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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2921/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2921/ 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2921 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. CARRARA BONAVENTURA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2
dall'avv. GARGANO ATTILIO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di opposizione notificato, proponeva opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 4813/2024 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 03.05.2024 – con cui gli veniva ingiunto di pagare a nel termine di giorni quaranta dalla notifica, la somma Controparte_1 complessiva di € 3.631,50 a titolo di canoni dovuti e non corrisposti in esecuzione del contratto di locazione intercorso tra le parti. A sostegno eccepiva l'infondatezza della pretesa avversa, chiarendo che era sempre stato corrisposto quanto dovuto e la controparte aveva trattenuto le somme originariamente versate a titolo di caparra.
Si costituiva in giudizio il il quale in primo luogo chiedeva dichiararsi l'inammissibilità CP_1
della proposta opposizione, in quanto tardivamente avanzata rispetto al termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento monitorio;
nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedeva la conferma del decreto.
La preliminare eccezione di inammissibilità avanzata da parte opposta va accolta.
Vale in premessa specificare che trattandosi di controversia in materia di locazione di immobili la stessa segue, ai sensi dell'art 447 bis cpc, le norme in materia di rito lavoro;
ne discende che l'atto introduttivo del giudizio (nella specie, l'opposizione) andrebbe presentato sempre nelle forme del ricorso e non in quelle dell'atto di citazione.
Ebbene nel caso in esame, l'opposizione è stata erroneamente presentata con atto di citazione.
Sulla questione della compatibilità dell'atto di citazione in opposizione con i giudizi in materia locatizia si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, (Sez. U - , Sentenza
n. 927 del 13/01/2022), chiarendo che nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -,
producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Il termine di 40 giorni per la verifica della corretta instaurazione del giudizio di opposizione, quindi, va comunque calcolato tenendo conto degli effetti del ricorso (anche qualora erroneamente lo stesso sia stato presentato sotto forma di atto di citazione) e cioè dal deposito in cancelleria (e non dalla notifica).
Ciò premesso, nel caso in esame, l'opposizione è stata proposta tardivamente.
In particolare, la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del risulta essere stata perfezionata Pt_1
in data 14/06/2024, di talché il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione sarebbe decorso il 24/07/2024.
L'atto di citazione risulta essere stato depositato in data 29/07/2024, e quindi, tenendo conto della giurisprudenza sopra riportata per cui ai fini del rispetto del termine ex art 641 cpc, nelle cause aventi ad oggetto rapporti di locazione, si deve prendere a parametro sempre la data del deposito ( anche qualora l'atto sia stato erroneamente individuato come citazione), la stessa opposizione risulta tardiva.
Vale comunque chiarire che anche a voler considerare, ai fini della tempestività, la notifica dell'atto di citazione, la stessa si è perfezionata in data 26/07/2024, e quindi comunque tardivamente.
L'opposizione è, pertanto, inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con esclusione della fase di trattazione, e la riduzione del 50%, stante la pronuncia in rito. Con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in esame, assorbita ogni ulteriore questione, così provvede:
- Dichiara l'opposizione inammissibile e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida Parte_1
in euro 850,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Depositato telematicamente in data 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2921/ 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2921 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. CARRARA BONAVENTURA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2
dall'avv. GARGANO ATTILIO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di opposizione notificato, proponeva opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 4813/2024 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 03.05.2024 – con cui gli veniva ingiunto di pagare a nel termine di giorni quaranta dalla notifica, la somma Controparte_1 complessiva di € 3.631,50 a titolo di canoni dovuti e non corrisposti in esecuzione del contratto di locazione intercorso tra le parti. A sostegno eccepiva l'infondatezza della pretesa avversa, chiarendo che era sempre stato corrisposto quanto dovuto e la controparte aveva trattenuto le somme originariamente versate a titolo di caparra.
Si costituiva in giudizio il il quale in primo luogo chiedeva dichiararsi l'inammissibilità CP_1
della proposta opposizione, in quanto tardivamente avanzata rispetto al termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento monitorio;
nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedeva la conferma del decreto.
La preliminare eccezione di inammissibilità avanzata da parte opposta va accolta.
Vale in premessa specificare che trattandosi di controversia in materia di locazione di immobili la stessa segue, ai sensi dell'art 447 bis cpc, le norme in materia di rito lavoro;
ne discende che l'atto introduttivo del giudizio (nella specie, l'opposizione) andrebbe presentato sempre nelle forme del ricorso e non in quelle dell'atto di citazione.
Ebbene nel caso in esame, l'opposizione è stata erroneamente presentata con atto di citazione.
Sulla questione della compatibilità dell'atto di citazione in opposizione con i giudizi in materia locatizia si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, (Sez. U - , Sentenza
n. 927 del 13/01/2022), chiarendo che nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -,
producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Il termine di 40 giorni per la verifica della corretta instaurazione del giudizio di opposizione, quindi, va comunque calcolato tenendo conto degli effetti del ricorso (anche qualora erroneamente lo stesso sia stato presentato sotto forma di atto di citazione) e cioè dal deposito in cancelleria (e non dalla notifica).
Ciò premesso, nel caso in esame, l'opposizione è stata proposta tardivamente.
In particolare, la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del risulta essere stata perfezionata Pt_1
in data 14/06/2024, di talché il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione sarebbe decorso il 24/07/2024.
L'atto di citazione risulta essere stato depositato in data 29/07/2024, e quindi, tenendo conto della giurisprudenza sopra riportata per cui ai fini del rispetto del termine ex art 641 cpc, nelle cause aventi ad oggetto rapporti di locazione, si deve prendere a parametro sempre la data del deposito ( anche qualora l'atto sia stato erroneamente individuato come citazione), la stessa opposizione risulta tardiva.
Vale comunque chiarire che anche a voler considerare, ai fini della tempestività, la notifica dell'atto di citazione, la stessa si è perfezionata in data 26/07/2024, e quindi comunque tardivamente.
L'opposizione è, pertanto, inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con esclusione della fase di trattazione, e la riduzione del 50%, stante la pronuncia in rito. Con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in esame, assorbita ogni ulteriore questione, così provvede:
- Dichiara l'opposizione inammissibile e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida Parte_1
in euro 850,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Depositato telematicamente in data 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco