Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9667/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9667/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali” e pendente:
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1
HI (Na) alla Via Delle ME n.132 – P.I.: , rapp.ta e difesa P.IVA_1 dall'avv. Natalia Alassini (C.F.: – pec: CodiceFiscale_1
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Email_1
SA ME (Na) alla Via Castiglione n.43, giusta mandato in calce all'atto di opposizione;
-parte opponente- CONTRO (P. IV ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. sig. , elettivamente Controparte_3 domiciliata in T'MO (NA) alla via G. Saragat n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giovanni D'Aponte (cod. fisc. – P. IV C.F._2
) che la rappresenta e difende giusta procura allegata su file P.IVA_3 separato al ricorso per decreto ingiuntivo al D.I. n. 2230/2022 del 06/06/2022 (R.G. 5537/2022)
-parte opposta–
***
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate per l'udienza del 20.2.2025 e come da comparsa conclusionale depositata nell'interesse della parte opposta in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
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1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec il 05/07/2022, la in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., conveniva in giudizio la onde sentire Controparte_2 revocare il decreto ingiuntivo n.2230/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 04.07.2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 05.07.22 e notificato alla società opponente in pari data (05.07.22), con il quale le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di €.19.100,00, oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura sino al soddisfo, nonché le spese di procedura per complessivi €.685,50, in virtù della fattura elettronica n. 314 del 31/07/2021. Segnatamente, l'opponente premetteva che, a sostegno della pretesa monitoria con ricorso depositato il 27.11.20, la società Controparte_2
(P.I.: ) proponeva innanzi l'intestato Tribunale
[...] P.IVA_2 ingiunzione di pagamento nei confronti della opponente per la somma di
€.19.100,00, oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo, spese ed accessori di legge per il mancato saldo del pagamento della fattura n.314 del 31.07.2021 per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria effettuata nel mese di giugno 2021. A supporto della dispiegata opposizione, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Napoli –Sez. Dist. di HI -, in quanto il Foro competente ai sensi dell'art.19 c.p.c. in virtù della sede della persona giuridica convenuta, che, nel caso di specie, rilevava trattarsi di società con sede in HI alla Via Delle ME n.128. Suffragava altresì l'eccepita incompetenza sulla scorta del principio del forum destinate solutionis, di cui all'art.1182. Sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale costante della Suprema Corte, evidenziava la rilevanza del luogo in cui è sorta l'obbligazione per stabilire il foro del luogo competente, ai sensi dell'art.20 c.p.c., per l'instaurazione della controversia nel caso di inadempimento di una delle parti. Nel merito, l'opponente eccepiva l'infondatezza della domanda contestando invero di essere debitrice a ben vedere della minor somma per la sopra indicata fattura, ovvero per un importo pari ad €.9.392,62 e non quella maggiore richiesta nel d.i. opposto pari ad €.19.100,00. Sul punto l'opponente precisava che, a garanzia del pagamento portato dalla detta fattura, emetteva diversi effetti cambiari con differenti scadenze;
rispettivamente il 23.10.21 per
€.4.000,00, il 26.10.21 per €.2.000,00, il 27.10.21 per €.2.000,00, il 31.10.21 per €.2.000,00, il 21.11.21 per €.4.000,00. Specificava che tutti i suddetti effetti cambiari, mai restituiti, venivano pagati dalla opponente, oltre alla ulteriore somma di €.2.900,00, quindi per un totale pagato di €.18.900,00 a mezzo bonifico bancario, come rilevava dimostrato dalla documentazione versata in atti e dall'estratto conto depositato. Per tale motivo, fermo ed impregiudicato quanto assunto in merito alla sollevata incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Napoli –
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Sez. Dist. di HI, ribadiva che l'opposto decreto era da revocare e/o rideterminato nella minor somma effettivamente dovuta dall'opponente. Tanto premesso, citava la società in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t. a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 10.02.2023 e concludeva: “in via cautelare, sospendere anche inaudita altera parte, l'esecutorietà provvisoria del d.i. opposto n.2230/2022 del 06.06.2022, atteso che, nelle more, la ricorrente ha notificato all'odierna opponente atto di pignoramento presso terzi per la somma contestata, che è superiore rispetto a quella effettivamente dovuta, di cui all'impugnato d.i.; in considerazione, quindi, sia del minor importo effettivamente dovuto e sia del grave nocumento economico a cui andrebbe ulteriormente incontro l'opponente in caso di mancata sospensione dell'esecuzione; -sempre in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Napoli – Sez. Dist. di HI- per le motivazioni sopra esposte;
-revocare ed annullare e/o rideterminare, all'esito, la minor somma di €.9.392,62 effettivamente dovuta e non quella contenuta nel decreto ingiuntivo opposto contenente la richiesta di una somma maggiore pari ad €.19.100,00; -condannarsi la società opposta al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione al difensore per fattone anticipo”. Si costituiva ritualmente e nei termini l'opposta Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t. ,
[...] Controparte_3 impugnando e contestando estensivamente l'avverso atto di citazione in opposizione, in quanto nullo, inammissibile nonché infondato in fatto e diritto ed avente finalità meramente dilatorie e pretestuose. Avverso l'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, esponeva che nella controversia si dibatteva della debenza di somme fondate su di un contratto di noleggio e lavaggio biancheria in relazione al quale, sia la consegna che il ritiro dei capi da sottoporre a lavaggio, nonché i pagamenti oltre che ogni tipo di rapporto intercorrente tra le società avveniva presso la sede operativa della sita in T'MO alla via Delle Primule;
CP_2 pertanto, in virtù di detta qualificazione giuridica del rapporto, sussisteva la valenza della regola del codice civile laddove per obbligazioni pecuniarie la competenza dell'Autorità Giudiziaria è radicata nel domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza del credito ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, co. III, c.c. e 20 c.p.c., ossia nel luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione. Richiamava all'uopo l'orientamento giurisprudenziale e ribadiva che la competenza territoriale può radicarsi presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco, come sottolineava sussistere nel caso in esame. Nel merito, rivendicando la fondatezza della pretesa monitoria, la
[...] precisava di svolgere l'attività di lavanderia Controparte_2 industriale ed offrire il servizio di noleggio di biancheria di ogni genere sia a strutture ricettizie (alberghi, pensioni, B&B, strutture sanitarie ecc.) che a n.9667/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 11 N. 9667/2022 R.G.A.C.
terzisti; in virtù di tale attività deduceva di aver intrattenuto rapporti commerciali con la che a sua volta agiva quale terzista, Controparte_1 rifornendo propri clienti, in particolare alberghi e pensioni sull'isola di HI. Asseriva che il rapporto commerciale tra le parti si era intrattenuto nel tempo con la reciproca soddisfazione, fino a quando la società opponente smetteva di onorare i pagamenti per i servizi resi dalla Controparte_2 la quale si vedeva costretta ad agire in giudizio per recuperare quanto spettante. Quanto al proposto decreto ingiuntivo n. 2230/2022, precisava fondarsi sulla fattura n. 314 del 31/07/2021 di complessivi €. 28.292,62, resa per servizi di noleggio e lavaggio di biancheria effettuati nel mese di giugno 2021; altresì, che nel suindicato documento fiscale veniva indicata con precisione la merce lavata e fornite a noleggio (lenzuola, asciugamani, scendi bagno ecc.), la sua quantità ed il costo unitario per il servizio reso, il tutto coincidente per quantità e prodotto con i DDT sottoscritti dal destinatario alla consegna della medesima merce (cfr. doc in atti monitorio). Contestava che, a fronte dell'emissione della predetta fattura, la CP_1
consegnava alla società opposta numerosi titoli di credito (cambiali) di
[...] cui però ne onerava solo alcuni, lasciandone insoluti oppure invitando la creditrice a non portarli all'incasso, altri, ossia quelli allegati al fascicolo monitorio per complessivi €. 19.100,00 (doc n. 3 in atti nel fascicolo monitorio). Pertanto, proseguiva l'opponente che in relazione alla fattura n. 314 di
€28.292,62 la debitrice procedeva a pagare solo l'importo di CP_1
€9192.62 lasciando insoluta la restante somma di €.19100,00; di contro, altri titoli di credito pur consegnati dalla opponente società in precedenza andavano o a saldare precedenti fatture emesse dalla stessa società opposta oppure venivano restituiti alla su esplicita richiesta di Controparte_1 quest'ultima e sostituiti con ulteriori cambiali aventi diversa scadenza oppure rimanevano insolute. Evidenziava che, dalla documentazione depositata da parte opponente emergeva quanto innanzi rappresentato;
Controparte_1 sul punto riteneva chiarificatrice la mail del Notaio datata Per_1
16/12/022 alla con la quale l'indicato professionista Controparte_4 scriveva: “al fine di dirimere qualsiasi dubbio o incertezza si certifica che ad oggi risulta come ultimo pagamento un bonifico di euro 2000 per l'effetto scadente 16 novembre, e con tale pagamento sono in totale n. 7 i titoli pagati”, e precisamente: 1) cambiale con scadenza del 4/10/2021 per €. 2000.00 a mezzo bonifico bancario;
2) cambiale con scadenza del 10/10/2021 per €. 2025.00 a mezzo bonifico bancario;
3) cambiale con scadenza del 14/10/2021 per €. 2025.00 a mezzo bonifico bancario;
4) cambiale con scadenza del 17/10/2021 per €. 2000.00 a mezzo bonifico bancario;
5) cambiale con scadenza del 5/11/2021 per €. 2025.00 a mezzo bonifico bancario;
6) cambiale con scadenza del 16/11/2021 per €. 2025.00 a mezzo bonifico bancario;
7) cambiale con scadenza del 19/11/2021 per €. 2025.00 a mezzo bonifico bancario.
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Dunque, tale attestazione fosse inequivocabile in ordine alla circostanza che le suddette cambiali con scadenza da ottobre a novembre 2021 fossero relative a fatture emesse dalla opposta società diverse dal saldo della fattura n. 314 del 31/7/2021 pretesa con il D.I. opposto. Di contro, argomentava che a saldo della fattura n. 314/2021 di cui al d.i. impugnato, la consegnava alla Controparte_1 [...]
n. 13 effetti cambiari per l'importo complessivo di Controparte_2
€19.100.00, rimaste impagate; in particolare che la Controparte_1 rilasciava cambiali, che l'opposta elencava dettagliatamente onde eccepire che nessuna risultava, ad oggi, onorata dalla società debitrice malgrado la scadenza. Ritenendo incontestato il credito ingiunto ribadiva l'infondatezza dell'avversa opposizione. Si opponeva all'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto. Da ultimo chiedeva condannarsi parte opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c e concludeva chiedendo: - In primis rigettarsi la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione è pretestuosa ed ha finalità meramente dilatorie e non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., anche alla luce dell'ammissione del debito da parte dell'opponente seppur di un importo inferiore e della presenza delle cambiali non pagate dalla opponente;
il tutto anche per evitare il serio rischio da parte dell'opposta di subire azioni esecutive dai propri fornitori avendo la medesima a sua volta posizione debitorie da onorare;
-nel merito rigettare l'opposizione formulata dalla in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2230/2022 in quanto assolutamente pretestuosa e priva di fondamento in fatto e diritto, non fondata su prove scritte e di pronta soluzione, per quanto sopra espresso;
- rigettare ogni ulteriore richiesta, domanda e/o istanza ivi formulata in quando tardiva, infondata in fatto e diritto e pretestuosa; confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 2230/2022 (R.G. 5537/2022), condannando la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_4 in favore di (P. IV , della somma di €. Controparte_2 P.IVA_2
19.100,00 ovvero quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo nonché gli esborsi, spese generali al 15%, e compensi della procedura monitoria con IVA, CPA e successive occorrende, con attribuzione; -condannare l'opponente società al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. nella misura che Codesta Autorità riterrà opportuna, equa e/o di giustizia;
in via subordinata nel merito;
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che la CP_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta a corrispondere in favore
[...] la somma di €. 19.100,00, ovvero quella maggiore o Controparte_2 minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo, e per l'effetto condannare la
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di CP_4 la somma di €. 19.100,00, ovvero quella maggiore o Controparte_2 minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/02 dalla
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scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, spese generali al 15%, IVA e CPA relativi al presente procedimento con attribuzione e condanna ex art. 96 c.p.c. Disposta la trattazione scritta della presente controversia ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui al sesto comma dell'art 183 cpc, il giudizio veniva rinviato all'udienza per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori del 4.12.2023. Stante la natura documentale della controversia, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, veniva rinvito per la precisazione delle conclusioni alla data del 20.2.25 e trattenuto in decisione, con concessione dei termini di cui all' art. 190 cod. proc. civ. 2. Sul merito Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia del tutto infondata per i motivi che si vanno ad indicare. In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente. Come è noto, nelle cause relative ai diritti di obbligazione il convenuto o chiamato che intende eccepire la incompetenza per territorio al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c. ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt.18, 19 e 20 c.p.c. (tra le tante, Cass. 30.8.2004 n.17371). Nella specie, l'opponente non ha ritualmente contestato la competenza del giudice adito limitandosi ad eccepire solo in merito al “forum destinate solutionis". Esaminando poi la predetta eccezione, in punto di diritto giova ricordare chel'art.1182 c.c. individua il luogo in cui la prestazione deve essere adempiuta, in ragione, in primis, della determinazione convenzionale o secondo gli usi o in base alla natura della prestazione o ad altre circostanze e, in secundis, alla stregua del suo oggetto. Secondo la dottrina, il luogo rileva ai fini dell'esatto adempimento della prestazione nonché ai fini processuali, poiché il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio rappresenta uno dei criteri di determinazione della competenza per territorio (Giorgianni, 326). Inoltre, tale luogo consente di stabilire, secondo il diritto internazionale privato, la legge applicabile al rapporto, qualora le parti abbiano collegato la legge applicabile al luogo di adempimento dell'obbligazione. Il luogo dell'adempimento può essere determinato da una convenzione, dagli usi esclusivamente normativi, dalla natura della prestazione o anche da una espressa regola legislativa speciale dettata in sede di disciplina di singoli tipi contrattuali (Bianca, 243).
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Al riguardo, occorre fare riferimento alla singola prestazione da adempiere, non già all'intero rapporto cui essa inerisce (Breccia, in Tr. I.Z., 1991, 521). Tale ordine gerarchico è rigoroso ( in Tr. C.M., 1974, 161), sicché, Per_2 qualora le parti stabiliscano un luogo di adempimento incompatibile con la natura della prestazione, questa si renderà impossibile e nessuna obbligazione Per sorgerà tra le parti ( in Tr. 1999, 101). Nel concetto di Per_3 convenzione devono intendersi comprese anche la determinazione unilaterale, come accade per i negozi unilaterali, o quella contenuta nel titolo costitutivo dell'obbligazione, come una sentenza (Giorgianni, 326). Tra le tipiche clausole di individuazione del luogo di adempimento stabilite per accordo fra le parti si citano il pagamento della merce contro assegno, il pagamento alla presentazione della fattura, il pagamento a mezzo tratta (Breccia, in Tr. I.Z., 1991, 529). Quando, invece, il luogo dell'adempimento non sia determinato da convenzioni o da usi, avrà rilevanza la natura della prestazione (Di Majo, 1993, 116), il che pone uno stretto legame tra luogo di adempimento e funzione dell'obbligazione: il luogo deve essere, infatti, identificato in quello in cui trova migliore soddisfazione l'interesse del creditore (Bianca, 243). Quanto alle obbligazioni pecuniarie, l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (Cass. n. 22326/2007; Cass. n. 1387/2024). Tanto premesso, stante la natura della pretesa monitoria e del rapporto sotteso, deve allora concludersi che il ricorso monitorio è stato da parte opposta correttamente proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, competente per territorio, stante la sede della Controparte_2 in T'MO (NA) (ex multis, “Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto.” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 33087 del 10 novembre 2021)). Passando al merito, è ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo n.9667/2022 r.g.a.c. Pagina 7 di 11 N. 9667/2022 R.G.A.C.
fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore. Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti , ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”. Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale. Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda. Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
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A fronte di tale evidenza le contestazioni avanzate dall'opponente nel presente giudizio della sussistenza e dell'ammontare del credito risultano del tutto generiche. Infatti, risultando non contestato il rapporto che è alla base del credito ingiunto, è onere del debitore fornire la prova dell'esatto adempimento. L'opponente, a ben vedere, si è limitato nelle sue difese a ribaltatore l'onere probatorio per legge a suo carico laddove ha contestato la valenza unilaterale dei prospetti dei pagamenti allegati dall'opposta senza fornire esso stesso la prova dell'integrale pagamento e, a fronte della specifica indicazione delle fatture e delle relative scadenze, degli importi corrisposti e della data del ritardato versamento, non ha fornito la prova della tempestività dei pagamenti o comunque di eventuali anteriori pagamenti. In merito, non appare superfluo, altresì, evidenziare che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (cfr. Cass., SS.UU., 2951/2016). Da ultimo risulta ultroneo ricordare che, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Orbene nel caso di specie, alla diligente allegazione da parte della società opposta dei fatti costitutivi della propria pretesa, nulla ha utilmente allegato e provato l'opponente in ordine all'inesistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. Agli atti del fascicolo monitorio la ha invero Controparte_2 prodotto non solo i DDT attestanti la effettiva consegna della merce oggetto di fornitura, sottoscritti e mai contestati, e n. 13 effetti cambiari (cfr.doc 6 fascicolo monitorio 5537/22), del valore complessivo dell'importo ingiunto, emesse dalla società opponente in suo favore. In punto di diritto giova ricordare che “l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti” (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19860 del 28/09/2011). Ebbene, a fronte della promessa di pagamento rappresentata dalle cambiali versate in atti e a fronte della deduzione del mancato pagamento da parte della opposta, comprovanti il credito vantato dalla Controparte_2 nei confronti della società opponente, quest'ultima nulla ha dedotto o
[...] provato atto a paralizzare l'azionata pretesa creditoria.
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Dalla documentazione prodotta dalla stessa opponente (cfr. email dott.
[...]
del 16.12.2022) si inferisce che le cambiali ivi indicate, con scadenza Per_1 da ottobre a novembre 2021, sono relative a fatture diverse emesse dalla opposta società; peraltro, nello stesso atto il professionista attestava il mancato pagamento di altre n. 5 cambiali per € 14.000.00, elencandole nel dettaglio, le quali coincidono per importo e scadenze di quelle oggetto di pretesa monitoria e relativamente alle quali parte opponente non ha fornito prova di pagamento. Più precisamente, è rimasta incontestata la prospettazione della creditrice ovvero che, a saldo della fattura n. 314/2021 di cui al d.i. impugnato, la consegnava alla n. 13 Controparte_1 CP_2 Controparte_2 effetti cambiari per l'importo complessivo di €. 19.100.00, alcune delle quali in sostituzione di quelle sopraindicate rimaste impagate (cfr. elenco fornito dalla opposta relativo al rilascio da parte della Controparte_5 seguenti cambiali, 1) cambiale con scadenza il 12/11/21 per €. 4000,00; 2) cambiale con scadenza il 20/12/21 per €. 2000,00; 3) cambiale con scadenza il 31/12/21 per €. 2000,00; 4) cambiale con scadenza il 26/03/22 per €. 500,00; 5) cambiale con scadenza il 17/04/22 per €. 1.000,00; 6) cambiale con scadenza il 19/04/22 per €. 1.100,00; 7) cambiale con scadenza il 24/04/22 per €. 1.000,00; 8) cambiale con scadenza il 30/04/22 per €. 1.100,00; 9) cambiale con scadenza il 07/05/22 per €. 1.000,00; 10) cambiale con scadenza il 15/05/21 per €. 1.500,00; 11) cambiale con scadenza il 31/05/22 per €. 1.500,00; 12) cambiale con scadenza il 19/05/22 per €. 1.100,00; 13) cambiale con scadenza il 31/05/22 per €. 1.300,00). Con riguardo a tali effetti cambiari nulla ha documentato in merito al pagamento la parte opponente, di guisa che l'opposizione va, pertanto, rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va perciò dichiarato definitivamente esecutivo. Resta assorbito ogni ulteriore rilievo. 3. Quanto alla richiesta di condanna per temerarietà della lite, avanzata da parte opposta, la stessa va disattesa. Ed invero la lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., che disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dall'abuso dello strumento processuale, rinviene il proprio archetipo normativo nella responsabilità aquiliana, della quale assorbe gli elementi costitutivi. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato dell'instaurazione del processo. Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o n.9667/2022 r.g.a.c. Pagina 10 di 11 N. 9667/2022 R.G.A.C.
comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta di alcuna delle parti e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice, non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, ma anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (si vedano, Cass. civ., Sez. I, Sent. 09/02/2017, n. 3464, Cass. sent. n.19298/2016; Cass. sent. n.3376/2016; Cass. sent. n.15030/2015, Cass. sent. n.21570/2010). 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta la dispiegata opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in €. 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 06/06/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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