Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 27 MARZO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 3908 /2023 R.G.
TRA
, nato il [...] a [...], difeso dagli avv.ti Rosa Ricciardi e Parte_1
Domenico Ricciardi
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 09.06.2023, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di assistenza con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2
domanda.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte.
Ed invero, le doglianze espresse dalla parte ricorrente si sostanziano in un mero dissenso percentualistico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica già versata agli atti. Invero le censure non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. (Trib. Roma, sez. lav.,
2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004,
Cass. 7273/2011).
Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, dott.
, in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente. Persona_1
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerlo, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetto, non invalido ex lege n.
118/1971. In particolare, il CTU ha adeguatamente valutato tutte le patologie (bronchite cronica, obesità lieve con complicanze artrosiche in esiti di frattura del malleolo peroniero destro trattata chirurgicamente, sindrome ansioso-depressiva, epatopatia cronica, ipertensione arteriosa, pregresse ferite d'arma da fuoco all'emitorace ed al braccio di sinistra) da cui il ricorrente è affetto e ha evidenziato, anche in risposta alle osservazioni sollevate da parte ricorrente, come lo stesso con riferimento alla documentata bronchite cronica, essa risulta essere recidivante con periodi più o meno lunghi di completa remissione della sintomatologia ed è controllabile mediante una adeguata terapia farmacologica e il deficit respiratorio, di tipo ostruttivo, è risultato essere di grado moderato;
con riferimento, invece, alla obesità lieve con complicanze artrosiche in esiti di frattura del malleolo peroniero destro trattata chirurgicamente, non sono state riscontrate significative limitazioni funzionali delle rispettive articolazioni;
con riferimento alla la sindrome ansioso- depressiva/psichiatrica, e, contrariamente a quanto si legge in ricorso in opposizione, non può essere condivisa l'indicazione di applicare in via analogica il cod. tabellare 2205/20026-DM 05.02.1992, dal momento che tale patologia non è apparsa durante il colloquio peritale, né sono emersi segni di deficit cognitivi e/o dell'articolazione del pensiero, risultando corretta l'identificazione con la voce
“nevrosi ansiosa”; in relazione, poi, alla cirrosi epatica HCV-correlata, risalente al 1992, ben può considerarsi in una fase di remissione biochimica e virologica, che non determina alcuna alterazione anatomo-funzionale a carico del fegato tale da incidere sulla capacità lavorativa dell'istante. Quadro, tra l'altro, supportato dall'esame ecografico dell'addome completo dell'11/02/2022; ugualmente dicasi per le pregresse ferite da arma da fuoco e per la l'ipertensione arteriosa non complicata in una fase non invalidante, giacché non sono emersi danni alla funzionalità cardiaca, buono risulta il controllo della pressione arteriosa, e non sono stati rilevati segni di scompenso cardiaco.
Infine, la parte ricorrente ha depositato documentazione medica aggiuntiva e successiva all'espletamento della CTU, relativa alla patologia osteoarticolare e al disturbo respiratorio, senza, tuttavia, allegare se e in che modo la documentazione medica depositata sia in grado di comprovare un aggravamento delle condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di
ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che comporti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto (Cass. 35748/2021- Cass. n. 26373/2023).
Da ciò discende che un eventuale approfondimento istruttorio a mezzo di una ctu o una integrazione della ctu già esistente avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'assegno mensile di assistenza. CP_ Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_ 3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 27 marzo 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini