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di manovale di officina con la società S.M.C. S.r.l., (cfr. buste paga relative al periodo febbraio 2024 - febbraio 2025);
- dispone di una situazione alloggiativa stabile in Roma (RM), alla via Domanico 55, come da cessione di fabbricato allegata.
Pag. 2 di 4 Alla luce di quanto esposto, si rileva che il ricorrente nel corso della sua permanenza nel nostro Paese, si sia correttamente inserito, ottenendo risultati certamente positivi;
il rientro in Nigeria comprometterebbe, dunque, un percorso di integrazione sociale e lavorativa avviato con grande impegno e coronato dalla conquista di una stabile e ben retribuita occupazione lavorativa.
Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe, quindi, una violazione certa del suo diritto alla vita privata, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo
(Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU,
Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_10
Considerata la sua situazione personale, così come emersa in corso di causa, esso costituirebbe un vero e proprio sradicamento dal luogo in cui egli ha ricostruito la sua intera esistenza, trasferendolo in un contesto che egli ha abbondonato circa sette anni fa.
La permanenza in Italia preserverebbe, quindi, il ricorrente da uno scadimento estremamente significativo delle sue condizioni di vita.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Come detto, infatti, non è infatti applicabile, ratione temporis, il d.l. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di (C.F. ), nato in Parte_1 C.F._1
Nigeria il 05.06.1991, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Spese compensate.
Roma, 22.05.2025
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4