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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Relatore
Lorena Casiraghi Giudice
Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16757/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TINO ENZO ALDO e dell'avv. MARRA PAOLO
( PIAZZA DUSE, 3 20121 MILANO, elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA NIRONE 10 MILANO presso il difensore avv. TINO ENZO
ALDO, giusta procura in atti contro
[...]
Controparte_1
(C.F. con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'avv. Cristiano Annuziato, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in
Roma via Federico Cesi n 21, giusta procura in atti
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per Parte_1
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- emesse le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
In via principale:
A) dichiari la nullità e/o l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di precetto notificato all'odierna opponente in data 3 maggio 2024 e l'inesistenza del diritto d'agire in executis di parte opposta;
B) accerti la mancanza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei CP_1
confronti di (anche) in virtù della sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_2
6446/2022;
C) in ogni caso accerti e dichiari che, allo stato, nulla deve a Controparte_2
in relazione alle condotte indicate nell'avversario atto di precetto. CP_1
In via istruttoria:
D) ammetta la prova per testi sui seguenti capitoli di prova orale: a) vero che ad esito dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Milano in data 26 ottobre 2017, si è attivata preso la propria rete Pt_1 commerciale al fine di far rimuovere dal proprio materiale pubblicitario ogni riferimento agli slogan inibiti dal Tribunale;
b) vero che la società (ed il sito) è estranea al gruppo e non intrattiene (né Per_1 Pt_1 tantomeno ha mai intrattenuto) con la medesima alcun tipo di rapporto commerciale;
c) vero altresì che il sito appartiene alla società Keihome.it s.n.c. che non compare nell'elenco fornitori e Per_1 distributori di d) vero che il sito www.keihome.it è di proprietà della società Keihome.it s.n.c. di Pt_1
IU NE & C.; e) vero altresì che la società Keihome.it s.n.c. di IU NE & C. non intrattiene (né tantomeno ha mai intrattenuto) qualsivoglia rapporto commerciale con f) vero che il Pt_1 doc. 27 (che si rammostra al teste) rappresenta quanto estratto dal cassetto fiscale di Parte_1 nell'arco temporale decorrente dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2024. Si indicano quali testi (sui capitoli da A ad F) i signori e tutti domiciliati presso Testimone_1 Testimone_2 CP_2
Via del Crocifisso n. 19, Milano (MI).
[...]
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e competenze del presente procedimento e dell'opposizione all'atto di precetto notificato da in data 3 maggio 2024. CP_1
*
pagina 2 di 11 Per MINERACQUA - FEDERAZIONE ITALIANA Controparte_1
MINERALI
[...] CP_1 Controparte_1
[...]
-in via pregiudiziale, revocare ex art. 177 Cod. Proc. Civ. l'Ordinanza del 25 ottobre
2024 nella parte in cui ha rigettato l'istanza di riunione del presente giudizio a quello più antico pendente al medesimo stato dinanzi il medesimo Tribunale iscritto al R.G. n.
40190/2022, e per l'effetto riferire al Presidente del Tribunale rimettendo gli atti ex artt.
31, 40 e 274 Cod. Proc. Civ., affinchè - previ i provvedimenti opportuni di legge - ordini con decreto la riunione del presente giudizio a quello più antico precedentemente incardinato pendente tra le parti al medesimo stato iscritto al R.G. n. 40190/2022;
-nel merito, respingere le domande tutte di cui all'avverso atto di citazione ex artt. 615 e
617 Cod. Proc. Civ. del 6 maggio 2024 perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto opposto notificato in data 3 maggio 2024, accertando conseguentemente Pt_1
tenuta al pagamento nei confronti di degli importi ivi previsti maggiorati di CP_1
interessi e rivalutazione come per legge.
Si chiede, altresì, che il Tribunale condanni al risarcimento del danno in Parte_1
favore di da lite temeraria ex art. 88 e 96 Cod. Proc. Civ. nella misura - che CP_1
stando al valore degli interessi in gioco e del lasso temporale trascorso dalla formazione del titolo esecutivo (Sentenza del Tribunale di Milano n. 6446 del 20 luglio 2022) – si quantifica nella somma minima di almeno Euro 20.000,00, ovvero nella misura superiore o inferiore ad essa che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa.
Con vittoria di onorari, competenze e spese, comprese quella varie e generali nella misura del 15% di legge, da calcolarsi sulla base del D.M. n. 147 del 2022.
***
MOTIVAZIONE
1. Con atto proposto ex art. 615 c.p.c., notificato in data 6/05/2024, la soceità CP_2 ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto (terzo precetto), notificato in data pagina 3 di 11 3/5/2024, con cui ha intimato il pagamento di €.1.318.096,75 a titolo di CP_1
penale, oltre interessi e spese di lite, per violazione dell'ordine di inibitoria disposto dal
Tribunale di Milano con la sentenza n. 6446/2022, allegando la violazione dell'inibitoria per la durata di 1316 giorni dal 21/02/2019 al 29/09/2022, avvenuta con la divulgazione di uno slogan pubblicitario (“tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto di causa”) su vari siti web, tra cui in particolare il sito www.keihome.it.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto:
a) la duplicazione della richiesta di pagamento da parte dell'opposta stante la CP_1
pendenza avanti al Tribunale di Milano della causa di opposizione (RG n. 40190/2022) proposta da avverso l'atto di precetto notificato in data 25/10/2022 (secondo Pt_1
precetto) da sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza CP_1 cautelare del 26/10/2017, per la violazione dell'inibitoria nello stesso arco di tempo indicato nel terzo precetto;
b) la divulgazione dello slogan pubblicitario vietato sul sito www.keihome.it sarebbe avvenuta ad opera di un terzo (Keihome.it Snc) della cui condotta non Pt_1
risponderebbe, essendo soggetto ad essa del tutto estraneo, come accertato nella sentenza del Tribunale di Milano n.6446/2022 che rappresenta il titolo posto alla base del precetto;
c) il differente contenuto dell'inibitoria emessa in sede cautelare rispetto a quella irrogata con la sentenza n. 6446/2022 resa all'esito del giudizio di merito, in cui il Tribunale di
Milano ha eliminato ogni riferimento al moltiplicatore giornaliero previsto nell'ordinanza d'inibitoria, stabilendo la penale di euro 1.000,00 per ogni violazione successivamente constatata;
d) il mancato accertamento e la mancata prova da parte dell'opposta in ordine alle violazioni dell'inibitoria constatate successivamente alla sentenza.
2. Con decreto emesso inaudita altera parte, il giudice, rilevato che l'importo precettato,
d'ingente ammontare ed autoliquidato, è integralmente contestato, ha accolto la domanda pagina 4 di 11 di sospensione inaudita altera parte e ha fissato l'udienza del 28 maggio 2024 per la conferma, la modifica o revoca del decreto.
3. L'opposta si è costituita con memoria difensiva del 27/05/2024, chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso ex art. 615 c.p.c. di deducendone l'inammissibilità e Per_2
l'infondatezza.
4. Il tribunale, con ordinanza del 2 giugno 2024, in accoglimento dell'istanza formulata dall'opponente, ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in relazione alla misura coercitiva, rilevando, in particolare, che “non è possibile estendere la portata del titolo esecutivo a ciò che non risulti espressamente stabilito”.
5. Il tribunale, in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento di reclamo n.
21939/2024 RG., con ordinanza del 11 luglio 2024, ha rigettato il reclamo, confermando l'ordinanza di sospensione del 2 giugno 2024, osservando, inter alia, che “in considerazione del carattere univoco del comando cautelare, oltre che della ratio decidendi posta a fondamento delle statuizioni rese dal giudice del merito, una diversa ricostruzione del contenuto del titolo si risolverebbe in un inammissibile intervento correttivo o integrativo del titolo”.
6. Effettuate le verifiche preliminari e dato atto della costituzione della convenuta in data
12 luglio 2024, il giudice designato ha fissato, per la comparizione delle parti avanti a sé,
l'udienza del 22 ottobre 2024, con decorrenza da tale data dei termini di cui all'art. 171ter
c.p.c.
Verificato l'esito infruttuoso del tentativo di composizione bonaria della lite, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 ottobre 2024, con ordinanza del 25 ottobre 2024, il giudice ha fissato l'udienza del 15 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., disponendo che, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, con assegnazione di termine ex art. 127 ter secondo comma cpc fino al 9 gennaio 2025.
*
pagina 5 di 11 Valutazione del Tribunale
7. L'opposizione a precetto va accolta.
Il titolo esecutivo, nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, è rappresentato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 6446/2022, pubblicata il 20 luglio 2022, la quale ha stabilito la misura coercitiva di euro 1.000,00 “per ogni eventuale violazione successivamente constatata” all'ordine di “non divulgazione dello slogan “tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto di causa”.
Il precetto opposto è stato intimato affermando la violazione dell'inibitoria “nel periodo compreso dal 21 febbraio 2019 al 29 settembre 2022” in relazione allo slogan pubblicitario (“tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto di causa”).
Il precetto notificato il 3/05/2022 segue al precedente atto di precetto del 25/10/2022, notificato da per il pagamento dell'importo di € 1.342.872,82 a titolo di CP_1
penale giornaliera per il medesimo periodo (tra il 21/02/2019 e il 29/09/2022), azionato sulla base del diverso titolo esecutivo costituito dall'ordinanza pronunciata in data
26/10/2017 nel procedimento cautelare (r.g. 40503/2017), all'esito del quale è stato introdotto il giudizio di merito poi definito con la sentenza n. 6446/2022.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
8. Ammissibilità dell'opposizione a precetto. Il precetto opposto è stato intimato affermando la violazione dell'inibitoria “nel periodo compreso dal 21 febbraio 2019 al 29 settembre 2022” in relazione allo slogan pubblicitario (“tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto di causa”) e, quindi, per fatti successivi all'emissione del titolo, riguardando la violazione contestata il periodo dal 21/02/2019 e il 29/09/2022 e per somme autoliquidate dall'opposta (moltiplicando il numero di giorni di durata della violazione per la penale).
L'opposizione al precetto è ammissibile concernendo fatti successivi al titolo, ossia le allegate violazioni autoliquidate.
9. Il titolo esecutivo azionato. Ricostruzione del suo perimetro.
pagina 6 di 11 Preliminarmente deve essere delimitato il titolo esecutivo azionato (sentenza del
Tribunale di Milano n. 6446/2022) in relazione al contenuto dell'inibitoria, cui accede, con funzione di rafforzamento dell'obbligo (c.d. coercizione indiretta), la penale attivata da CP_1
La convenuta opposta ha proceduto a liquidare la penale prevista dalla sentenza in relazione ai giorni di dedotta permanenza del messaggio pubblicitario vietato (Tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto della vostra cucina) sulla pagina web relativa a siti “di terzi” (in particolare sul sito www.keihome.it).
L'opponente ha contestato l'idoneità del titolo esecutivo a supportare la pretesa creditoria azionata con il precetto. In particolare, l'opponente ha contestato che l'inibitoria pronunciata dal Tribunale di Milano abbia posto a carico della società un CP_2
obbligo di attivazione presso terzi per la rimozione del messaggio pubblicitario in ipotesi ancora visibile. Sotto altro aspetto, l'opponente ha lamentato l'illegittimità del procedimento di autoliquidazione della penale, laddove la convenuta opposta ha applicato una penale giornaliera, per giorni di “ritardo”, non prevista dalla sentenza di merito.
In diritto, va anzitutto rilevato che il giudice dell'opposizione a precetto, nel prendere in esame il titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione in senso stretto, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha natura “rigorosamente” esecutiva. “Si tratta di attività di interpretazione e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo” (ex plurimis,
Cass. S.U. 12449/2024). In particolare, non è consentita al giudice dell'esecuzione, per il principio di intangibilità del titolo, “un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo”
(Cass. 14234/2023).
pagina 7 di 11 Così determinato il thema decidendum ed individuati i limiti del sindacato del giudice in sede di opposizione a precetto, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 6446/2022, pubblicata il 20 luglio 2022, la quale ha stabilito la misura coercitiva di euro 1.000,00 “per ogni eventuale violazione successivamente constatata” all'ordine di “non divulgazione dello slogan “tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto di causa”.
La parte opposta è tenuta a fornire la prova delle plurime violazioni successivamente constatate all'emissione del titolo.
Nel caso di specie, la parte opposta ha prodotto, sub doc. 6, quattro immagini del 17 settembre 2019 e del 18 settembre 2019, alcune delle quali espressamente riferentesi a violazioni non oggetto della richiesta di cui al precetto, inidonee a provare le ingenti somme autoliquiditate (cfr. verbale dell'udienza del 28 maggio 2024).
Stando all'allegazione della convenuta opposta, la violazione constatata dalla precettante
è solo una ed è sempre la medesima perdurante nel tempo.
Infatti, ha dichiarato di avere liquidato la penale “per ciascun giorno CP_1
compreso tra il 21 febbraio 2019 e il 29 settembre 2022, e così per un totale di 1316 giorni complessivi”, allegando che lo slogan inibito dalla sentenza n. 6446/2022 “ha continuato ad essere ininterrottamente presente e quotidianamente divulgato dal giorno
21 febbraio 2019 […] sino al 29 settembre 2022, peraltro negli stessi siti e contesti web già denunciati da sin dal precedente predetto giudizio cautelare, e tra questi CP_1 il sito www.keihome.it alla pagina dal titolo “Healtiher living the source”.
Come osservato nell'ordinanza emessa in data 2 giugno 2024, la misura coercitiva che assiste un'inibitoria per ogni ordine di non facere, la quale si correla necessariamente a ogni sua violazione successivamente constatata, non va confusa con la misura coercitiva per ogni giorno di ritardo rispetto a prestazioni di facere che debbono essere specificate nel titolo esecutivo e la cui mancata realizzazione entro il termine determinato fa sì che pagina 8 di 11 prenda corso la penale per il ritardo, la quale ha funzione di rafforzare la prestazione di facere dovuta, premendo sulla volontà dell'obbligato .
In mancanza nel titolo esecutivo di un'espressa condanna a un facere determinato e in mancanza, altresì, di una misura coercitiva per ogni giorno di ritardo associata a tale facere determinato, non è possibile estendere la portata del titolo esecutivo a ciò che non risulta espressamente stabilito.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6446/2022, alla base del precetto oggetto di opposizione, ha posto a carico della società convenuta un obbligo di non facere (divieto di utilizzo del messaggio da parte di , senza ordinare la rimozione dei messaggi CP_2
in ipotesi ancora visibili;
e ciò ha statuito espressamente, rigettando la richiesta formulata nel giudizio di merito dalla parte qui opponente. In ragione del contenuto del divieto inibitorio, il Tribunale ha previsto la penale di € 1.000,00 in relazione alla singola violazione dell'obbligo di non facere (come si evince dalla locuzione “ogni sua eventuale violazione”), senza contemplare penali per il “ritardo” in relazione alla violazione di obblighi di facere, non individuati ed anzi, nel caso in esame, esclusi (quali l'attivazione presso terzi per la rimozione dei messaggi vietati).
A conferma della mancanza della previsione di un obbligo di facere questo Tribunale, in diversa composizione, ha rilevato altresì che, con riguardo a tali profili, ha CP_1
proposto appello avverso la sentenza n.6446/2022 dolendosi della mancata previsione di una penale giornaliera in relazione alla condanna ad un facere consistente nella rimozione del messaggio pubblicitario visibile su siti di terzi (doc. 23 opposta); appello che, per inciso, è stato rigettato (cfr. doc. 23 opponente).
L'autonoma impugnazione conferma l'inequivoco contenuto della sentenza pa fondamento del precetto opposto, quanto alla mancanza di un obbligo di attivazione presso terzi e, correlativamente, di una penale parametrata ad ogni “giorno di ritardo” nell'assolvimento di un obbligo di facere.
pagina 9 di 11 Pertanto, il comando cautelare e la ratio decidendi a fondamento della statuizione emessa dal giudice del merito escludono una diversa ricostruzione del contenuto del titolo, “che si risolverebbe in un inammissibile intervento correttivo o integrativo del titolo” (cfr. ord. T.
Milano del 2/06/2024 e ord. reclamo T. Milano 11/7/2024).
10. Ogni altra questione è assorbita, essendo quella trattata dirimente al fine dell'accoglimento dell'opposizione al precetto.
Giova solo osservare che non assume rilievo nel caso di specie la sentenza (non definitiva) della Corte d'appello n. 2778/2022, richiamata dalla convenuta opposta – che, all'esito del giudizio di opposizione avverso il primo atto di precetto del 20/09/2019, ha riformato la sentenza di primo grado n. 6549/2021 del 27/07/2021 – giacché essa si è espressa sulla portata dell'ordinanza cautelare, assorbita e modificata con la sentenza di merito azionata con il precetto oggetto di esame.
11. L'opposizione a precetto ex art. 615 cpc è, quindi, accolta e deve essere dichiarata la mancanza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di CP_1
sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Controparte_2
Tribunale di Milano n. 6446/2022.
12. Le spese del giudizio di merito e del procedimento cautelare seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'opponente, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificati con D.M. n. 147/2022, in conformità ai minimi tariffari, avuto riguardo all'elevato valore della causa, all'attività difensiva concretamente svolta, nonché all'assenza della fase istruttoria orale e, quanto al procedimento cautelare, anche all'assenza della fase decisionale, nonché alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate.
PQM
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, A, definitivamente decidendo sull'opposizione al precetto, proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
pagina 10 di 11 Controparte_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
- Accerta la mancanza del diritto della convenuta opposta di procedere ad CP_1
esecuzione forzata nei confronti di in forza della sentenza del Controparte_2
Tribunale di Milano n. 6446/2022;
- Condanna l'opposta alla rifusione integrale delle spese giudiziali, liquidate, CP_1 in favore dell'opponente , in euro 36.774,00 per compensi (di cui euro Controparte_2
27.774 per il giudizio di merito ed euro 4.500,00 per ciascuna delle due fasi cautelari), oltre a spese per contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, così deliberato nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Giani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Relatore
Lorena Casiraghi Giudice
Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16757/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TINO ENZO ALDO e dell'avv. MARRA PAOLO
( PIAZZA DUSE, 3 20121 MILANO, elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA NIRONE 10 MILANO presso il difensore avv. TINO ENZO
ALDO, giusta procura in atti contro
[...]
Controparte_1
(C.F. con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'avv. Cristiano Annuziato, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in
Roma via Federico Cesi n 21, giusta procura in atti
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per Parte_1
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- emesse le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
In via principale:
A) dichiari la nullità e/o l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di precetto notificato all'odierna opponente in data 3 maggio 2024 e l'inesistenza del diritto d'agire in executis di parte opposta;
B) accerti la mancanza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei CP_1
confronti di (anche) in virtù della sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_2
6446/2022;
C) in ogni caso accerti e dichiari che, allo stato, nulla deve a Controparte_2
in relazione alle condotte indicate nell'avversario atto di precetto. CP_1
In via istruttoria:
D) ammetta la prova per testi sui seguenti capitoli di prova orale: a) vero che ad esito dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Milano in data 26 ottobre 2017, si è attivata preso la propria rete Pt_1 commerciale al fine di far rimuovere dal proprio materiale pubblicitario ogni riferimento agli slogan inibiti dal Tribunale;
b) vero che la società (ed il sito) è estranea al gruppo e non intrattiene (né Per_1 Pt_1 tantomeno ha mai intrattenuto) con la medesima alcun tipo di rapporto commerciale;
c) vero altresì che il sito appartiene alla società Keihome.it s.n.c. che non compare nell'elenco fornitori e Per_1 distributori di d) vero che il sito www.keihome.it è di proprietà della società Keihome.it s.n.c. di Pt_1
IU NE & C.; e) vero altresì che la società Keihome.it s.n.c. di IU NE & C. non intrattiene (né tantomeno ha mai intrattenuto) qualsivoglia rapporto commerciale con f) vero che il Pt_1 doc. 27 (che si rammostra al teste) rappresenta quanto estratto dal cassetto fiscale di Parte_1 nell'arco temporale decorrente dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2024. Si indicano quali testi (sui capitoli da A ad F) i signori e tutti domiciliati presso Testimone_1 Testimone_2 CP_2
Via del Crocifisso n. 19, Milano (MI).
[...]
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e competenze del presente procedimento e dell'opposizione all'atto di precetto notificato da in data 3 maggio 2024. CP_1
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pagina 2 di 11 Per MINERACQUA - FEDERAZIONE ITALIANA Controparte_1
MINERALI
[...] CP_1 Controparte_1
[...]
-in via pregiudiziale, revocare ex art. 177 Cod. Proc. Civ. l'Ordinanza del 25 ottobre
2024 nella parte in cui ha rigettato l'istanza di riunione del presente giudizio a quello più antico pendente al medesimo stato dinanzi il medesimo Tribunale iscritto al R.G. n.
40190/2022, e per l'effetto riferire al Presidente del Tribunale rimettendo gli atti ex artt.
31, 40 e 274 Cod. Proc. Civ., affinchè - previ i provvedimenti opportuni di legge - ordini con decreto la riunione del presente giudizio a quello più antico precedentemente incardinato pendente tra le parti al medesimo stato iscritto al R.G. n. 40190/2022;
-nel merito, respingere le domande tutte di cui all'avverso atto di citazione ex artt. 615 e
617 Cod. Proc. Civ. del 6 maggio 2024 perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto opposto notificato in data 3 maggio 2024, accertando conseguentemente Pt_1
tenuta al pagamento nei confronti di degli importi ivi previsti maggiorati di CP_1
interessi e rivalutazione come per legge.
Si chiede, altresì, che il Tribunale condanni al risarcimento del danno in Parte_1
favore di da lite temeraria ex art. 88 e 96 Cod. Proc. Civ. nella misura - che CP_1
stando al valore degli interessi in gioco e del lasso temporale trascorso dalla formazione del titolo esecutivo (Sentenza del Tribunale di Milano n. 6446 del 20 luglio 2022) – si quantifica nella somma minima di almeno Euro 20.000,00, ovvero nella misura superiore o inferiore ad essa che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa.
Con vittoria di onorari, competenze e spese, comprese quella varie e generali nella misura del 15% di legge, da calcolarsi sulla base del D.M. n. 147 del 2022.
***
MOTIVAZIONE
1. Con atto proposto ex art. 615 c.p.c., notificato in data 6/05/2024, la soceità CP_2 ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto (terzo precetto), notificato in data pagina 3 di 11 3/5/2024, con cui ha intimato il pagamento di €.1.318.096,75 a titolo di CP_1
penale, oltre interessi e spese di lite, per violazione dell'ordine di inibitoria disposto dal
Tribunale di Milano con la sentenza n. 6446/2022, allegando la violazione dell'inibitoria per la durata di 1316 giorni dal 21/02/2019 al 29/09/2022, avvenuta con la divulgazione di uno slogan pubblicitario (“tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto di causa”) su vari siti web, tra cui in particolare il sito www.keihome.it.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto:
a) la duplicazione della richiesta di pagamento da parte dell'opposta stante la CP_1
pendenza avanti al Tribunale di Milano della causa di opposizione (RG n. 40190/2022) proposta da avverso l'atto di precetto notificato in data 25/10/2022 (secondo Pt_1
precetto) da sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza CP_1 cautelare del 26/10/2017, per la violazione dell'inibitoria nello stesso arco di tempo indicato nel terzo precetto;
b) la divulgazione dello slogan pubblicitario vietato sul sito www.keihome.it sarebbe avvenuta ad opera di un terzo (Keihome.it Snc) della cui condotta non Pt_1
risponderebbe, essendo soggetto ad essa del tutto estraneo, come accertato nella sentenza del Tribunale di Milano n.6446/2022 che rappresenta il titolo posto alla base del precetto;
c) il differente contenuto dell'inibitoria emessa in sede cautelare rispetto a quella irrogata con la sentenza n. 6446/2022 resa all'esito del giudizio di merito, in cui il Tribunale di
Milano ha eliminato ogni riferimento al moltiplicatore giornaliero previsto nell'ordinanza d'inibitoria, stabilendo la penale di euro 1.000,00 per ogni violazione successivamente constatata;
d) il mancato accertamento e la mancata prova da parte dell'opposta in ordine alle violazioni dell'inibitoria constatate successivamente alla sentenza.
2. Con decreto emesso inaudita altera parte, il giudice, rilevato che l'importo precettato,
d'ingente ammontare ed autoliquidato, è integralmente contestato, ha accolto la domanda pagina 4 di 11 di sospensione inaudita altera parte e ha fissato l'udienza del 28 maggio 2024 per la conferma, la modifica o revoca del decreto.
3. L'opposta si è costituita con memoria difensiva del 27/05/2024, chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso ex art. 615 c.p.c. di deducendone l'inammissibilità e Per_2
l'infondatezza.
4. Il tribunale, con ordinanza del 2 giugno 2024, in accoglimento dell'istanza formulata dall'opponente, ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in relazione alla misura coercitiva, rilevando, in particolare, che “non è possibile estendere la portata del titolo esecutivo a ciò che non risulti espressamente stabilito”.
5. Il tribunale, in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento di reclamo n.
21939/2024 RG., con ordinanza del 11 luglio 2024, ha rigettato il reclamo, confermando l'ordinanza di sospensione del 2 giugno 2024, osservando, inter alia, che “in considerazione del carattere univoco del comando cautelare, oltre che della ratio decidendi posta a fondamento delle statuizioni rese dal giudice del merito, una diversa ricostruzione del contenuto del titolo si risolverebbe in un inammissibile intervento correttivo o integrativo del titolo”.
6. Effettuate le verifiche preliminari e dato atto della costituzione della convenuta in data
12 luglio 2024, il giudice designato ha fissato, per la comparizione delle parti avanti a sé,
l'udienza del 22 ottobre 2024, con decorrenza da tale data dei termini di cui all'art. 171ter
c.p.c.
Verificato l'esito infruttuoso del tentativo di composizione bonaria della lite, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 ottobre 2024, con ordinanza del 25 ottobre 2024, il giudice ha fissato l'udienza del 15 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., disponendo che, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, con assegnazione di termine ex art. 127 ter secondo comma cpc fino al 9 gennaio 2025.
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pagina 5 di 11 Valutazione del Tribunale
7. L'opposizione a precetto va accolta.
Il titolo esecutivo, nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, è rappresentato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 6446/2022, pubblicata il 20 luglio 2022, la quale ha stabilito la misura coercitiva di euro 1.000,00 “per ogni eventuale violazione successivamente constatata” all'ordine di “non divulgazione dello slogan “tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto di causa”.
Il precetto opposto è stato intimato affermando la violazione dell'inibitoria “nel periodo compreso dal 21 febbraio 2019 al 29 settembre 2022” in relazione allo slogan pubblicitario (“tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto di causa”).
Il precetto notificato il 3/05/2022 segue al precedente atto di precetto del 25/10/2022, notificato da per il pagamento dell'importo di € 1.342.872,82 a titolo di CP_1
penale giornaliera per il medesimo periodo (tra il 21/02/2019 e il 29/09/2022), azionato sulla base del diverso titolo esecutivo costituito dall'ordinanza pronunciata in data
26/10/2017 nel procedimento cautelare (r.g. 40503/2017), all'esito del quale è stato introdotto il giudizio di merito poi definito con la sentenza n. 6446/2022.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
8. Ammissibilità dell'opposizione a precetto. Il precetto opposto è stato intimato affermando la violazione dell'inibitoria “nel periodo compreso dal 21 febbraio 2019 al 29 settembre 2022” in relazione allo slogan pubblicitario (“tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto di causa”) e, quindi, per fatti successivi all'emissione del titolo, riguardando la violazione contestata il periodo dal 21/02/2019 e il 29/09/2022 e per somme autoliquidate dall'opposta (moltiplicando il numero di giorni di durata della violazione per la penale).
L'opposizione al precetto è ammissibile concernendo fatti successivi al titolo, ossia le allegate violazioni autoliquidate.
9. Il titolo esecutivo azionato. Ricostruzione del suo perimetro.
pagina 6 di 11 Preliminarmente deve essere delimitato il titolo esecutivo azionato (sentenza del
Tribunale di Milano n. 6446/2022) in relazione al contenuto dell'inibitoria, cui accede, con funzione di rafforzamento dell'obbligo (c.d. coercizione indiretta), la penale attivata da CP_1
La convenuta opposta ha proceduto a liquidare la penale prevista dalla sentenza in relazione ai giorni di dedotta permanenza del messaggio pubblicitario vietato (Tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto della vostra cucina) sulla pagina web relativa a siti “di terzi” (in particolare sul sito www.keihome.it).
L'opponente ha contestato l'idoneità del titolo esecutivo a supportare la pretesa creditoria azionata con il precetto. In particolare, l'opponente ha contestato che l'inibitoria pronunciata dal Tribunale di Milano abbia posto a carico della società un CP_2
obbligo di attivazione presso terzi per la rimozione del messaggio pubblicitario in ipotesi ancora visibile. Sotto altro aspetto, l'opponente ha lamentato l'illegittimità del procedimento di autoliquidazione della penale, laddove la convenuta opposta ha applicato una penale giornaliera, per giorni di “ritardo”, non prevista dalla sentenza di merito.
In diritto, va anzitutto rilevato che il giudice dell'opposizione a precetto, nel prendere in esame il titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione in senso stretto, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha natura “rigorosamente” esecutiva. “Si tratta di attività di interpretazione e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo” (ex plurimis,
Cass. S.U. 12449/2024). In particolare, non è consentita al giudice dell'esecuzione, per il principio di intangibilità del titolo, “un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo”
(Cass. 14234/2023).
pagina 7 di 11 Così determinato il thema decidendum ed individuati i limiti del sindacato del giudice in sede di opposizione a precetto, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 6446/2022, pubblicata il 20 luglio 2022, la quale ha stabilito la misura coercitiva di euro 1.000,00 “per ogni eventuale violazione successivamente constatata” all'ordine di “non divulgazione dello slogan “tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto di causa”.
La parte opposta è tenuta a fornire la prova delle plurime violazioni successivamente constatate all'emissione del titolo.
Nel caso di specie, la parte opposta ha prodotto, sub doc. 6, quattro immagini del 17 settembre 2019 e del 18 settembre 2019, alcune delle quali espressamente riferentesi a violazioni non oggetto della richiesta di cui al precetto, inidonee a provare le ingenti somme autoliquiditate (cfr. verbale dell'udienza del 28 maggio 2024).
Stando all'allegazione della convenuta opposta, la violazione constatata dalla precettante
è solo una ed è sempre la medesima perdurante nel tempo.
Infatti, ha dichiarato di avere liquidato la penale “per ciascun giorno CP_1
compreso tra il 21 febbraio 2019 e il 29 settembre 2022, e così per un totale di 1316 giorni complessivi”, allegando che lo slogan inibito dalla sentenza n. 6446/2022 “ha continuato ad essere ininterrottamente presente e quotidianamente divulgato dal giorno
21 febbraio 2019 […] sino al 29 settembre 2022, peraltro negli stessi siti e contesti web già denunciati da sin dal precedente predetto giudizio cautelare, e tra questi CP_1 il sito www.keihome.it alla pagina dal titolo “Healtiher living the source”.
Come osservato nell'ordinanza emessa in data 2 giugno 2024, la misura coercitiva che assiste un'inibitoria per ogni ordine di non facere, la quale si correla necessariamente a ogni sua violazione successivamente constatata, non va confusa con la misura coercitiva per ogni giorno di ritardo rispetto a prestazioni di facere che debbono essere specificate nel titolo esecutivo e la cui mancata realizzazione entro il termine determinato fa sì che pagina 8 di 11 prenda corso la penale per il ritardo, la quale ha funzione di rafforzare la prestazione di facere dovuta, premendo sulla volontà dell'obbligato .
In mancanza nel titolo esecutivo di un'espressa condanna a un facere determinato e in mancanza, altresì, di una misura coercitiva per ogni giorno di ritardo associata a tale facere determinato, non è possibile estendere la portata del titolo esecutivo a ciò che non risulta espressamente stabilito.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6446/2022, alla base del precetto oggetto di opposizione, ha posto a carico della società convenuta un obbligo di non facere (divieto di utilizzo del messaggio da parte di , senza ordinare la rimozione dei messaggi CP_2
in ipotesi ancora visibili;
e ciò ha statuito espressamente, rigettando la richiesta formulata nel giudizio di merito dalla parte qui opponente. In ragione del contenuto del divieto inibitorio, il Tribunale ha previsto la penale di € 1.000,00 in relazione alla singola violazione dell'obbligo di non facere (come si evince dalla locuzione “ogni sua eventuale violazione”), senza contemplare penali per il “ritardo” in relazione alla violazione di obblighi di facere, non individuati ed anzi, nel caso in esame, esclusi (quali l'attivazione presso terzi per la rimozione dei messaggi vietati).
A conferma della mancanza della previsione di un obbligo di facere questo Tribunale, in diversa composizione, ha rilevato altresì che, con riguardo a tali profili, ha CP_1
proposto appello avverso la sentenza n.6446/2022 dolendosi della mancata previsione di una penale giornaliera in relazione alla condanna ad un facere consistente nella rimozione del messaggio pubblicitario visibile su siti di terzi (doc. 23 opposta); appello che, per inciso, è stato rigettato (cfr. doc. 23 opponente).
L'autonoma impugnazione conferma l'inequivoco contenuto della sentenza pa fondamento del precetto opposto, quanto alla mancanza di un obbligo di attivazione presso terzi e, correlativamente, di una penale parametrata ad ogni “giorno di ritardo” nell'assolvimento di un obbligo di facere.
pagina 9 di 11 Pertanto, il comando cautelare e la ratio decidendi a fondamento della statuizione emessa dal giudice del merito escludono una diversa ricostruzione del contenuto del titolo, “che si risolverebbe in un inammissibile intervento correttivo o integrativo del titolo” (cfr. ord. T.
Milano del 2/06/2024 e ord. reclamo T. Milano 11/7/2024).
10. Ogni altra questione è assorbita, essendo quella trattata dirimente al fine dell'accoglimento dell'opposizione al precetto.
Giova solo osservare che non assume rilievo nel caso di specie la sentenza (non definitiva) della Corte d'appello n. 2778/2022, richiamata dalla convenuta opposta – che, all'esito del giudizio di opposizione avverso il primo atto di precetto del 20/09/2019, ha riformato la sentenza di primo grado n. 6549/2021 del 27/07/2021 – giacché essa si è espressa sulla portata dell'ordinanza cautelare, assorbita e modificata con la sentenza di merito azionata con il precetto oggetto di esame.
11. L'opposizione a precetto ex art. 615 cpc è, quindi, accolta e deve essere dichiarata la mancanza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di CP_1
sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Controparte_2
Tribunale di Milano n. 6446/2022.
12. Le spese del giudizio di merito e del procedimento cautelare seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'opponente, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificati con D.M. n. 147/2022, in conformità ai minimi tariffari, avuto riguardo all'elevato valore della causa, all'attività difensiva concretamente svolta, nonché all'assenza della fase istruttoria orale e, quanto al procedimento cautelare, anche all'assenza della fase decisionale, nonché alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate.
PQM
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, A, definitivamente decidendo sull'opposizione al precetto, proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
pagina 10 di 11 Controparte_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
- Accerta la mancanza del diritto della convenuta opposta di procedere ad CP_1
esecuzione forzata nei confronti di in forza della sentenza del Controparte_2
Tribunale di Milano n. 6446/2022;
- Condanna l'opposta alla rifusione integrale delle spese giudiziali, liquidate, CP_1 in favore dell'opponente , in euro 36.774,00 per compensi (di cui euro Controparte_2
27.774 per il giudizio di merito ed euro 4.500,00 per ciascuna delle due fasi cautelari), oltre a spese per contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, così deliberato nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Giani
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