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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/09/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1506/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Daniela LOCOCO Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 17.07.2024 al n. 1506 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 754/2024 del 12/06/2024
promossa da elettivamente domiciliata in Cecina (LI), piazza della Parte_1
Libertà n. 37 presso e nello studio dell'Avv. Jennifer Pelosi che la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
- appellante -
contro
, elettivamente domiciliato in Livorno, Scali Manzoni n. 19 presso lo CP_1 studio dell'Avv. Francesca Benini che lo rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
- appellato -
in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante
[...]
: “…- nel merito sul punto dell'assegnazione della casa, in parziale Parte_2
riforma della sentenza impugnata, revocare l'assegnazione della casa coniugale al
- nel merito dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'affidamento CP_1
esclusivo della figlia minore a ed in parziale riforma della sentenza di primo CP_1
grado, sul punto disporre l'affido della minore alla responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi, là ove la minore non abbia nelle more raggiunto la maggiore età;
- nel rispetto della volontà della minore e limitatamente al caso in cui la stessa acconsenta, disporre incontri assistiti madre/figlia con l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti là ove la minore non abbia nelle more raggiunto la maggiore età; - in riforma della sentenza di primo grado in punto di contributo economico: disporre un contributo economico a carico del ed in favore della CP_1
pari ad euro 1.700, mensili a titolo di mantenimento, rapportato alle Parte_1
condizioni economiche de ed al contributo ultraventennale dell CP_1 Parte_1
alla vita coniugale, in modo che la stessa possa coprire la sua quota di mutuo in modo dignitoso;
- con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, che per quanto riguarda il secondo grado saranno da porre a carico dello Stato per la parte vista la richiesta di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.…”; per Parte_1
l'appellato “…respingere l'appello proposto dalla in CP_2 Parte_1
quanto infondato e confermare l'impugnata sentenza del tribunale di Livorno n.
754/2024, in ogni sua parte e capo;
…Con vittoria di spese e onorari anche del presente giudizio…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Fatto e giudizio. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Livorno,
nella causa di scioglimento del matrimonio, introdotta da (nato a CP_1
Firenze il 23.6.78) nei confronti di (nata a [...] - Parte_1
Uzbekistan- in data 11.01.1978), dichiarato sciolto il matrimonio tra le Parti, così
Per_ decideva sulle condizioni accessorie: “…1. dispone l'affidamento della minore al padre a cui debbono essere demandate le decisioni di maggiore interesse in favore
2 della figlia;
2. colloca la minore presso il padre e assegna la casa familiare in
Quercianella al ricorrente;
3. dispone che la madre versi a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 100,00 al mese oltre ISTAT con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
4. l'assegno unico verrà percepito dal solo padre;
5. la resistente parteciperà alle spese straordinarie al 50%; pone le spese di CTU a carico della resistente;
condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in € 4.859,00, oltre accessori come per legge;
…”. È da premettere che il matrimonio era stato celebrato in forma civile a Livorno in data
01.09.2000 e che dalla loro unione nasceva la figlia in data 28.02.2007; Persona_2
nel 2010 era introdotta la causa di separazione giudiziale e nel 2013 era pronunciata la sentenza (Tribunale di Livorno, n. 580/13 del 28.05.2013), parzialmente riformata da questa Corte;
nel 2022 introduceva la causa di divorzio innanzi a quel CP_1
medesimo Tribunale, il quale in esito ad istruttoria documentale e tecnica sulla capacità genitoriale, provvedeva come in apertura. Appellava la sentenza
[...]
la quale lamentava, con specifici motivi: 1) insussistenza dei Parte_1
presupposti per l'affidamento esclusivo della minore;
2) mancato riconoscimento dell'assegno di divorzio a titolo di mantenimento in favore di lei medesima;
3)
insussistenza dei presupposti, oltre che di interesse della controparte, alla assegnazione della casa familiare in Livorno, via Dei Ginepri n.
2. Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla controparte contestando singolarmente i motivi di gravame. Senza ulteriore istruttoria, la causa era riservata in decisione senza assegnazione di termini.
II. Il merito del gravame. L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
II.
1. Va premesso che rispetto alla data di introduzione dell'appello, nelle more, la minore , nata il [...], ha raggiunto la maggiore età. Ne Persona_2
consegue la sopravvenuta carenza di interesse della Parte appellante alle pronunce presupponenti l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore, ormai come tale venuta meno. È dunque da dichiararsi non luogo a provvedere sulle questioni relative all'affidamento, all'assegnazione della casa familiare, alla predisposizione di
3 incontri madre-figlia; restano pertanto assorbite le relative istanze istruttorie
(rinnovo di CTU, Relazione dei servizi Sociali).
II.
2. Viceversa, è sicuramente concreto e attuale l'interesse dell'appellante ad una pronuncia in riferimento all'unico, residuo, motivo di appello avente ad oggetto la concessione di un assegno divorzile in suo favore e a carico dell'ex coniuge CP_1
II.
2.1. Sul punto, il primo giudice osservava quanto segue: “…La domanda non può essere accolta. Ed infatti, non vi è prova che la condizione attuale di inoccupazione della resistente sia dipesa dalle scelte della coppia durante il matrimonio, in quanto, quando la coppia si è separata nel 2013, la resistente non lavorava, ma aveva solo 35 anni e la figlia collocata presso di lei era già in età scolare,
e quindi aveva tutta la possibilità di tentare di ricollocarsi nel mondo del lavoro. Ad oggi, poi, le condizioni reddituali del ricorrente rispetto al passato appaiono molto peggiorate, lo stesso ha un reddito netto mensile medio di circa € 1500,00, dal 2021 vive con la figlia che mantiene da solo, versa il canone di locazione per € 740 al mese, e sta pagando con l'aiuto del fratello, in veste di fideiussore, una somma di €
1500 al mese, quale rata del mutuo della casa familiare, in comproprietà al 50% con la ex moglie e in cui questa ultima ha continuato a vivere, malgrado il provvedimento di assegnazione della casa allo stesso ricorrente. Quindi, anche se quanto sostenuto dalla resistente in ordine ad altri redditi percepiti dal ricorrente grazie alle società di famiglia fosse vero, stante l'entità degli esborsi mensili che il deve sostenere e di cui in parte sta giovando anche la resistente, CP_1
comproprietaria della casa, appare evidente che non vi sia alcuna ulteriore esigenza di tutela e protezione del coniuge…”.
II.
2.2 Così motivava l'appellante, anche nelle note depositate in sostituzione dell'udienza, su detto motivo: “…la stessa ha sempre lavorato da quando è terminata la relazione con il marito e tutt'ora ha un contratto per lavoro domestico a tempo indeterminato ma per quanto possa darsi da fare e possa lavorare le condizioni economiche della signora non saranno mai paragonabili a quelle dell'ex coniuge
[...]
ha diritto al mantenimento, ha contribuito per 22 anni della propria Parte_3
4 vita alla vita coniugale consentendo all'allora marito di occuparsi degli affari di famiglia), ma soprattutto le condizioni economiche in cui vive non le danno la possibilità di sostenere il pagamento della rata del mutuo. Ricordo che il mutuo fu a suo tempo contratto in costanza di matrimonio quando l era casalinga Parte_1
e pertanto faceva affidamento sulle condizioni economiche patrimoniali della famigli e soprattutto sulla liquidità data dagli utili societari che consentiva il CP_1
pagamento delle rate senza difficoltà alcuna. Il garante del mutuo, non a caso è proprio il fratello della controparte, signo anch'esso beneficiario di Controparte_3
svariate partecipazioni societarie nelle aziende Non è inoltre mai stata fatta CP_1
chiarezza sulle partecipazioni societarie del signo perciò, si chiede che venga CP_1
disposto il pagamento del mantenimento a carico del in favore della CP_1
tale che almeno consenta di sostenere la rata del mutuo, previo Parte_1
accertamento sulle finanze della parte resistente…”.
II.
2.3. A sua volta, l'appellato nel costituirsi, evidenziava sul motivo di CP_1
gravame, quanto segue: “…Quanto alla condizione economica del è di CP_1
palmare evidenza che l non si vuole rassegnare all'idea di ver sposato Parte_1
un uomo meno agiato di quanto credeva di aver incontrato. L non si Parte_1
rassegna alla realtà; ignora e non accetta i cattivi rapporti tra il marito e la di lui famiglia che lo hanno costretto da sempre a prestare attività lavorativa lontano dall'ambito societario familiare, e che le sue partecipazioni societarie siano minime, trascurabili ed in perdita. …I redditi del sono soltanto quelli che ha sempre CP_1
dichiarato negli anni, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi e come accertato da vari organi giudiziari interessati. Sulla richiesta economica della il Parte_1
Tribunale di Livorno ha rigorosamente valutato la capacità economica de sulla CP_1
base dei sui redditi, delle spese e di ogni altro impegno economico cui deve far fronte e segnatamente;
con un reddito mensile di circa € 1500,00, mantiene da solo la figlia, corrisponde un canone di locazione di € 740,00 per la casa dove vive con la figlia
(senza considerare che dovrebbe corrispondere la rata mensile per il mutuo della casa familiare, che ormai da tempo viene corrisposto dal fideiussore, fratello del
5 . Non c'è spazio per poter corrispondere alcunché per il mantenimento della CP_1
moglie…”.
II.
2.4. Come ormai da tempo indicato dalla Suprema Corte, in tema di assegno divorzile non vale la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, presupposto dell'assegno separatile;
al contrario,
in sede di divorzio esso deve invece essere quantificato in considerazione della sua funzione assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5/6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. In altri termini, occorre un rigoroso accertamento non tanto dei rispettivi patrimoni dei coniugi al fine di verificare l'equilibrio di essi,
quanto piuttosto il fatto che l'eventuale squilibrio, pur presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa in sé, ma non in confronto con quella tenuta in costanza di matrimonio e sempre che detto disagio sia incolpevole e non altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico. Ebbene, nel caso di specie,
l'appellante non ha offerto adeguata prova che ella – quale coniuge economicamente più debole – abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, con scelta comunque accettata e condivisa dal coniuge. La
circostanza che ella si sia occupata esclusivamente della figlia – almeno fino a quando quest'ultima non ha mostrato insofferenza nei suoi confronti – non costituisce in sé argomento sufficiente, in assenza di compiuta e rigorosa prova che
6 ella non abbia invece potuto utilizzare le proprie energie in attività lavorative o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito e che al contrario abbia dovuto rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente;
ad abundantiam, anche le contestazioni mosse al reddito dell'altro coniuge attengono in sostanza ad un patrimonio di partecipazioni in società familiari e dunque non personali né costituite e accresciute – almeno non vi è prova – in costanza di matrimonio e alla presenza dei sopra riferiti presupposti
(su tutto, fra le tante, cfr. anche in motivazione, Cassazione civile, Sezione I,
Ordinanza n. 27945 del 04/10/2023; id., Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023;
Ordinanza n. 17098 del 26/06/2019). D'altro lato, neppure può affermarsi l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente;
la stessa non risulta fortunatamente affetta da patologie che possano invalidarne la capacità lavorativa;
al momento dell'introduzione della causa di separazione (2010) aveva 32 anni (nata nel 1978) e al momento dell'introduzione del giudizio di divorzio in primo grado (2022) aveva 44 anni, dunque età compatibili con attività lavorative che peraltro la medesima risulta aver svolto;
allo stato, è proprietaria del 50% della casa familiare (pure con la quota di mutuo attualmente versata dal fideiussore contrattuale, fratello dell'ex coniuge) e svolge un'attività
lavorativa a tempo indeterminato, anche se di essa non ha provato il corrispettivo, lamentandosi, piuttosto del fatto che comunque le proprie condizioni economiche
“non saranno mai paragonabili a quelle dell'ex coniuge”, ma tale circostanza, come sopra specificato, risulta inconferente con la natura dell'assegno richiesto. Di qui,
l'infondatezza del motivo di gravame con correlata irrilevanza dell'attività istruttoria
(indagini di polizia tributaria).
III. Quanto alle spese del grado, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente a cause di valore indeterminato a complessità bassa con parametro correlato al minimo e al netto dell'attività istruttoria in questo grado non ulteriormente svolta.
7 -
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 754/2024
[...]
del 12/06/2024, così provvede:
1) respinge l'appello sulla domanda di assegno divorzile;
2) dichiara non luogo a provvedere sugli altri motivi di appello, come in parte motiva;
3) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 3.000,00=, oltre accessori dovuti per legge,
come in parte motiva;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia.
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 06.06.2025
IL CONSIGLIERE Estensore LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Daniela Lococo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Daniela LOCOCO Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 17.07.2024 al n. 1506 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 754/2024 del 12/06/2024
promossa da elettivamente domiciliata in Cecina (LI), piazza della Parte_1
Libertà n. 37 presso e nello studio dell'Avv. Jennifer Pelosi che la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
- appellante -
contro
, elettivamente domiciliato in Livorno, Scali Manzoni n. 19 presso lo CP_1 studio dell'Avv. Francesca Benini che lo rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
- appellato -
in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante
[...]
: “…- nel merito sul punto dell'assegnazione della casa, in parziale Parte_2
riforma della sentenza impugnata, revocare l'assegnazione della casa coniugale al
- nel merito dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'affidamento CP_1
esclusivo della figlia minore a ed in parziale riforma della sentenza di primo CP_1
grado, sul punto disporre l'affido della minore alla responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi, là ove la minore non abbia nelle more raggiunto la maggiore età;
- nel rispetto della volontà della minore e limitatamente al caso in cui la stessa acconsenta, disporre incontri assistiti madre/figlia con l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti là ove la minore non abbia nelle more raggiunto la maggiore età; - in riforma della sentenza di primo grado in punto di contributo economico: disporre un contributo economico a carico del ed in favore della CP_1
pari ad euro 1.700, mensili a titolo di mantenimento, rapportato alle Parte_1
condizioni economiche de ed al contributo ultraventennale dell CP_1 Parte_1
alla vita coniugale, in modo che la stessa possa coprire la sua quota di mutuo in modo dignitoso;
- con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, che per quanto riguarda il secondo grado saranno da porre a carico dello Stato per la parte vista la richiesta di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.…”; per Parte_1
l'appellato “…respingere l'appello proposto dalla in CP_2 Parte_1
quanto infondato e confermare l'impugnata sentenza del tribunale di Livorno n.
754/2024, in ogni sua parte e capo;
…Con vittoria di spese e onorari anche del presente giudizio…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Fatto e giudizio. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Livorno,
nella causa di scioglimento del matrimonio, introdotta da (nato a CP_1
Firenze il 23.6.78) nei confronti di (nata a [...] - Parte_1
Uzbekistan- in data 11.01.1978), dichiarato sciolto il matrimonio tra le Parti, così
Per_ decideva sulle condizioni accessorie: “…1. dispone l'affidamento della minore al padre a cui debbono essere demandate le decisioni di maggiore interesse in favore
2 della figlia;
2. colloca la minore presso il padre e assegna la casa familiare in
Quercianella al ricorrente;
3. dispone che la madre versi a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 100,00 al mese oltre ISTAT con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
4. l'assegno unico verrà percepito dal solo padre;
5. la resistente parteciperà alle spese straordinarie al 50%; pone le spese di CTU a carico della resistente;
condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in € 4.859,00, oltre accessori come per legge;
…”. È da premettere che il matrimonio era stato celebrato in forma civile a Livorno in data
01.09.2000 e che dalla loro unione nasceva la figlia in data 28.02.2007; Persona_2
nel 2010 era introdotta la causa di separazione giudiziale e nel 2013 era pronunciata la sentenza (Tribunale di Livorno, n. 580/13 del 28.05.2013), parzialmente riformata da questa Corte;
nel 2022 introduceva la causa di divorzio innanzi a quel CP_1
medesimo Tribunale, il quale in esito ad istruttoria documentale e tecnica sulla capacità genitoriale, provvedeva come in apertura. Appellava la sentenza
[...]
la quale lamentava, con specifici motivi: 1) insussistenza dei Parte_1
presupposti per l'affidamento esclusivo della minore;
2) mancato riconoscimento dell'assegno di divorzio a titolo di mantenimento in favore di lei medesima;
3)
insussistenza dei presupposti, oltre che di interesse della controparte, alla assegnazione della casa familiare in Livorno, via Dei Ginepri n.
2. Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla controparte contestando singolarmente i motivi di gravame. Senza ulteriore istruttoria, la causa era riservata in decisione senza assegnazione di termini.
II. Il merito del gravame. L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
II.
1. Va premesso che rispetto alla data di introduzione dell'appello, nelle more, la minore , nata il [...], ha raggiunto la maggiore età. Ne Persona_2
consegue la sopravvenuta carenza di interesse della Parte appellante alle pronunce presupponenti l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore, ormai come tale venuta meno. È dunque da dichiararsi non luogo a provvedere sulle questioni relative all'affidamento, all'assegnazione della casa familiare, alla predisposizione di
3 incontri madre-figlia; restano pertanto assorbite le relative istanze istruttorie
(rinnovo di CTU, Relazione dei servizi Sociali).
II.
2. Viceversa, è sicuramente concreto e attuale l'interesse dell'appellante ad una pronuncia in riferimento all'unico, residuo, motivo di appello avente ad oggetto la concessione di un assegno divorzile in suo favore e a carico dell'ex coniuge CP_1
II.
2.1. Sul punto, il primo giudice osservava quanto segue: “…La domanda non può essere accolta. Ed infatti, non vi è prova che la condizione attuale di inoccupazione della resistente sia dipesa dalle scelte della coppia durante il matrimonio, in quanto, quando la coppia si è separata nel 2013, la resistente non lavorava, ma aveva solo 35 anni e la figlia collocata presso di lei era già in età scolare,
e quindi aveva tutta la possibilità di tentare di ricollocarsi nel mondo del lavoro. Ad oggi, poi, le condizioni reddituali del ricorrente rispetto al passato appaiono molto peggiorate, lo stesso ha un reddito netto mensile medio di circa € 1500,00, dal 2021 vive con la figlia che mantiene da solo, versa il canone di locazione per € 740 al mese, e sta pagando con l'aiuto del fratello, in veste di fideiussore, una somma di €
1500 al mese, quale rata del mutuo della casa familiare, in comproprietà al 50% con la ex moglie e in cui questa ultima ha continuato a vivere, malgrado il provvedimento di assegnazione della casa allo stesso ricorrente. Quindi, anche se quanto sostenuto dalla resistente in ordine ad altri redditi percepiti dal ricorrente grazie alle società di famiglia fosse vero, stante l'entità degli esborsi mensili che il deve sostenere e di cui in parte sta giovando anche la resistente, CP_1
comproprietaria della casa, appare evidente che non vi sia alcuna ulteriore esigenza di tutela e protezione del coniuge…”.
II.
2.2 Così motivava l'appellante, anche nelle note depositate in sostituzione dell'udienza, su detto motivo: “…la stessa ha sempre lavorato da quando è terminata la relazione con il marito e tutt'ora ha un contratto per lavoro domestico a tempo indeterminato ma per quanto possa darsi da fare e possa lavorare le condizioni economiche della signora non saranno mai paragonabili a quelle dell'ex coniuge
[...]
ha diritto al mantenimento, ha contribuito per 22 anni della propria Parte_3
4 vita alla vita coniugale consentendo all'allora marito di occuparsi degli affari di famiglia), ma soprattutto le condizioni economiche in cui vive non le danno la possibilità di sostenere il pagamento della rata del mutuo. Ricordo che il mutuo fu a suo tempo contratto in costanza di matrimonio quando l era casalinga Parte_1
e pertanto faceva affidamento sulle condizioni economiche patrimoniali della famigli e soprattutto sulla liquidità data dagli utili societari che consentiva il CP_1
pagamento delle rate senza difficoltà alcuna. Il garante del mutuo, non a caso è proprio il fratello della controparte, signo anch'esso beneficiario di Controparte_3
svariate partecipazioni societarie nelle aziende Non è inoltre mai stata fatta CP_1
chiarezza sulle partecipazioni societarie del signo perciò, si chiede che venga CP_1
disposto il pagamento del mantenimento a carico del in favore della CP_1
tale che almeno consenta di sostenere la rata del mutuo, previo Parte_1
accertamento sulle finanze della parte resistente…”.
II.
2.3. A sua volta, l'appellato nel costituirsi, evidenziava sul motivo di CP_1
gravame, quanto segue: “…Quanto alla condizione economica del è di CP_1
palmare evidenza che l non si vuole rassegnare all'idea di ver sposato Parte_1
un uomo meno agiato di quanto credeva di aver incontrato. L non si Parte_1
rassegna alla realtà; ignora e non accetta i cattivi rapporti tra il marito e la di lui famiglia che lo hanno costretto da sempre a prestare attività lavorativa lontano dall'ambito societario familiare, e che le sue partecipazioni societarie siano minime, trascurabili ed in perdita. …I redditi del sono soltanto quelli che ha sempre CP_1
dichiarato negli anni, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi e come accertato da vari organi giudiziari interessati. Sulla richiesta economica della il Parte_1
Tribunale di Livorno ha rigorosamente valutato la capacità economica de sulla CP_1
base dei sui redditi, delle spese e di ogni altro impegno economico cui deve far fronte e segnatamente;
con un reddito mensile di circa € 1500,00, mantiene da solo la figlia, corrisponde un canone di locazione di € 740,00 per la casa dove vive con la figlia
(senza considerare che dovrebbe corrispondere la rata mensile per il mutuo della casa familiare, che ormai da tempo viene corrisposto dal fideiussore, fratello del
5 . Non c'è spazio per poter corrispondere alcunché per il mantenimento della CP_1
moglie…”.
II.
2.4. Come ormai da tempo indicato dalla Suprema Corte, in tema di assegno divorzile non vale la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, presupposto dell'assegno separatile;
al contrario,
in sede di divorzio esso deve invece essere quantificato in considerazione della sua funzione assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5/6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. In altri termini, occorre un rigoroso accertamento non tanto dei rispettivi patrimoni dei coniugi al fine di verificare l'equilibrio di essi,
quanto piuttosto il fatto che l'eventuale squilibrio, pur presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa in sé, ma non in confronto con quella tenuta in costanza di matrimonio e sempre che detto disagio sia incolpevole e non altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico. Ebbene, nel caso di specie,
l'appellante non ha offerto adeguata prova che ella – quale coniuge economicamente più debole – abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, con scelta comunque accettata e condivisa dal coniuge. La
circostanza che ella si sia occupata esclusivamente della figlia – almeno fino a quando quest'ultima non ha mostrato insofferenza nei suoi confronti – non costituisce in sé argomento sufficiente, in assenza di compiuta e rigorosa prova che
6 ella non abbia invece potuto utilizzare le proprie energie in attività lavorative o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito e che al contrario abbia dovuto rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente;
ad abundantiam, anche le contestazioni mosse al reddito dell'altro coniuge attengono in sostanza ad un patrimonio di partecipazioni in società familiari e dunque non personali né costituite e accresciute – almeno non vi è prova – in costanza di matrimonio e alla presenza dei sopra riferiti presupposti
(su tutto, fra le tante, cfr. anche in motivazione, Cassazione civile, Sezione I,
Ordinanza n. 27945 del 04/10/2023; id., Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023;
Ordinanza n. 17098 del 26/06/2019). D'altro lato, neppure può affermarsi l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente;
la stessa non risulta fortunatamente affetta da patologie che possano invalidarne la capacità lavorativa;
al momento dell'introduzione della causa di separazione (2010) aveva 32 anni (nata nel 1978) e al momento dell'introduzione del giudizio di divorzio in primo grado (2022) aveva 44 anni, dunque età compatibili con attività lavorative che peraltro la medesima risulta aver svolto;
allo stato, è proprietaria del 50% della casa familiare (pure con la quota di mutuo attualmente versata dal fideiussore contrattuale, fratello dell'ex coniuge) e svolge un'attività
lavorativa a tempo indeterminato, anche se di essa non ha provato il corrispettivo, lamentandosi, piuttosto del fatto che comunque le proprie condizioni economiche
“non saranno mai paragonabili a quelle dell'ex coniuge”, ma tale circostanza, come sopra specificato, risulta inconferente con la natura dell'assegno richiesto. Di qui,
l'infondatezza del motivo di gravame con correlata irrilevanza dell'attività istruttoria
(indagini di polizia tributaria).
III. Quanto alle spese del grado, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente a cause di valore indeterminato a complessità bassa con parametro correlato al minimo e al netto dell'attività istruttoria in questo grado non ulteriormente svolta.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 754/2024
[...]
del 12/06/2024, così provvede:
1) respinge l'appello sulla domanda di assegno divorzile;
2) dichiara non luogo a provvedere sugli altri motivi di appello, come in parte motiva;
3) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 3.000,00=, oltre accessori dovuti per legge,
come in parte motiva;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia.
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 06.06.2025
IL CONSIGLIERE Estensore LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Daniela Lococo
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