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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/05/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7273/2017
Tribunale Ordinario di Nola Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
19.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 7273/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 7273/2017
TRA
e , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su Parte_1 Parte_2
, costituito in proprio, con il patrocinio dell'avv. Mario Simonetti Parte_3
APPELLANTI
E
, quale impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri posti a carico del , Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Micaela Ottomano
APPELLATA
NONCHÈ
CP_3
APPELLATA contumace
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 24.4.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che e in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2
(poi divenuto maggiorenne ed costituitosi in proprio), citavano in giudizio Parte_3 CP_3
e la quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei
[...] Controparte_1
sinistri posti a carico del Fondo (nel prosieguo, per brevità, semplicemente Controparte_2
o deducendo che in data 06.8.2016, alle ore 22:45 circa, in San Giuseppe Vesuviano (NA), CP_1 CP_2
alla Via Europa, all'epoca dei fatti minore, nella qualità di terzo trasportato sul Parte_3
ciclomotore Piaggio Liberty tg. CJ34372, di proprietà di e condotto da CP_3 CP_4
privo di copertura assicurativa, subiva lesioni a seguito della perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, con sua conseguente caduta al suolo. Ciò premesso, gli attori domandavano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suddetto sinistro, quantificati in “€ 87.336,00
– o (…) [nella] maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU medico-legale -, comprensiva del danno biologico, danno morale, danno da inabilità, personalizzazione del danno, spese mediche e per medicinali e quant'altro conseguenziale”, con il favore delle spese di lite (cfr. atto di citazione).
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda di CP_1
parte attrice, oltre alla sua infondatezza nel merito, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio, invece, di cui veniva CP_3
pertanto dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 15.02.2018).
Espletata l'istruttoria, mediante escussione testimoniale e nomina di C.T.U. medico-legale sulla persona di frattanto divenuto maggiorenne ed intervenuto in giudizio, la causa, all'udienza del Parte_3
24.4.2025 - fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e celebrata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – è giunta alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
3 Anzitutto, si evidenzia che la presente controversia verrà decisa facendo applicazione del principio c.d.
“della ragione più liquida”, in virtù del quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
(si cfr., ex plurimis, Cass., sez. trib., 09.01.2019, n. 363, che richiama Cass. n. 11458 del 2018; Cass. 12002 del
2014; Cass. S.U. n. 9936 del 2014). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è, altresì, conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'istante. Consegue che la decisione può fondarsi su di una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione graduale delle questioni preliminari e poi di merito, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Ed invero, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, la compagnia convenuta ha eccepito - sin dall'atto di costituzione in giudizio - come la scopertura assicurativa del motociclo sul quale era trasportato
[...]
, nonché il mancato possesso da parte del conducente del medesimo veicolo di patente di guida, Parte_3
come accertato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. l'annotazione in all. n. 5 nella produzione attorea), escludano la risarcibilità del danno patito dal trasportato da parte del Fondo.
Ed invero, dall'istruttoria, documentale ed orale, espletata risulta acclarato che il motociclo su cui viaggiava l'attore circolava in spregio all'art. 193 D.lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada o C.d.S.).
Ebbene, ritiene questo Giudice che la domanda proposta nei confronti del sia inammissibile. CP_2
Gli attori, infatti, hanno agito facendo valere la qualità di terzo trasportato di al Parte_3
momento del sinistro e chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
4 sinistro de quo in capo al conducente del veicolo su cui lo stesso circolava, condannando, per l'effetto, il
Fondo e la responsabile civile, in solido ovvero chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni riportati dall' Pt_3
In tal modo l'azione proposta va qualificata in termini di azione diretta del terzo trasportato verso la compagnia del vettore, nella specie inesistente e, dunque, con sostituzione della stessa col CP_2
Si tratta, in sostanza, dello schema di cui all'art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni private o, brevemente, c.d.a.), che presuppone che il terzo, al momento del sinistro, fosse trasportato da vettore regolarmente assicurato, il che difetta nella specie, avendo l'attore allegato che il veicolo a bordo del quale si trovava era sprovvisto di copertura assicurativa, ragion per cui ha evocato
(inammissibilmente) in giudizio il Fondo.
L'inammissibilità dell'azione così proposta si desume sia dal dato letterale dell'art. 141 c.d.a., sia dalla ratio della disposizione richiamata.
Sotto il primo profilo, l'art. 141, co. 1, c.d.a. recita: “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro
(...)”. La disposizione in questione, dunque, fa espresso riferimento all'assicurazione del veicolo vettore quale soggetto destinatario della richiesta di risarcimento.
Inoltre, la ratio dell'art. 141 c.d.a. è quella di facilitare il risarcimento dei danni in favore del trasportato, in ragione della prossimità del soggetto nei cui confronti rivendicare il risarcimento, vale a dire l'assicuratore del vettore che, posta la contiguità tra vettore e trasportato, è facilmente individuabile.
A ciò aggiungasi che l'art. 141 c.d.a. contempla un onere probatorio particolarmente favorevole per il terzo trasportato (“(…) il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, (…), a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (…)”), non compatibile con la richiesta di risarcimento nei confronti del che, viceversa, presupponendo l'impiego di fondi pubblici, richiede un onere probatorio assai CP_2
rigoroso sulla verificazione e sulle modalità del sinistro, ciò anche in considerazione del fatto che il CP_2
5 essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non ha strumenti per interloquire rispetto ad un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore, e per tale ragione la prova del fatto storico a carico del danneggiato deve essere valutata in maniera più rigorosa (cfr., in tal senso, Tribunale
Foggia sez. I, 17.5.2023, n. 1379, in Redazione Giuffrè 2023; Trib. Bari sez. III, 29.6.2016, n. 3612, in
Redazione Giuffrè 2017).
Del resto, la Suprema Corte, pur riconoscendo, in funzione di ampliamento della tutela del terzo trasportato quale parte debole da tutelare, la possibilità per lo stesso di agire nelle forme dell'art. 141 c.d.a. in ipotesi in cui l'altro veicolo coinvolto sia sprovvisto di copertura assicurativa (cfr. Cassazione civile sez.
III, 08.7.2020, n. 14255), non estende tale azione anche alla diversa ipotesi in cui ad essere sprovvisto di copertura assicurativa sia – come nella specie - il veicolo vettore. E la ragione di tanto la si comprende richiamando le pronunce (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 08.7.2020, n. 14255) che affermano che
«L'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005», presupponendo tale schema l'avvenuto risarcimento del danno subito dal trasportato, ex art. 141 c.d.a., dall'impresa -esistente- del trasportante, con rivalsa nei confronti del Fondo, stante la scopertura assicurativa dell'altro veicolo.
In altre parole, se è dunque vero che il combinato disposto degli artt. 141 e 283 c.d.a. è applicabile anche qualora vi sia il coinvolgimento di un veicolo privo di copertura assicurativa, ciò tuttavia è ammissibile solo allorché il mezzo non assicurato non sia il veicolo del vettore, come invece nella fattispecie in esame, dove addirittura un veicolo antagonista e autore del danno nemmeno sussiste.
Si badi, poi, in conclusione, che l'azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia del proprio vettore (art. 141 c.d.a.) ha carattere eccezionale, poiché, dal punto di vista sostanziale, la norma prevede un'ipotesi di responsabilità qualificabile come oggettiva, nei rapporti tra il terzo trasportato e l'assicuratore
6 del veicolo del vettore, laddove l'eccezionalità dell'azione si apprezza proprio nel fatto che il trasportato deve essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (cfr. art. 141
c.d.a.). come tale, per la sua eccezionalità, la norma non è estensibile al di fuori dei casi espressamente previsti (cfr. art. 14 disp. prel. c.c.: “le leggi (…) che fanno eccezione a regole generali (…) non si applicano oltre i casi e
i tempi in esse considerati”).
Ed altresì, dal punto di vista procedurale, l'art. 141 c.d.a. prevede quali parti necessarie esclusivamente il trasportato e la compagnia del veicolo del vettore, con ciò differenziandosi dal procedimento di cui all'art. 283 c.d.a., che prevede l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti coinvolti nel sinistro, delle relative imprese assicuratrici e del danneggiato.
Si tratta, dunque, di strumento eccezionale, messo a disposizione del terzo al fine di ampliare i mezzi a tutela di questo, che però può essere utilizzato solo in presenza dei presupposti previsti dal legislatore. In assenza di tali presupposti, il danneggiato potrà agire ai sensi dell'articolo 2054 c.c., facendo valere la responsabilità extracontrattuale sia nei confronti del conducente del veicolo a bordo del quale si trovava, che nei confronti del proprietario, se diverso dal primo.
Alla luce di tanto, la domanda formulata dagli attori ai sensi dell'art. 283, co. 1, lett. b, e facendo valere la posizione di trasportato del danneggiato va dichiarata inammissibile.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Considerata la peculiarità delle questioni affrontate e le non univoche pronunce in materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite, ex art. 92 c.p.c., nonché alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.2018.
Infine, considerati gli esiti della lite, le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste, definitivamente e per l'intero, a carico degli attori, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
7 1. Dichiara inammissibile la domanda proposta da , e ; Parte_1 Parte_2 Parte_3
2. Compensa le spese di lite tra le parti;
3. Pone, definitivamente e per l'intero, le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, a carico degli attori, in solido.
Così deciso il 19.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
8
Tribunale Ordinario di Nola Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
19.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 7273/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 7273/2017
TRA
e , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su Parte_1 Parte_2
, costituito in proprio, con il patrocinio dell'avv. Mario Simonetti Parte_3
APPELLANTI
E
, quale impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri posti a carico del , Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Micaela Ottomano
APPELLATA
NONCHÈ
CP_3
APPELLATA contumace
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 24.4.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che e in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2
(poi divenuto maggiorenne ed costituitosi in proprio), citavano in giudizio Parte_3 CP_3
e la quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei
[...] Controparte_1
sinistri posti a carico del Fondo (nel prosieguo, per brevità, semplicemente Controparte_2
o deducendo che in data 06.8.2016, alle ore 22:45 circa, in San Giuseppe Vesuviano (NA), CP_1 CP_2
alla Via Europa, all'epoca dei fatti minore, nella qualità di terzo trasportato sul Parte_3
ciclomotore Piaggio Liberty tg. CJ34372, di proprietà di e condotto da CP_3 CP_4
privo di copertura assicurativa, subiva lesioni a seguito della perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, con sua conseguente caduta al suolo. Ciò premesso, gli attori domandavano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suddetto sinistro, quantificati in “€ 87.336,00
– o (…) [nella] maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU medico-legale -, comprensiva del danno biologico, danno morale, danno da inabilità, personalizzazione del danno, spese mediche e per medicinali e quant'altro conseguenziale”, con il favore delle spese di lite (cfr. atto di citazione).
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda di CP_1
parte attrice, oltre alla sua infondatezza nel merito, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio, invece, di cui veniva CP_3
pertanto dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 15.02.2018).
Espletata l'istruttoria, mediante escussione testimoniale e nomina di C.T.U. medico-legale sulla persona di frattanto divenuto maggiorenne ed intervenuto in giudizio, la causa, all'udienza del Parte_3
24.4.2025 - fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e celebrata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – è giunta alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
3 Anzitutto, si evidenzia che la presente controversia verrà decisa facendo applicazione del principio c.d.
“della ragione più liquida”, in virtù del quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
(si cfr., ex plurimis, Cass., sez. trib., 09.01.2019, n. 363, che richiama Cass. n. 11458 del 2018; Cass. 12002 del
2014; Cass. S.U. n. 9936 del 2014). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è, altresì, conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'istante. Consegue che la decisione può fondarsi su di una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione graduale delle questioni preliminari e poi di merito, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Ed invero, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, la compagnia convenuta ha eccepito - sin dall'atto di costituzione in giudizio - come la scopertura assicurativa del motociclo sul quale era trasportato
[...]
, nonché il mancato possesso da parte del conducente del medesimo veicolo di patente di guida, Parte_3
come accertato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. l'annotazione in all. n. 5 nella produzione attorea), escludano la risarcibilità del danno patito dal trasportato da parte del Fondo.
Ed invero, dall'istruttoria, documentale ed orale, espletata risulta acclarato che il motociclo su cui viaggiava l'attore circolava in spregio all'art. 193 D.lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada o C.d.S.).
Ebbene, ritiene questo Giudice che la domanda proposta nei confronti del sia inammissibile. CP_2
Gli attori, infatti, hanno agito facendo valere la qualità di terzo trasportato di al Parte_3
momento del sinistro e chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
4 sinistro de quo in capo al conducente del veicolo su cui lo stesso circolava, condannando, per l'effetto, il
Fondo e la responsabile civile, in solido ovvero chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni riportati dall' Pt_3
In tal modo l'azione proposta va qualificata in termini di azione diretta del terzo trasportato verso la compagnia del vettore, nella specie inesistente e, dunque, con sostituzione della stessa col CP_2
Si tratta, in sostanza, dello schema di cui all'art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni private o, brevemente, c.d.a.), che presuppone che il terzo, al momento del sinistro, fosse trasportato da vettore regolarmente assicurato, il che difetta nella specie, avendo l'attore allegato che il veicolo a bordo del quale si trovava era sprovvisto di copertura assicurativa, ragion per cui ha evocato
(inammissibilmente) in giudizio il Fondo.
L'inammissibilità dell'azione così proposta si desume sia dal dato letterale dell'art. 141 c.d.a., sia dalla ratio della disposizione richiamata.
Sotto il primo profilo, l'art. 141, co. 1, c.d.a. recita: “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro
(...)”. La disposizione in questione, dunque, fa espresso riferimento all'assicurazione del veicolo vettore quale soggetto destinatario della richiesta di risarcimento.
Inoltre, la ratio dell'art. 141 c.d.a. è quella di facilitare il risarcimento dei danni in favore del trasportato, in ragione della prossimità del soggetto nei cui confronti rivendicare il risarcimento, vale a dire l'assicuratore del vettore che, posta la contiguità tra vettore e trasportato, è facilmente individuabile.
A ciò aggiungasi che l'art. 141 c.d.a. contempla un onere probatorio particolarmente favorevole per il terzo trasportato (“(…) il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, (…), a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (…)”), non compatibile con la richiesta di risarcimento nei confronti del che, viceversa, presupponendo l'impiego di fondi pubblici, richiede un onere probatorio assai CP_2
rigoroso sulla verificazione e sulle modalità del sinistro, ciò anche in considerazione del fatto che il CP_2
5 essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non ha strumenti per interloquire rispetto ad un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore, e per tale ragione la prova del fatto storico a carico del danneggiato deve essere valutata in maniera più rigorosa (cfr., in tal senso, Tribunale
Foggia sez. I, 17.5.2023, n. 1379, in Redazione Giuffrè 2023; Trib. Bari sez. III, 29.6.2016, n. 3612, in
Redazione Giuffrè 2017).
Del resto, la Suprema Corte, pur riconoscendo, in funzione di ampliamento della tutela del terzo trasportato quale parte debole da tutelare, la possibilità per lo stesso di agire nelle forme dell'art. 141 c.d.a. in ipotesi in cui l'altro veicolo coinvolto sia sprovvisto di copertura assicurativa (cfr. Cassazione civile sez.
III, 08.7.2020, n. 14255), non estende tale azione anche alla diversa ipotesi in cui ad essere sprovvisto di copertura assicurativa sia – come nella specie - il veicolo vettore. E la ragione di tanto la si comprende richiamando le pronunce (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 08.7.2020, n. 14255) che affermano che
«L'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005», presupponendo tale schema l'avvenuto risarcimento del danno subito dal trasportato, ex art. 141 c.d.a., dall'impresa -esistente- del trasportante, con rivalsa nei confronti del Fondo, stante la scopertura assicurativa dell'altro veicolo.
In altre parole, se è dunque vero che il combinato disposto degli artt. 141 e 283 c.d.a. è applicabile anche qualora vi sia il coinvolgimento di un veicolo privo di copertura assicurativa, ciò tuttavia è ammissibile solo allorché il mezzo non assicurato non sia il veicolo del vettore, come invece nella fattispecie in esame, dove addirittura un veicolo antagonista e autore del danno nemmeno sussiste.
Si badi, poi, in conclusione, che l'azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia del proprio vettore (art. 141 c.d.a.) ha carattere eccezionale, poiché, dal punto di vista sostanziale, la norma prevede un'ipotesi di responsabilità qualificabile come oggettiva, nei rapporti tra il terzo trasportato e l'assicuratore
6 del veicolo del vettore, laddove l'eccezionalità dell'azione si apprezza proprio nel fatto che il trasportato deve essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (cfr. art. 141
c.d.a.). come tale, per la sua eccezionalità, la norma non è estensibile al di fuori dei casi espressamente previsti (cfr. art. 14 disp. prel. c.c.: “le leggi (…) che fanno eccezione a regole generali (…) non si applicano oltre i casi e
i tempi in esse considerati”).
Ed altresì, dal punto di vista procedurale, l'art. 141 c.d.a. prevede quali parti necessarie esclusivamente il trasportato e la compagnia del veicolo del vettore, con ciò differenziandosi dal procedimento di cui all'art. 283 c.d.a., che prevede l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti coinvolti nel sinistro, delle relative imprese assicuratrici e del danneggiato.
Si tratta, dunque, di strumento eccezionale, messo a disposizione del terzo al fine di ampliare i mezzi a tutela di questo, che però può essere utilizzato solo in presenza dei presupposti previsti dal legislatore. In assenza di tali presupposti, il danneggiato potrà agire ai sensi dell'articolo 2054 c.c., facendo valere la responsabilità extracontrattuale sia nei confronti del conducente del veicolo a bordo del quale si trovava, che nei confronti del proprietario, se diverso dal primo.
Alla luce di tanto, la domanda formulata dagli attori ai sensi dell'art. 283, co. 1, lett. b, e facendo valere la posizione di trasportato del danneggiato va dichiarata inammissibile.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Considerata la peculiarità delle questioni affrontate e le non univoche pronunce in materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite, ex art. 92 c.p.c., nonché alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.2018.
Infine, considerati gli esiti della lite, le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste, definitivamente e per l'intero, a carico degli attori, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
7 1. Dichiara inammissibile la domanda proposta da , e ; Parte_1 Parte_2 Parte_3
2. Compensa le spese di lite tra le parti;
3. Pone, definitivamente e per l'intero, le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, a carico degli attori, in solido.
Così deciso il 19.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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