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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 31/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 172 – 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello in epigrafe promossa per la riforma della sentenza n. 284 – 2021 del Tribunale di
Caltanissetta pubblicata il 24.05.2021
DA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.04.1975, residente in [...], e , (C.F.: Parte_2
), nato a [...], il [...], residente in [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Minacapilli del Foro di Enna (C.F. ) C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo
APPELLANTI
CONTRO
capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 interamente Controparte_1 versato, C.F., numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e P. IVA: ) con Sede P.IVA_1
Legale e Direzione Generale in Roma, Via Altiero Spinelli n. 30, iscritta all'Albo delle banche e Contr capogruppo del gruppo bancario – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia –
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della C.F. e numero Parte_3 di iscrizione del Registro delle Imprese di Treviso , con sede in Conegliano (TV) alla Via P.IVA_2
Alfieri n. 1, in virtù di procura speciale a rogito del Notaio in Conegliano Dott. del Persona_1
08.06.2010 Rep. 113324 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberigo PA (C.F.:
), indirizzo PEC: , numero FAX: C.F._4 Email_1
06/68809813, in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione con atto per Notaio Dr. di Roma del 19 Ottobre 2007 – Rep. n. 151227 Persona_2
(doc. 2), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Iacona in Caltanissetta (CL), alla Via Enrico de Nicola, 17
APPELLATA
NONCHÈ
(C.F.: ) con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, per il Controparte_4 P.IVA_3 tramite dalla procuratrice speciale in persona del legale rappresentante Parte_4 pro tempore dott. , con sede legale in Milano, Piazza Diaz n. 5, C.F.: Parte_5
, giusto atto ai rogiti del Notaio del 6 luglio 2023 (Rep. n. 313569– Fasc. P.IVA_4 Persona_3
n. 43085) (doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (C.F.:
) ed (C.F.: ), soci ed amministratori della C.F._5 CP_5 C.F._6 società “ , con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 20, C.F.: Controparte_6 P.IVA_5 giusta procura ai rogiti del Notaio dott. del 25 luglio 2023 (Rep. n. 25936 – Racc. n. 19381) Persona_4
(doc. 2), ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata Email_2 ed Email_3
INTERVENUTA
Conclusioni per e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1 Parte_2 di Appello adita, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 284/2021 pubblicata dal Tribunale di Caltanissetta in data 24 Maggio 2021 nel procedimento n. 3610/2016 R.G., in via gradatamente subordinata così statuire: IN VIA PREGIUDIZIALE Stante l'avvenuta comunicazione all'udienza del 31 Ottobre 2024, con le note scritte datate 29.10.2024, che: a) gli Appellanti hanno presentato al Tribunale di Caltanissetta domanda di concordato minore, avente per oggetto tutte le Contr esposizioni debitorie nei confronti di tutti i Creditori, tra cui la appellata e sua avente causa società CP_4
.
[...]
b) il procedimento pende davanti al Tribunale di Caltanissetta con il n.15/2024 R.G., ed è stato trattato e posto in decisione all'udienza del 26 Novembre 2024 dal Giudice Dr.ssa Ester Difrancesco;
c) la – costituitasi nel presente giudizio - ha aderito alla proposta formulata dai debitori e ha espresso CP_4 pare sta dei Debitori. Tanto rilevato, la difesa degli Appellanti CHIEDE in via pregiudiziale che il presente procedimento sia rimesso sul ruolo in attesa della Omologazione del Piano di Concordato Minore proposto dai ricorrenti e qui appellanti. Parte_1 Parte_2
IN SUBORDINE La difesa degli Appellanti CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di Appello adita
1) Accolga, siccome fondato, il presente appello, riformi la impugnata sentenza e, in via gradatamente subordinata, ne revochi le parti e le statuizioni indicate nei superiori motivi di appello, per tutti i motivi sopra analiticamente dedotti.
2) Accolga, siccome fondato, il presente appello, riformi la impugnata sentenza e ne revochi la statuizione di rigetto dell'opposizione proposta dagli Opponenti – qui Appellanti – e la loro condanna al pagamento delle spese di giudizio, per tutti i motivi sopra analiticamente dedotti.
3) Accolga, siccome fondato, il presente appello, riformi la impugnata sentenza, ne revochi ogni statuizione e all'effetto voglia: IN VIA PRELIMINARE
1) Dichiarare il precetto e la preannunciata esecuzione forzata inammissibile e improcedibile stante la mancata allegazione al precetto della procura speciale che la cessionaria del credito avrebbe rilasciato (inoltre senza alcuna Parte_3 indicazione nel precetto del suo Legale Rappresentante fornito dei necessari poteri) alla Controparte_1 per conferire il mandato di procedere alla notifica del precetto e alla eventuale successiva e dei qui opponenti.
2) Dichiarare il precetto e la preannunciata esecuzione forzata inammissibile e improcedibile stante la mancata allegazione al precetto della procura generale alle liti che la mandataria ha conferito al Procuratore Controparte_1 per procedere alla notifica del precetto e alla eventuale success ronti dei qui opponenti. NEL MERITO
3) Accertare e dichiarare la nullità e la illegittimità dell'atto di precetto opposto — e la preannunciata esecuzione forzata - stante l'applicazione nel contratto di mutuo ipotecario stipulato dai mutuatari qui Opponenti con la Banca mutuante di interessi passivi anatocistici e verosimilmente anche usurari, che rendono nullo il contratto di mutuo.
4) Accertare e dichiarare la nullità e la illegittimità dell'atto di precetto notificato ai mutuatari qui Opponenti — e la preannunciata esecuzione forzata siccome avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme asseritamente dovute in forza di clausola contrattuale palesemente nulla ed illegittima, in ossequio al combinato disposto di cui all'art. 117 comma 6 TUB ed art. 9 della Delibera del CICR del 4 Marzo 2003 attesa l'erronea ed inesatta indicazione in termini percentuali dell'ISC (indicatore sintetico di costo) non correlata dal computo effettivo delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e spese di mutuo dagli Opponenti alla scadenza di ogni singola rata semestrale. IN SUBORDINE
5) Accertare e dichiarare la nullità e la illegittimità dell'atto di precetto opposto — e la preannunciata esecuzione forzata - stante l'erroneo computo delle somme asseritamente dovute dai mutuatari in forza del contratto di mutuo ipotecario, disapplicando ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. gli interessi sia legali sia moratori, stante la accertata applicazione di interessi usurari.
6) Emettere ogni altro provvedimento conseguenziale all'avvenuto accertamento da parte del CTU di interessi superiori al tasso soglia di cui alla L. 108/96 sull'usura. Con vittoria di spese e compensi di giustizia del primo e del secondo grado di giudizio.”.
Conclusioni per Controparte_1
“a) pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello avversario per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
b) in subordine, pronunciare comunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 348bis e 348ter c.p.c., l'inammissibilità dell'appello avversario per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
c) in ogni caso, rigettare comunque l'appello avversario siccome infondato per le ragioni esposte in parte motiva, e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni per Controparte_4
“Nel merito
- rigettare l'appello avversario siccome infondato per le ragioni esposte in parte motiva, e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CAP.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato e (in Parte_1 Parte_2 seguito “gli attori” o “gli appellanti”) impugnavano la sentenza n. 284/2021, pubblicata il 24.05.2021, con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato integralmente la loro opposizione a precetto del Contr 7.11.2016, con cui (in seguito solo ) aveva intimato il Controparte_1 pagamento dell'importo di €121.627,21 in forza di un contratto di mutuo ipotecario, condannandoli, in solido, al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Per una migliore comprensione della vicenda che ci occupa, è opportuno svolgere una ricostruzione del giudizio di primo grado.
Con atto di citazione del 25.11.2016, gli attori proponevano opposizione al precetto del 7.11.2016 con Contr cui – in qualità di mandataria della cessionaria del credito – aveva intimato loro il Parte_3 pagamento dell'importo complessivo di €121.627,21 a titolo di rate scadute e non versate, somma capitale residua e interessi di mora in forza del contratto di mutuo ipotecario dell'importo di €140.000,00, stipulato il 6.7.2004 a rogito del notaio , Rep. N. 225.200 Racc. n. 21.984. Persona_5
Gli attori eccepivano l'inammissibilità e l'improcedibilità del precetto per la mancata allegazione al medesimo precetto della procura speciale rilasciata dalla cessionaria alla mandataria e di quella generale alle liti rilasciata da quest'ultima al procuratore che aveva notificato il suddetto precetto.
Deducevano, inoltre, la nullità del precetto per l'applicazione di interessi anatocistici e usurari e per l'errata indicazione dell'Indice Sintetico di Costo (in seguito solo “I.S.C.”): vizi da cui sarebbe derivato, altresì,
l'erroneo computo delle somme precettate. Domandavano, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità del precetto per la mancata allegazione al precetto medesimo delle procure e, nel merito, la nullità e l'illegittimità del precetto previo accertamento dell'invalidità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi anatocistici e usurari e l'errata indicazione dell'I.S.C. e dell'erronea quantificazione delle somme precettate. Contr La regolarmente costituitasi, contestava le deduzioni avversarie, affermando la sussistenza e la legittimità delle procure e la correttezza del computo delle somme precettate.
Il Giudice di prime cure, istruita la causa anche mediante l'acquisizione di prove documentali e C.T.U. tecnico – contabile, fatte precisare le conclusioni, così decideva: “1) rigetta l'opposizione proposta da
[...]
e al precetto loro inoltrato dalla Parte_2 Parte_1 Controparte_1
2) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute Parte_2 Parte_1 in questo grado di giudizio dalla che si liquidano in euro 13.430,00oltre I.V.A., Controparte_1
C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge;
3) pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro, le spese di C.T.U..”.
Con l'atto d'appello, gli appellanti domandano, in via pregiudiziale, la rimessione della causa sul ruolo in attesa dell'omologazione del piano di concordato da loro presentato e, in via subordinata, dichiararsi l'inammissibilità del precetto in ragione della mancata allegazione al precetto medesimo della procura Contr Contr speciale rilasciata dalla cessionaria del credito a e di quella generale alle liti rilasciata da al rappresentante che ha proceduto alla notifica dell'atto di precetto.
Chiedono, nel merito, dichiararsi la nullità e l'illegittimità dell'atto di precetto in ragione dell'applicazione di interessi passivi anatocistici e usurari e della erronea e inesatta indicazione dell'I.S.C. nel contratto di mutuo sotteso e, in subordine, dichiararsi la nullità del precetto per erroneo computo delle somme precettate, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, parte appellante ha affidato il proprio atto di gravame ai seguenti motivi.
Con il primo motivo, articolato in due censure, gli appellanti reiterano l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità del precetto per omessa allegazione al precetto medesimo delle procure, speciale e generale alle liti.
Deducono che le scritture private autenticate, con cui sono state rilasciate le procure, non costituirebbero atti pubblici consultabili dai terzi perché solo registrate a repertorio del notaio.
Contestano, inoltre, perché generica ed erronea la motivazione con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la suddetta eccezione preliminare.
Domandano, quindi, la riforma della sentenza nella parte in cui afferma che “la mancata allegazione al precetto delle procure (…) non incide sulla validità del precetto inoltrato e le doglianze formulate sul punto dagli opponenti sono pertanto infondate”.
Con il secondo motivo, gli appellanti rinnovano l'eccezione di nullità derivata del precetto per l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari nel contratto di mutuo sotteso al medesimo precetto.
La somma precettata, a loro avviso, comprenderebbe la capitalizzazione periodica degli interessi in forza della clausola, contenuta nel contratto di mutuo, che prevede l'obbligo per i mutuatari, in caso di ritardo nel pagamento degli interessi e nel rimborso del capitale, di versare alla mutuante anche un interesse di mora pari al 5,805%, risultando così integrato il fenomeno dell'anatocismo vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c. Inoltre, sostengono gli appellanti, sarebbe di tutta evidenza la natura usuraria degli interessi pattuiti “attesa la pretesa e richiesta di pagamento della somma complessiva di Euro 192.686,70 per una somma capitale scaduta (in parte pagata e in parte non pagata) di complessivi Euro 55.103.52 […] sulla quale sono stati addebitati e richiesti interessi e accessori per Euro 52.686,69”, come confermato dall'elaborato peritale nella parte in cui afferma che “in alcuni casi, evidenziati nella tabella al paragrafo sub 3), gli interessi di mora calcolati dalla CP_1 hanno superato quelli rideterminati al tasso soglia (tasso interessi di mora pattuito in contratto)”, con conseguente nullità di tale clausola e la non debenza di alcun interesse ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c. Secondo gli appellanti, la decisione gravata, sul punto, sarebbe omissiva per via delle generiche asserzioni utilizzate per rigettare i motivi di opposizione ed erronea perché fondata su un esame parziale dell'elaborato peritale oltre che in contrasto con l'art. 1815, co. 2 c.c.
Gli appellanti concludono per la riforma della sentenza mediante la declaratoria di nullità del precetto per l'applicazione, nel contratto di muto sotteso, di interessi anatocistici e usurari o, in subordine, la disapplicazione di tutti gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c. sul capitale residuo.
Con il terzo motivo di gravame, articolato in plurime censure, gli appellanti insistono nell'eccezione di nullità derivata del precetto opposto per l'erronea indicazione dell'I.S.C. nel documento di sintesi del contratto di mutuo sotteso al precetto medesimo o, in subordine, nell'eccezione di nullità del precetto per l'inesatto computo delle somme precettate.
Segnatamente, gli appellanti contestano l'indicazione in termini solo percentuali dell'I.S.C. che, in assenza di uno sviluppo dell'ammontare complessivo delle singole rate alla scadenza, comprensivo degli interessi corrispettivi e dei costi di mutuo, renderebbe impossibile agli stessi mutuatari la verifica dell'effettivo tasso percentuale applicato dalla banca oltre che del piano di ammortamento adottato.
Pertanto, l'inesatta o erronea indicazione dell'I.S.C. comporterebbe la sanzione della nullità della clausola contrattuale, con ricalcolo degli interessi, ai sensi dell'art. 117 co. 6 e dell'art. 9 della Delibera del Pt_6
CICR del 4 Marzo 2003 e, per l'effetto, la nullità del precetto perché avente ad oggetto delle somme dovute in forza di una clausola nulla e illegittima.
In subordine, eccepiscono la nullità del precetto per l'erronea quantificazione della somma precettata, come confermato dal Consulente incaricato che, nel ricalcolare l'importo dovuto in ossequio al dettato dell'art. 117, co. 6 T.U.B., lo aveva individuato nella minor somma compresa tra €98.730,65 o €97.399,53, nettamente inferiore a quella precettata pari a €121.627,21; sicché, sul punto, la decisione gravata sarebbe erronea perché fondata su un esame parziale dell'elaborato peritale oltre che in contrasto con l'art. 1815, co. 2 c.c. Contr Si costituiva in giudizio che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. per omessa indicazione nell'atto d'appello delle censure mosse alla ricostruzione, in fatto e in diritto, compiuta dal Giudice di primo grado e, in subordine, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348bis e 348 ter c.p.c. perché manifestamente infondato, chiedendone il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nelle more del giudizio, con atto d'intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in qualità Controparte_4
Contr di successore a titolo particolare di nel diritto di credito vantato da quest'ultima nei confronti degli Contr appellanti in virtù del contratto di cessione dei crediti, stipulato in data 15.09.2023, con cui aveva ceduto, pro soluto, alla società interveniente un portafoglio di crediti denominato “Project Knicks
Wagram”, riportandosi alle difese già svolte dal proprio dante causa. All'esito dell'udienza del 31.10.2024, la Corte, fatte precisare le conclusioni alle parti mediante il deposito di note scritte, assumeva la causa in decisione, concedendo termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
***
Preliminarmente va rigettata l'istanza di rimessione a ruolo essendo evidente l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra l'odierno giudizio ed il dedotto procedimento di concordato minore.
Ancora in rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Nel merito l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame non può che evidenziarsi la correttezza giuridica delle motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata: ed invero, rappresenta acquisizione pacifica in dottrina e giurisprudenza che l'atto di precetto ha natura stragiudiziale perché atto funzionale all'intimazione effettuata nei confronti del debitore di adempiere all'obbligo assunto.
Si tratta quindi di atto prodromico all'eventuale instaurazione del procedimento di esecuzione forzata, sicché è evidente la diversità funzionale rispetto agli altri atti elencati all'art. 125, co. 1, c.p.c., collocati nella fase introduttiva del procedimento giurisdizionale, essi sì funzionali all'introduzione di domande e all'articolazione delle difese delle parti.
La natura sostanziale e non giudiziale del precetto giustifica, quindi, la sua sottoscrizione e la sua notificazione anche ad opera di un rappresentante del titolare del credito oggetto di precetto, essendo a tal fine irrilevante l'omessa allegazione della procura al precetto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI -
3, ord. n. 8213 del 24/05/2012) che ha confermato il principio già enunciato in Cass. Civ.,
Sez. III, sent. n. 3998 del 23/02/2006): “Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.”).
Per tali ragioni, la Corte ritiene meritevole di conferma la decisione del Tribunale di nisseno, poiché conforme all'orientamento nomofilattico richiamato.
Quanto al secondo motivo di gravame, con cui gli attori eccepiscono la nullità derivata del precetto per l'applicazione di interessi anatocistici e usurari nel contratto di mutuo sotteso al medesimo precetto, si osserva all'art. 4 del contratto di mutuo, le parti hanno pattuito che: “Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, rimasta non pagata, produrrà di pieno diritto, dalla sua scadenza gli interessi di mora
a carico dei “Mutuatari” ed a favore della “Banca”, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica”.
Quanto esposto è sufficiente per affermare l'infondatezza della censura mossa dagli appellanti. Ed invero, come chiaramente evidenziato dal CTU “Essendo pertanto contrattualmente previsto che gli interessi di mora maturassero su ogni somma contrattualmente dovuta e, quindi, sull'importo dell'intera rata (comprensiva dei capitale ed interesse), può concludersi che la Banca, nella determinazione dell'importo da porre a base del calcolo degli interessi di mora, abbia agito in conformità della delibera C.I.C.R. del 09 febbraio 2000.
Dall'esame dell'estratto conto della agli atti di causa, si rileva, inoltre, che gli interessi di mora calcolati dalla CP_1 CP_1 non sono stati capitalizzati e, quindi, non hanno prodotto ulteriori interessi, in conformità alla citata delibera del C.I.C.R.”
La correttezza di tale metodo di calcolo si apprezza, altresì, alla luce della stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, pronunciatasi sul tema dell'usurarietà sopravvenuta (sentenza Unite Civili n. 19597/2020): ed invero, in un significativo passaggio la S.C. ha affermato “ Dunque, nei casi in cui non si discorra di usurarietà, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute per intero, con gli interessi corrispettivi in esse già inglobati ed effetto anatocistico, secondo la normativa tempo per tempo vigente (art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993;
e, in dettaglio, cfr. art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, come trasfuso nell'art. 120, comma 2, cit. e art. 2 della delibera CICR 9 febbraio 2000; I. 27 dicembre 2013, n. 147, cd. legge di stabilità per il 2014; art. 17-bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49 e art. 3, comma 1, della delibera del Cicr
n. 343 del 3 agosto 2016).” In senso conforme la S.C. si è, poi, ancor più recentemente espressa con la pronuncia n. 4078 del 9 febbraio 2022.
Quanto, poi, all'asserita usurarietà originaria e sopravvenuta degli interessi (corrispettivi e moratori) pattuiti, risultano ancora una volta dirimenti le risultanze peritali.
Con riferimento all'usurarietà originaria dei tassi, il Consulente incaricato ne ha escluso la ricorrenza nel caso di specie, atteso che, a fronte della previsione legislativa che, alla data della stipula del contratto, fissava il tasso soglia in 5,805 punti percentuali, il contratto prevedeva l'applicazione di un interesse al tasso nominale di 3,45 punti percentuali e di un tasso di mora pari al tasso soglia (5,805%). Parimenti esclusa la ricorrenza di una usurarietà sopravvenuta degli interessi corrispettivi, come dimostrato dal raffronto tra le rate addebitate dalla banca e quelle ricalcolate dal Consulente applicando il tasso di interesse soglia legislativamente previsto: nessuna delle rate addebitate dalla banca ha superato il corrispondente importo calcolato secondo il tasso soglia.
Quanto, invece, ai tassi di mora, il Consulente, dopo aver ricalcolato gli interessi secondo il tasso soglia e averli raffrontati con quelli praticati dalla banca, ha osservato che: “solo in alcuni casi gli interessi di mora calcolati dalla hanno superato quelli rideterminato al tasso soglia […]. Trattasi tuttavia di scostamenti di lieve CP_1 entità, corrispondenti a pochi centesimi di euro, probabilmente originati da arrotondamenti nei calcoli.”.
Infine, il medesimo Consulente, nel rispondere al quesito n. 2) (applicazione, per i periodo nei quali è stato registrato il superamento di fatto dei tassi soglia, di interessi nella misura del tasso soglia medesimo e, quale soluzione alternativa, esclusione dell'applicazione di qualsivoglia interesse tenuto conto delle Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia tempo per tempo vigenti), ha formulato una duplice ipotesi di calcolo dell'intero saldo debitorio: la prima, con applicazione di interessi di mora nella misura del tasso soglia per i soli periodi in cui si è registrato il superamento dei tassi soglia;
la seconda, con esclusione di qualsiasi interesse di mora per i soli periodi in cui si è registrato il superamento dei tassi soglia. Ebbene, entrambe le operazioni hanno dato come risultato un importo – rispettivamente di €124.326,28 e €121.784,75 – inferiori rispetto alla somma precettata, risultando evidente la mancata applicazione di tassi usurari.
Pertanto, non coglie nel segno la censura degli appellanti nella parte in cui affermano che “la sentenza qui impugnata […] ha di fatti omesso di pronunciarsi sulle doglianze sulle eccezioni specifiche sollevate dagli opponenti, limitandosi a generiche asserzioni irrilevanti ai fini del rigetto dei motivi di opposizione sopra richiamati, soprattutto adagiandosi sui calcoli effettuati dal CTU […]”: la decisione del Tribunale risulta, infatti, congruamente motivata avendo fatto buon governo delle risultanze peritali alla fattispecie oggetto di scrutinio.
Neppure coglie nel segno la censura dell'appellante nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 112
c.p.c. per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulle conclusioni del Consulente di cui al punto 4) dell'elaborato peritale: il calcolo richiamato dagli appellanti, come da loro evidenziato, si riferisce al punto
4) della relazione peritale, afferente il quesito relativo alla corrispondenza tra I.C.S. pattuito e
[...]
, questione ben diversa dalla quella oggetto della censura in esame. CP_7
Passando ora all'esame del terzo ed ultimo motivo di gravame, con specifico riferimento all'eccepita nullità derivata del precetto opposto per l'inesatta ed erronea indicazione dell'I.S.C. nel documento di sintesi del contratto di mutuo sotteso al precetto medesimo, è sufficiente richiamare il più recente (e condivisibile) orientamento della S.C., la quale ha chiarito che: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 4597 del 14/02/2023 che conferma il principio già enunciato in Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 39169 del 09/12/2021).
Alla luce dell'arresto giurisprudenziale appena richiamato, dal quale la Corte non ha ragione di discostarsi, è da escludersi l'invocata nullità della clausola contrattuale in esame ai sensi dell'art. 117, co.
6, d.lgs. 385/1993, stante che l'I.S.C. non è annoverabile tra i tassi, i prezzi e le condizioni la cui mancata indicazione in forma scritta – peraltro presente nel contratto in esame – comporta la nullità della clausola, con integrazione normativa del contratto.
Ciò chiarito, per completezza espositiva, si osserva che la discrasia di lieve entità rilevata dal Consulente tra I.S.C. effettivo (3,55%) ed I.S.C. indicato in contratto (3.54%), potrebbe al più rilevare quale fonte di responsabilità precontrattuale della banca che, però, le parti appellanti non hanno prospettato.
Quanto, infine, alla generica eccezione di nullità del precetto per erronea quantificazione della somma precettata, essa risulta pienamente assorbita dall'insieme delle considerazioni appena espresse.
Da tutto quanto precede deve ritenersi che la decisione del Tribunale sia corretta e, quindi, meritevole di conferma.
Quanto alle spese di lite del presente grado, in ragione del rigetto dell'appello con conferma integrale della decisione gravata e tenuto conto del principio della soccombenza nella ripartizione delle spese di lite, quest'ultime devono essere poste interamente a carico degli appellanti perché soccombenti, come da liquidazione in dispositivo ex D.M. n. 147/2022 che viene fatta, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della difficoltà delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendovi stata quella istruttoria.
In ragione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 284/2021 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il 24.05.2021, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento in favore di e Controparte_1 CP_4 elle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna, in complessivi € 9.991,00
[...] di cui € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.977,00 per la fase studio ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Gaetano Sole Emanuele De Gregorio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello in epigrafe promossa per la riforma della sentenza n. 284 – 2021 del Tribunale di
Caltanissetta pubblicata il 24.05.2021
DA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.04.1975, residente in [...], e , (C.F.: Parte_2
), nato a [...], il [...], residente in [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Minacapilli del Foro di Enna (C.F. ) C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo
APPELLANTI
CONTRO
capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 interamente Controparte_1 versato, C.F., numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e P. IVA: ) con Sede P.IVA_1
Legale e Direzione Generale in Roma, Via Altiero Spinelli n. 30, iscritta all'Albo delle banche e Contr capogruppo del gruppo bancario – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia –
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della C.F. e numero Parte_3 di iscrizione del Registro delle Imprese di Treviso , con sede in Conegliano (TV) alla Via P.IVA_2
Alfieri n. 1, in virtù di procura speciale a rogito del Notaio in Conegliano Dott. del Persona_1
08.06.2010 Rep. 113324 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberigo PA (C.F.:
), indirizzo PEC: , numero FAX: C.F._4 Email_1
06/68809813, in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione con atto per Notaio Dr. di Roma del 19 Ottobre 2007 – Rep. n. 151227 Persona_2
(doc. 2), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Iacona in Caltanissetta (CL), alla Via Enrico de Nicola, 17
APPELLATA
NONCHÈ
(C.F.: ) con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, per il Controparte_4 P.IVA_3 tramite dalla procuratrice speciale in persona del legale rappresentante Parte_4 pro tempore dott. , con sede legale in Milano, Piazza Diaz n. 5, C.F.: Parte_5
, giusto atto ai rogiti del Notaio del 6 luglio 2023 (Rep. n. 313569– Fasc. P.IVA_4 Persona_3
n. 43085) (doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (C.F.:
) ed (C.F.: ), soci ed amministratori della C.F._5 CP_5 C.F._6 società “ , con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 20, C.F.: Controparte_6 P.IVA_5 giusta procura ai rogiti del Notaio dott. del 25 luglio 2023 (Rep. n. 25936 – Racc. n. 19381) Persona_4
(doc. 2), ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata Email_2 ed Email_3
INTERVENUTA
Conclusioni per e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1 Parte_2 di Appello adita, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 284/2021 pubblicata dal Tribunale di Caltanissetta in data 24 Maggio 2021 nel procedimento n. 3610/2016 R.G., in via gradatamente subordinata così statuire: IN VIA PREGIUDIZIALE Stante l'avvenuta comunicazione all'udienza del 31 Ottobre 2024, con le note scritte datate 29.10.2024, che: a) gli Appellanti hanno presentato al Tribunale di Caltanissetta domanda di concordato minore, avente per oggetto tutte le Contr esposizioni debitorie nei confronti di tutti i Creditori, tra cui la appellata e sua avente causa società CP_4
.
[...]
b) il procedimento pende davanti al Tribunale di Caltanissetta con il n.15/2024 R.G., ed è stato trattato e posto in decisione all'udienza del 26 Novembre 2024 dal Giudice Dr.ssa Ester Difrancesco;
c) la – costituitasi nel presente giudizio - ha aderito alla proposta formulata dai debitori e ha espresso CP_4 pare sta dei Debitori. Tanto rilevato, la difesa degli Appellanti CHIEDE in via pregiudiziale che il presente procedimento sia rimesso sul ruolo in attesa della Omologazione del Piano di Concordato Minore proposto dai ricorrenti e qui appellanti. Parte_1 Parte_2
IN SUBORDINE La difesa degli Appellanti CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di Appello adita
1) Accolga, siccome fondato, il presente appello, riformi la impugnata sentenza e, in via gradatamente subordinata, ne revochi le parti e le statuizioni indicate nei superiori motivi di appello, per tutti i motivi sopra analiticamente dedotti.
2) Accolga, siccome fondato, il presente appello, riformi la impugnata sentenza e ne revochi la statuizione di rigetto dell'opposizione proposta dagli Opponenti – qui Appellanti – e la loro condanna al pagamento delle spese di giudizio, per tutti i motivi sopra analiticamente dedotti.
3) Accolga, siccome fondato, il presente appello, riformi la impugnata sentenza, ne revochi ogni statuizione e all'effetto voglia: IN VIA PRELIMINARE
1) Dichiarare il precetto e la preannunciata esecuzione forzata inammissibile e improcedibile stante la mancata allegazione al precetto della procura speciale che la cessionaria del credito avrebbe rilasciato (inoltre senza alcuna Parte_3 indicazione nel precetto del suo Legale Rappresentante fornito dei necessari poteri) alla Controparte_1 per conferire il mandato di procedere alla notifica del precetto e alla eventuale successiva e dei qui opponenti.
2) Dichiarare il precetto e la preannunciata esecuzione forzata inammissibile e improcedibile stante la mancata allegazione al precetto della procura generale alle liti che la mandataria ha conferito al Procuratore Controparte_1 per procedere alla notifica del precetto e alla eventuale success ronti dei qui opponenti. NEL MERITO
3) Accertare e dichiarare la nullità e la illegittimità dell'atto di precetto opposto — e la preannunciata esecuzione forzata - stante l'applicazione nel contratto di mutuo ipotecario stipulato dai mutuatari qui Opponenti con la Banca mutuante di interessi passivi anatocistici e verosimilmente anche usurari, che rendono nullo il contratto di mutuo.
4) Accertare e dichiarare la nullità e la illegittimità dell'atto di precetto notificato ai mutuatari qui Opponenti — e la preannunciata esecuzione forzata siccome avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme asseritamente dovute in forza di clausola contrattuale palesemente nulla ed illegittima, in ossequio al combinato disposto di cui all'art. 117 comma 6 TUB ed art. 9 della Delibera del CICR del 4 Marzo 2003 attesa l'erronea ed inesatta indicazione in termini percentuali dell'ISC (indicatore sintetico di costo) non correlata dal computo effettivo delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e spese di mutuo dagli Opponenti alla scadenza di ogni singola rata semestrale. IN SUBORDINE
5) Accertare e dichiarare la nullità e la illegittimità dell'atto di precetto opposto — e la preannunciata esecuzione forzata - stante l'erroneo computo delle somme asseritamente dovute dai mutuatari in forza del contratto di mutuo ipotecario, disapplicando ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. gli interessi sia legali sia moratori, stante la accertata applicazione di interessi usurari.
6) Emettere ogni altro provvedimento conseguenziale all'avvenuto accertamento da parte del CTU di interessi superiori al tasso soglia di cui alla L. 108/96 sull'usura. Con vittoria di spese e compensi di giustizia del primo e del secondo grado di giudizio.”.
Conclusioni per Controparte_1
“a) pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello avversario per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
b) in subordine, pronunciare comunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 348bis e 348ter c.p.c., l'inammissibilità dell'appello avversario per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
c) in ogni caso, rigettare comunque l'appello avversario siccome infondato per le ragioni esposte in parte motiva, e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni per Controparte_4
“Nel merito
- rigettare l'appello avversario siccome infondato per le ragioni esposte in parte motiva, e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CAP.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato e (in Parte_1 Parte_2 seguito “gli attori” o “gli appellanti”) impugnavano la sentenza n. 284/2021, pubblicata il 24.05.2021, con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato integralmente la loro opposizione a precetto del Contr 7.11.2016, con cui (in seguito solo ) aveva intimato il Controparte_1 pagamento dell'importo di €121.627,21 in forza di un contratto di mutuo ipotecario, condannandoli, in solido, al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Per una migliore comprensione della vicenda che ci occupa, è opportuno svolgere una ricostruzione del giudizio di primo grado.
Con atto di citazione del 25.11.2016, gli attori proponevano opposizione al precetto del 7.11.2016 con Contr cui – in qualità di mandataria della cessionaria del credito – aveva intimato loro il Parte_3 pagamento dell'importo complessivo di €121.627,21 a titolo di rate scadute e non versate, somma capitale residua e interessi di mora in forza del contratto di mutuo ipotecario dell'importo di €140.000,00, stipulato il 6.7.2004 a rogito del notaio , Rep. N. 225.200 Racc. n. 21.984. Persona_5
Gli attori eccepivano l'inammissibilità e l'improcedibilità del precetto per la mancata allegazione al medesimo precetto della procura speciale rilasciata dalla cessionaria alla mandataria e di quella generale alle liti rilasciata da quest'ultima al procuratore che aveva notificato il suddetto precetto.
Deducevano, inoltre, la nullità del precetto per l'applicazione di interessi anatocistici e usurari e per l'errata indicazione dell'Indice Sintetico di Costo (in seguito solo “I.S.C.”): vizi da cui sarebbe derivato, altresì,
l'erroneo computo delle somme precettate. Domandavano, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità del precetto per la mancata allegazione al precetto medesimo delle procure e, nel merito, la nullità e l'illegittimità del precetto previo accertamento dell'invalidità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi anatocistici e usurari e l'errata indicazione dell'I.S.C. e dell'erronea quantificazione delle somme precettate. Contr La regolarmente costituitasi, contestava le deduzioni avversarie, affermando la sussistenza e la legittimità delle procure e la correttezza del computo delle somme precettate.
Il Giudice di prime cure, istruita la causa anche mediante l'acquisizione di prove documentali e C.T.U. tecnico – contabile, fatte precisare le conclusioni, così decideva: “1) rigetta l'opposizione proposta da
[...]
e al precetto loro inoltrato dalla Parte_2 Parte_1 Controparte_1
2) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute Parte_2 Parte_1 in questo grado di giudizio dalla che si liquidano in euro 13.430,00oltre I.V.A., Controparte_1
C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge;
3) pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro, le spese di C.T.U..”.
Con l'atto d'appello, gli appellanti domandano, in via pregiudiziale, la rimessione della causa sul ruolo in attesa dell'omologazione del piano di concordato da loro presentato e, in via subordinata, dichiararsi l'inammissibilità del precetto in ragione della mancata allegazione al precetto medesimo della procura Contr Contr speciale rilasciata dalla cessionaria del credito a e di quella generale alle liti rilasciata da al rappresentante che ha proceduto alla notifica dell'atto di precetto.
Chiedono, nel merito, dichiararsi la nullità e l'illegittimità dell'atto di precetto in ragione dell'applicazione di interessi passivi anatocistici e usurari e della erronea e inesatta indicazione dell'I.S.C. nel contratto di mutuo sotteso e, in subordine, dichiararsi la nullità del precetto per erroneo computo delle somme precettate, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, parte appellante ha affidato il proprio atto di gravame ai seguenti motivi.
Con il primo motivo, articolato in due censure, gli appellanti reiterano l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità del precetto per omessa allegazione al precetto medesimo delle procure, speciale e generale alle liti.
Deducono che le scritture private autenticate, con cui sono state rilasciate le procure, non costituirebbero atti pubblici consultabili dai terzi perché solo registrate a repertorio del notaio.
Contestano, inoltre, perché generica ed erronea la motivazione con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la suddetta eccezione preliminare.
Domandano, quindi, la riforma della sentenza nella parte in cui afferma che “la mancata allegazione al precetto delle procure (…) non incide sulla validità del precetto inoltrato e le doglianze formulate sul punto dagli opponenti sono pertanto infondate”.
Con il secondo motivo, gli appellanti rinnovano l'eccezione di nullità derivata del precetto per l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari nel contratto di mutuo sotteso al medesimo precetto.
La somma precettata, a loro avviso, comprenderebbe la capitalizzazione periodica degli interessi in forza della clausola, contenuta nel contratto di mutuo, che prevede l'obbligo per i mutuatari, in caso di ritardo nel pagamento degli interessi e nel rimborso del capitale, di versare alla mutuante anche un interesse di mora pari al 5,805%, risultando così integrato il fenomeno dell'anatocismo vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c. Inoltre, sostengono gli appellanti, sarebbe di tutta evidenza la natura usuraria degli interessi pattuiti “attesa la pretesa e richiesta di pagamento della somma complessiva di Euro 192.686,70 per una somma capitale scaduta (in parte pagata e in parte non pagata) di complessivi Euro 55.103.52 […] sulla quale sono stati addebitati e richiesti interessi e accessori per Euro 52.686,69”, come confermato dall'elaborato peritale nella parte in cui afferma che “in alcuni casi, evidenziati nella tabella al paragrafo sub 3), gli interessi di mora calcolati dalla CP_1 hanno superato quelli rideterminati al tasso soglia (tasso interessi di mora pattuito in contratto)”, con conseguente nullità di tale clausola e la non debenza di alcun interesse ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c. Secondo gli appellanti, la decisione gravata, sul punto, sarebbe omissiva per via delle generiche asserzioni utilizzate per rigettare i motivi di opposizione ed erronea perché fondata su un esame parziale dell'elaborato peritale oltre che in contrasto con l'art. 1815, co. 2 c.c.
Gli appellanti concludono per la riforma della sentenza mediante la declaratoria di nullità del precetto per l'applicazione, nel contratto di muto sotteso, di interessi anatocistici e usurari o, in subordine, la disapplicazione di tutti gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c. sul capitale residuo.
Con il terzo motivo di gravame, articolato in plurime censure, gli appellanti insistono nell'eccezione di nullità derivata del precetto opposto per l'erronea indicazione dell'I.S.C. nel documento di sintesi del contratto di mutuo sotteso al precetto medesimo o, in subordine, nell'eccezione di nullità del precetto per l'inesatto computo delle somme precettate.
Segnatamente, gli appellanti contestano l'indicazione in termini solo percentuali dell'I.S.C. che, in assenza di uno sviluppo dell'ammontare complessivo delle singole rate alla scadenza, comprensivo degli interessi corrispettivi e dei costi di mutuo, renderebbe impossibile agli stessi mutuatari la verifica dell'effettivo tasso percentuale applicato dalla banca oltre che del piano di ammortamento adottato.
Pertanto, l'inesatta o erronea indicazione dell'I.S.C. comporterebbe la sanzione della nullità della clausola contrattuale, con ricalcolo degli interessi, ai sensi dell'art. 117 co. 6 e dell'art. 9 della Delibera del Pt_6
CICR del 4 Marzo 2003 e, per l'effetto, la nullità del precetto perché avente ad oggetto delle somme dovute in forza di una clausola nulla e illegittima.
In subordine, eccepiscono la nullità del precetto per l'erronea quantificazione della somma precettata, come confermato dal Consulente incaricato che, nel ricalcolare l'importo dovuto in ossequio al dettato dell'art. 117, co. 6 T.U.B., lo aveva individuato nella minor somma compresa tra €98.730,65 o €97.399,53, nettamente inferiore a quella precettata pari a €121.627,21; sicché, sul punto, la decisione gravata sarebbe erronea perché fondata su un esame parziale dell'elaborato peritale oltre che in contrasto con l'art. 1815, co. 2 c.c. Contr Si costituiva in giudizio che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. per omessa indicazione nell'atto d'appello delle censure mosse alla ricostruzione, in fatto e in diritto, compiuta dal Giudice di primo grado e, in subordine, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348bis e 348 ter c.p.c. perché manifestamente infondato, chiedendone il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nelle more del giudizio, con atto d'intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in qualità Controparte_4
Contr di successore a titolo particolare di nel diritto di credito vantato da quest'ultima nei confronti degli Contr appellanti in virtù del contratto di cessione dei crediti, stipulato in data 15.09.2023, con cui aveva ceduto, pro soluto, alla società interveniente un portafoglio di crediti denominato “Project Knicks
Wagram”, riportandosi alle difese già svolte dal proprio dante causa. All'esito dell'udienza del 31.10.2024, la Corte, fatte precisare le conclusioni alle parti mediante il deposito di note scritte, assumeva la causa in decisione, concedendo termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
***
Preliminarmente va rigettata l'istanza di rimessione a ruolo essendo evidente l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra l'odierno giudizio ed il dedotto procedimento di concordato minore.
Ancora in rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Nel merito l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame non può che evidenziarsi la correttezza giuridica delle motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata: ed invero, rappresenta acquisizione pacifica in dottrina e giurisprudenza che l'atto di precetto ha natura stragiudiziale perché atto funzionale all'intimazione effettuata nei confronti del debitore di adempiere all'obbligo assunto.
Si tratta quindi di atto prodromico all'eventuale instaurazione del procedimento di esecuzione forzata, sicché è evidente la diversità funzionale rispetto agli altri atti elencati all'art. 125, co. 1, c.p.c., collocati nella fase introduttiva del procedimento giurisdizionale, essi sì funzionali all'introduzione di domande e all'articolazione delle difese delle parti.
La natura sostanziale e non giudiziale del precetto giustifica, quindi, la sua sottoscrizione e la sua notificazione anche ad opera di un rappresentante del titolare del credito oggetto di precetto, essendo a tal fine irrilevante l'omessa allegazione della procura al precetto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI -
3, ord. n. 8213 del 24/05/2012) che ha confermato il principio già enunciato in Cass. Civ.,
Sez. III, sent. n. 3998 del 23/02/2006): “Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.”).
Per tali ragioni, la Corte ritiene meritevole di conferma la decisione del Tribunale di nisseno, poiché conforme all'orientamento nomofilattico richiamato.
Quanto al secondo motivo di gravame, con cui gli attori eccepiscono la nullità derivata del precetto per l'applicazione di interessi anatocistici e usurari nel contratto di mutuo sotteso al medesimo precetto, si osserva all'art. 4 del contratto di mutuo, le parti hanno pattuito che: “Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, rimasta non pagata, produrrà di pieno diritto, dalla sua scadenza gli interessi di mora
a carico dei “Mutuatari” ed a favore della “Banca”, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica”.
Quanto esposto è sufficiente per affermare l'infondatezza della censura mossa dagli appellanti. Ed invero, come chiaramente evidenziato dal CTU “Essendo pertanto contrattualmente previsto che gli interessi di mora maturassero su ogni somma contrattualmente dovuta e, quindi, sull'importo dell'intera rata (comprensiva dei capitale ed interesse), può concludersi che la Banca, nella determinazione dell'importo da porre a base del calcolo degli interessi di mora, abbia agito in conformità della delibera C.I.C.R. del 09 febbraio 2000.
Dall'esame dell'estratto conto della agli atti di causa, si rileva, inoltre, che gli interessi di mora calcolati dalla CP_1 CP_1 non sono stati capitalizzati e, quindi, non hanno prodotto ulteriori interessi, in conformità alla citata delibera del C.I.C.R.”
La correttezza di tale metodo di calcolo si apprezza, altresì, alla luce della stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, pronunciatasi sul tema dell'usurarietà sopravvenuta (sentenza Unite Civili n. 19597/2020): ed invero, in un significativo passaggio la S.C. ha affermato “ Dunque, nei casi in cui non si discorra di usurarietà, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute per intero, con gli interessi corrispettivi in esse già inglobati ed effetto anatocistico, secondo la normativa tempo per tempo vigente (art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993;
e, in dettaglio, cfr. art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, come trasfuso nell'art. 120, comma 2, cit. e art. 2 della delibera CICR 9 febbraio 2000; I. 27 dicembre 2013, n. 147, cd. legge di stabilità per il 2014; art. 17-bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49 e art. 3, comma 1, della delibera del Cicr
n. 343 del 3 agosto 2016).” In senso conforme la S.C. si è, poi, ancor più recentemente espressa con la pronuncia n. 4078 del 9 febbraio 2022.
Quanto, poi, all'asserita usurarietà originaria e sopravvenuta degli interessi (corrispettivi e moratori) pattuiti, risultano ancora una volta dirimenti le risultanze peritali.
Con riferimento all'usurarietà originaria dei tassi, il Consulente incaricato ne ha escluso la ricorrenza nel caso di specie, atteso che, a fronte della previsione legislativa che, alla data della stipula del contratto, fissava il tasso soglia in 5,805 punti percentuali, il contratto prevedeva l'applicazione di un interesse al tasso nominale di 3,45 punti percentuali e di un tasso di mora pari al tasso soglia (5,805%). Parimenti esclusa la ricorrenza di una usurarietà sopravvenuta degli interessi corrispettivi, come dimostrato dal raffronto tra le rate addebitate dalla banca e quelle ricalcolate dal Consulente applicando il tasso di interesse soglia legislativamente previsto: nessuna delle rate addebitate dalla banca ha superato il corrispondente importo calcolato secondo il tasso soglia.
Quanto, invece, ai tassi di mora, il Consulente, dopo aver ricalcolato gli interessi secondo il tasso soglia e averli raffrontati con quelli praticati dalla banca, ha osservato che: “solo in alcuni casi gli interessi di mora calcolati dalla hanno superato quelli rideterminato al tasso soglia […]. Trattasi tuttavia di scostamenti di lieve CP_1 entità, corrispondenti a pochi centesimi di euro, probabilmente originati da arrotondamenti nei calcoli.”.
Infine, il medesimo Consulente, nel rispondere al quesito n. 2) (applicazione, per i periodo nei quali è stato registrato il superamento di fatto dei tassi soglia, di interessi nella misura del tasso soglia medesimo e, quale soluzione alternativa, esclusione dell'applicazione di qualsivoglia interesse tenuto conto delle Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia tempo per tempo vigenti), ha formulato una duplice ipotesi di calcolo dell'intero saldo debitorio: la prima, con applicazione di interessi di mora nella misura del tasso soglia per i soli periodi in cui si è registrato il superamento dei tassi soglia;
la seconda, con esclusione di qualsiasi interesse di mora per i soli periodi in cui si è registrato il superamento dei tassi soglia. Ebbene, entrambe le operazioni hanno dato come risultato un importo – rispettivamente di €124.326,28 e €121.784,75 – inferiori rispetto alla somma precettata, risultando evidente la mancata applicazione di tassi usurari.
Pertanto, non coglie nel segno la censura degli appellanti nella parte in cui affermano che “la sentenza qui impugnata […] ha di fatti omesso di pronunciarsi sulle doglianze sulle eccezioni specifiche sollevate dagli opponenti, limitandosi a generiche asserzioni irrilevanti ai fini del rigetto dei motivi di opposizione sopra richiamati, soprattutto adagiandosi sui calcoli effettuati dal CTU […]”: la decisione del Tribunale risulta, infatti, congruamente motivata avendo fatto buon governo delle risultanze peritali alla fattispecie oggetto di scrutinio.
Neppure coglie nel segno la censura dell'appellante nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 112
c.p.c. per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulle conclusioni del Consulente di cui al punto 4) dell'elaborato peritale: il calcolo richiamato dagli appellanti, come da loro evidenziato, si riferisce al punto
4) della relazione peritale, afferente il quesito relativo alla corrispondenza tra I.C.S. pattuito e
[...]
, questione ben diversa dalla quella oggetto della censura in esame. CP_7
Passando ora all'esame del terzo ed ultimo motivo di gravame, con specifico riferimento all'eccepita nullità derivata del precetto opposto per l'inesatta ed erronea indicazione dell'I.S.C. nel documento di sintesi del contratto di mutuo sotteso al precetto medesimo, è sufficiente richiamare il più recente (e condivisibile) orientamento della S.C., la quale ha chiarito che: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 4597 del 14/02/2023 che conferma il principio già enunciato in Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 39169 del 09/12/2021).
Alla luce dell'arresto giurisprudenziale appena richiamato, dal quale la Corte non ha ragione di discostarsi, è da escludersi l'invocata nullità della clausola contrattuale in esame ai sensi dell'art. 117, co.
6, d.lgs. 385/1993, stante che l'I.S.C. non è annoverabile tra i tassi, i prezzi e le condizioni la cui mancata indicazione in forma scritta – peraltro presente nel contratto in esame – comporta la nullità della clausola, con integrazione normativa del contratto.
Ciò chiarito, per completezza espositiva, si osserva che la discrasia di lieve entità rilevata dal Consulente tra I.S.C. effettivo (3,55%) ed I.S.C. indicato in contratto (3.54%), potrebbe al più rilevare quale fonte di responsabilità precontrattuale della banca che, però, le parti appellanti non hanno prospettato.
Quanto, infine, alla generica eccezione di nullità del precetto per erronea quantificazione della somma precettata, essa risulta pienamente assorbita dall'insieme delle considerazioni appena espresse.
Da tutto quanto precede deve ritenersi che la decisione del Tribunale sia corretta e, quindi, meritevole di conferma.
Quanto alle spese di lite del presente grado, in ragione del rigetto dell'appello con conferma integrale della decisione gravata e tenuto conto del principio della soccombenza nella ripartizione delle spese di lite, quest'ultime devono essere poste interamente a carico degli appellanti perché soccombenti, come da liquidazione in dispositivo ex D.M. n. 147/2022 che viene fatta, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della difficoltà delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendovi stata quella istruttoria.
In ragione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 284/2021 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il 24.05.2021, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento in favore di e Controparte_1 CP_4 elle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna, in complessivi € 9.991,00
[...] di cui € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.977,00 per la fase studio ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Gaetano Sole Emanuele De Gregorio