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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/05/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2457/2021 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DE SARIO GIUSEPPE, Parte_1
come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti FRASCELLA CP_1
ROSARIO e FRANZOSO FLAVIO, come da mandati in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 03.03.2025, le parti, comparse personalmente, hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori alla presenza del Funzionario competente, da intendersi parte integrante del verbale d'udienza telematico.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 3 aprile 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.04.2021, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Sava in data 08.08.2022 con , che CP_1
dalla loro unione erano nate le figlie e , chiedeva Persona_1 Persona_2 pronunziarsi la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava un atteggiamento alienante, umiliante e mortificante posto in essere nei propri confronti dal coniuge, il quale era solito lasciarla da sola in casa per uscire con amici, impedire alla stessa di lavorare e di avere amicizie e tornare in casa ubriaco al solo scopo di consumare i pasti e dormire, aggredendo verbalmente la per futili motivi. Parte_1
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale all'altro coniuge, che aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio;
in particolare, il resistente lamentava che parte ricorrente avesse manifestato più volte un carattere scortese e irrispettoso nei propri confronti, arrivando ad umiliare ed ingiuriare lo stesso anche di fronte ad altre persone;
il resistente allegava altresì che Parte_1
aveva assunto una condotta disinteressata alle proprie esigenze,
[...]
rifiutandosi di dormire in camera da letto con il marito, aggredendolo verbalmente, non occupandosi più delle faccende domestiche e costringendo il coniuge a chiedere aiuto alla propria famiglia di origine.
All'udienza del 09.09.2021, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e, con ordinanza del 14.09.2021, venivano dati i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 708, comma III, c.p.c.; rimessa la causa dinanzi all'istruttore, con successiva sentenza non definitiva n. 3055/2024 il Tribunale di Taranto pronunziava la separazione tra i coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controversie.
All'udienza del 03.03.2025 le parti, comparse personalmente, chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo debitamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori alla presenza del
Funzionario competente, da intendersi parte integrante del verbale d'udienza telematico.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori alla presenza del Funzionario competente all'udienza del 03.03.2025 da intendersi parte integrante del verbale d'udienza telematico, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 2457/2021 R.G. tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 CP_1
1) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro concordate,
[...] CP_1
qui da intendersi trascritte e riportate.
2) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2457/2021 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DE SARIO GIUSEPPE, Parte_1
come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti FRASCELLA CP_1
ROSARIO e FRANZOSO FLAVIO, come da mandati in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 03.03.2025, le parti, comparse personalmente, hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori alla presenza del Funzionario competente, da intendersi parte integrante del verbale d'udienza telematico.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 3 aprile 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.04.2021, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Sava in data 08.08.2022 con , che CP_1
dalla loro unione erano nate le figlie e , chiedeva Persona_1 Persona_2 pronunziarsi la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava un atteggiamento alienante, umiliante e mortificante posto in essere nei propri confronti dal coniuge, il quale era solito lasciarla da sola in casa per uscire con amici, impedire alla stessa di lavorare e di avere amicizie e tornare in casa ubriaco al solo scopo di consumare i pasti e dormire, aggredendo verbalmente la per futili motivi. Parte_1
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale all'altro coniuge, che aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio;
in particolare, il resistente lamentava che parte ricorrente avesse manifestato più volte un carattere scortese e irrispettoso nei propri confronti, arrivando ad umiliare ed ingiuriare lo stesso anche di fronte ad altre persone;
il resistente allegava altresì che Parte_1
aveva assunto una condotta disinteressata alle proprie esigenze,
[...]
rifiutandosi di dormire in camera da letto con il marito, aggredendolo verbalmente, non occupandosi più delle faccende domestiche e costringendo il coniuge a chiedere aiuto alla propria famiglia di origine.
All'udienza del 09.09.2021, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e, con ordinanza del 14.09.2021, venivano dati i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 708, comma III, c.p.c.; rimessa la causa dinanzi all'istruttore, con successiva sentenza non definitiva n. 3055/2024 il Tribunale di Taranto pronunziava la separazione tra i coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controversie.
All'udienza del 03.03.2025 le parti, comparse personalmente, chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo debitamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori alla presenza del
Funzionario competente, da intendersi parte integrante del verbale d'udienza telematico.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori alla presenza del Funzionario competente all'udienza del 03.03.2025 da intendersi parte integrante del verbale d'udienza telematico, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 2457/2021 R.G. tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 CP_1
1) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro concordate,
[...] CP_1
qui da intendersi trascritte e riportate.
2) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara