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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 26 marzo 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 536/2023 R.G.
tra
, nato a Messina (ME) il [...], in [...] e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della Controparte_1
, nata a [...] il
[...] Parte_2
13.06.1960, , nata a [...] il [...] e Parte_3 [...]
, nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi Parte_4
dall'avv. Massimo Miracola, giusta procura in atti,
- opponenti
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
- opposta contumace
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_3
difesa dall' avv. Giovanni Luca Murru, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, giusta procura
1 in atti;
- terze intervenute
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Massimo Miracola per gli opponenti, l'avv.
Ravidà Antonino per delega degli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana per la
Controparte_4
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
********
La società “ ed i garanti della Controparte_1
stessa , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 64/2023 emesso dal
Tribunale di Patti il 7.2.2023, depositato in data 8.2.2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 42.646,75 in favore della Controparte_2
nella qualità di cessionaria di a titolo di saldo passivo del Controparte_5
conto corrente n. 8001601 e dei ratei scaduti del mutuo chirografario n. 0065982, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A fondamento della proposta opposizione gli stessi hanno eccepito la carenza di legittimazione ad agire in capo alla società opposta, la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma, la falsità della firma apposta sul documento denominato
“contratto di conto corrente” prodotto da controparte, l'illegittima applicazione di
2 interessi anatocistici, commissioni ed oneri non convenuti, la nullità del mutuo chirografario n. 0065982 per difetto di causa e l'applicazione allo stesso di tassi di interesse illegittimi, nonché la nullità ed illegittimità delle fideiussioni rilasciate dai garanti.
Gli opponenti, per i motivi sopra indicati, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 64/2023 e, in via riconvenzionale, hanno chiesto di rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti, nonché la condanna della società opposta alla ripetizione delle somme illegittimamente versate dagli opponenti, con vittoria di spese e compensi di causa.
La - quale nuova titolare del credito in contestazione, giusto atto CP_3
di scissione in Notaio del 21.12.2022 (rep. n. 14657 racc. n. 7926) - Persona_1
costituitasi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta dai fideiussori in quanto sottoscrittori di contratti autonomi di garanzia;
nel merito,
contestando quanto asserito dalla controparte, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 64/2023 e la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Gli opponenti, con le note depositate per la trattazione della prima udienza,
hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della Controparte_3
Con provvedimento del 5.10.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha concesso alle parti il termine di giorni 15 per incardinare la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
La con comparsa depositata il 20.12.2024, è Controparte_4
intervenuta in giudizio – ex art. 111 c.p.c. – quale nuova titolare del credito ingiunto,
giusto atto di fusione per incorporazione del Notaio del 31.10.2024 Persona_2
3 (rep. n. 88912, racc. n. 19863), riportandosi alle difese già avanzate dalla CP_3
[...]
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281
sexies c.p.c..
Fatta questa premessa, è opportuno evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo ma un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che l'opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio.
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n.
14473/2019; Cass. n. 20597/2022).
Oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da parte dell , a quest'ultimo compete la posizione Controparte_6
sostanziale di “attore” e su di lui grava l'onere di provare i fatti costitutivi, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito,
Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n.
5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n.
1304).
Nel presente procedimento occorre anche accertare se l'opponente ha documentato o comunque provato i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
(cfr. Cass. n. 15107/2004; in termini conformi cfr. Cass. n. 6666/2004; Cass. n.
4 9285/2003), di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex
adverso” non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore-opposto con il ricorso monitorio – poiché costituiscono delle vere e proprie eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Si precisa, inoltre, che ai fini della valutazione della domanda e della legittimità
del decreto dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione – anche ove prodotta in sede di opposizione – si ritenesse comunque fondata la domanda proposta con l'originario ricorso (cfr. Cass. n. 21626/19).
Fatta questa premessa, deve dichiararsi la contumacia della Controparte_2
in quanto - sebbene ritualmente citata - non si è costituita in giudizio.
[...]
Precisato ciò, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che seguono.
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire della sostenendo che la stessa non ha documentato che il credito Controparte_2
ingiunto era stato ricompreso tra quelli oggetto del contratto di cessione “in blocco”
stipulato con la Banca Credito Valtellinese S.p.A. in data 6.8.2020.
Il Tribunale rileva che l'eccezione del difetto di legittimazione attiva deve essere correttamente riqualificata nel difetto della titolarità attiva nel rapporto giuridico oggetto di causa.
Sul punto, in tema di distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità dei diritti in contesa la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951/2016, ha
5 precisato che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a
chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua
carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal Giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità
della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito
della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del
diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del
comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca
espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la
negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed
eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi,
estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera
difesa.”
Ciò precisato, sulla base di un recente orientamento della Suprema Corte si evidenzia che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass., n. 24798/2020,
Cass. n. 4116/2016).
Sotto il profilo probatorio la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto quanto segue: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari
6 vincoli di forma dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di
prova, anche indiziario… b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non
contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza
della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel
novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in
blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Nella sentenza citata si legge che “in caso di cessione di crediti individuabili
blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto
di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito
di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla
società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova
dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali
indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con
certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni
specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non
deve essere affatto dimostrato: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta
individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta
corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i
crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le
indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in
quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse
7 consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli
trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale
riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà
necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario
fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro
modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa
in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)”.
Nella sentenza citata si legge, altresì, che “Diverso è, però, il caso in cui sia
oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del
contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto
di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una
mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale
notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai
sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in
blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi,
possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di
adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò
potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa
della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria,
ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento
che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr.
Cass. n. 17944/2023).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti non si
8 rinviene la prova che il credito oggetto di ingiunzione sia stato ceduto dalla Banca
Credito Valtellinese S.p.A. alla Controparte_2
Ed invero, dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
22.8.2020 (cfr. all. 9 fascicolo monitorio) non si rinvengono elementi idonei,
sufficienti, e soprattutto chiari per annoverare il credito oggetto di ingiunzione tra quelli ceduti in forza della suddetta operazione in blocco;
detta comunicazione, invero,
non contiene l'indicazione di tutti i crediti ceduti ma solo un elenco di criteri in forza dei quali il singolo debitore – spesso non dotato di specifiche competenze nel settore bancario e finanziario – dovrebbe dedurre che il rapporto che lo riguarda è interessato da un'operazione di cessione “in blocco”.
A tal proposito si osserva che la Corte di Cassazione ha precisato che l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale deve consentire al debitore
“… di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.” (cfr. Cass. n.
4277/2023).
Agli atti del presente giudizio, inoltre, non si rinviene neppure copia del suddetto contratto di cessione, né l'elenco dei crediti ceduti dalla Banca Credito
Valtellinese S.p.A. alla società che ha chiesto ed ottenuto il Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto.
Ed ancora, nessuna valenza probatoria può attribuirsi al documento denominato
“dichiarazione avvenuta cessione” (cfr. all. 5 integrazione documentale fascicolo monitorio) con cui il dott. - quest'ultimo presumibilmente Persona_3
membro del “Quadro direttivo del Servizio Supporto Legale Crediti” della Crèdit
Agricole Italia S.p.A. - ha dichiarato che le ragioni di credito vantate nei confronti della società opponente dalla Creval S.p.A. (poi Crèdit Agricole Italia S.p.A.) sono
9 state cedute alla Controparte_2
A tal proposito si osserva che per orientamento giurisprudenziale condiviso dal
Tribunale “Non può essere valutata come idonea prova della titolarità del credito, la
dichiarazione resa dal direttore generale della Banca tramite la quale la parte cedente
ha dichiarato di aver ceduto il credito alla SPV, in quanto, essendo in presenza di un
contratto di cessione di crediti, esso non può provarsi in forma testimoniale o per
presunzioni, restando, la sola prova idonea, il documento contrattuale (Trib. Milano
16.9.2021; vedi anche Trib. Brescia 21.12.2022). Tale dichiarazione non può avere
valenza sostitutiva del contratto di cessione” (cfr. Corte di Appello Bologna, n.
934/2024).
A ciò si aggiunge che la suddetta dichiarazione non ha natura confessoria in quanto la stessa è stata “sottoscritta da soggetto di cui non sono noti i poteri
rappresentativi verso l'esterno” (cfr. Trib. Treviso, 16.9.2021).
Sul punto, “Non è idonea a provare la titolarità del credito in capo al
cessionario la dichiarazione del cedente di provenienza incerta, con sottoscrizione
indecifrabile, riconducibile a soggetto del quale non viene specificata l'identità e la
qualità.” (cfr. Trib. Matera, 5 novembre 2024).
Detta dichiarazione, tra l'altro, rappresenta un documento “formato
unilateralmente appositamente per il presente giudizio” (cfr. Trib. Treviso,
12.10.2021; Trib. Brescia, n. 7626/2022; Trib. Brescia, n. 3086/2022; Trib. Ravenna,
n. 337/2023; Trib. Brescia, 16.8.2023).
Sulla base di quanto esposto, pertanto, non vi è prova che la cessionaria
- a fronte della contestazione avanzata degli opponenti – al Controparte_7
momento del deposito del ricorso monitorio avesse la titolarità del credito oggetto del
10 decreto ingiuntivo opposto (cfr. Corte d'Appello Milano, sent. n. 220/2023; Trib.
Torino sent. n. 3943/2022; Tribunale di Firenze sent. n. 685/2023).
Da quanto argomentato deriva inoltre - anche quale conseguenza - che non vi è
prova che la e la siano effettivamente CP_3 Controparte_4
divenute titolari del credito in contestazione, in virtù delle successive operazioni per cui sono intervenute nel presente giudizio.
Al riguardo, si evidenzia che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
prodotto dalla avente ad oggetto la scissione parziale della CP_3 CP_2
in suo favore, avvenuta il 21.12.2022, non contiene indicazioni sufficienti
[...]
per ricomprendere il credito ingiunto tra quelli interessati da detta operazione (cfr. all.
5 comparsa); la inoltre, si è limitata ad allegare nella comparsa di CP_3
costituzione soltanto l'estratto del suddetto contratto di scissione tra l'altro privo degli allegati (cfr. all. 6 comparsa).
Ed ancora, il Tribunale evidenzia che neanche dalla documentazione prodotta in atti dalla è possibile desumere che il credito ingiunto sia stato Controparte_4
trasferito alla stessa (incorporante) in forza dell'atto di fusione per incorporazione della (incorporata), datato 31.10.2024; ed invero, detta società non ha CP_3
prodotto né il relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, né la lista dei crediti allegata all'atto di fusione.
In ragione di quanto evidenziato, l'opposizione è meritevole di accoglimento.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese tra gli opponenti e l'opposta contumace segue il principio della soccombenza;
le stesse sono Controparte_2
liquidate nel dispositivo - tenuto conto del valore della controversia con decurtazione
11 del 50% dei compensi previsti per la fase istruttoria stante la mancata assunzione di mezzi di prova - applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/14 per come modificato e aggiornato dal D.M. n. 147/22.
La regolamentazione delle spese tra gli opponenti e la nonché CP_3
tra gli opponenti e la considerato che queste ultime sono Controparte_4
subentrate alla sono integralmente compensate. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 536/2023 R.G.,
rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_2
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
64/2023 emesso dal Tribunale di Patti il 7.2.2023, depositato in Cancelleria
in data 8.2.2023;
3. condanna l'opposta al pagamento delle spese di Controparte_2
lite in favore degli opponenti che si liquidano in € 286,50 per spese vive ed
€ 6.700,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti e la CP_3
nonché tra gli opponenti e la Controparte_4
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, il 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
12
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 26 marzo 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 536/2023 R.G.
tra
, nato a Messina (ME) il [...], in [...] e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della Controparte_1
, nata a [...] il
[...] Parte_2
13.06.1960, , nata a [...] il [...] e Parte_3 [...]
, nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi Parte_4
dall'avv. Massimo Miracola, giusta procura in atti,
- opponenti
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
- opposta contumace
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_3
difesa dall' avv. Giovanni Luca Murru, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, giusta procura
1 in atti;
- terze intervenute
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Massimo Miracola per gli opponenti, l'avv.
Ravidà Antonino per delega degli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana per la
Controparte_4
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
********
La società “ ed i garanti della Controparte_1
stessa , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 64/2023 emesso dal
Tribunale di Patti il 7.2.2023, depositato in data 8.2.2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 42.646,75 in favore della Controparte_2
nella qualità di cessionaria di a titolo di saldo passivo del Controparte_5
conto corrente n. 8001601 e dei ratei scaduti del mutuo chirografario n. 0065982, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A fondamento della proposta opposizione gli stessi hanno eccepito la carenza di legittimazione ad agire in capo alla società opposta, la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma, la falsità della firma apposta sul documento denominato
“contratto di conto corrente” prodotto da controparte, l'illegittima applicazione di
2 interessi anatocistici, commissioni ed oneri non convenuti, la nullità del mutuo chirografario n. 0065982 per difetto di causa e l'applicazione allo stesso di tassi di interesse illegittimi, nonché la nullità ed illegittimità delle fideiussioni rilasciate dai garanti.
Gli opponenti, per i motivi sopra indicati, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 64/2023 e, in via riconvenzionale, hanno chiesto di rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti, nonché la condanna della società opposta alla ripetizione delle somme illegittimamente versate dagli opponenti, con vittoria di spese e compensi di causa.
La - quale nuova titolare del credito in contestazione, giusto atto CP_3
di scissione in Notaio del 21.12.2022 (rep. n. 14657 racc. n. 7926) - Persona_1
costituitasi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta dai fideiussori in quanto sottoscrittori di contratti autonomi di garanzia;
nel merito,
contestando quanto asserito dalla controparte, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 64/2023 e la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Gli opponenti, con le note depositate per la trattazione della prima udienza,
hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della Controparte_3
Con provvedimento del 5.10.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha concesso alle parti il termine di giorni 15 per incardinare la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
La con comparsa depositata il 20.12.2024, è Controparte_4
intervenuta in giudizio – ex art. 111 c.p.c. – quale nuova titolare del credito ingiunto,
giusto atto di fusione per incorporazione del Notaio del 31.10.2024 Persona_2
3 (rep. n. 88912, racc. n. 19863), riportandosi alle difese già avanzate dalla CP_3
[...]
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281
sexies c.p.c..
Fatta questa premessa, è opportuno evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo ma un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che l'opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio.
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n.
14473/2019; Cass. n. 20597/2022).
Oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da parte dell , a quest'ultimo compete la posizione Controparte_6
sostanziale di “attore” e su di lui grava l'onere di provare i fatti costitutivi, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito,
Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n.
5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n.
1304).
Nel presente procedimento occorre anche accertare se l'opponente ha documentato o comunque provato i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
(cfr. Cass. n. 15107/2004; in termini conformi cfr. Cass. n. 6666/2004; Cass. n.
4 9285/2003), di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex
adverso” non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore-opposto con il ricorso monitorio – poiché costituiscono delle vere e proprie eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Si precisa, inoltre, che ai fini della valutazione della domanda e della legittimità
del decreto dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione – anche ove prodotta in sede di opposizione – si ritenesse comunque fondata la domanda proposta con l'originario ricorso (cfr. Cass. n. 21626/19).
Fatta questa premessa, deve dichiararsi la contumacia della Controparte_2
in quanto - sebbene ritualmente citata - non si è costituita in giudizio.
[...]
Precisato ciò, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che seguono.
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire della sostenendo che la stessa non ha documentato che il credito Controparte_2
ingiunto era stato ricompreso tra quelli oggetto del contratto di cessione “in blocco”
stipulato con la Banca Credito Valtellinese S.p.A. in data 6.8.2020.
Il Tribunale rileva che l'eccezione del difetto di legittimazione attiva deve essere correttamente riqualificata nel difetto della titolarità attiva nel rapporto giuridico oggetto di causa.
Sul punto, in tema di distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità dei diritti in contesa la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951/2016, ha
5 precisato che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a
chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua
carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal Giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità
della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito
della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del
diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del
comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca
espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la
negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed
eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi,
estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera
difesa.”
Ciò precisato, sulla base di un recente orientamento della Suprema Corte si evidenzia che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass., n. 24798/2020,
Cass. n. 4116/2016).
Sotto il profilo probatorio la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto quanto segue: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari
6 vincoli di forma dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di
prova, anche indiziario… b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non
contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza
della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel
novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in
blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Nella sentenza citata si legge che “in caso di cessione di crediti individuabili
blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto
di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito
di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla
società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova
dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali
indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con
certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni
specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non
deve essere affatto dimostrato: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta
individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta
corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i
crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le
indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in
quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse
7 consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli
trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale
riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà
necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario
fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro
modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa
in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)”.
Nella sentenza citata si legge, altresì, che “Diverso è, però, il caso in cui sia
oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del
contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto
di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una
mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale
notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai
sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in
blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi,
possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di
adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò
potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa
della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria,
ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento
che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr.
Cass. n. 17944/2023).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti non si
8 rinviene la prova che il credito oggetto di ingiunzione sia stato ceduto dalla Banca
Credito Valtellinese S.p.A. alla Controparte_2
Ed invero, dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
22.8.2020 (cfr. all. 9 fascicolo monitorio) non si rinvengono elementi idonei,
sufficienti, e soprattutto chiari per annoverare il credito oggetto di ingiunzione tra quelli ceduti in forza della suddetta operazione in blocco;
detta comunicazione, invero,
non contiene l'indicazione di tutti i crediti ceduti ma solo un elenco di criteri in forza dei quali il singolo debitore – spesso non dotato di specifiche competenze nel settore bancario e finanziario – dovrebbe dedurre che il rapporto che lo riguarda è interessato da un'operazione di cessione “in blocco”.
A tal proposito si osserva che la Corte di Cassazione ha precisato che l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale deve consentire al debitore
“… di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.” (cfr. Cass. n.
4277/2023).
Agli atti del presente giudizio, inoltre, non si rinviene neppure copia del suddetto contratto di cessione, né l'elenco dei crediti ceduti dalla Banca Credito
Valtellinese S.p.A. alla società che ha chiesto ed ottenuto il Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto.
Ed ancora, nessuna valenza probatoria può attribuirsi al documento denominato
“dichiarazione avvenuta cessione” (cfr. all. 5 integrazione documentale fascicolo monitorio) con cui il dott. - quest'ultimo presumibilmente Persona_3
membro del “Quadro direttivo del Servizio Supporto Legale Crediti” della Crèdit
Agricole Italia S.p.A. - ha dichiarato che le ragioni di credito vantate nei confronti della società opponente dalla Creval S.p.A. (poi Crèdit Agricole Italia S.p.A.) sono
9 state cedute alla Controparte_2
A tal proposito si osserva che per orientamento giurisprudenziale condiviso dal
Tribunale “Non può essere valutata come idonea prova della titolarità del credito, la
dichiarazione resa dal direttore generale della Banca tramite la quale la parte cedente
ha dichiarato di aver ceduto il credito alla SPV, in quanto, essendo in presenza di un
contratto di cessione di crediti, esso non può provarsi in forma testimoniale o per
presunzioni, restando, la sola prova idonea, il documento contrattuale (Trib. Milano
16.9.2021; vedi anche Trib. Brescia 21.12.2022). Tale dichiarazione non può avere
valenza sostitutiva del contratto di cessione” (cfr. Corte di Appello Bologna, n.
934/2024).
A ciò si aggiunge che la suddetta dichiarazione non ha natura confessoria in quanto la stessa è stata “sottoscritta da soggetto di cui non sono noti i poteri
rappresentativi verso l'esterno” (cfr. Trib. Treviso, 16.9.2021).
Sul punto, “Non è idonea a provare la titolarità del credito in capo al
cessionario la dichiarazione del cedente di provenienza incerta, con sottoscrizione
indecifrabile, riconducibile a soggetto del quale non viene specificata l'identità e la
qualità.” (cfr. Trib. Matera, 5 novembre 2024).
Detta dichiarazione, tra l'altro, rappresenta un documento “formato
unilateralmente appositamente per il presente giudizio” (cfr. Trib. Treviso,
12.10.2021; Trib. Brescia, n. 7626/2022; Trib. Brescia, n. 3086/2022; Trib. Ravenna,
n. 337/2023; Trib. Brescia, 16.8.2023).
Sulla base di quanto esposto, pertanto, non vi è prova che la cessionaria
- a fronte della contestazione avanzata degli opponenti – al Controparte_7
momento del deposito del ricorso monitorio avesse la titolarità del credito oggetto del
10 decreto ingiuntivo opposto (cfr. Corte d'Appello Milano, sent. n. 220/2023; Trib.
Torino sent. n. 3943/2022; Tribunale di Firenze sent. n. 685/2023).
Da quanto argomentato deriva inoltre - anche quale conseguenza - che non vi è
prova che la e la siano effettivamente CP_3 Controparte_4
divenute titolari del credito in contestazione, in virtù delle successive operazioni per cui sono intervenute nel presente giudizio.
Al riguardo, si evidenzia che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
prodotto dalla avente ad oggetto la scissione parziale della CP_3 CP_2
in suo favore, avvenuta il 21.12.2022, non contiene indicazioni sufficienti
[...]
per ricomprendere il credito ingiunto tra quelli interessati da detta operazione (cfr. all.
5 comparsa); la inoltre, si è limitata ad allegare nella comparsa di CP_3
costituzione soltanto l'estratto del suddetto contratto di scissione tra l'altro privo degli allegati (cfr. all. 6 comparsa).
Ed ancora, il Tribunale evidenzia che neanche dalla documentazione prodotta in atti dalla è possibile desumere che il credito ingiunto sia stato Controparte_4
trasferito alla stessa (incorporante) in forza dell'atto di fusione per incorporazione della (incorporata), datato 31.10.2024; ed invero, detta società non ha CP_3
prodotto né il relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, né la lista dei crediti allegata all'atto di fusione.
In ragione di quanto evidenziato, l'opposizione è meritevole di accoglimento.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese tra gli opponenti e l'opposta contumace segue il principio della soccombenza;
le stesse sono Controparte_2
liquidate nel dispositivo - tenuto conto del valore della controversia con decurtazione
11 del 50% dei compensi previsti per la fase istruttoria stante la mancata assunzione di mezzi di prova - applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/14 per come modificato e aggiornato dal D.M. n. 147/22.
La regolamentazione delle spese tra gli opponenti e la nonché CP_3
tra gli opponenti e la considerato che queste ultime sono Controparte_4
subentrate alla sono integralmente compensate. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 536/2023 R.G.,
rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_2
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
64/2023 emesso dal Tribunale di Patti il 7.2.2023, depositato in Cancelleria
in data 8.2.2023;
3. condanna l'opposta al pagamento delle spese di Controparte_2
lite in favore degli opponenti che si liquidano in € 286,50 per spese vive ed
€ 6.700,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti e la CP_3
nonché tra gli opponenti e la Controparte_4
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, il 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
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